Presentazione Oscar Bazzotti - Confindustria Pesaro Urbino

Pesaro, 30 novembre 2016
Il bilancio 2016:
le novità introdotte
Relatore: Oscar Bazzotti
Sintesi del decreto 139/2015
•A partire dagli esercizi che iniziano dal 1°
gennaio 2016:
• si precisano i principi di redazione del bilancio;
• il rendiconto finanziario diventa obbligatorio quasi per tutti;
• si modificano parzialmente gli schemi di bilancio ed i criteri
di valutazione;
• il contenuto della nota integrativa si amplia;
• cambiano i bilanci abbreviati e nascono le «micro-imprese»
con i loro bilanci semplificati.
Bazzotti, Il nuovo bilancio
Evoluzione della normativa italiana
• Codice di commercio 1882:
• rendimento di conto.
• Codice civile 1942:
• bilancio e conto dei profitti e delle perdite.
• Decreto legislativo 127/1991:
• bilancio = stato patrimoniale, conto economico, nota
integrativa.
• Decreto legislativo 139/2015:
• bilancio = stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario, nota integrativa.
Bazzotti, Il nuovo bilancio
Evoluzione della normativa europea
• Le norme di contabilità sono uno dei fondamenti del
mercato unico.
• Direttiva 78/660/CEE:
• primo tentativo di avere bilanci confrontabili, veritieri e corretti,
a tutela dei soci e dei terzi.
• Regolamento CE n. 1606/2002:
• introduzione dei principi contabili internazionali.
• Direttiva 2013/34/UE:
• bilanci sempre più influenzati dagli IAS/IFRS.
Bazzotti, Il nuovo bilancio
Destinatari della direttiva
Limiti
Micro
imprese
Piccole
imprese
Medie imprese
Totale attivo
350.000 €
4.000.000 €
20.000.000 €
Totale ricavi
700.000 €
8.000.000 €
40.000.000 €
N.
dipendenti
10
50
250
Bazzotti, Il nuovo bilancio
Destinatari del decreto
Limiti
Micro
imprese
Piccole
imprese
Medie imprese
Totale attivo
175.000 €
4.400.000 €
20.000.000 €
Totale ricavi
350.000 €
8.800.000 €
40.000.000 €
N.
dipendenti
5
50
250
Bazzotti, Il nuovo bilancio
Postulati di bilancio
• Prevalenza della sostanza sulla forma.
• Si precisa un concetto già presente nel codice civile ma
un po’ oscuro, senza arrivare ad un’applicazione totale.
Esempio in positivo: azioni proprie. Esempio in
negativo: locazione finanziaria.
• Irrilevanza degli effetti.
• Non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa previsti dalla
legge, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.
Concetto di rilevanza
• E’ rilevante un’informazione
• «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe
ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio» (articolo 2 della
direttiva).
• Il concetto sarà soprattutto significativo nella
redazione della nota integrativa
• perché «rimangono fermi gli obblighi in tema di
regolare tenuta della contabilità» (articolo 2423 c.c.).
Modifiche allo stato patrimoniale
• Eliminazione della voce AZIONI PROPRIE:
• riduzione diretta del patrimonio netto, tramite
l’iscrizione di una «riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio».
• Eliminazione dei CONTI d’ORDINE
• ma, ATTENZIONE: non vengono meno gli obblighi di
informativa relativi ai fatti aziendali rappresentati nei
conti d’ordine, che devono ora essere rispettati nella
nota integrativa.
Modifiche allo stato patrimoniale
• Introduzione di voci specifiche per le CONSOCIATE
• nelle immobilizzazioni finanziarie, nell’attivo circolante
e nei debiti. Il codice le definisce «imprese sottoposte al
controllo delle controllanti».
• Introduzione di voci specifiche per gli STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATl
• tra le immobilizzazioni finanziarie e le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Modifiche al conto economico
• Eliminazione dell’AREA STRAORDINARIA
• allo scopo di evitare i comportamenti disomogenei tra
le imprese nel distinguere tra gestione ordinaria e
gestione straordinaria;
• limitare le informazioni a quei componenti che possono
definirsi eccezionali per «entità» (importo) oppure per
«incidenza» (effetto sui conti dell’impresa).
Modifiche al conto economico
• Introduzione di voci specifiche per le CONSOCIATE
• all’interno dell’area Proventi ed oneri finanziari.
• Introduzione di voci specifiche per gli STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATl
• all’interno dell’area Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie.
