Di fronte ad un paziente con disturbo psichico di natura “mentale” esistono 3 situazioni su 3 livelli : ⦁ Stato di necessità: scelta applicabile per la necessità di salvare il paziente o gli altri dal pericolo attuale (immediato) di un grave danno alla persona o ad altri (il tentato suicidio o l’esprimere il desiderio di uccidersi o uccidere sono sufficienti) o se il paziente è incosciente o non è in grado di dare il consenso per alterazioni di coscienza su base non psichiatrica (per esempio esotossicosi alcoolica) ⦁ ASO: se il paziente manifesta segni-sintomi di probabile malattia psichiatrica grave che richieda valutazione urgente (annotare con firma le dichiarazioni dei parenti in merito) e il paziente si rifiuta di mettersi in contatto e di collaborare. E’ sottointeso che non ci debba essere pericolo di vita né per il paziente né per gli altri. La proposta deve appoggiarsi su molteplici segnalazioni e i segnalanti dovranno dare forma scritta assumendosene la responsabilità. L’ASO va effettuato in un luogo facilmente accessibile a testimoni che garantiscano la trasparenza delle procedure attuate e può avvenire al domicilio del paziente, un servizio territoriale, in PS o in ambulatorio del MMG, non in strutture riservate alla degenza ospedaliera. In pratica serve per mettere nelle condizioni uno psichiatra di valutare lo stato mentale del paziente e decidere o meno la necessità di un TSO. La proposta di ASO motivata può arrivare da qualunque medico. ⦁ TSO: se il paziente manifesta segni-sintomi di malattia psichiatrica grave che richieda trattamento urgente ed esprime pensiero/consenso contrario al trattamento necessario. Ovviamente non deve sussistere uno stato di necessità e il TSO è la procedura utilizzata qualora fosse un paziente psichiatrico noto. Mentre la proposta può arrivare da qualunque medico, la convalida deve avvenire da parte di un secondo medico che abbia un rapporto di convenzione o di dipendenza con il SSN. Oltre alla proposta e alla convalida occorre l’emissione dell’ordinanza da parte del Sindaco del Comune e spetta alle Forze dell’Ordine procedere in tal senso Entrambi i certificati di proposta e convalida di un TSO e di proposta di ASO devono essere redatti con grafia leggibile ed anche la firma deve essere leggibile e non sovrapposta al timbro. I certificati, devono essere redatti in triplice copia, firmati a calce, consegnati alla Polizia Locale. Avvalersi dell’ambulanza del 118 (consigliato in tutti i casi anche se l’obbligo c’è solo in cao di TSO) e sempre delle forze dell’ordine – polizia locale o carabinieri; sono le forze dell’ordine che si occupano dell’ordinanza del sindaco in caso di ASO o TSO. 1 Si ribadisce quindi che la repressione dei comportamenti violenti è di competenza delle Forze dell’Ordine e che l’intervento sanitario può essere messo in atto solo dopo che le Forze dell’Ordine saranno intervenute per garantire l’incolumità del personale sanitario. L’assistenza delle Forze dell’Ordine deve essere garantita sino all’avvenuta effettuazione in Pronto Soccorso e/o in SPDC degli interventi atti a gestire la situazione. Va ricordato che, al di fuori di un immediato stato di necessità, il rifiuto generico di cure mediche in un soggetto che pur presenti uno stato di incapacità (demente, insufficienza mentale), non può giustificare comportamenti coattivi, ma richiede il coinvolgimento del Giudice Tutelare (o del magistrato di turno) Bibliografia: Linee Guida Regionali per i Dipartimenti di Salute Mentale in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio. ALLEGATOA alla Dgr n. 847 del 31 marzo 2009 Autori: Alberto Ciacciarelli, Alberto Pasini, Trysa Pasetto, Umberto Piazzi, Silvia Vianello con la collaborazione di Motta 2