D. LGS. N. 139/2015, NUOVI OIC E RICADUTE TRIBUTARIE Relatori: Valter Cantino, Professore Ordinario di Economia Aziendale, ODCEC Torino Fabrizio Bava, Professore Associato di Economia Aziendale, ODCEC Torino Alain Devalle, Professore Associato di Economia Aziendale, ODCEC Torino Mario Grandinetti, Professore Aggregato di Diritto Tributario 1 SOMMARIO Nuovo OIC XX: gli strumenti finanziari derivati all’1.01.2016 Evoluzione normativa e nuovi OIC La prima applicazione delle novità del D.Lgs. N. 139/2015 ad effetto retroattivo all’1.01.2016 Nuovo OIC 29: il cambiamento dei principi contabili Nuovo OIC 24: le spese di pubblicità e di ricerca all’1.01.2016 Nuovo OIC 12: l’eliminazione dell’area straordinaria Nuovo OIC 28: le azioni proprie a partire dall’1.01.2016 Il rendiconto finanziario 2 ASPETTI GENERALI INQUADRAMENTO DEL DLGS. 139/2015 In linea con gli IFRS, se una società ha sottoscritto un derivato, al termine dell’esercizio esso dovrà essere iscritto come attività o come passività a seconda che il suo “fair value” sia attivo o passivo Per ottenere questo risultato sono state operate numerose modifiche: - Stato patrimoniale, Attivo, B.III.4 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie) - Stato patrimoniale, Attivo, C.III.5 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie) - Stato patrimoniale, Passivo, B.3 diventa Strumenti derivati passivi - Stato patrimoniale, Passivo, A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi - Conto economico, Introduzione della lettera d) “di strumenti finanziari derivati” nell’ambito delle voci 18) Rivalutazioni e 19) Svalutazioni nella categoria D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie - Introduzione del n. 11-bis all’art. 2426 relativo alla valutazione dei derivati - Modifiche alla nota integrativa (art. 2427-bis) Modifica retroattiva Si applica anche ai derivati in essere al 1°gennaio 2016 3 ASPETTI GENERALI INQUADRAMENTO DEL DLGS. 139/2015 Nuovo p. 11-bis dell’art. 2426 c.c. “Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.”. Organismo Italiano di contabilità documento sui derivati, rimasto in consultazione fino al 31.5.2016 (OIC XX) 4 ASPETTI GENERALI LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS Rinvio esplicito (art. 2426 co.2) ai principi contabili internazionali per la definizione di: - Strumento finanziario, attività finanziaria e passività finanziaria IAS 32 -Strumenti finanziari. Esposizione in bilancio - Strumento finanziario derivato IAS 39 - Strumenti finanziari. Rilevazione e valutazione - Fair value IFRS 13 - Valutazione del fair value (in questo caso, l’art. 2426 co. 4 e 5, fornisce comunque qualche indicazione) In sostanza, i criteri di rilevazione e valutazione dei derivati sono stati “mutuati” dai principi contabili internazionali 5 ASPETTI GENERALI LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS Qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per un soggetto e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un altro soggetto (IAS 32.11). SOGGETTO A (holder) ATTIVITÀ FINANZIARIA 6 STRUMENTO FINANZIARIO SOGGETTO B (issuer) PASSIVITÀ FINANZIARIA PATRIMONIO NETTO ASPETTI GENERALI LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS Una attività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi attività che sia, alternativamente: - (a) disponibilità liquide; - (b) uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità; - (c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all’entità; - (d) [..] Una passività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi passività che sia alternativamente: - (a) un’obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità; - (b) […] 7 ASPETTI GENERALI LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS Strumenti derivati - scambio di attività/passività finanziarie a condizioni potenzialmente (s)favorevoli - Un contratto derivato è un’attività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli (es.: acquisto di un’opzione call o di un’opzione put). Più in generale, uno strumento derivato è un’attività finanziaria quando il suo fair value è positivo. - Un contratto derivato è una passività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli (es.: vendita di una opzione call o di un’opzione put). Più in generale, uno strumento derivato è una passività finanziaria quando il suo fair value è negativo. 