OBBLIGO DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE Art 139 DPR

Allegato 12 SCHEMA OBBLIGHI NORMATIVI
OBBLIGO DENUNCIA
DI MALATTIA
PROFESSIONALE
Art 139
DPR 1124/65
QUALSIASI
MEDICO
Omissione (arresto fino a
tre mesi o ammenda da
euro 258 a 1032)
(Se medico competente
arresto da uno a quattro
anni o ammenda da euro
516 a 2582)
ASL
(SPISAL)
Malattie di prima lista (origine lavorativa con
elevata probabilità)
Malattie di seconda lista (origine lavorativa
con limitata probabilità)
Malattie di terza lista (origine lavorativa
possibile)
INAIL
DIREZ.
TERR.
LAVORO
Allegato 12 SCHEMA OBBLIGHI NORMATIVI
Delitti perseguibili d’ufficio (art.590:lesioni
colpose gravi o gravissime e
art.589:decesso, commessi con violazione
delle norme cautelari per la tutela della
salute e della sicurezza del lavoro)
OBBLIGO DI
REFERTO
art 365 c.p
QUALSIASI SANITARIO
(LIBERO
PROFESSIONISTA)
omissione (multa fino
a 516 euro)
entro 48 ore
non obbligatorio se
espone l’assistito a
procedimento penale
Art.583 cp
La lesione personale è considerata grave:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento
permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è considerata gravissima:
1) una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto o una mutilazione che
renda l’arto inservibile, ovvero la perdita
dell’uso di un organo o della capacità di
procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio
permanente del viso.
PM/
PG
(SPISAL)
Allegato 12 SCHEMA OBBLIGHI NORMATIVI
OBBLIGO
DENUNCIA
REATO/
RAPPORTO
artt 361 e 362 c.p.
DIPENDENTI
OSPEDALIERI
E DIREZIONE
MEDICA
omissione reato
perseguibile d’ufficio
(multa da 30 fino a
516 euro)
sempre obbligatorio
senza ritardo quando
ne ha notizia
contenuto notizia di
reato
Reati perseguibili d’ufficio
PM/
PG
(SPISAL)