Modifiche alla nota integrativa
• Illustrazione delle voci nello stesso ordine in cui sono esposte
nello stato patrimoniale e nel conto economico (già previsto
dall’OIC 12, versione del 2014).
• Eliminazione
delle
varie
espressioni
«significativo»,
«apprezzabile» e così via, sostituite dalla clausola generale di
rilevanza.
• Illustrazione delle voci soppresse:
• conti d’ordine e ricavi e costi eccezionali.
• Indicazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio:
• informazione spostata dalla relazione sulla gestione alla nota
integrativa.
Introduzione del rendiconto finanziario
• Articolo 2423
• Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla
nota integrativa.
• Articolo 2435-bis
• Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate
dalla redazione del rendiconto finanziario.
• Articolo 2435-ter
• Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario.
Modifiche alla relazione sulla gestione
•Si avvicina al Management commentary
previsto dagli IAS/IFRS.
•Sembra ora avere due funzioni principali
rispetto al bilancio:
• approfondimento delle cause che hanno
determinato
il
risultato
economico
dell’esercizio;
• visione temporale di riferimento proiettata sugli
esercizi futuri.
Il ruolo dell’OIC
•La legge 116/2014 riconosce all’OIC il potere
di emanare «i principi contabili nazionali …
per la redazione dei bilanci secondo le
disposizioni del codice civile».
•L’articolo 12 del decreto 139/2015 assegna allo
stesso OIC il compito di aggiornare «i principi
contabili nazionali sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto».
Costi di ricerca e di pubblicità
• Prima esistevano
1.
2.
3.
4.
la ricerca di base (non capitalizzabile);
la ricerca applicata (capitalizzabile);
lo sviluppo (capitalizzabile);
la pubblicità (capitalizzabile con riserva).
• Ora la capitalizzazione è ammessa solo per i costi di
sviluppo.
• Quale la sorte delle voci attualmente esistenti in bilancio?
Costi di ricerca e di pubblicità
• Non esistono disposizioni transitorie, come nel caso di crediti,
debiti e titoli.
• Di conseguenza, vanno stornati se non esistono le condizioni
per capitalizzarli.
• L’OIC lancia una ciambella di salvataggio:
1. se i costi di ricerca applicata hanno le caratteristiche per essere
definiti costi di sviluppo, allora possono essere mantenuti in
bilancio;
2. la stessa cosa avviene se i costi di pubblicità hanno le
caratteristiche per essere riclassificati come costi d’impianto e
d’ampliamento.
Cosa diceva il vecchio OIC 24?
• La ricerca applicata ad uno specifico prodotto o processo
produttivo è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e
ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed
utilità di realizzare uno specifico progetto.
• Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di
altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un
progetto per la produzione di materiali, dispositivi,
processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente
migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale
o dell’utilizzazione.
Cosa diceva il vecchio OIC 24?
• La sola attinenza a specifici progetti di ricerca e sviluppo
non è condizione sufficiente affinché i relativi costi
abbiano legittimità di capitalizzazione.
• Per tale finalità, essi debbono anche rispondere
positivamente ad alcune specifiche caratteristiche.
Caratteristiche per la capitalizzazione
• Essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente
definito, nonché identificabili e misurabili.
• Essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente
fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle
necessarie risorse.
• Essere recuperabili.
• La bozza del nuovo OIC 24 mantiene queste caratteristiche ed
elimina la distinzione tra RICERCA e RICERCA APPLICATA.
Cosa diceva il vecchio OIC 24?
• I costi di pubblicità sono costi di periodo e pertanto sono
iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui si
sostengono.
• Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se si tratta
di operazioni non ricorrenti (ad esempio, il lancio di una
nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo
produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core
business) …
Cosa diceva il vecchio OIC 24?
• … che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la
ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni
economici risultanti da piani di vendita approvati
formalmente dalle competenti funzioni aziendali.
• I costi d’impianto e di ampliamento sono gli oneri che si
sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici
momenti del ciclo di vita della società, quali la fase preoperativa o quella di accrescimento della capacità
operativa.
E se proprio non possono
essere mantenuti in bilancio?
• Si rientra nel caso di cambiamento obbligatorio di principi
contabili.
• Gli effetti sono contabilizzati in base a quanto previsto da
specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o
nei nuovi principi contabili.
• In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i
cambiamenti obbligatori di principi contabili sono
contabilizzati come previsto dall’OIC 29.
OIC 29
• Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono
determinati retroattivamente.
• Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile
è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo
principio contabile ed i relativi effetti sono contabilizzati
sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in
corso.
• Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a
nuovo.
Avviamento
• Cambia il criterio di ammortamento.
• In precedenza
• entro un periodo di cinque anni oppure in un periodo limitato di durata
superiore.
• D’ora in poi
• secondo la sua vita utile (massimo 20 anni) oppure, se non è possibile
stimarla attendibilmente, entro un periodo non superiore a dieci anni.
Operazioni straordinarie al bando
• Necessità di riclassificare il bilancio 2015.
• Occorre distinguere tra
• gli ex «componenti straordinari»;
• le altre poste che confluivano nell’area straordinaria, come – ad esempio –
gli effetti derivanti dalla correzione di errori e dal cambiamento di stime e
principi contabili.
• I primi vanno nelle rispettive voci di conto economico (tabella nella
bozza di OIC 12 ed eventuali indicazioni in altri OIC).
• Le seconde vanno a patrimonio netto, contabilizzate nella voce
«risultati degli esercizi precedenti».
Ex operazioni straordinarie: esempi
SINO AL 2015
DAL 2016
Plusvalenze e minusvalenze da operazioni
di natura straordinaria
A.5 Altri ricavi e proventi
e B.14 Oneri diversi di gestione
Sopravvenienze per cause accidentali
o fatti dolosi
Possono interessare beni di tipologia diversa e,
quindi, si rimanda al redattore del bilancio
Imposte indirette relative ad esercizi precedenti
B.14 Oneri diversi di gestione
Imposte dirette relative ad esercizi precedenti
Insieme con le imposte dirette dell’esercizio ma
con separata evidenziazione (si veda OIC 25)
Utilizzo di fondi per rischi ed oneri
con rilevazione di eccedenze o mancanze
A.5 Altri ricavi e proventi per le eccedenze
e B.14 Oneri diversi di gestione per le mancanze
Via i conti d’ordine
• Non vuole dire che spariscono dal piano dei conti ma, più
semplicemente, che non saranno più esposti in calce allo stato
patrimoniale.
• Nella nota integrativa è indicato «l’importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti
dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle
garanzie reali prestate» e con distinta indicazione degli «impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché
controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime»
(articolo 2427, n. 9, c.c.).
Arriva il rendiconto finanziario
• «Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio
a cui è riferito il bilancio e per quello precedente,
l’ammontare e la composizione delle disponibilità
liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio derivanti
dall’attività operativa, da quella di investimento, da
quella di finanziamento, ivi comprese, con
autonome indicazioni, le operazioni con i soci»
(articolo 2425-ter c.c.).
Analisi dell’articolo 2425-ter: 1.
• A differenza di quanto previsto per lo stato
patrimoniale ed il conto economico, non esiste un
contenuto minimo obbligatorio: infatti, il codice
civile detta solo gli obiettivi e, di conseguenza, è
necessario ricorrere al nuovo OIC 10.
Analisi dell’articolo 2425-ter: 2.
• Dal punto di vista della comparazione temporale,
invece, così come previsto per lo stato patrimoniale
ed il conto economico, il rendiconto finanziario al 31
dicembre 201 X deve essere affiancato a quello al 31
dicembre 201 X-1.
• Non esistono particolari disposizioni transitorie:
quindi, se non predisposto già lo scorso anno, è
necessario redigere il rendiconto 2015.
Analisi dell’articolo 2425-ter: 3.
• Il rendiconto finanziario deve esporre ammontare e
composizione delle disponibilità liquide.
• Le disponibilità liquide sono rappresentate da:
• depositi bancari e postali;
• assegni;
• denaro e valori in cassa.
• Definizioni di disponibilità liquide date dall’OIC 14, che
esclude i depositi accentrati presso una tesoreria di
gruppo (cash pooling).
Cash pooling
• La liquidità versata rappresenta un credito verso la
società che amministra la tesoreria di gruppo.
• Il credito si iscrive tra le IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE.
• Oppure tra le ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI, a patto che:
• le condizioni contrattuali siano equivalenti a quelle di un
deposito bancario;
• il rischio di perdita della controparte sia insignificante.
Analisi dell’articolo 2425-ter: 4.
• Attività operativa
• Acquisto, produzione e distribuzione di beni e servizi.
• Attività di investimento
• Acquisto e vendita di immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie e di attività finanziarie non immobilizzate.
