SCHEMA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Il giorno … Tra i sottoscritti: -dati anagrafici(in seguito denominato “parte promittente venditrice”); -dati anagrafici(in seguito denominato “parte promittente acquirente”); si stipula quanto segue Articolo 1 (Consenso e oggetto) Il (parte promittente venditrice) si obbliga a vendere al signor (parte promittente acquirente), che si obbligano ad acquistare per sé e/o per persona fisica o giuridica da nominare entro la data di sottoscrizione del contratto definitivo, la piena proprietà del seguente bene immobile: (Comune, indirizzo, tipologia, piano, consistenza, eventuali pertinenze quali box, solai, cantine). Confini da nord in senso orario: … (da indicare separatamente per il bene principale e per ciascuna pertinenza). Detto immobile risulta attualmente così identificato: Il tutto risulta attualmente censito come segue: CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI … Sezione … - Foglio …, Mappale …, Subalterno …, indirizzo, piano …, Categoria …, Classe …, vani/mq. …, R.C. euro …; (dati desumibili dalla visura catastale dell’immobile; da indicare separatamente per il bene principale e per ciascuna pertinenza che sia munita di dati catastali autonomi). ARTICOLO 2 (Precisazioni – Spese di manutenzione) Il presente contratto preliminare di compravendita viene convenuto nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, ben noto alla parte promittente acquirente, con tutti gli accessori, accessioni e pertinenze, azioni e ragioni, servitù attive e passive, anche non apparenti e discontinue. Le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico della parte promittente venditrice fino al momento della consegna dell’immobile in oggetto alla parte promittente acquirente. Le spese di manutenzione straordinaria saranno a carico della parte promittente venditrice fino alla data di sottoscrizione del contratto definitivo; da tale data, esse saranno poste a carico esclusivo della parte promittente acquirente. ARTICOLO 3 (Prezzo) Il prezzo è stato dalle parti convenuto, a corpo e non a misura, per il complessivo convenuto importo di Euro …(in lettere). Il pagamento del prezzo è disciplinato come segue: a) la somma di euro … (in lettere), corrispondente al 25% del prezzo offerto viene versata – a titolo di caparra confirmatoria - dalla parte promittente acquirente alla parte promittente venditrice, che ne rilascia quietanza, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto preliminare, mediante … (modalità); tutti gli importi come sopra versati a titolo di caparra confirmatoria saranno imputati a pagamento del prezzo in sede di stipulazione del contratto definitivo di compravendita; b) il residuo prezzo di Euro … (in lettere) dovrà essere versato dalla parte promittente acquirente alla parte promittente venditrice contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, come indicato all'art. 4 dell'avviso di alienazione. Le parti si obbligano reciprocamente ad indicare nel contratto definitivo di compravendita, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, le modalità di esecuzione di tutti i pagamenti, e a precisare – nelle stesse forme – l’ammontare delle eventuali spese di mediazione sostenute, i dati del mediatore e le modalità di pagamento delle spese medesime. ARTICOLO 4 (Possesso) La parte promittente acquirente sarà immessa nel possesso dell'immobile in oggetto contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo, per tutti gli effetti utili ed onerosi. Dalla data di immissione nella detenzione, la parte promittente acquirente sosterrà tutti i costi di manutenzione ordinaria relativa all’immobile in oggetto. Dalla stipula del presente contratto preliminare di compravendita, potrà essere autorizzato, su richiesta dell’aggiudicatario, l’accesso all’Immobile per le operazioni necessarie alla redazione degli elaborati progettuali. Per entrambi gli immobili si riconosce la facoltà di presentare la domanda per l’ottenimento del relativo permesso di costruire fermo restando che il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato all’avvenuto passaggio di proprietà di ciascun immobile. ARTICOLO 5 (Termini; Caparra confirmatoria) Il contratto definitivo di compravendita dovrà essere stipulato entro e non oltre il giorno 30/11/2015 (trenta novembre duemilaquindici), fatto salvo quanto previsto all'art. 4 dell'avviso di alienazione, come di seguito riportato: «L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario, con comunicazione formale che dovrà essere inviata almeno 20 giorni prima della data di cui sopra, di posticipare il versamento della rata a saldo e del rogito dell'atto al mese di gennaio 2016 senza che l'aggiudicatario possa presentare opposizione.» Il termine è convenuto a favore di entrambe le parti. Qualora il termine sopra indicato dovesse scadere inutilmente, sarà possibile, per la parte adempiente: a) agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni; b) agire ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo, determinando