IL NETWORK MARKETING O MULTILEVEL MARKETING PROFILI DI LEGITTIMITA’ NELL’ORDINAMENTO ITALIANO ! ! a cura dell’Avv. Domenico Plateroti ! Premessa.! ! ! Ciò che maggiormente colpisce gli operatori del diritto all’interno del sistema giuridico italiano consiste principalmente nella rapida costruzione di negozi giuridici e sistemi economici provenienti da ambiti internazionali che spesso sfuggono alla realtà giuridica nazionale.! In un sistema giuridico asseritamente “positivo” (nel senso di positività del diritto in quanto tale) la maggiore difficoltà dell’operatore del diritto consiste proprio nella “riconduzione” del singolo fenomeno giuridico rispetto alla tipicità del nostro sistema normativo prevalentemente di impianto romanistico.! ! Se da una parte, tale tipicità garantisce una corretta adesione al modello giuridico di riferimento, dall’altra risulta incapace di adeguarsi alle continue e svariate modificazioni prodotte dalla elevata aggregazione dei fenomeni giuridici legati alle moderne tecnologie.! Infatti, taluni fenomeni spesso di diritto internazionale, pretendono di trovare tutela all’interno del diritto comune talvolta addirittura con applicazione immediata nel diritto nazionale.! ! D’altronde la crescente e rapida evoluzione tecnologica ha reso oggi possibile e concreto il superamento dei confini nazionali e lo sviluppo di rapporti giuridici transnazionali spesso di difficile traduzione per l’operatore giuridico specificatamente rispetto a paesi liberali (quali ad esempio gli USA) ove la suddetta tipicità non sussiste ed i suddetti limiti non vengono specificati. ! ! Nella storia repubblicana italiana, il codice civile attualmente in vigore ed emanato con regio decreto 16/03/1942 n°262, riprende talune disposizioni dei rapporti civili emanate nell’epoca regia napoleonica con il “Code Napolèon del 1865”, disposizioni generali di diritto civile di grande valore romanistico che certamente rispecchiano la situazione giuridica civilistica del tempo ma che appaiono incapaci, tuttavia, di adeguarsi alla continua evoluzione giuridica.! ! Tutt’oggi l’operatore del diritto civile deve affrontare il duplice sforzo di associazione del fatto giuridico rispetto o meno al modello tipico ed in caso negativo tentare la soluzione frammentaria di associazione del modello atipico a più negozi giuridici contestualmente.! ! Tali difficoltà continuano ad emergere insorgendo anche nel campo del diritto penale ingenerando non poche difficoltà; si vedano ad esempio il franchising e la multiproprietà inizialmente considerati piuttosto sotto la loro illiceità della causa e adombrate dalla migliore dottrina quali violazioni penali ai sensi degli artt. 640 cod. pen. successivamente “tollerati” e ricondotti nel sistema del diritto civile (Gazzoni, manuale di diritto privato, ed. napoli 2006 pag. 1247). Con riferimento al Franchising, taluni hanno visto nel profilo di illiceità della causa, la concreta possibilità di realizzare in alcuni casi, uno schema piramidale illegale laddove ciascun rivenditore assumendo la qualità di franchisee nei confronti di ulteriori franchisor, propongano a loro volta il medesimo affare "a catena" ad ulteriori operatori. Sicchè ognuno dei componenti la piramide riceve come controprestazione un canone o una percentuale moltiplicata per il numero dei soggetti che !1 IL NETWORK MARKETING O MULTILEVEL MARKETING PROFILI DI LEGITTIMITA’ NELL’ORDINAMENTO ITALIANO ! ! a cura dell’Avv. Domenico Plateroti stanno nella scala gerarchica al gradino posto inferiormente. In queste ipotesi appare palese che la commercializzazione di prodotti o di servizi appare il congegno idoneo a determinare l'ingresso nella catena di un ulteriore soggetto che può sperare di ricavare un lucro soltanto a patto di rinvenire ulteriori soggetti disposti ad entrare nel meccanismo che, per tale motivo, ha la tendenza ad autoriprodursi. Quella del Franchising rappresenta ancora oggi un istituto metabolizzato dall’ordinamento seppure integrante una fattispecie qualificata da una notevole serie di obbligazioni tipiche (in proposito gli artt. 4 e 5 