1 EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI. Art. 1372 c.c.: forza vincolante del contratto. Contenuto: autonomia + 1374 fonti di integrazione. Conseguenze: inammissibilità a) di modifiche unilaterali al regolamento e b) di scioglimento unilaterale dal vincolo. Scioglimento: mutuo dissenso o altre cause ammesse dalla legge. Recesso: diritto potestativo il cui esercizio determina lo scioglimento del vincolo contrattuale ed il venir meno dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto. Negozio unilaterale recettizio, effetto ex nunc. Recesso convenzionale: espressamente concordato a favore di una o di entrambe le parti. Corrispettivo in danaro per il diritto: caparra penitenziale: già consegnata al momento della conclusione del contratto art. 1386; multa penitenziale: da versare al momento del recesso art. 1373. Recesso legale: facoltà attribuita dalla legge per esempio nei contratti di durata a tempo indeterminato. Disciplina speciale protettiva del consumatore – jus poenitendi, artt. 64 ss. cod. cons.: d.lgs n.50/1992, ora artt. 45 ss. cod. cons.: contratti negoziati fuori dai locali commerciali; d.lgs n.185/1999, ora artt. 50 ss. cod. cons.: contratti a distanza. Contratti ad effetti reali. Momento acquisitivo del diritto di proprietà. Cose di specie, art. 1376: immediato al consenso. Rinviato: a) cose di genere, art. 1378: individuazione; b) cose future, artt. 1348 – 1472: venuta ad esistenza della cosa; c) cose altrui, art. 1478: acquisto dell’alienante. 2 CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO Art. 1411 ss. c.c. Ricorre la figura quando le parti di un contratto tipico o atipico attribuiscono un determinato diritto (per lo più di credito) nascente dal contratto ad un terzo che non partecipa alla conclusione del contratto stesso. Promittente: colui che si obbliga alla prestazione a favore del terzo. Stipulante: colui che designa il terzo. Stipulazione: clausola in virtù della quale gli effetti si producono in via diretta ed immediata nel patrimonio di un terzo beneficiario. Per la validità della stipulazione occorre un interesse dello stipulante anche di natura non patrimoniale. Acquisto diritto automatico: il terzo non è parte e non è necessario un suo consenso, acquista il diritto contro il promittente per effetto della sola stipulazione. La dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore rende irrevocabile l’attribuzione del diritto. Revoca della stipulazione e rifiuto del terzo sono atti recettizi che determinano che la prestazione vada a favore dello stipulante. Art. 1412 = prestazione post mortem stipulante. Es.: assicurazione sulla vita dello stipulante a favore di un familiare, art. 1920. Art. 1413 = eccezioni opponibili dal promittente al terzo.