il trasferimento della proprietà. Le parti convengono che l'importo di euro … (in lettere) come sopra versato costituisca caparra confirmatoria, pertanto, in caso di inadempimento della parte promittente venditrice, quest'ultima dovrà versare alla parte promittente acquirente il doppio della caparra; in caso di inadempimento della parte promittente acquirente, quest'ultima perderà la caparra versata. Il tutto fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno che il contraente adempiente dimostrerà di aver subito. ARTICOLO 6 (Garanzie) La parte promittente venditrice presta fin d’ora le più ampie garanzie da ogni ipotesi di evizione, in particolare in ordine alla piena ed esclusiva titolarità dei diritti trasferiti e alla libertà di quanto in oggetto da diritti di terzi, diritti di prelazione, da pesi e formalità pregiudizievoli, vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, oneri anche urbanistici, diritti reali o personali, azioni in atto o minacciate, privilegi anche fiscali, da vizi (apparenti o occulti), nonchè in ordine alla regolarità di quanto in oggetto sotto il profilo urbanistico e catastale. La parte promittente venditrice si impegna a prestare, al momento della sottoscrizione del contratto definitivo, piena garanzia per evizione ai sensi di legge. Analogamente, la parte promittente venditrice si impegna a prestare in sede di sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per i vizi, secondo quanto previsto dal codice civile: in particolare, la parte promittente venditrice, con riferimento a tutti gli impianti presenti nell’immobile in oggetto, garantisce la loro conformità alle norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza. La parte promittente acquirente assume a proprio carico esclusivo la responsabilità per tutti i danni che saranno eventualmente subiti dall’immobile e/o da persone e cose di proprietà di terzi a partire dalla data di immissione nella detenzione dell’immobile, laddove tali danni siano conseguenti al proprio godimento dell’immobile stesso. ARTICOLO 7 (Provenienze) In ordine alla provenienza la parte promittente venditrice indica i seguenti titoli e relative formalità: - Atto di compravendita del giorno …, rep. n. … del notaio …, registrato a … il giorno … al n. … serie … e trascritto a … il … ai nn. …, mediante il quale il signor ( parte promittente venditrice) acquistava la proprietà dei beni in oggetto dal signor … . (oppure:) - Successione in morte del signor …, deceduto a … il …, in forza della quale la proprietà di quanto in oggetto è pervenuta al signor (parte promittente venditrice) (Dichiarazione di Successione registrata a … il …, trascritta a … il … ). ARTICOLO 8 (Diritto di famiglia) - … dichiara di essere (stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale); - … dichiara di essere (stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale). Le parti si impegnano a dichiarare nel contratto definitivo il proprio stato civile e il proprio regime patrimoniale della famiglia ai fini della corretta trascrizione del contratto medesimo, ai sensi dell’art. 2659 c.c.. ARTICOLO 9 (Disciplina Urbanistica) Lotto fondiario edificabile ricadente nella subzona urbanistica Z03b e precisamente nell’area di intervento n° 75 ”Torino Nord” del PRGC vigente. Per i parametri edilizi ed urbanistici da rispettare nell’edificazione si rimanda alla scheda normativa dell’area di intervento n° 75 ed alle Norme di Attuazione del PRGC vigente (in particolare l'art. 60 Attuazione delle Aree di intervento e l'art. 18 Destinazioni d'uso). L’intervento edificatorio è soggetto alla corresponsione del contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i., secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la determinazione del contributo di costruzione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche alle previsioni urbanistiche nel caso ciò si rendesse necessario per la risoluzione di problemi tecnici che dovessero, eventualmente, emergere in sede di progettazione definitiva degli interventi edificatori. La capacità edificatoria dell'area è pari a 2.450 mq di Superficie utile lorda. Essa può essere incrementata di ulteriori 150 mq, dunque fino a un massimo di 2.600 mq, a seguito di cessione, da parte dell'aggiudicatario, di aree destinate a servizi, attrezzature e infrastrutture pubbliche nelle zone urbanistiche individuate nella scheda normativa dell'area di intervento n° 75 secondo quanto previsto dall'art. 54 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente. ARTICOLO 10 (Disciplina Fiscale) Il presente contratto preliminare è soggetto ad imposta di registro in misura fissa. E' inoltre dovuta l'imposta di registro con aliquota dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo di Euro ... versato quale caparra confirmatoria. Tale imposta sarà imputata all'imposta di registro dovuta per il contratto di vendita definitivo, in sede di registrazione del medesimo. Letto, e sottoscritto: parte promittente venditrice parte promittente acquirente