della legge 129/2004) e parzialmente convenzionali che danno vita ad una “causa unitaria” del contratto piuttosto che una “causa mista” derivante dalla combinazione di più schemi negoziali tipici quali la somministrazione, commissione ecc..! Da tali brevi premesse, assurge oggi più che mai, il monito rivolto al legislatore da parte degli operatori del diritto, di adeguare il sistema normativo nazionale alle inesorabili sfide lanciate dal rapido evolversi di situazioni giuridiche attive provenienti ancor prima dalla realtà oggettiva piuttosto che da vaghe previsioni dottrinali precostituite.! ! ! ! Aspetti civilistici e penalistici afferenti la Legge n°173/2005! E’ sufficiente osservare i lavori preparatori della legge in questione per ottenere immediata conferma che il legislatore aveva ben presente la realtà succintamente descritta in premessa, una per tutti la relazione al progetto di legge n. 2542 nel quale è confluito, tra gli altri, il progetto di legge n. 3008 la cui scheda ai lavori preparatori recita: occorre fare molta chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di vendita diretta con il metodo del multilevel marketing ed, invece, vere e proprie forme di truffa a danno del consumatore finale (…). Si rende, pertanto, necessario operare una netta distinzione tra le forme di "vendita diretta", includendo anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette forme di "vendita piramidale", "catene di S. Antonio", ed operazioni similari che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.! ! Gli art. 5 e 6 della legge in esame, infatti, evidenziano con sufficiente chiarezza il fenomeno suddetto vietando al primo comma dell’art. 5 “la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura” ; il secondo comma, poi, ribadisce che “è vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo”.! ! Da quanto appena descritto ne deriva che è il primo comma a sanzionare le vendite piramidali vere e proprie mentre il secondo comma sembra piuttosto colpirne il fenomeno nel suo complesso, nato nuovamente dalla diffusione di internet, delle tradizionali c.d. catene di Sant’Antonio non finalizzate alla vendita di prodotti (sono note nella pratica penale le c.d. “chain letters” che promettono ingenti guadagni purchè si invii una somma di denaro ad altre persone che a loro volta dovranno far proseguire la catena).! ! !2 IL NETWORK MARKETING O MULTILEVEL MARKETING PROFILI DI LEGITTIMITA’ NELL’ORDINAMENTO ITALIANO ! ! a cura dell’Avv. Domenico Plateroti Il legislatore, poi, all’art. 6 descrive alcune circostanze di fatto da intendersi quali presunzioni di illiceità ai sensi dell’art. 5 dell’operazione posta in essere. L’utilizzo di tale tecnica normativa appare quanto mai opportuno perché finalizzato ad evitare in molti casi la difficoltà pratica di accertare in concreto quale sia il fine primario dell’organizzazione (mero reclutamento o vendita, si veda in proposito l’ordinanza del G.I.P. di Rimini relativa al processo Tucker per avere un’idea della complicatezza dell’accertamento dei contorni dell’operazione truffaldina).! ! In concreto, tuttavia, gli elementi presuntivi di cui all’articolo 6 (ad eccezione di quello di cui alla lettera sub a, che sembra invece piuttosto univoco) sono stati formulati con grande cautela (evidentemente per evitare di colpire anche fenomeni di marketing multilivello lecito) e, conseguentemente, saranno gli interpreti a dovere precisare nella pratica alcuni concetti alquanto indeterminati. Si fa riferimento infatti, alla necessità che l’obbligo di versare una somma di denaro all’atto del reclutamento sia “in genere di rilevante entità” e che allo stesso non corrisponda “una reale controprestazione” (art. 6 lett. b ) o, ancora, alla previsione secondo cui l’obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, per avere rilevanza penale debba avere ad oggetto materiali e corsi non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione o, comunque, non proporzionati al volume dell'attività svolta (art. 6 lett. c). ! ! Infine, l’art. 7 della citata legge, pone una sanzione penale