• Attività di finanziamento
• Acquisizione o restituzione di disponibilità liquide, sotto forma
di capitale di rischio o capitale di terzi.
Analisi dell’articolo 2425-ter: 5.
• Operazioni con i soci:
• l’articolo 2425-ter ne richiede la separata evidenziazione: con
autonome indicazioni è l’espressione usata.
• La bozza dell’OIC 10 non sembra affrontare questo
aspetto.
Il costo ammortizzato
• E’ l’ammontare al quale un’attività o una passività era stata
valutata al momento della rilevazione iniziale, meno le
variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o
meno l’ammortamento accumulato di ogni differenza tra
l’ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza
calcolato con il metodo dell’interesse effettivo, meno
qualsiasi svalutazione per perdita di valore o inesigibilità.
• E la semplicità?
• Si applicherà a crediti, debiti e titoli.
Il costo ammortizzato
• In questo caso esiste una disposizione transitoria.
• Il criterio del costo ammortizzato si applica a crediti, debiti
e titoli iscritti in bilancio a partire dal primo esercizio di
applicazione delle nuove norme:
• quindi dal 2016 per le società che hanno l’esercizio coincidente con l’anno
solare;
• dall’esercizio 2016/2017 per le altre.
• E’ possibile rinunciare all’applicazione di questa norma
transitoria.
Il costo ammortizzato
• I crediti ed i debiti sono rilevati e valutati con il criterio del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
• Questo criterio può essere disapplicato se gli effetti della
sua applicazione sono «irrilevanti».
• Si presume che gli effetti siano irrilevanti quando:
• si tratta di crediti e debiti a breve termine, cioè con scadenza
entro 12 mesi;
• i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto
al valore nominale.
Esempio: dati
• Prestito obbligazionario di euro 1.000,00.
• Disaggio emissione 15,00 e spese di emissione 5,00.
• Durata 5 anni, con pagamento cedole il 31/12 di ogni anno.
• Tasso nominale 2,00%.
• Tasso effettivo 2,4296%.
Esempio: valore nominale
Esercizio
Valore iniziale
Interessi passivi
nominali
Uscite finanziarie
Valore finale
2016
1.000,00
20,00
20,00
1.000,00
2017
1.000,00
20,00
20,00
1.000,00
2018
1.000,00
20,00
20,00
1.000,00
2019
1.000,00
20,00
20,00
1.000,00
2020
1.000,00
20,00
1.020,00
0,00
100,00
1.100,00
Totale
Esempio: disaggio e costi di emissione?
Esercizio
Valore iniziale
risconti attivi
Quota annua risconti
passata a C/E
Valore finale
2016
20,00
4,00
16,00
2017
16,00
4,00
12,00
2018
12,00
4,00
8,00
2019
8,00
4,00
4,00
2020
4,00
4,00
0,00
Totale
20,00
Esempio: costo ammortizzato
Esercizio
Valore iniziale
Interessi passivi
effettivi
Uscite finanziarie
Valore finale
2016
980,00
23,81
20,00
983,81
2017
983,81
23,90
20,00
987,71
2018
987,71
24,00
20,00
991,71
2019
991,71
24,10
20,00
995,81
2020
995,81
24,19
1.020,00
0,00
120,00
1.100,00
Totale
Altro esempio: dati
• Vendita di merci per euro 1.000,00.
• Termine di pagamento: 24 mesi, con 4 pagamenti semestrali di pari
importo.
• Nessun tasso di interesse applicato.
• Tasso corrente di mercato 3,00% semestrale.
• Valore del credito attualizzato 929,28.
• La differenza di 70,72 rispetto a 1.000,00 è la componente
finanziaria implicita.
Altro esempio: costo ammortizzato
e attualizzazione
Data
Valore iniziale
Interessi impliciti
Entrate finanziarie
Valore finale
01.01.2016
929,28
0,00
0,00
929,28
30.06.2016
929,28
27,88
250,00
707,16
31.12.2016
707,16
21,21
250,00
478,37
30.06.2017
478,37
14,35
250,00
242,72
31.12.2017
242,72
7,28
250,00
0,00
70,72
1.000,00
Totale
E il TFR?
• Non cambia assolutamente nulla, perché
• è una particolarità tutta italiana;
• è considerato più un fondo per rischi ed oneri che
un debito;
• esistono ben precise regole di calcolo.
Strumenti finanziari derivati
• I derivati devono essere contabilizzati al fair value.
• I derivati devono essere distinti tra quelli di copertura e quelli
non di copertura, detenuti per investimento o trading.
