Pesaro, 30 novembre 2016 Il bilancio 2016: le novità introdotte Relatore: Oscar Bazzotti Sintesi del decreto 139/2015 •A partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2016: • si precisano i principi di redazione del bilancio; • il rendiconto finanziario diventa obbligatorio quasi per tutti; • si modificano parzialmente gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione; • il contenuto della nota integrativa si amplia; • cambiano i bilanci abbreviati e nascono le «micro-imprese» con i loro bilanci semplificati. Bazzotti, Il nuovo bilancio Evoluzione della normativa italiana • Codice di commercio 1882: • rendimento di conto. • Codice civile 1942: • bilancio e conto dei profitti e delle perdite. • Decreto legislativo 127/1991: • bilancio = stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa. • Decreto legislativo 139/2015: • bilancio = stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa. Bazzotti, Il nuovo bilancio Evoluzione della normativa europea • Le norme di contabilità sono uno dei fondamenti del mercato unico. • Direttiva 78/660/CEE: • primo tentativo di avere bilanci confrontabili, veritieri e corretti, a tutela dei soci e dei terzi. • Regolamento CE n. 1606/2002: • introduzione dei principi contabili internazionali. • Direttiva 2013/34/UE: • bilanci sempre più influenzati dagli IAS/IFRS. Bazzotti, Il nuovo bilancio Destinatari della direttiva Limiti Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Totale attivo 350.000 € 4.000.000 € 20.000.000 € Totale ricavi 700.000 € 8.000.000 € 40.000.000 € N. dipendenti 10 50 250 Bazzotti, Il nuovo bilancio Destinatari del decreto Limiti Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Totale attivo 175.000 € 4.400.000 € 20.000.000 € Totale ricavi 350.000 € 8.800.000 € 40.000.000 € N. dipendenti 5 50 250 Bazzotti, Il nuovo bilancio Postulati di bilancio • Prevalenza della sostanza sulla forma. • Si precisa un concetto già presente nel codice civile ma un po’ oscuro, senza arrivare ad un’applicazione totale. Esempio in positivo: azioni proprie. Esempio in negativo: locazione finanziaria. • Irrilevanza degli effetti. • Non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa previsti dalla legge, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. Concetto di rilevanza • E’ rilevante un’informazione • «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio» (articolo 2 della direttiva). • Il concetto sarà soprattutto significativo nella redazione della nota integrativa • perché «rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta della contabilità» (articolo 2423 c.c.). Modifiche allo stato patrimoniale • Eliminazione della voce AZIONI PROPRIE: • riduzione diretta del patrimonio netto, tramite l’iscrizione di una «riserva negativa per azioni proprie in portafoglio». • Eliminazione dei CONTI d’ORDINE • ma, ATTENZIONE: non vengono meno gli obblighi di informativa relativi ai fatti aziendali rappresentati nei conti d’ordine, che devono ora essere rispettati nella nota integrativa. Modifiche allo stato patrimoniale • Introduzione di voci specifiche per le CONSOCIATE • nelle immobilizzazioni finanziarie, nell’attivo circolante e nei debiti. Il codice le definisce «imprese sottoposte al controllo delle controllanti». • Introduzione di voci specifiche per gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATl • tra le immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Modifiche al conto economico • Eliminazione dell’AREA STRAORDINARIA • allo scopo di evitare i comportamenti disomogenei tra le imprese nel distinguere tra gestione ordinaria e gestione straordinaria; • limitare le informazioni a quei componenti che possono definirsi eccezionali per «entità» (importo) oppure per «incidenza» (effetto sui conti dell’impresa). Modifiche al conto economico • Introduzione di voci specifiche per le CONSOCIATE • all’interno dell’area Proventi ed oneri finanziari. • Introduzione di voci specifiche per gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATl • all’interno dell’area Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. Modifiche alla nota integrativa • Illustrazione delle voci nello stesso ordine in cui sono esposte nello stato patrimoniale e nel conto economico (già previsto dall’OIC 12, versione del 2014). • Eliminazione delle varie espressioni «significativo», «apprezzabile» e così via, sostituite dalla clausola generale di rilevanza. • Illustrazione delle voci soppresse: • conti d’ordine e ricavi e costi eccezionali. • Indicazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: • informazione spostata dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa. Introduzione del rendiconto finanziario • Articolo 2423 • Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. • Articolo 2435-bis • Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. • Articolo 2435-ter • Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. Modifiche alla relazione sulla gestione •Si avvicina al Management commentary previsto dagli IAS/IFRS. •Sembra ora avere due funzioni principali rispetto al bilancio: • approfondimento delle cause che hanno determinato il risultato economico dell’esercizio; • visione temporale di riferimento proiettata sugli esercizi futuri. Il ruolo dell’OIC •La legge 116/2014 riconosce all’OIC il potere di emanare «i principi contabili nazionali … per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile». •L’articolo 12 del decreto 139/2015 assegna allo stesso OIC il compito di aggiornare «i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto». Costi di ricerca e di pubblicità • Prima esistevano 1. 