alle attività illecite ai sensi degli artt. 5 e 6 prevedendo un reato contravvenzionale con pena alternativa (punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 100.000 a 600.000) per i promotori e gli organizzatori dell’attività oltre alla sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento giudiziario.! ! ! ! ! Multilevel Marketing e Contratti di affiliazione alla luce della recente disciplina! Preliminarmente è opportuno osservare che la previsione dello specifico reato non muta il quadro di riferimento normativo per quel che riguarda l’applicabilità a tutte le forme di marketing multilivello delle norme poste a tutela del consumatore oggi confluite in gran parte nel D.Lgs n°206/2005 (codice del consumo); il riferimento è, ad es., alle norme in tema di diritto di recesso per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (artt. 44 e ss., 64 e ss. D.Lgs 206/2005) e, ovviamente, a quelle che regolano la vendita diretta introdotte dalla stessa legge n. 173/2005 (artt.1-4 in cui è espressamente prevista l’applicabilità della normativa anche qualora l’esercizio della vendita diretta avvenga in forma occasionale e senza vincolo di subordinazione).! ! In merito alla validità o meno dei contratti di affiliazione alla organizzazione piramidale, i primi commenti alla legge, concludono nel senso della sicura operatività della nullità cd. virtuale ai sensi dell’art. 1418 co. 1 c.c. ma tale conclusione non può ritenersi scontata trattandosi di reato che riguarda il comportamento di una sola parte contrattuale (l’impresa affiliante) laddove l’affiliato sarebbe in realtà vittima del reato (reato che, peraltro, vista l’espressa clausola di salvaguardia contenuta nella prima parte dell’art. 7, e ricorrendone i !3 IL NETWORK MARKETING O MULTILEVEL MARKETING PROFILI DI LEGITTIMITA’ NELL’ORDINAMENTO ITALIANO ! ! a cura dell’Avv. Domenico Plateroti presupposti, potrebbe non essere quello specificamente previsto per l’organizzazione di vendite piramidali ma il più generale e grave reato di truffa ex art. 640 c.p.).! ! A tale conclusione, comunque, si giunge ugualmente qualora si consideri il contratto come elemento che concorre a formare una struttura di vendita contraria a norme imperative di legge. In quest’ottica non vi è dubbio alcuno che la causa del contratto che determini l’affiliazione ad una struttura avente le caratteristiche descritte agli artt. 5 e 6 della legge in questione, non potrebbe non essere nullo per illiceità della causa (il riferimento è espresso alla causa intesa quale ragione concreta del contratto) o, trattandosi di contratto atipico (si veda in proposito quanto asserito già in premessa), del tutto inefficace per assoluta immeritevolezza dell’interesse perseguito ex art. 1322 co. 2 c.c. (in tal senso si è già espresso il Tribunale di Torino con ordinanza del 03/10/2000 relativamente al caso Alpha Club).! ! ! Fattispecie criminosa: sussistenza! La condotta penalmente rilevante, come detto poc’anzi, è determinata con riferimento al divieto di cui agli artt. 5 e 6. Trattasi di reato contravvenzionale punito con pena alternativa e, quindi, oblabile ex art. 162 bis c.p.. In proposito, peraltro, va osservato che l’ammenda prevista è molto elevata (da 100.000 a 600.000 euro) e, quindi, l’indagato che optasse per l’oblazione dovrebbe pagare 300.000 euro per estinguere il reato mentre all’opposto la pena detentiva è piuttosto blanda (arresto da sei mesi ad un anno). Ne deriverebbe in concreto che l’imputato incensurato potrebbe, quindi, essere portato a preferire una condanna a pochi mesi di arresto sospesa condizionalmente piuttosto che il pagamento di un’ingente somma di denaro per l’oblazione.! Il reato deve ritenersi di natura permanente (sono punite sia la “promozione” che la “realizzazione” di strutture di vendita piramidali) con la conseguenza che si perfeziona con la mera promozione di una struttura di vendita di tipo vietato ma può dirsi consumato solo quando la struttura di vendita cessa di operare (con il conseguente inizio della decorrenza della prescrizione).! ! Va comunque osservato per mero