8 ASPETTI GENERALI LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS Derivato (IAS 39, par. 9) strumento finanziario o altro contratto che possiede contemporaneamente le tre seguenti caratteristiche: - il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito o indici di credito o altra variabile, denominata “sottostante”; - non richiede un investimento netto iniziale (ovvero ha un valore di mercato – fair value – nullo al momento della sua sottoscrizione e, pertanto, non dà origine ad incassi/pagamenti) o richiede un investimento netto iniziale (incasso/pagamento) che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; - è regolato a data futura. FORWARD, SWAP, OPTION anche incorporati in altri contratti sia negoziati in mercati regolamentati sia over-the-counter 9 ASPETTI GENERALI LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS Applicazione definizione di contratto derivato ESEMPIO EI.1 interest rate swap con regolamento netto o lordo Una società C sottoscrive un interest rate swap per cui corrisponde un tasso fisso dell’8% e riceve un importo variabile in base all’ Euribor a 3 mesi, rideterminato trimestralmente. Gli importi fissi e variabili sono determinati sulla base di un importo nozionale di Euro 100 milioni. La società C può: a) corrispondere o ricevere trimestralmente un importo netto sulla base della differenza tra l’8% e l’Euribor a 3 mesi (regolamento su base netta); o b) corrispondere il variabile e ricevere il fisso (regolamento su base lorda) Analisi dell’OIC Il contratto soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato indipendentemente dal fatto che sussista o meno un regolamento netto o lordo poiché il suo valore cambia in risposta ai cambiamenti del sottostante (Euribor), non sussiste un investimento netto iniziale e i regolamenti avvengono a date future. 10 ASPETTI GENERALI LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS Applicazione definizione di contratto derivato ESEMPIO EI.2 Interest rate swap che paga anticipatamente, all’inizio o durante la durata del contratto, un fisso e riceve un variabile La società A stipula interest rate swap a cinque anni su un importo nozionale di Euro 100 milioni, in base al quale paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile. Il tasso di interesse variabile dello swap è rideterminato trimestralmente in base all’Euribor a 3 mesi. Il tasso di interesse fisso dello swap è del 10% annuo. La società A paga anticipatamente la propria obbligazione a tasso fisso pari ad un controvalore di Euro 50 milioni (Euro 100 milioni × 10% × 5 anni), scontati utilizzando tassi di interesse di mercato, pur conservando il diritto a ricevere pagamenti per interessi su Euro 100 milioni rideterminati trimestralmente per tutta la durata dello swap in base all’ Euribor a 3 mesi. 11 ASPETTI GENERALI I DERIVATI SU COMMODITIES Art. 2426 c.c. co. 3 “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.”. È QUINDI NECESSARIO ANALIZZARE: La modalità di regolamento (solo per contanti, solo con scambio di merce, entrambe le modalità a scelta di una delle parti) La prassi di regolamento (es.: scambio di merci per utilizzo, scambio di merci e successiva rivendita nel breve periodo, regolamento netto) 12 ASPETTI GENERALI IL FAIR VALUE DEI DERIVATI Fair value (IFRS 13, par. 9) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione Art. 2426, co. 4: “Il fair value è determinato con riferimento: - Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; - Al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.”. Art. 2426, co. 5: “Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile”. OIC XX – Appendice B 13 Dedicata interamente alla tematica della valutazione al fair value Di fatto, riprende IFRS 13 ASPETTI GENERALI IL FAIR VALUE DEI DERIVATI Livello 1 Prezzi di mercato Livello 2 Input osservati sul mercato Livello 3 Input non osservati sul mercato GERARCHIA FAIR VALUE secondo IFRS 13 14 ASPETTI GENERALI IL FAIR VALUE DEI DERIVATI TASSO DI INTERESSE PRIVO DI RISCHIO OIC XX EI.12-17 COSTI DI SERVIZIO Metodo basato sulla valutazione del mercato (market approach) Metodo reddituale (income approach) RISCHIO DI CREDITO Tecniche basate sul valore attuale OIC XX EI.11 Modelli di Valutazione delle opzioni (es. Black&Scholes& Merton) PREZZI DEI BENI 15 RISCHIO DI RIMBORSO E RISCATTO ANTICIPATO TASSI DI CAMBIO DI VALUTE ESTERE VOLATILITÀ PREZZI DI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE ASPETTI GENERALI IL FAIR VALUE DEI DERIVATI Valutazione del fair value ESEMPIO EI.12 Calcolo del fair value di uno swap secondo il modello del valore attuale La società C acquista un interest rate swap (IRS) che ha le seguenti caratteristiche: - nozionale: Euro 1 milione; - data di inizio del contratto: 1 gennaio 2017; - scadenza del contratto: 31 dicembre 2019; - regolamento flussi: semestrale; - flussi in entrata per la società C (Leg Receive): 3% all’anno; - flussi in uscita per la società C (Leg Pay): Euribor 6M + 150 bps (spread). Contrattualmente il tasso della leg receive è stato determinato alla stipula in base alla curva dei tassi esistente all’1.1.2017: 16 Tasso spot Euribor Tasso spot Eur+150 bsp Tasso forward Eur+150 bsp 360 0,80% 2,30% 2,30% 2 720 1,20% 2,70% 3,10% 3 1080 1,50% 3,00% 3,60% Anni Giorni 0 0 1 ASPETTI GENERALI IL FAIR VALUE DEI DERIVATI Valutazione del fair value ESEMPIO EI.12 Calcolo del fair value di uno swap secondo il modello del valore attuale Per determinare il fair value dello swap la società utilizza la curva dei tassi spot al 31 dicembre 2017 aggiustata per tener conto dello spread incluso nella leg pay dello swap. Nel corso del 2017 i tassi di interesse si sono notevolmente abbassati. La curva dei tassi che risulta al 31 dicembre 2017 è la seguente: Tasso spot Eur+150 bsp Tasso forward Eur+150 bsp Coefficiente di attualizzazione Anno Giorni Tasso spot Euribor 1 360 0,60% 2,10% 2,1% 0,9794 2 720 0,90% 2,40% 2,70% 0,9537 Il tasso forward è stato calcolato per poter determinare l’ammontare dei flussi che si prevede la società pagherà ogni anno successivo, mentre il coefficiente di attualizzazione, determinato sulla base del tasso spot serve ad attualizzare al 31 dicembre 2017 i flussi attesi dello swap. 17 ASPETTI GENERALI IL FAIR VALUE DEI DERIVATI Valutazione del fair value ESEMPIO EI.12 Calcolo del fair value di uno swap secondo il modello del valore attuale La stima del valore attuale dei flussi finanziari attesi avviene nel seguente modo: VA regolamento netto Anno Leg receive Leg pay Regolamento netto 31.12.2018 30.000 (21.000) 9.000 8.814,6 31.12.2019 30.000 (27.000) 3.000 2.861,1 FV SWAP 11.675,7 Il fair value dello swap non è aggiustato per tenere conto del rischio di credito della controparte in quanto non significativamente mutato dalla data di stipula del contratto. Non si rende necessaria una rettifica al valore dei flussi finanziari per il merito di credito della società in quanto non sono previsti flussi netti in uscita dal derivato. Il valore attuale dei flussi attesi equivale dunque al fair value dello strumento finanziario derivato. Il valore positivo del fair value è giustificato dal forte abbassamento dei tassi che, nel caso dell’esempio, riduce i flussi finanziari attesi da pagare. 18 I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ Art. 2426, p. 11-bis La copertura deve essere designata come tale all’inizio, ovvero al momento della sottoscrizione del derivato “Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperta e quelle dello strumento di copertura” Deve essere presente una documentazione che attesti l’operazione di copertura (fin dall’inizio) Deve essere dimostrata la correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura REGOLE IAS 39 MOLTO RIGIDE (MODIFICATE DALL’IFRS 9 A PARTIRE DAL 2018) CODICE CIVILE È GENERICO OIC XX IN CONSULTAZIONE RIFERIMENTO ALL’IFRS 9 L’HEDGE ACCOUNTING È FACOLTATIVO 19 I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ OIC XX - Par. 69 - 71 Una relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per l’hedge accounting se: a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili; b) all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. Deve individuare: - lo strumento di copertura - l’elemento coperto - la natura del rischio coperto - come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura) 20 I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ OIC XX - Par. 69 - 71 c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura: - i. vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini qualitativi (paragrafo 70) sia quantitativi (paragrafo 71); - ii. l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico. - iii. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare ex ante inefficacia della copertura 21 I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ OIC XX - Par. 69 - 71 Verifica qualitativa Utilizzabile solo se gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati Importo nominale Data di regolamento dei flussi finanziari Scadenza Sottostante In ogni caso, verifica dell’effetto rischio di credito della controparte Verifica quantitativa Metodologie, anche statistiche, utilizzate in azienda nell’attività di risk management In alcuni casi, l’analisi statistica deve essere corroborata da altre analisi: Tecniche per determinare il livello di inefficacia Tecnica del derivato ipotetico Studi di sensitività RELAZIONI DI COPERTURA SEMPLICI parr. 99 - 104 Verifica deve essere effettuata in via continuativa. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia 22 I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ Diagramma di flusso che illustra i passaggi previsti dall’OIC XX per attivare la copertura contabile (D.10-D.11) 23 LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016 I DERIVATI NEL BILANCIO AL 31.12.2015 Obblighi chiari per le informazioni da inserire in Nota Integrativa, ma: - nessuna indicazione nel codice civile - nessun OIC dedicato - riferimento ai “fondi rischi per derivati” nell’OIC 31 (2014) - riferimenti in altri OIC (ante 2014) Derivati di copertura seguivano le regole di contabilizzazione dell’operazione coperta Derivati non di copertura: - Fair value passivo iscrizione di un “fondo rischi” - Fair value attivo nessuna rilevazione 24 LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016 LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016 OIC XX - Disposizioni di prima adozione 118. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 119 (operazioni di copertura preesistenti) e 120 (derivati incorporati) una società deve applicare il presente principio retrospetticamente, ai sensi dell’OIC 29. OIC 29 17. Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato. Deve essere rilevato il fair value dei derivati all’1.1.2016: eventuali differenze rispetto ai valori rilevati nel bilancio al 31.12.2015 sono rilevati in una voce di patrimonio netto 25 LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016 LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016 OIC XX – Operazioni di copertura 119. Per le operazioni di copertura preesistenti all’applicazione del presente principio contabile è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di prima applicazione del presente principio [1/1/2016]. Ciò comporta: a) la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 69; b) in caso di copertura del fair value, la valutazione del fair value sia dell’elemento coperto, in accordo alle disposizioni del paragrafo 82, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti; c) in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell’inefficacia della copertura come previsto al paragrafo 90, fatto alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Ciò consente di rilevare nel conto economico dell’esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza. Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell’esercizio di prima applicazione del presente principio contabile. 26 LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016 LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016 OIC XX – Operazioni di copertura 121. Per il modello di prima applicazione previsto al paragrafo 119 e limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di designazione della relazione di copertura, si presume che la copertura sia pienamente efficace se sono rispettati i requisiti per la verifica in termini qualitativi del rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura ai sensi del paragrafo 70. In questo caso il calcolo dell’inefficacia ai sensi dei paragrafi 90 o la differenza tra variazioni dell’elemento coperto e strumento di copertura ai sensi del paragrafo 85 non va fatto neanche in esercizi successivi. 122. Il regime di disponibilità delle poste di patrimonio netto che si generano in sede di prima adozione del presente principio contabile segue le regole previste dall’articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del codice civile. 27 LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016 ESEMPIO TRANSIZIONE (1/4) ESEMPIO EI.38 Applicazione prospettica alle operazioni di copertura ai sensi del paragrafo 121 Al 1 gennaio 2016 la società applica per la prima volta l’OIC XX. A tale data ha in essere un debito finanziario a tasso variabile, stipulato nel 2005, il cui rischio di tasso di interesse è coperto da uno swap in base al quale riceve il tasso variabile e paga uno fisso. La frequenza di regolamento, il sottostante e il tasso variabile dello swap corrispondono a quello del debito finanziario, pertanto a tale data la società può stabilire che sussiste una relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura. Inoltre, non potendo determinare se il fair value del derivato fosse pari a zero alla data di sottoscrizione (2005), la società decide di avvalersi dell’opzione di prima applicazione prevista dal paragrafo 121 e quindi stabilisce che la copertura è da considerarsi perennemente efficace e non necessitando dunque del calcolo annuale della componente di inefficacia. 28 LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016 ESEMPIO TRANSIZIONE (2/4) Se al 31.12.2015 fair value negativo, all’1.1.2016 (prescindendo dagli effetti fiscali): Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari (SP.Passivo.A.VII) …. Strumenti derivati finanziari passivi (SP.Passivo.B.3) …. Se al 31.12.2015 fair value positivo, all’1.1.2016 (prescindendo dagli effetti fiscali): Strumenti derivati finanziari attivi (SP.Attivo.C.III.5) Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari (SP.Passivo.A.VII) 29 …. …. LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016 ESEMPIO TRANSIZIONE (3/4) IRS non più qualificabile come copertura (es.: perché il debito è stato estinto) Nel bilancio al 31.12.2015 viene rilevato il fondo rischi per derivati All’1.1.2016 (prescindendo dagli aspetti fiscali): Fondo rischi per derivati Strumenti derivati finanziari passivi (SP.Passivo.B.3) 30 …. …. LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016 ESEMPIO TRANSIZIONE (4/4) IRS non di copertura con fair value positivo Nel bilancio al 31/12/2015 non viene rilevato All’1/1/2016 (prescindendo dagli aspetti fiscali): Strumenti derivati finanziari attivi (SP.Attivo.C.III.5) Utili (perdite) portati a nuovo (SP.Passivo.A.VIII) 31 …. …. I NUOVI OIC 2016 IL RUOLO DEI NUOVI OIC All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili internazionali (art. 12 del D.Lgs. 139/2015) «Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti» (relazione al D.Lgs.) 1 I NUOVI OIC 2016 PRINCIPI CONTABILI OIC 2016 Allineamento alla nuova disciplina di legge del bilancio Nuovi OIC Indicazioni operative per la prima applicazione Indicazioni operative per l’applicazione a regime Altre novità introdotte nei principi contabili Tematiche approfondite nel proseguo della relazione I NUOVI OIC 2016 APPLICAZIONE RETROSPETTICA O PROSPETTICA DELLE NOVITÀ APPLICAZIONE PROSPETTICA Avviamento Costo ammortizzato e attualizzazione crediti e debiti Novità del bilancio APPLICAZIONE RETROATTIVA • • • • Spese di ricerca Spese di pubblicità Strumenti finanziari derivati Azioni proprie Ai soli fini comparativi • Classificazione voci negli schemi di S.P. e C.E. • Rendiconto finanziario I NUOVI OIC 2016 APPLICAZIONE RETROSPETTICA DELLE NOVITÀ APPLICAZIONE RETROATTIVA Inquadramento concettuale Si tratta di un «cambiamento di principi contabili», in particolare di un criterio di valutazione La problematica non è disciplinata dal Codice Civile Principio contabile nazionale nuovo OIC 29 I NUOVI OIC 2016 CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI – OIC 29 Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se validamente motivato e se (par. 15): − è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati (par. 16) in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto dall’OIC 29 I NUOVI OIC 2016 CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI – OIC 29 Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente (par. 17). il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato I NUOVI OIC 2016 CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI – OIC 29 REGOLA GENERALE L’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (par. 18). I NUOVI OIC 2016 CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI – OIC 29 ECCEZIONE 1 Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o ciò risulta eccessivamente oneroso, la società (par. 19): non deve presentare i dati comparativi rettificati si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. I NUOVI OIC 2016 CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI – OIC 29 ECCEZIONE 2 Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell’effetto pregresso è eccessivamente onerosa, la società (par. 20): applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile Se tale data coincide con l’inizio dell’esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente. I NUOVI OIC 2016 SPESE DI PUBBLICITÀ E DI RICERCA LE NOVITÀ Non è più possibile capitalizzare le spese di ricerca e i costi di pubblicità Conseguenti modifiche allo schema di Stato patrimoniale voce B.I.2 Costi di sviluppo Modifica del criterio di valutazione (art. 2426, n. 5) ammortamento costi di sviluppo sulla base della vita utile. In caso di impossibilità di determinazione della vita utile, periodo massimo 5 anni I NUOVI OIC 2016 SPESE DI PUBBLICITÀ E DI RICERCA PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016 Le norme civilistiche non disciplinano l'impatto dal punto di vista contabile della modifica dei criteri di valutazione Si deve fare riferimento alle indicazioni dell’OIC 29 L’OIC 24 indica alcune possibili «soluzioni alternative» da verificare caso per caso I NUOVI OIC 2016 SPESE DI PUBBLICITÀ PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016 I costi di pubblicità - che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento - in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29. I NUOVI OIC 2016 SPESE DI PUBBLICITÀ PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016 