2. 3. 4. la ricerca di base (non capitalizzabile); la ricerca applicata (capitalizzabile); lo sviluppo (capitalizzabile); la pubblicità (capitalizzabile con riserva). • Ora la capitalizzazione è ammessa solo per i costi di sviluppo. • Quale la sorte delle voci attualmente esistenti in bilancio? Costi di ricerca e di pubblicità • Non esistono disposizioni transitorie, come nel caso di crediti, debiti e titoli. • Di conseguenza, vanno stornati se non esistono le condizioni per capitalizzarli. • L’OIC lancia una ciambella di salvataggio: 1. se i costi di ricerca applicata hanno le caratteristiche per essere definiti costi di sviluppo, allora possono essere mantenuti in bilancio; 2. la stessa cosa avviene se i costi di pubblicità hanno le caratteristiche per essere riclassificati come costi d’impianto e d’ampliamento. Cosa diceva il vecchio OIC 24? • La ricerca applicata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto. • Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. Cosa diceva il vecchio OIC 24? • La sola attinenza a specifici progetti di ricerca e sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione. • Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente ad alcune specifiche caratteristiche. Caratteristiche per la capitalizzazione • Essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili. • Essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse. • Essere recuperabili. • La bozza del nuovo OIC 24 mantiene queste caratteristiche ed elimina la distinzione tra RICERCA e RICERCA APPLICATA. Cosa diceva il vecchio OIC 24? • I costi di pubblicità sono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui si sostengono. • Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio, il lancio di una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core business) … Cosa diceva il vecchio OIC 24? • … che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali. • I costi d’impianto e di ampliamento sono gli oneri che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase preoperativa o quella di accrescimento della capacità operativa. E se proprio non possono essere mantenuti in bilancio? • Si rientra nel caso di cambiamento obbligatorio di principi contabili. • Gli effetti sono contabilizzati in base a quanto previsto da specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. • In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto dall’OIC 29. OIC 29 • Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. • Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile ed i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. • Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Avviamento • Cambia il criterio di ammortamento. • In precedenza • entro un periodo di cinque anni oppure in un periodo limitato di durata superiore. • D’ora in poi • secondo la sua vita utile (massimo 20 anni) oppure, se non è possibile stimarla attendibilmente, entro un periodo non superiore a dieci anni. Operazioni straordinarie al bando • Necessità di riclassificare il bilancio 2015. • Occorre distinguere tra • gli ex «componenti straordinari»; • le altre poste che confluivano nell’area straordinaria, come – ad esempio – gli effetti derivanti dalla correzione di errori e dal cambiamento di stime e principi contabili. • I primi vanno nelle rispettive voci di conto economico (tabella nella bozza di OIC 12 ed eventuali indicazioni in altri OIC). • Le seconde vanno a patrimonio netto, contabilizzate nella voce «risultati degli esercizi precedenti». Ex operazioni straordinarie: esempi SINO AL 2015 DAL 2016 Plusvalenze e minusvalenze da operazioni di natura straordinaria A.5 Altri ricavi e proventi e B.14 Oneri diversi di gestione Sopravvenienze per cause accidentali o fatti dolosi Possono interessare beni di tipologia diversa e, quindi, si rimanda al redattore del bilancio Imposte indirette relative ad esercizi precedenti B.14 Oneri diversi di gestione Imposte dirette relative ad esercizi precedenti Insieme con le imposte dirette dell’esercizio ma con separata evidenziazione (si veda OIC 25) Utilizzo di fondi per rischi ed oneri con rilevazione di eccedenze o mancanze A.5 Altri ricavi e proventi per le eccedenze e B.14 Oneri diversi di gestione per le mancanze Via i conti d’ordine • Non vuole dire che spariscono dal piano dei conti ma, più semplicemente, che non saranno più esposti in calce allo stato patrimoniale. • Nella nota integrativa è indicato «l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate» e con distinta indicazione degli «impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime» (articolo 2427, n. 9, c.c.). Arriva il rendiconto finanziario • «Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonome indicazioni, le operazioni con i soci» (articolo 2425-ter c.c.). Analisi dell’articolo 2425-ter: 1. • A differenza di quanto previsto per lo stato patrimoniale ed il conto economico, non esiste un contenuto minimo obbligatorio: infatti, il codice civile detta solo gli obiettivi e, di conseguenza, è necessario ricorrere al nuovo OIC 10. Analisi dell’articolo 2425-ter: 2. • Dal punto di vista della comparazione temporale, invece, così come previsto per lo stato patrimoniale ed il conto economico, il rendiconto finanziario al 31 dicembre 201 X deve essere affiancato a quello al 31 dicembre 201 X-1. • Non esistono particolari disposizioni transitorie: quindi, se non predisposto già lo scorso anno, è necessario redigere il rendiconto 2015. Analisi dell’articolo 2425-ter: 3. • Il rendiconto finanziario deve esporre ammontare e composizione delle disponibilità liquide. • Le disponibilità liquide sono rappresentate da: • depositi bancari e postali; • assegni; • denaro e valori in cassa. • Definizioni di disponibilità liquide date dall’OIC 14, che esclude i depositi accentrati presso una tesoreria di gruppo (cash pooling). Cash pooling • La liquidità versata rappresenta un credito verso la società che amministra la tesoreria di gruppo. • Il credito si iscrive tra le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. • Oppure tra le ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI, a patto che: • le condizioni contrattuali siano equivalenti a quelle di un deposito bancario; • il rischio di perdita della controparte sia insignificante. Analisi dell’articolo 2425-ter: 4. • Attività operativa • Acquisto, produzione e distribuzione di beni e servizi. • Attività di investimento • Acquisto e vendita di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e di attività finanziarie non immobilizzate. • Attività di finanziamento • Acquisizione o restituzione di disponibilità liquide, sotto forma di capitale di rischio o capitale di terzi. Analisi dell’articolo 2425-ter: 5. • Operazioni con i soci: • l’articolo 2425-ter ne richiede la separata evidenziazione: con autonome indicazioni è l’espressione usata. • La bozza dell’OIC 10 non sembra affrontare questo aspetto. Il costo ammortizzato • E’ l’ammontare al quale un’attività o una passività era stata valutata al momento della rilevazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o meno l’ammortamento accumulato di ogni differenza tra l’ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza calcolato con il metodo dell’interesse effettivo, meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o inesigibilità. • E la semplicità? • Si applicherà a crediti, debiti e titoli. Il costo ammortizzato • In questo caso esiste una disposizione transitoria. • Il criterio del costo ammortizzato si applica a crediti, debiti e titoli iscritti in bilancio a partire dal primo esercizio di applicazione delle nuove norme: • quindi dal 2016 per le società che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare; • dall’esercizio 2016/2017 per le altre. • E’ possibile rinunciare all’applicazione di questa norma transitoria. Il costo ammortizzato • I crediti ed i debiti sono rilevati e valutati con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. • Questo criterio può essere disapplicato se gli effetti della sua applicazione sono «irrilevanti». • Si presume che gli effetti siano irrilevanti quando: • si tratta di crediti e debiti a breve termine, cioè con scadenza entro 12 mesi; • i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. Esempio: dati • Prestito obbligazionario di euro 1.000,00. • Disaggio emissione 15,00 e spese di emissione 5,00. • Durata 5 anni, con pagamento cedole il 31/12 di ogni anno. • Tasso nominale 2,00%. • Tasso effettivo 2,4296%. Esempio: valore nominale Esercizio Valore iniziale Interessi passivi nominali Uscite finanziarie Valore finale 2016 1.000,00 20,00 20,00 1.000,00 2017 1.000,00 20,00 20,00 1.000,00 2018 1.000,00 20,00 20,00 1.000,00 2019 1.000,00 20,00 20,00 1.000,00 2020 1.000,00 20,00 1.020,00 0,00 100,00 1.100,00 Totale Esempio: disaggio e costi di emissione? Esercizio Valore iniziale risconti attivi Quota annua risconti passata a C/E Valore finale 2016 20,00 4,00 16,00 2017 16,00 4,00 12,00 2018 12,00 4,00 8,00 2019 8,00 4,00 4,00 2020 4,00 4,00 0,00 Totale 20,00 Esempio: costo ammortizzato Esercizio Valore iniziale Interessi passivi effettivi Uscite finanziarie Valore finale 2016 980,00 23,81 20,00 983,81 2017 983,81 23,90 20,00 987,71 2018 987,71 24,00 20,00 991,71 2019 991,71 24,10 20,00 995,81 2020 995,81 24,19 1.020,00 0,00 120,00 1.100,00 Totale Altro esempio: dati • Vendita di merci per euro 1.000,00. • Termine di pagamento: 24 mesi, con 4 pagamenti semestrali di pari importo. • Nessun tasso di interesse applicato. • Tasso corrente di mercato 3,00% semestrale. • Valore del credito attualizzato 929,28. • La differenza di 70,72 rispetto a 1.000,00 è la componente finanziaria implicita. Altro esempio: costo ammortizzato e attualizzazione Data Valore iniziale Interessi impliciti Entrate finanziarie Valore finale 01.01.2016 929,28 0,00 0,00 929,28 30.06.2016 929,28 27,88 250,00 707,16 31.12.2016 707,16 21,21 250,00 478,37 30.06.2017 478,37 14,35 250,00 242,72 31.12.2017 242,72 7,28 250,00 0,00 70,72 1.000,00 Totale E il TFR? • Non cambia assolutamente nulla, perché • è una particolarità tutta italiana; • è considerato più un fondo per rischi ed oneri che un debito; • esistono ben precise regole di calcolo. Strumenti finanziari derivati • I derivati devono essere contabilizzati al fair value. • I derivati devono essere distinti tra quelli di copertura e quelli non di copertura, detenuti per investimento o trading. • Le differenze del fair value devono essere imputate al patrimonio netto (derivato di copertura) oppure al conto economico (derivato non di copertura): da qui una possibile maggiore volatilità dei risultati. • Non esistono disposizioni transitorie: è necessario tenere conto dei risultati pregressi. • Per le definizioni, si rinvia agli IAS/IFRS. Derivati di copertura • Servono a proteggersi da • rischio di variazione dei tassi di interesse; • rischio di variazione dei tassi di cambio; • rischio di variazione dei prezzi di mercato; • rischio di credito. • Deve esistere, fin dall’inizio, una stretta e documentata correlazione tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. Derivati: che cosa cambia Sino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 • Non esistono specifiche disposizioni. • Alcune informazioni di dettaglio (in particolare, fair value) sono richieste in nota integrativa. • Entrano in bilancio solo se rappresentano una passività potenziale, attraverso un fondo rischi. • Devono essere rappresentati sia nello stato patrimoniale sia nel conto economico. • Sono oggetto di rilevazione iniziale e valutazione successiva al fair value. • Le variazioni intervenute nel fair value entrano nei prospetti contabili. Derivati: che cosa cambia Sino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 • Per il principio di prudenza, non si tiene conto degli utili non realizzati mentre le possibili perdite sono iscritte in un fondo per rischi ed oneri. • Le variazioni di fair value entrano sempre nel conto economico o nel patrimonio netto. • Fair value positivo: derivato iscritto tra le immobilizzazioni o le attività finanziarie non immobilizzate. • Fair value negativo: derivato iscritto tra i fondi per rischi ed oneri. Derivati: che cosa cambia Sino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 • Valutazione separata delle attività e passività in bilancio e fuori bilancio ed indicazione di impegni e rischi nei conti d’ordine. • Eliminazione dei conti d’ordine ed ampliamento delle informazioni da fornire in nota integrativa. Derivati: che cosa cambia Sino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 • Valutazione separata per i derivati di investimento e per quelli di copertura, valutati coerentemente all’elemento coperto. • Viene inserita una specifica e dettagliata disciplina per le operazioni di copertura. Definizione e calcolo del fair value • Il fair value non è altro che il valore venale, cioè il prezzo al quale un bene può essere trasferito in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. • Per stabilire il fair value, le imprese possono fare riferimento a diversi indicatori: 1. valore di mercato; 2. valore risultante dall’applicazione di modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati. Variazioni di fair value • Se imputate a conto economico, entrano a far parte degli utili non distribuibili. • Se imputate a patrimonio netto, la relativa riserva • non è disponibile; • non può essere utilizzata a copertura di perdite; • non entra nei calcoli di cui agli articoli 2420, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice civile. Derivati e nota integrativa • Oltre alle informazioni già richieste in passato, occorre fornire anche: • termini contrattuali che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; • assunti fondamentali dei modelli e tecniche di valutazione adottati; • dettagli sulle variazioni di fair value iscritte nello stato patrimoniale ed a conto economico; • una tabella con le variazioni intervenute nelle riserve da applicazione del fair value. Azioni proprie • Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, a diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l’iscrizione di una riserva negativa. • In caso di annullamento o di alienazione delle azioni • si storna la riserva; • si riduce eventualmente il capitale sociale; • la differenza tra il valore della riserva ed il valore nominale delle azioni annullate oppure tra valore della riserva e valore di realizzo delle azioni alienate è imputata a patrimonio netto. Nuovo bilancio ed imposte dirette • E’ una partita che deve ancora essere giocata. • L’unica cosa certa è la previsione del decreto 139/2015, secondo la quale dall’attuazione del decreto stesso «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». • Si possono ipotizzare due soluzioni: • totale irrilevanza delle modifiche e conseguente doppio binario; • rafforzamento del principio di derivazione. Grazie per l’attenzione Oscar Bazzotti