spirito esegetico che, il reato si perfeziona con la semplice “promozione” della piramide illegale. Il termine in questione potrebbe astrattamente riferirsi anche all’attività degli affiliati che con la propria attività di proselitismo “promuovano” la struttura garantendone la diffusione. Tale interpretazione, tuttavia, a parere di chi scrive, non può essere accolta in quanto l’analisi sistematica della norma depone piuttosto nel senso di sanzionare gli “iniziatori” della struttura di vendita che in tal senso ne sono i promotori analogamente a quanto avviene nelle fattispecie a carattere associativo contemplate nel codice penale (artt. 306 o 416 c.p.). Con tali fattispecie, peraltro, il reato de quo condivide la natura di reato di pericolo (a consumazione anticipata) in quanto la consumazione del reato consegue alla mera predisposizione della struttura senza che sia necessario che la stessa inizi ad operare concretamente (non è necessario infatti che si determinino le prime “affiliazioni”). ! ! In tema di durata della prescrizione del reato, trattandosi di un reato contravvenzionale deve ritenersi operante il termine generale di quattro anni previsto dall’art. 157 co. 1 c.p., così come novellato dalla L. 251/2005 (cd. legge Cirielli), che, nel caso in cui la prescrizione venga interrotta, può arrivare sino a cinque anni in riferimento ad imputati !4 IL NETWORK MARKETING O MULTILEVEL MARKETING PROFILI DI LEGITTIMITA’ NELL’ORDINAMENTO ITALIANO ! ! a cura dell’Avv. Domenico Plateroti beneficiari della incensuratezza e quindi essere aumentato nel caso di recidiva secondo il variegato sistema normativo introdotto dalla citata disposizione normativa.! ! ! ! MLM e rapporti con altre fattispecie di reato! Come si è già avuto modo di osservare, la c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel primo comma dell’art. 7 della legge 173/2005 risolve alla radice qualunque problema di sovrapposizione di fattispecie contenendo il noto inciso di apertura normativo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, derogandosi, quindi, altri criteri che avrebbero potuto determinare un risultato opposto (ad es. l’adozione del criterio di specialità avrebbe potuto determinare la prevalenza di questa fattispecie criminosa su quella più generale di truffa).! ! Nel caso Tucker, ad esempio, la qualificazione giuridica data alla fattispecie (truffa ovvero art. 640 c.p.) non cambia, sussistendo condotte di artificio tali da integrare senz’altro gli estremi del reato di truffa (si pensi, in particolare, alle strategie poste in essere dagli indagati per dissimulare l’assoluta inefficacia del prodotto).! ! L’analisi del caso Tucker, tuttavia, consente di cogliere gli aspetti maggiormente positivi della legge in commento. Se, infatti, i promotori avessero commercializzato un prodotto realmente efficiente, tutte le altre spregiudicate pratiche di multilevel marketing (in particolare, il pagamento di una quota di ingresso ingente e del tutto sproporzionata in rapporto ai materiali e all’attività di formazione offerta dall’azienda affiliante) non sarebbero incappate verosimilmente in alcuna sanzione penale.! ! ! Conclusioni! ! ! Alla luce della recente disciplina appena esaminata sembra lecito affermare che il sistema in questione sia riconducibile alla vendita diretta e ne costituisca una ‘diretta’ derivazione. Tale sistema tutt’oggi utilizzato da numerose aziende commerciali e multinazionali consente indubbi vantaggi nonchè forme di guadagno esponenziali in diretta correlazione con la propria capacità di creare struttura e quindi rete di vendita. ! ! Tale sistema deve essere tenuto distinto dalle sue nefaste deviazioni di carattere illegale sopradescritte e particolarmente: le c.d. “catene di Sant’antonio” (in voga negli anni novanta) e lo “Schema Ponzi” modelli illeciti il cui reddito deriva esclusivamente dall’arruolamento di nuove persone all’interno del sistema piuttosto che dalla produzione di ricchezza effettuata dall’azienda stessa.! ! Quanto sopra è di fondamentale importanza al fine di operare un distinguo tra tutti quei sistemi che si basano sul c.d. marketing piramidale (Network Marketing ovvero Multi Level Marketing) lecito e sostenibile piuttosto che le loro degenerazioni strutturali a modelli illegali che devono essere ricondotti alle fattispecie criminose suddette e contemplate dalla Legge n°173/2005.! ! !5 IL NETWORK MARKETING O MULTILEVEL MARKETING PROFILI DI LEGITTIMITA’ NELL’ORDINAMENTO ITALIANO ! ! a cura dell’Avv. Domenico Plateroti Tuttavia non può sottacersi che tale materia, sia oggi più che mai, al centro di numerosi dibattiti di natura economica e giuridica costituendo perciò il discrimine esistente tra una fattispecie criminosa come evidenziato e quella che in alcuni paesi del mondo viene valutata dagli economisti come il “business del ventunesimo secolo” (Kiyosaki, il Business del XXI secolo).! ! Tale sistema di vendita oggi molto diffuso in USA ed utilizzato anche da alcune delle più grandi multinazionali (in proposito si veda il sistema di vendita multilivello utilizzato da Coca Cola in territorio USA) è invece malvisto in altri sistemi economici di diritto ad impianto romanistico (paesi europei e di struttura giuridica latina) mentre ampiamente apprezzato nei paesi ad economia emergente.! A fronte delle larghe proporzioni assunte dal sistema commerciale in esame particolarmente in USA si registra il più elevato grado di specializzazione del diritto afferente il MLM e particolarmente dei precedenti giurisprudenziali a cui molti studi legali si dedicano ogni giorno in tutto il territorio statunitense (interessante il contributo del Dr. Gerald P. Nehra Attorney in private practice in Muskegon, Michigan sin dal 1970).! ! Certamente la contrarietà espressa dai sistemi giuridici classici quale quello romanistico, in prima istanza, rispetto ai modelli anglosassoni (ad economia liberale) generalmente più ricettivi (al momento vi sono Anti-Pyramid Laws con regolamentazione completa soltanto in USA, Austria, Belgio, Francia, Germania, Portogallo e Svizzera), ha fatto in modo che istituti giuridici quali ad esempio la multiproprietà o il franchising, fossero licenziati fin da subito per la loro presunta illiceità e non furono poche le rigorose posizioni al riguardo assunte dalla Magistratura italiana successivamente mitigata dalla lenta metabolizzazione assunta nell’ordinamento nazionale proveniente dalla pratica commerciale.! ! L’attenzione che dovrà costituire la sfida dell’operatore del diritto, costituisce quel sottile filo di lana, che differenzia ad esempio una mail aziendale (comportamento lecito) dal c.d. spamming (comportamento penalmente illecito), una vendita commerciale di un prodotto come pubblicizzato (comportamento lecito) da una vendita commerciale afferente un prodotto con caratteristiche difformi anche occulte (comportamento penalmente illecito), ecc. ecc. nell’attesa che anche il nostro Paese voglia quanto prima cogliere le sfide commerciali poste dal rapido evolversi del nostro secolo garantendo al contempo piena legittimità e rispetto dell’ordinamento giuridico.! !! !! ! ! BIBLIOGRAFIA:! a) un vasto approfondimento sull’esperienza anche legislativa statunitense si veda GRIMES & REESE P.L.L.C. Legal Principles of Multilevel Marketing dal sito http://www.mlmlaw.com/library/guides/Primer.htm Copyright © 1996, 26.12.2005;! b) CIRCOLARE N. 487/D dell’ottobre 2002 emanata dall’ISVAP con oggetto: distribuzione assicurativa tramite reti di produttori operanti con tecniche quali multilevel marketing, network marketing ed affini.! c) ARMANDO PLAIA pubblicato nella rivista Giustizia civile 2001, vol. 51, fasc. 3, p. 816-818.! d) Aldo NATALIZI, Catene di Sant’Antonio a rischio manette. Stop alla vendita piramidale: ora è reato. in Diritto e Giustizia n. 37 anno 2005 pagg. 106-110, Infogiuridica distr. Giuffrè! e) Ex multis si veda BIANCA M. Diritto civile. Vol 3 Il contratto pp. 425 e ss., ed. Giuffrè, Milano, 1998! f) Roberto GIOVANNINI E Davide ORECCHIO Cos'è il multilevel marketing alla pagina web http://www.piramidedoro.it/pagine/ mlm.htm il 31.01.2006;! g) Altalex, il caso Alpha Club differenze con MLM ed affini; !6