• Le differenze del fair value devono essere imputate al
patrimonio netto (derivato di copertura) oppure al conto
economico (derivato non di copertura): da qui una possibile
maggiore volatilità dei risultati.
• Non esistono disposizioni transitorie: è necessario tenere
conto dei risultati pregressi.
• Per le definizioni, si rinvia agli IAS/IFRS.
Derivati di copertura
• Servono a proteggersi da
• rischio di variazione dei tassi di interesse;
• rischio di variazione dei tassi di cambio;
• rischio di variazione dei prezzi di mercato;
• rischio di credito.
• Deve esistere, fin dall’inizio, una stretta e
documentata correlazione tra l’elemento coperto e
lo strumento di copertura.
Derivati: che cosa cambia
Sino al 31 dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016
• Non
esistono
specifiche
disposizioni.
• Alcune informazioni di dettaglio
(in particolare, fair value) sono
richieste in nota integrativa.
• Entrano in bilancio solo se
rappresentano una passività
potenziale, attraverso un fondo
rischi.
• Devono essere rappresentati
sia nello stato patrimoniale sia
nel conto economico.
• Sono oggetto di rilevazione
iniziale
e
valutazione
successiva al fair value.
• Le variazioni intervenute nel
fair value entrano nei prospetti
contabili.
Derivati: che cosa cambia
Sino al 31 dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016
• Per il principio di prudenza, non
si tiene conto degli utili non
realizzati mentre le possibili
perdite sono iscritte in un
fondo per rischi ed oneri.
• Le variazioni di fair value entrano
sempre nel conto economico o
nel patrimonio netto.
• Fair value positivo: derivato
iscritto tra le immobilizzazioni o
le attività finanziarie non
immobilizzate.
• Fair value negativo: derivato
iscritto tra i fondi per rischi ed
oneri.
Derivati: che cosa cambia
Sino al 31 dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016
• Valutazione separata delle
attività e passività in bilancio e
fuori bilancio ed indicazione di
impegni e rischi nei conti
d’ordine.
• Eliminazione dei conti d’ordine
ed
ampliamento
delle
informazioni da fornire in nota
integrativa.
Derivati: che cosa cambia
Sino al 31 dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016
• Valutazione separata per i
derivati di investimento e per
quelli di copertura, valutati
coerentemente
all’elemento
coperto.
• Viene inserita una specifica e
dettagliata disciplina per le
operazioni di copertura.
Definizione e calcolo del fair value
• Il fair value non è altro che il valore venale, cioè il
prezzo al quale un bene può essere trasferito in una
libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.
• Per stabilire il fair value, le imprese possono fare
riferimento a diversi indicatori:
1. valore di mercato;
2. valore risultante dall’applicazione di modelli e
tecniche di valutazione generalmente accettati.
Variazioni di fair value
• Se imputate a conto economico, entrano a far parte degli
utili non distribuibili.
• Se imputate a patrimonio netto, la relativa riserva
• non è disponibile;
• non può essere utilizzata a copertura di perdite;
• non entra nei calcoli di cui agli articoli 2420, 2433, 2442, 2446 e 2447 del
codice civile.
Derivati e nota integrativa
• Oltre alle informazioni già richieste in passato,
occorre fornire anche:
• termini contrattuali che possono influenzare l’importo, le
scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
• assunti fondamentali dei modelli e tecniche di valutazione
adottati;
• dettagli sulle variazioni di fair value iscritte nello stato
patrimoniale ed a conto economico;
• una tabella con le variazioni intervenute nelle riserve da
applicazione del fair value.
Azioni proprie
• Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo
d’acquisto, a diretta riduzione del patrimonio netto,
tramite l’iscrizione di una riserva negativa.
• In caso di annullamento o di alienazione delle azioni
• si storna la riserva;
• si riduce eventualmente il capitale sociale;
• la differenza tra il valore della riserva ed il valore nominale delle
azioni annullate oppure tra valore della riserva e valore di
realizzo delle azioni alienate è imputata a patrimonio netto.
Nuovo bilancio ed imposte dirette
• E’ una partita che deve ancora essere giocata.
• L’unica cosa certa è la previsione del decreto 139/2015,
secondo la quale dall’attuazione del decreto stesso «non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
• Si possono ipotizzare due soluzioni:
• totale irrilevanza delle modifiche e conseguente doppio binario;
• rafforzamento del principio di derivazione.
Grazie per l’attenzione
Oscar Bazzotti