Scorporo di interessi impliciti con regole ad hoc per debiti e crediti

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CONTABILITÀ
Scorporo di interessi impliciti con regole ad
hoc per debiti e crediti commerciali
Gli OIC 19 e 15 stabiliscono le regole e le condizioni al ricorrere delle quali devono
essere scorporati gli interessi passivi e attivi impliciti
/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE
L’OIC 19 prevede, quale regola generale, che la componente di costo relativa all’acquisizione di beni o servizi sia
scorporata rispetto alla componente di natura finanziaria. I
debiti commerciali che originano dall’acquisizione di beni e
servizi rappresentano “obbligazioni di pagamento a termine a fronte dell’acquisizione di beni e servizi”. Il pagamento
a termine comporta una dilazione nell’esborso finanziario da
parte dell’acquirente e, abitualmente, le parti tengono conto
di un’adeguata remunerazione, rappresentata dall’interesse o
dal corrispettivo finanziario per la disponibilità di denaro a
scadenza (§ 39).
Pertanto, l’OIC 19 stabilisce che, per il principio della competenza e il principio della prudenza, al momento della rilevazione iniziale del debito, si effettui lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o della prestazione di servizi, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni (§ 41):
- il valore nominale dei debiti eccede significativamente il
prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine;
tale circostanza si realizza nel caso in cui il debito non preveda esplicitamente un interesse passivo oppure nel caso in
cui sia corrisposto un interesse irragionevolmente basso;
- la dilazione concessa è superiore ai 12 mesi.
Lo scorporo degli interessi passivi inclusi nel costo d’acquisto di beni o servizi non si applica, invece, nei seguenti casi
(§ 49):
- acconti e, in generale, ammontari che non richiedono restituzione in futuro;
- debiti che hanno un tasso d’interesse basso quando vi
sono garanzie o cauzioni ricevute da terzi o specifiche norme
di legge.
Il tema dello scorporo degli interessi impliciti è anche disciplinato dall’OIC 15 per quanto riguarda i crediti.
Se le condizioni di pagamento sono molto lunghe, è necessario scorporare dal valore nominale del credito la componente relativa alla vendita del bene e quella relativa
all’aspetto finanziario (l’interesse). Si pensi, ad esempio, ai
casi in cui, nelle vendite nei confronti della Pubblica
Amministrazione, il prezzo viene definito prevedendo una
maggiorazione in considerazione dei lunghi termini di
incasso.
Lo scorporo degli interessi attivi dal ricavo di vendita non
si applica:
- agli acconti e, in generale, agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro, ad esempio i depositi o i paga/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 08 APRILE 2015
menti parziali a fronte di costruzioni in corso, gli anticipi per
l’acquisto di beni e servizi, ecc.;
- ai crediti che hanno un tasso d’interesse basso per effetto
di specifiche norme di legge;
- agli ammontari che intendono rappresentare garanzie o
cauzioni date all’altra parte di un contratto, quali i depositi,
la parte di un credito che verrà incassata alla scadenza del
periodo di garanzia, ecc.
Nel caso di crediti commerciali con scadenza superiore ai
12 mesi senza la corresponsione di interessi (o con interessi
molto bassi), è necessario rilevare distintamente:
- il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi, in base all’ammortare che si otterrebbe
per una vendita a breve termine;
- gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di
pagamento, per differenza rispetto al valore sopra
determinato.
Gli interessi attivi devono essere contabilizzati in applicazione del principio di competenza con riferimento al periodo
della durata del credito.
Gli interessi attivi scorporati e il relativo tasso devono essere determinati al momento dell’iscrizione iniziale e non
devono più essere rideterminati successivamente.
Il tasso di interesse da utilizzare per determinare il corrispettivo a pronti deve essere individuato attraverso un’appropriata valutazione. In particolare, tale tasso dovrebbe
approssimare il tasso che sarebbe stato individuato tra due
parti indipendenti nella negoziazione di “un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con l’opzione
di pagare un prezzo a pronti o un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d’interesse di mercato per il tempo della dilazione”. Tale tasso
può “corrispondere al saggio d’interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari”.
Qualora l’ottenimento di tale tasso sia significativamente
oneroso, “è possibile fare riferimento al tasso per l’approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell’impresa (esclusi quindi i
prestiti per il finanziamento di immobilizzazioni tecniche),
come ad esempio scoperti bancari, anticipazioni finanziarie,
ecc.”. Il tasso di attualizzazione può, pertanto, rappresentare
il costo medio dei finanziamenti utilizzati per finanziare la
produzione.
Il tasso utilizzato è relativo alla data dell’operazione e,
quindi, non subirà modifiche durante la “durata del credito”.
Qualora l’impresa sia a conoscenza, già al momento della
stipula del contratto, che, nonostante la scadenza inferiore
all’anno (specificatamente indicata nel contratto), il credito
sarà incassato in un tempo significativamente superiore
all’anno, tale credito deve essere attualizzato.
I crediti finanziari a media/lunga scadenza che non prevedono la corresponsione di interessi (o con interessi irragionevolmente bassi) devono essere rilevati al loro valore nomi-
/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 08 APRILE 2015
nale e, considerato che non derivano da operazioni di scambio di beni e servizi, l’OIC 15 precisa che “non richiedono
al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il valore del bene/servizio e la componente finanziaria”.
Nel caso in cui, però, la componente finanziaria – data dalla differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito – sia rilevante, deve essere riportata l’informativa nella Nota integrativa.
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