Corso di MEDICINA LEGALE Dott. LUCA LALLI Sezione di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Perugia Direttore Prof. MAURO BACCI LA CARTELLA CLINICA DOCUMENTO SANITARIO PRINCIPALE privo di una propria definizione legislativa che ne detti le linee guida per una corretta compilazione MA DEFINITO IN VIA INDIRETTA ED IN FORMA CONCORSUALE DA: MOLTEPLICI NORME SANITARIE, GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE, CODICI DEONTOLOGICI, DOTTRINA GIURIDICA E MEDICO-LEGALE DEFINIZIONI CARTELLA CLINICA CARTA DI IDENTITÀ DEL PAZIENTE DIARIO DI BORDO DEL RICOVERO BANCA DATI (anagrafici, sociali, ambientali, sanitario-scientifici, epidemiologici, storicosanitari, economico-sanitari, statistici, didattico-formativi, giuridici, medico-legali) La Cartella Clinica rappresenta: “il diario diagnostico-terapeutico nel quale vanno annotati fatti di giuridica rilevanza …. quali i dati anagrafici ed anamnestici del paziente, gli esami obiettivi, di laboratorio e specialistici, le terapie praticate, nonché l’andamento, gli esiti e gli eventuali postumi della malattia” (Cass. Pen. Sez. Un. 27 marzo 1992) CONNOTAZIONE GIURIDICA DELLA CARTELLA CLINICA La GIURISPRUDENZA la qualifica come un DOCUMENTO, che rientra nella categoria degli ATTI PUBBLICI e gode di fede privilegiata, in quanto espressione sia del POTERE CERTIFICATIVO del medico e della struttura sanitaria che della NATURA PUBBLICISTICA DELL’ATTIVITÀ SANITARIA cui si riferisce. CARTELLA CLINICA ¾REQUISITI FORMALI (chiarezza e completezza) ¾REQUISITI SOSTANZIALI (veridicità) “Una Cartella Clinica di Qualità deve contenere una precisa identificazione del paziente, essere di agevole intelligibilità nella lettura, redatta in forma completa in tutte le sue parti, ricca di dati anamnestici e di tutti i rilievi clinici effettuati, fedele alla realtà nei suoi contenuti” (Bacci et Al. 2002) COMPILAZIONE Art. 35 D.P.R. 27.03.1969 N. 128: “il Primario (e l’Aiuto) è responsabile della REGOLARE COMPILAZIONE” e della sua Custodia durante il Ricovero CONSERVAZIONE Firmata dal Direttore della U.O. Archivio dell’Ospedale (sotto la responsabilità del Direttore di Presidio Ospedaliero) Custodia per un tempo illimitato Obblighi di informativa Il referto art.365 c.p. attività informativa nei confronti dell’autorità giudiziaria L’obbligo è sancito dalle seguenti condizioni: Che l’esercente una professione sanitaria abbia prestato assistenza ed opera Che si tratti di casi con caratteri di delitto procedibile d’ufficio Che non ricorrano giuste cause di esenzione (art. 365c.p.- art. 384) Criteri di valutazione che si devono seguire nel valutare l’opportunità del referto Attento esame della lesività riscontrata Ipotesi causale Accurata anamnesi per la ricostruzione del fatto Verifica della compatibilità fra quanto riferito e quanto constatato Valutare se l’ipotesi di reato implica procedibilità d’ufficio Reati procedibili d’ufficio Delitti contro la vita Delitti contro l’incolumità personale Delitti contro l’incolumità pubblica Delitti sessuali Delitti d’interruzione di gravidanza Delitti contro la libertà individuale Delitti contro la famiglia Infortunio sul lavoro-malattia professionale Suicidio Caratteristiche formali art. 334 c.p.p. Caratteristiche formali art. 334 c.p.p. Perché l'obbligo sussista la prestazione può essere stata indifferentemente espletata nei confronti di vivente, sotto forma di una qualsiasi attività di diagnosi o di cura, od anche nei confronti di cadavere, quindi anche senza finalità terapeutiche. Nel caso in cui siano intervenuti più sanitari, come, ad esempio, una équipe, ogni singolo componente è obbligato alla stesura del referto che può essere, però, redatto singolarmente da ognuno oppure stilato in un unico atto sottoscritto da tutti, come stabilito dall'art. 334 c.p.p.. Quanto al contenuto esso si incentra sulla persona assistita e sull'intervento prestato, infatti, si devono indicare le generalità della persona, il suo domicilio, o, gli elementi utili per identificarla, oltre che l'intervento professionale svolto. Circa il fatto-reato ne vanno riferite le circostanze, i mezzi con i quali il fatto è stato commesso e gli effetti da esso derivati o derivabili. Omissione di referto Per quanto riguarda l'omissione di referto, come disciplinata dall'art. 365 c.p., è considerata reato in quanto ostacolo allo svolgimento dell'attività giudiziaria. Infatti, ricordiamo che, perché tale attività si esplichi è necessario che il delitto commesso sia noto alla competente autorità ed è proprio in questo senso che l'omissione del referto può essere considerata un reato di pericolo, in quanto, cioè, crea il pericolo della non perseguibilità di un autore di reato. Per questo motivo, è punibile non solo chi ometta di redigere il referto, ma anche chi non lo faccia pervenire in tempo all'autorità giudiziaria (art. 334 c.p.p.) e chi lo rediga in maniera incompleta o scorretta. Denuncia di reato art. 361 c.p. È atto dovuto da parte del pubblico ufficiale e del soggetto incaricato di pubblico servizio (art. 362) ……i quali abbiano avuto notizia di un reato procedibile d’ufficio in ragione ed a causa del servizio prestato …. Differenze tra denuncia di reato (A) e referto (B) A B Soggetto attivo Pubblico ufficiale Incaricato di p.s. Oggetto dell’informativa Contenuto Reato accertato Esercente professione sanitaria Reato ipotizzato Giudiziario Tecnico Tempi di trasmissione Esimenti Immediatamente Entro 48 ore Non previste Previste