Dal punto di vista operativo è necessario pertanto: rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in sede di riapertura generale dei conti all’1.01.2016 valutare la rilevazione della fiscalità differita (*) rideterminare i dati del 2015 ai fini comprativi ai sensi dell’OIC 29 come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio di valutazione (divieto di capitalizzazione). (*) Non sono ad oggi state modificate le norme del TUIR. I NUOVI OIC 2016 SPESE DI PUBBLICITÀ PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016 Dal punto di vista operativo è necessario pertanto: rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in sede di riapertura generale dei conti all’1.01.2016 Riserve di utili a Spese di pubblicità …… I NUOVI OIC 2016 SPESE DI PUBBLICITÀ PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016 Dal punto di vista operativo è necessario pertanto: in presenza dei presupposti, iscrivere le attività per imposte anticipate sulla differenza tra valore civilistico e valore fiscale delle spese di pubblicità all’1.01.2016 Attività per imposte anticipate a Riserve di utili (*) Fiscalità determinata con l’aliquota del 30% per semplicità di calcolo. ….. I NUOVI OIC 2016 SPESE DI PUBBLICITÀ PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI AL 31.12.2015 Dal punto di vista operativo è necessario pertanto: rideterminare i dati del 2015 ai fini comparativi ai sensi dell’OIC 29 come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio di valutazione (divieto di capitalizzazione). I NUOVI OIC 2016 SPESE DI PUBBLICITÀ PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016 Secondo il nuovo OIC 24 i costi di pubblicità (…), se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti ai paragrafi 40-42, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento. In tale caso, gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 ai soli fini riclassificatori. Un esempio è rappresentato dagli eventuali costi di pubblicità sostenuti nella fase di start-up dell’impresa (la cui corretta classificazione era comunque già all’interno dei costi di impianto ed ampliamento). I NUOVI OIC 2016 SPESE DI RICERCA PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016 Fino all’esercizio chiuso al 31.12.2015 era possibile capitalizzare: la ricerca applicata i costi di sviluppo Per individuare il comportamento contabile da adottare è necessario verificare i requisiti in base ai quali erano stati capitalizzati. I NUOVI OIC 2016 SPESE DI RICERCA PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016 Spese di ricerca che soddisfano i criteri di capitalizzabilità continuano ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo Spese di ricerca che NON soddisfano i criteri di capitalizzabilità sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 I NUOVI OIC 2016 SPESE DI RICERCA Criteri di capitalizzabilità 1. costi relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili. 2. essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse. 3. essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto. Sono gli stessi previsti dal previgente OIC 24 I NUOVI OIC 2016 SPESE DI RICERCA: A REGIME SPESE DI RICERCA E SVILUPPO RICERCA DI BASE RICERCA APPLICATA Conto economico NUOVO OIC 24: ALLINEAMENTO DEI CONCETTI ALLO IAS 38 SVILUPPO Possibilità di capitalizzazione I NUOVI OIC 2016 OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI L’OIC 12 distingue tra: oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per cui non è possibile identificare ex ante una classificazione; oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione ex ante univoca in base alla tipologia della transazione. I NUOVI OIC 2016 OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per cui non è possibile identificare ex ante una classificazione: 1) oneri di ristrutturazione aziendale; 2) plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria; 3) furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e relativi rimborsi assicurativi; 4) perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. e relativi indennizzi assicurativi; 5) oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell’impresa. 6) indennità varie per rotture di contratti. I NUOVI OIC 2016 OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione ex ante univoca: Provento e onere straordinario Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito. Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie. Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo. Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni. Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito. Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria. Classificazione Può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario da includere nella voce C16 d) proventi diversi dai precedenti. Tali componenti vanno inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione. I NUOVI OIC 2016 OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione ex ante univoca: Provento e onere straordinario Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5. Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali. Classificazione Tali componenti sono da classificare nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Tali componenti sono da indicare nella voce B14 oneri diversi di gestione. I NUOVI OIC 2016 OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione ex ante univoca: Provento e onere straordinario Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati. Classificazione La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario da includere: • C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; • C 16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; • C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti. I NUOVI OIC 2016 OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione ex ante univoca: Provento e onere Classificazione straordinario Imposte dirette relative ad devono essere classificate nella voce 20 “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate”. esercizi precedenti Imposte indirette relative ad devono essere classificate nella voce B14 “Oneri diversi di esercizi precedenti gestione”. Differenza positiva derivante deve essere classificata nella voce A5 “Altri ricavi e dalla definizione di un proventi, con separata indicazione dei contributi in conto contenzioso esercizio”. I NUOVI OIC 2016 AZIONI PROPRIE Dall’1.01.2016 le azioni proprie non sono più considerate un investimento bensì una riduzione di patrimonio netto (modifica art. 2357-ter) Conseguenti modifiche agli schemi di bilancio: Eliminazione dall'attivo delle voci «azioni proprie» Eliminazione dal PN della voce «VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio» Inserimento di una nuova voce nel PN «X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» I NUOVI OIC 2016 LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016 È necessario distinguere tra: 1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al 31.12.2015; 2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto dall'1.1.2016. I NUOVI OIC 2016 LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016 È necessario distinguere tra: 1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al 31.12.2015 Con effetto 1.1.2016 dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni contabili: Riserva per azioni proprie in portafoglio a Riserve libere (es. facoltativa) 100 Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio a Azioni proprie 100 I NUOVI OIC 2016 LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016 È necessario distinguere tra: 1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al 31.12.2015; 2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto dall'1.1.2016. In caso di acquisto di azioni proprie a partire dall'1.1.2016 deve essere effettuata la seguente rilevazione contabile: Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio a Banca c/c 100 I NUOVI OIC 2016 LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016 CHIARIMENTI NUOVO OIC 28 L’assemblea decide di annullare le azioni proprie in portafoglio (par. 37): Storno della voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e contestuale riduzione del capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto I NUOVI OIC 2016 LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016 CHIARIMENTI NUOVO OIC 28 L’assemblea decide di alienare le azioni proprie (par 38): l’eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto I NUOVI OIC 2016 LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016 CHIARIMENTI NUOVO OIC 28 Acquisto azioni della controllante (par. 39) Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3, del codice civile, in contropartita costituisce una riserva di ammontare pari all'importo iscritto nell'attivo, da indicare nella voce AVI “Altre riserve”. IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10 METODO DIRETTO RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10 METODO DIRETTO RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10 METODO DIRETTO RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10 METODO INDIRETTO RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10 METODO INDIRETTO RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10 METODO INDIRETTO RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE