D. LGS. N. 139/2015, NUOVI OIC E RICADUTE TRIBUTARIE

D. LGS. N. 139/2015, NUOVI OIC E RICADUTE TRIBUTARIE Relatori:
Valter Cantino, Professore Ordinario di Economia Aziendale, ODCEC Torino Fabrizio Bava, Professore Associato di Economia Aziendale, ODCEC Torino Alain Devalle, Professore Associato di Economia Aziendale, ODCEC Torino Mario Grandinetti, Professore Aggregato di Diritto Tributario 1
SOMMARIO
 Nuovo OIC XX: gli strumenti finanziari derivati all’1.01.2016
 Evoluzione normativa e nuovi OIC
 La prima applicazione delle novità del D.Lgs. N. 139/2015 ad effetto
retroattivo all’1.01.2016
 Nuovo OIC 29: il cambiamento dei principi contabili
 Nuovo OIC 24: le spese di pubblicità e di ricerca all’1.01.2016
 Nuovo OIC 12: l’eliminazione dell’area straordinaria
 Nuovo OIC 28: le azioni proprie a partire dall’1.01.2016
 Il rendiconto finanziario
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ASPETTI GENERALI
INQUADRAMENTO DEL DLGS. 139/2015
In linea con gli IFRS, se una società ha sottoscritto un derivato, al termine dell’esercizio esso
dovrà essere iscritto come attività o come passività a seconda che il suo “fair value” sia
attivo o passivo
 Per ottenere questo risultato sono state operate numerose modifiche:
- Stato patrimoniale, Attivo, B.III.4 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie)
- Stato patrimoniale, Attivo, C.III.5 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie)
- Stato patrimoniale, Passivo, B.3 diventa Strumenti derivati passivi
- Stato patrimoniale, Passivo, A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi
- Conto economico, Introduzione della lettera d) “di strumenti finanziari derivati” nell’ambito
delle voci 18) Rivalutazioni e 19) Svalutazioni nella categoria D) Rettifiche di valore di
attività e passività finanziarie
- Introduzione del n. 11-bis all’art. 2426 relativo alla valutazione dei derivati
- Modifiche alla nota integrativa (art. 2427-bis)
Modifica retroattiva
Si applica anche ai derivati in essere al 1°gennaio 2016
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ASPETTI GENERALI
INQUADRAMENTO DEL DLGS. 139/2015
Nuovo p. 11-bis dell’art. 2426 c.c.
“Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti
al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo
strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento
finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa
di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi
corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al
verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il
rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o
contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di
copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e
quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che derivano dalla
valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per
la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di
un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le
finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili
e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.”.
Organismo Italiano di contabilità  documento sui derivati, rimasto in consultazione fino al
31.5.2016 (OIC XX)
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ASPETTI GENERALI
LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS
 Rinvio esplicito (art. 2426 co.2) ai principi contabili internazionali per la
definizione di:
- Strumento finanziario, attività finanziaria e passività finanziaria  IAS
32 -Strumenti finanziari. Esposizione in bilancio
- Strumento finanziario derivato  IAS 39 - Strumenti finanziari.
Rilevazione e valutazione
- Fair value  IFRS 13 - Valutazione del fair value (in questo caso,
l’art. 2426 co. 4 e 5, fornisce comunque qualche indicazione)
In sostanza, i criteri di rilevazione e valutazione dei derivati sono
stati “mutuati” dai principi contabili internazionali
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ASPETTI GENERALI
LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS
Qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per un
soggetto e ad una passività finanziaria o ad uno strumento
rappresentativo di capitale per un altro soggetto (IAS 32.11).
SOGGETTO A
(holder)
ATTIVITÀ
FINANZIARIA
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STRUMENTO
FINANZIARIO
SOGGETTO B
(issuer)
PASSIVITÀ
FINANZIARIA
PATRIMONIO
NETTO
ASPETTI GENERALI
LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS
 Una attività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi attività che sia,
alternativamente:
- (a) disponibilità liquide;
- (b) uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;
- (c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un’altra
attività finanziaria da un’altra entità; o (ii) a scambiare attività o
passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono
potenzialmente favorevoli all’entità;
- (d) [..]
 Una passività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi passività che sia
alternativamente:
- (a) un’obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità liquide
o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o (ii) a scambiare
attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni
che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità;
- (b) […]
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ASPETTI GENERALI
LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS
 Strumenti derivati - scambio di attività/passività finanziarie a
condizioni potenzialmente (s)favorevoli
- Un contratto derivato è un’attività finanziaria quando
conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie
con un’altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli (es.:
acquisto di un’opzione call o di un’opzione put). Più in
generale, uno strumento derivato è un’attività finanziaria
quando il suo fair value è positivo.
- Un contratto derivato è una passività finanziaria quando
conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie
con un’altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli (es.:
vendita di una opzione call o di un’opzione put). Più in
generale, uno strumento derivato è una passività
finanziaria quando il suo fair value è negativo.
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ASPETTI GENERALI
LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS
 Derivato (IAS 39, par. 9)  strumento finanziario o altro contratto che possiede
contemporaneamente le tre seguenti caratteristiche:
- il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in
valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito o indici di credito o
altra variabile, denominata “sottostante”;
- non richiede un investimento netto iniziale (ovvero ha un valore di mercato
– fair value – nullo al momento della sua sottoscrizione e, pertanto, non dà
origine ad incassi/pagamenti) o richiede un investimento netto iniziale
(incasso/pagamento) che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di
contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori
di mercato;
- è regolato a data futura.
FORWARD, SWAP, OPTION
anche incorporati in altri contratti
sia negoziati in mercati regolamentati sia over-the-counter
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ASPETTI GENERALI
LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS
Applicazione definizione di contratto derivato
ESEMPIO EI.1 interest rate swap con regolamento netto o lordo
 Una società C sottoscrive un interest rate swap per cui corrisponde un tasso
fisso dell’8% e riceve un importo variabile in base all’ Euribor a 3 mesi,
rideterminato trimestralmente. Gli importi fissi e variabili sono determinati sulla
base di un importo nozionale di Euro 100 milioni.
 La società C può:
a) corrispondere o ricevere trimestralmente un importo netto sulla base della
differenza tra l’8% e l’Euribor a 3 mesi (regolamento su base netta); o
b) corrispondere il variabile e ricevere il fisso (regolamento su base lorda)
Analisi dell’OIC
Il contratto soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato
indipendentemente dal fatto che sussista o meno un regolamento netto o lordo
poiché il suo valore cambia in risposta ai cambiamenti del sottostante (Euribor),
non sussiste un investimento netto iniziale e i regolamenti avvengono a date
future.
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ASPETTI GENERALI
LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS
Applicazione definizione di contratto derivato
ESEMPIO EI.2 Interest rate swap che paga anticipatamente,
all’inizio o durante la durata del contratto, un fisso e riceve un
variabile
 La società A stipula interest rate swap a cinque anni su un importo
nozionale di Euro 100 milioni, in base al quale paga un tasso fisso e
riceve un tasso variabile. Il tasso di interesse variabile dello swap è
rideterminato trimestralmente in base all’Euribor a 3 mesi. Il tasso di
interesse fisso dello swap è del 10% annuo.
 La società A paga anticipatamente la propria obbligazione a tasso
fisso pari ad un controvalore di Euro 50 milioni (Euro 100 milioni ×
10% × 5 anni), scontati utilizzando tassi di interesse di mercato, pur
conservando il diritto a ricevere pagamenti per interessi su Euro 100
milioni rideterminati trimestralmente per tutta la durata dello swap in
base all’ Euribor a 3 mesi.
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ASPETTI GENERALI
I DERIVATI SU COMMODITIES
Art. 2426 c.c. co. 3
“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis),
sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla
liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti
condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze
previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo
delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.”.
È QUINDI NECESSARIO ANALIZZARE:
 La modalità di regolamento (solo per contanti, solo con scambio di merce,
entrambe le modalità a scelta di una delle parti)
 La prassi di regolamento (es.: scambio di merci per utilizzo, scambio di merci
e successiva rivendita nel breve periodo, regolamento netto)
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ASPETTI GENERALI
IL FAIR VALUE DEI DERIVATI
Fair value (IFRS 13, par. 9)  è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di
un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una
regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione
 Art. 2426, co. 4: “Il fair value è determinato con riferimento:
- Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile
individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia
facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i
suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere
derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- Al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente
accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente
un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una
ragionevole approssimazione al valore di mercato.”.
 Art. 2426, co. 5: “Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al
comma precedente non dà un risultato attendibile”.
OIC XX – Appendice B
13
 Dedicata interamente alla tematica della
valutazione al fair value
 Di fatto, riprende IFRS 13
ASPETTI GENERALI
IL FAIR VALUE DEI DERIVATI
Livello 1
Prezzi di mercato
Livello 2
Input osservati sul mercato
Livello 3
Input non
osservati
sul mercato
GERARCHIA
FAIR VALUE
secondo IFRS 13
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ASPETTI GENERALI
IL FAIR VALUE DEI DERIVATI
TASSO DI
INTERESSE
PRIVO DI
RISCHIO
OIC XX EI.12-17
COSTI
DI SERVIZIO
Metodo basato sulla
valutazione del
mercato (market
approach)
Metodo reddituale
(income approach)
RISCHIO
DI CREDITO
Tecniche basate
sul valore attuale
OIC XX EI.11
Modelli di
Valutazione delle
opzioni (es.
Black&Scholes&
Merton)
PREZZI
DEI BENI
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RISCHIO DI
RIMBORSO E
RISCATTO
ANTICIPATO
TASSI DI CAMBIO
DI VALUTE
ESTERE
VOLATILITÀ
PREZZI DI
STRUMENTI
RAPPRESENTATIVI
DI CAPITALE
ASPETTI GENERALI
IL FAIR VALUE DEI DERIVATI
Valutazione del fair value
ESEMPIO EI.12 Calcolo del fair value di uno swap secondo il modello del valore
attuale
 La società C acquista un interest rate swap (IRS) che ha le seguenti caratteristiche:
- nozionale: Euro 1 milione;
- data di inizio del contratto: 1 gennaio 2017;
- scadenza del contratto: 31 dicembre 2019;
- regolamento flussi: semestrale;
- flussi in entrata per la società C (Leg Receive): 3% all’anno;
- flussi in uscita per la società C (Leg Pay): Euribor 6M + 150 bps (spread).
 Contrattualmente il tasso della leg receive è stato determinato alla stipula in base
alla curva dei tassi esistente all’1.1.2017:
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Tasso spot
Euribor
Tasso spot
Eur+150 bsp
Tasso forward
Eur+150 bsp
360
0,80%
2,30%
2,30%
2
720
1,20%
2,70%
3,10%
3
1080
1,50%
3,00%
3,60%
Anni
Giorni
0
0
1
ASPETTI GENERALI
IL FAIR VALUE DEI DERIVATI
Valutazione del fair value
ESEMPIO EI.12 Calcolo del fair value di uno swap secondo il modello del valore
attuale
 Per determinare il fair value dello swap la società utilizza la curva dei tassi spot al
31 dicembre 2017 aggiustata per tener conto dello spread incluso nella leg pay
dello swap. Nel corso del 2017 i tassi di interesse si sono notevolmente abbassati.
La curva dei tassi che risulta al 31 dicembre 2017 è la seguente:
Tasso spot
Eur+150 bsp
Tasso
forward
Eur+150 bsp
Coefficiente
di attualizzazione
Anno
Giorni
Tasso spot
Euribor
1
360
0,60%
2,10%
2,1%
0,9794
2
720
0,90%
2,40%
2,70%
0,9537
 Il tasso forward è stato calcolato per poter determinare l’ammontare dei flussi che
si prevede la società pagherà ogni anno successivo, mentre il coefficiente di
attualizzazione, determinato sulla base del tasso spot serve ad attualizzare al 31
dicembre 2017 i flussi attesi dello swap.
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ASPETTI GENERALI
IL FAIR VALUE DEI DERIVATI
Valutazione del fair value
ESEMPIO EI.12 Calcolo del fair value di uno swap secondo il modello del valore
attuale
 La stima del valore attuale dei flussi finanziari attesi avviene nel seguente modo:
VA
regolamento
netto
Anno
Leg receive
Leg pay
Regolamento
netto
31.12.2018
30.000
(21.000)
9.000
8.814,6
31.12.2019
30.000
(27.000)
3.000
2.861,1
FV SWAP
11.675,7
 Il fair value dello swap non è aggiustato per tenere conto del rischio di credito della
controparte in quanto non significativamente mutato dalla data di stipula del
contratto. Non si rende necessaria una rettifica al valore dei flussi finanziari per il
merito di credito della società in quanto non sono previsti flussi netti in uscita dal
derivato. Il valore attuale dei flussi attesi equivale dunque al fair value dello
strumento finanziario derivato. Il valore positivo del fair value è giustificato dal forte
abbassamento dei tassi che, nel caso dell’esempio, riduce i flussi finanziari attesi
da pagare.
18
I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Art. 2426, p. 11-bis
La copertura deve essere designata come tale
all’inizio, ovvero al momento della sottoscrizione
del derivato
“Si considera sussistente la
copertura in presenza, fin
dall’inizio, di stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o dell’operazione
coperta e quelle dello strumento di
copertura”
Deve essere presente una documentazione che
attesti l’operazione di copertura (fin dall’inizio)
Deve essere dimostrata la correlazione tra
elemento coperto e strumento di copertura
REGOLE IAS 39 MOLTO RIGIDE (MODIFICATE DALL’IFRS 9 A PARTIRE DAL 2018)
CODICE CIVILE È GENERICO
OIC XX IN CONSULTAZIONE  RIFERIMENTO ALL’IFRS 9
L’HEDGE ACCOUNTING È FACOLTATIVO
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I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
OIC XX - Par. 69 - 71
Una relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per l’hedge
accounting se:
 a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura
ammissibili ed elementi coperti ammissibili;
 b) all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e
documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi
della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la
copertura. Deve individuare:
- lo strumento di copertura
- l’elemento coperto
- la natura del rischio coperto
- come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i
requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle
fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il
rapporto di copertura)
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I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
OIC XX - Par. 69 - 71
 c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia
della copertura:
- i. vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di
copertura. La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in
termini qualitativi (paragrafo 70) sia quantitativi (paragrafo 71);
- ii. l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento
finanziario derivato e dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito
non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di
valore risultanti dal rapporto economico.
- iii. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le
quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi
coperti. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non
determinare ex ante inefficacia della copertura
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I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
OIC XX - Par. 69 - 71
Verifica qualitativa
Utilizzabile solo se gli elementi portanti dello
strumento di copertura e dell’elemento coperto
corrispondono o sono strettamente allineati
 Importo nominale
 Data di regolamento dei flussi finanziari
 Scadenza
 Sottostante
In ogni caso, verifica dell’effetto rischio di credito
della controparte
Verifica quantitativa
Metodologie, anche statistiche, utilizzate in
azienda nell’attività di risk management
In alcuni casi, l’analisi statistica deve essere
corroborata da altre analisi:
 Tecniche per determinare il livello di inefficacia
 Tecnica del derivato ipotetico
 Studi di sensitività
RELAZIONI DI COPERTURA SEMPLICI
parr. 99 - 104
Verifica deve essere effettuata in via continuativa. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società
deve valutare se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia
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I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
 Diagramma di flusso che illustra i passaggi previsti dall’OIC XX per attivare la
copertura contabile (D.10-D.11)
23
LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016
I DERIVATI NEL BILANCIO AL
31.12.2015
 Obblighi chiari per le informazioni da inserire in Nota Integrativa,
ma:
- nessuna indicazione nel codice civile
- nessun OIC dedicato
- riferimento ai “fondi rischi per derivati” nell’OIC 31 (2014)
- riferimenti in altri OIC (ante 2014)
 Derivati di copertura  seguivano le regole di contabilizzazione
dell’operazione coperta
 Derivati non di copertura:
- Fair value passivo  iscrizione di un “fondo rischi”
- Fair value attivo  nessuna rilevazione
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LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016
LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016
OIC XX - Disposizioni di prima adozione
118. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 119 (operazioni di
copertura preesistenti) e 120 (derivati incorporati) una società deve
applicare il presente principio retrospetticamente, ai sensi dell’OIC 29.
OIC 29
17. Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati
retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile
è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i
relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili
portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra
componente del patrimonio netto se più appropriato.
Deve essere rilevato il fair value dei derivati all’1.1.2016: eventuali
differenze rispetto ai valori rilevati nel bilancio al 31.12.2015 sono rilevati in
una voce di patrimonio netto
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LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016
LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016
OIC XX – Operazioni di copertura
119. Per le operazioni di copertura preesistenti all’applicazione del presente principio
contabile è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla
data di prima applicazione del presente principio [1/1/2016]. Ciò comporta:
a) la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 69;
b) in caso di copertura del fair value, la valutazione del fair value sia
dell’elemento coperto, in accordo alle disposizioni del paragrafo 82, sia dello
strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima
applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di
esercizi precedenti;
c) in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell’inefficacia della
copertura come previsto al paragrafo 90, fatto alla data di inizio del bilancio
dell’esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la
componente di inefficacia sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti,
mentre la componente efficace sia imputata alla riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi.
Ciò consente di rilevare nel conto economico dell’esercizio di prima adozione solo gli
effetti della copertura di competenza.
Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura
nell’esercizio di prima applicazione del presente principio contabile.
26
LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016
LA TRANSIZIONE ALL’1.1.2016
OIC XX – Operazioni di copertura
121. Per il modello di prima applicazione previsto al paragrafo 119 e
limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di
designazione della relazione di copertura, si presume che la
copertura sia pienamente efficace se sono rispettati i requisiti per la
verifica in termini qualitativi del rapporto economico tra elemento
coperto e strumento di copertura ai sensi del paragrafo 70. In questo
caso il calcolo dell’inefficacia ai sensi dei paragrafi 90 o la differenza
tra variazioni dell’elemento coperto e strumento di copertura ai sensi
del paragrafo 85 non va fatto neanche in esercizi successivi.
122. Il regime di disponibilità delle poste di patrimonio netto che si
generano in sede di prima adozione del presente principio contabile
segue le regole previste dall’articolo 2426 comma 1 numero 11 bis
del codice civile.
27
LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016
ESEMPIO TRANSIZIONE (1/4)
ESEMPIO EI.38 Applicazione prospettica alle operazioni di
copertura ai sensi del paragrafo 121
Al 1 gennaio 2016 la società applica per la prima volta l’OIC XX. A tale
data ha in essere un debito finanziario a tasso variabile, stipulato nel
2005, il cui rischio di tasso di interesse è coperto da uno swap in base
al quale riceve il tasso variabile e paga uno fisso. La frequenza di
regolamento, il sottostante e il tasso variabile dello swap corrispondono
a quello del debito finanziario, pertanto a tale data la società può
stabilire che sussiste una relazione economica tra elemento coperto e
strumento di copertura. Inoltre, non potendo determinare se il fair value
del derivato fosse pari a zero alla data di sottoscrizione (2005), la
società decide di avvalersi dell’opzione di prima applicazione prevista
dal paragrafo 121 e quindi stabilisce che la copertura è da considerarsi
perennemente efficace e non necessitando dunque del calcolo annuale
della componente di inefficacia.
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LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016
ESEMPIO TRANSIZIONE (2/4)
Se al 31.12.2015 fair value negativo, all’1.1.2016 (prescindendo dagli effetti
fiscali):
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
(SP.Passivo.A.VII)
….
Strumenti derivati finanziari passivi (SP.Passivo.B.3)
….
Se al 31.12.2015 fair value positivo, all’1.1.2016 (prescindendo dagli effetti
fiscali):
Strumenti derivati finanziari attivi (SP.Attivo.C.III.5)
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
(SP.Passivo.A.VII)
29
….
….
LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016
ESEMPIO TRANSIZIONE (3/4)
IRS non più qualificabile come copertura (es.: perché il debito è
stato estinto)
 Nel bilancio al 31.12.2015 viene rilevato il fondo rischi per derivati
 All’1.1.2016 (prescindendo dagli aspetti fiscali):
Fondo rischi per derivati
Strumenti derivati finanziari passivi (SP.Passivo.B.3)
30
….
….
LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL’1.1.2016
ESEMPIO TRANSIZIONE (4/4)
IRS non di copertura con fair value positivo
 Nel bilancio al 31/12/2015 non viene rilevato
 All’1/1/2016 (prescindendo dagli aspetti fiscali):
Strumenti derivati finanziari attivi (SP.Attivo.C.III.5)
Utili (perdite) portati a nuovo (SP.Passivo.A.VIII)
31
….
….
I NUOVI OIC 2016
IL RUOLO DEI NUOVI OIC
All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il
compito di aggiornare i principi contabili internazionali
(art. 12 del D.Lgs. 139/2015)
«Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti» (relazione al D.Lgs.)
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I NUOVI OIC 2016
PRINCIPI CONTABILI OIC 2016
Allineamento alla nuova
disciplina di legge del bilancio
Nuovi OIC
Indicazioni operative per la
prima applicazione
Indicazioni operative per
l’applicazione a regime
Altre novità introdotte nei
principi contabili
Tematiche approfondite
nel proseguo della relazione
I NUOVI OIC 2016
APPLICAZIONE RETROSPETTICA O
PROSPETTICA DELLE NOVITÀ
APPLICAZIONE
PROSPETTICA
 Avviamento
 Costo ammortizzato e attualizzazione crediti e debiti Novità del
bilancio
APPLICAZIONE
RETROATTIVA
•
•
•
•
Spese di ricerca
Spese di pubblicità
Strumenti finanziari derivati
Azioni proprie
Ai soli fini comparativi
• Classificazione voci negli
schemi di S.P. e C.E.
• Rendiconto finanziario
I NUOVI OIC 2016
APPLICAZIONE RETROSPETTICA DELLE
NOVITÀ
APPLICAZIONE
RETROATTIVA
Inquadramento concettuale
Si tratta di un «cambiamento di principi contabili», in particolare di un criterio di valutazione
La problematica non è
disciplinata dal Codice Civile
Principio contabile nazionale
nuovo OIC 29
I NUOVI OIC 2016
CAMBIAMENTO DI PRINCIPI
CONTABILI – OIC 29
Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se
validamente motivato e se (par. 15):
− è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi
contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili);
I cambiamenti
obbligatori di principi
contabili sono
contabilizzati (par.
16)
in base a quanto previsto dalle specifiche
disposizioni transitorie contenute nella legge o
nei nuovi principi contabili
In assenza di specifiche disposizioni transitorie,
i cambiamenti obbligatori di principi contabili
sono contabilizzati come previsto dall’OIC 29
I NUOVI OIC 2016
CAMBIAMENTO DI PRINCIPI
CONTABILI – OIC 29
 Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati
retroattivamente (par. 17).
il cambiamento di un principio contabile
è rilevato nell’esercizio in cui viene
adottato il nuovo principio contabile e i
relativi effetti sono contabilizzati sul
saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in corso.
Solitamente la rettifica viene
rilevata negli utili portati a
nuovo.
Tuttavia, la rettifica può
essere apportata a un’altra
componente del patrimonio
netto se più appropriato
I NUOVI OIC 2016
CAMBIAMENTO DI PRINCIPI
CONTABILI – OIC 29
REGOLA GENERALE
 L’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta,
ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si
sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse
stato applicato il nuovo principio contabile (par. 18).
I NUOVI OIC 2016
CAMBIAMENTO DI PRINCIPI
CONTABILI – OIC 29
ECCEZIONE 1
Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare
l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o ciò risulta
eccessivamente oneroso, la società (par. 19):
 non deve presentare i dati comparativi rettificati
 si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile
delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettua
una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in corso.
I NUOVI OIC 2016
CAMBIAMENTO DI PRINCIPI
CONTABILI – OIC 29
ECCEZIONE 2
Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare
l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la
determinazione dell’effetto pregresso è eccessivamente onerosa, la
società (par. 20):
 applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui
ciò risulti fattibile
 Se tale data coincide con l’inizio dell’esercizio in corso, il nuovo
principio contabile è applicato prospetticamente.
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI PUBBLICITÀ E DI RICERCA
LE NOVITÀ
 Non è più possibile capitalizzare le spese di ricerca e i costi di
pubblicità
 Conseguenti modifiche allo schema
di Stato patrimoniale
voce B.I.2 Costi di sviluppo
 Modifica del criterio di valutazione
(art. 2426, n. 5)
ammortamento costi di sviluppo
sulla base della vita utile. In caso di
impossibilità di determinazione della
vita utile, periodo massimo 5 anni
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI PUBBLICITÀ E DI RICERCA
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016
 Le norme civilistiche non disciplinano l'impatto dal punto di vista
contabile della modifica dei criteri di valutazione
 Si deve fare riferimento alle indicazioni dell’OIC 29
 L’OIC 24 indica alcune possibili «soluzioni alternative» da
verificare caso per caso
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI PUBBLICITÀ
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016
 I costi di pubblicità - che non soddisfano i requisiti per la
capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento - in sede
di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla
voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale.
 Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi
dell’OIC 29.
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI PUBBLICITÀ
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016
Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:
 rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in
sede di riapertura generale dei conti all’1.01.2016
 valutare la rilevazione della fiscalità differita (*)
 rideterminare i dati del 2015 ai fini comprativi ai sensi dell’OIC 29
come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio di
valutazione (divieto di capitalizzazione).
(*) Non sono ad oggi state modificate le norme del TUIR.
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI PUBBLICITÀ
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016
Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:
 rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in
sede di riapertura generale dei conti all’1.01.2016
Riserve di utili
a
Spese di pubblicità
……
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI PUBBLICITÀ
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016
Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:
 in presenza dei presupposti, iscrivere le attività per imposte
anticipate sulla differenza tra valore civilistico e valore fiscale
delle spese di pubblicità all’1.01.2016
Attività per imposte
anticipate
a
Riserve di utili
(*) Fiscalità determinata con l’aliquota del 30% per semplicità di calcolo.
…..
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI PUBBLICITÀ
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015:
EFFETTO SUI DATI AL 31.12.2015
Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:
 rideterminare i dati del 2015 ai fini comparativi ai sensi dell’OIC
29 come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio di
valutazione (divieto di capitalizzazione).
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI PUBBLICITÀ
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016
 Secondo il nuovo OIC 24 i costi di pubblicità (…), se soddisfano i
requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e
ampliamento previsti ai paragrafi 40-42, possono essere
riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina,
dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento.
 In tale caso, gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai
sensi dell’OIC 29 ai soli fini riclassificatori.
 Un esempio è rappresentato dagli eventuali costi di pubblicità
sostenuti nella fase di start-up dell’impresa (la cui corretta classificazione
era comunque già all’interno dei costi di impianto ed ampliamento).
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI RICERCA
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016
Fino all’esercizio chiuso al 31.12.2015 era possibile capitalizzare:
 la ricerca applicata
 i costi di sviluppo
Per individuare il comportamento contabile da adottare è
necessario verificare i requisiti in base ai quali erano stati
capitalizzati.
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI RICERCA
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 139/2015: EFFETTO SUI DATI ALL’1.01.2016
Spese di ricerca che soddisfano i
criteri di capitalizzabilità
continuano ad essere iscritti
nella voce BI2 Costi di sviluppo
Spese di ricerca che NON
soddisfano i criteri di
capitalizzabilità
 sono eliminati dalla voce BI2
dell’attivo
dello
stato
patrimoniale
 gli effetti sono rilevati in
bilancio retroattivamente ai
sensi dell’OIC 29
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI RICERCA
Criteri di capitalizzabilità
1. costi relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché
identificabili e misurabili.
2. essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile,
per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse.
3. essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in
modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno
sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver
dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita
che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.
Sono gli stessi previsti dal previgente OIC 24
I NUOVI OIC 2016
SPESE DI RICERCA: A REGIME
SPESE DI RICERCA
E SVILUPPO
RICERCA DI
BASE
RICERCA
APPLICATA
Conto economico
NUOVO OIC 24:
ALLINEAMENTO DEI
CONCETTI ALLO IAS
38
SVILUPPO
Possibilità di
capitalizzazione
I NUOVI OIC 2016
OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E
PROVENTI STRAORDINARI
L’OIC 12 distingue tra:
 oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per cui non
è possibile identificare ex ante una classificazione;
 oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per i quali
è possibile identificare una nuova specifica collocazione ex ante
univoca in base alla tipologia della transazione.
I NUOVI OIC 2016
OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E
PROVENTI STRAORDINARI
Oneri e proventi straordinari secondo l’OIC 12 previgente per cui non
è possibile identificare ex ante una classificazione:
1) oneri di ristrutturazione aziendale;
2) plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di
natura straordinaria;
3) furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e relativi rimborsi
assicurativi;
4) perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali
straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. e
relativi indennizzi assicurativi;
5) oneri da cause e controversie di natura straordinaria non
pertinenti alla normale gestione dell’impresa.
6) indennità varie per rotture di contratti.
I NUOVI OIC 2016
OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E
PROVENTI STRAORDINARI
Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una
nuova specifica collocazione ex ante univoca:
Provento e onere straordinario Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende
e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali
straordinarie.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni
di natura straordinaria, di riconversione produttiva,
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o
nazionalizzazioni di beni.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di
immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività
produttiva, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle
immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora
abbiano natura straordinaria.
Classificazione
Può dare origine a componenti positivi
di reddito di tipo finanziario da
includere nella voce C16 d) proventi
diversi dai precedenti.
Tali componenti vanno inclusi nelle
voci A5 altri ricavi e proventi, con
separata indicazione dei contributi in
conto esercizio e B14 oneri diversi di
gestione.
I NUOVI OIC 2016
OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E
PROVENTI STRAORDINARI
Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una
nuova specifica collocazione ex ante univoca:
Provento e onere straordinario Liberalità ricevute, in danaro o in
natura,
che
non
costituiscono
contributi in conto esercizio da
iscrivere alla voce A5.
Contributi erogati in occasione di fatti
eccezionali (ad esempio, calamità
naturali come terremoti, inondazioni,
ecc.).
Oneri per multe, ammende e penalità
originate da eventi estranei alla
gestione, imprevedibili ed occasionali.
Classificazione
Tali componenti sono da classificare
nella voce A5 altri ricavi e proventi, con
separata indicazione dei contributi in
conto esercizio.
Tali componenti sono da indicare nella
voce B14 oneri diversi di gestione.
I NUOVI OIC 2016
OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E
PROVENTI STRAORDINARI
Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una
nuova specifica collocazione ex ante univoca:
Provento e onere straordinario Plusvalenze
e
minusvalenze derivanti
dalla
cessione
(compresa la permuta)
di parte significativa
delle
partecipazioni
detenute o di titoli a
reddito
fisso
immobilizzati.
Classificazione
La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera
componenti di reddito di tipo finanziario da includere:
• C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di
quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di
queste ultime;
• C 16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
• C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione
di quelli verso imprese controllate e collegate e verso
controllanti.
I NUOVI OIC 2016
OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E
PROVENTI STRAORDINARI
Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una
nuova specifica collocazione ex ante univoca:
Provento e onere Classificazione
straordinario Imposte dirette relative ad devono essere classificate nella voce 20 “Imposte sul
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate”.
esercizi precedenti
Imposte indirette relative ad devono essere classificate nella voce B14 “Oneri diversi di
esercizi precedenti
gestione”.
Differenza positiva derivante deve essere classificata nella voce A5 “Altri ricavi e
dalla definizione di un proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
contenzioso
esercizio”.
I NUOVI OIC 2016
AZIONI PROPRIE
 Dall’1.01.2016 le azioni proprie non sono più considerate un
investimento bensì una riduzione di patrimonio netto (modifica art.
2357-ter)
Conseguenti modifiche agli schemi di bilancio:
 Eliminazione dall'attivo delle voci «azioni proprie»
 Eliminazione dal PN della voce «VI. Riserva per azioni proprie in
portafoglio»
 Inserimento di una nuova voce nel PN «X. Riserva negativa per
azioni proprie in portafoglio»
I NUOVI OIC 2016
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
È necessario distinguere tra:
1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al
31.12.2015;
2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto
dall'1.1.2016.
I NUOVI OIC 2016
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
È necessario distinguere tra:
1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al
31.12.2015
Con effetto 1.1.2016 dovranno essere effettuate le seguenti
rilevazioni contabili:
Riserva per azioni
proprie in portafoglio
a
Riserve libere
(es. facoltativa)
100
Riserva negativa per
azioni proprie in
portafoglio
a
Azioni proprie
100
I NUOVI OIC 2016
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
È necessario distinguere tra:
1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al
31.12.2015;
2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto
dall'1.1.2016.
In caso di acquisto di azioni proprie a partire dall'1.1.2016 deve
essere effettuata la seguente rilevazione contabile:
Riserva negativa per
azioni proprie in
portafoglio
a
Banca c/c
100
I NUOVI OIC 2016
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
CHIARIMENTI NUOVO OIC 28
L’assemblea decide di annullare le azioni proprie in portafoglio (par.
37):
 Storno della voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio” e contestuale riduzione del capitale sociale per il valore
nominale delle azioni annullate.
 L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore
nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o
decremento del patrimonio netto
I NUOVI OIC 2016
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
CHIARIMENTI NUOVO OIC 28
L’assemblea decide di alienare le azioni proprie (par 38):
 l’eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX “Riserva
negativa per azioni proprie in portafoglio” e il valore di realizzo delle
azioni alienate
è imputata ad incremento o decremento di un’altra
voce del patrimonio netto
I NUOVI OIC 2016
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
CHIARIMENTI NUOVO OIC 28
Acquisto azioni della controllante (par. 39)
 Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società
controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3,
del codice civile,
in contropartita costituisce una riserva di ammontare pari
all'importo iscritto nell'attivo, da indicare nella voce AVI
“Altre riserve”.
IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10
METODO DIRETTO
RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE
IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10
METODO DIRETTO
RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE
IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10
METODO DIRETTO
RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE
IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10
METODO INDIRETTO
RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE
IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10
METODO INDIRETTO
RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE
IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10
METODO INDIRETTO
RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE