IMPUTABILITÀ Imputabilità: concetti di fondo… Condizione occorrente per attribuire al soggetto agente il fatto commesso e mettergli in conto le conseguenze giuridiche delle proprie azioni …E riferimenti legislativi Art. 85 del c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui ha commesso il fatto, non è imputabile. È imputabile chi ha capacità di intendere e volere”. Requisiti fondamentali dell’imputabilità Capacità di intendere – idoneità del soggetto a rendersi conto del valore sociale dell’atto compiuto, prevedendo le conseguenze dell’azione Capacità di volere – capacità di scegliere la condotta adatta e, quindi, di poterla: attivare inibire Cause di esclusione dell’imputabilità... “condizioni di natura fisiologica dipendenti dall’età, condizioni di natura patologica derivanti da infermità di mente o da anomalie congenite (sordomutismo) e condizioni di natura tossica dovuta all’abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti” …In sintesi Minore età (artt.97,98 c.p.) Infermità di mente (artt.88,89 c.p.) Sordomutismo ( art.96 c.p.) Ubriachezza ( artt. 91,92 e 94 c.p.) Intossicazione da sostanze stupefacenti ( art.94 c.p.) Tossicodipendenza secondo il DSM-IV La tossicodipendenza rientra tra i “Disturbi correlati” distinti in: – Disturbo da Uso di Sostanze (Dipendenza da Sostanze e Abuso di sostanze) – Disturbi Indotti da Sostanze (Intossicazione da Sostanze, Astinenza da Sostanze, Demenza Persistente Indotta da Sostanze, Disturbo Mnestico Persistente Indotto da Sostanze…..) Specie di stupefazione previste dal Codice Penale Accidentale: involontaria o incolpevole, derivante da caso fortuito o da forza maggiore (art.91 c.p.) Volontaria: intenzionale o colposa,non esclude né diminuisce l’imputabilità (art.92 c.p.) Preordinata: ordinata al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa. Funge da circostanza aggravante (art.92 1°cpv.) Abituale: di chi è dedito all’uso di droghe o vi ricorra frequentemente (art.94 2°cpv.) Evoluzione della disciplina delle sostanze stupefacenti 1923 - Legge n.396 del 18 Aprile: recante “provvedimenti per la repressione dell’abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente” 1975 - Legge n.685 del 22 Dicembre: introduzione della nozione di tossicodipendenza 1990 - Testo Unico n.309 del 9 Ottobre 1993 - Referendum abrogativo del 18 Aprile 2003 - Revisione del decreto del Presidente della Repubblica del 9 Ottobre 1990 Aspetti salienti del T.U. n. 309 del 9 Ottobre 1990 Divieto di uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope in quantità superiore alla dose media giornaliera Introduzione di sanzioni amministrative e di misure alternative alla detenzione Effetti introdotti dal Referendum popolare del 18 Aprile 1993 Abrogazione del comma 1 dell’art.72 del T.U. La detenzione per uso personale è oggi penalmente lecita Abrogazione dell’art. 76 e delle sanzioni penali per chiunque interrompa il programma terapeutico o socio-riabilitativo Aspetti salienti del progetto di modifica della Legge 309/90 Reintroduzione del divieto e di qualunque impiego (non autorizzato) di sostanze stupefacenti e psicotrope Potenziamento delle misure di recupero alternative al carcere per i soggetti che manifestino la volontà di interrompere la carriera tossicomanica Elementi essenziali del trattamento alternativo al carcere Affidamento terapeutico a strutture assistenziali pubbliche o private Ruolo dei Ser.T. o delle strutture private di prevenzione e d’intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope attraverso: – terapie di disassuefazione con medicinali non stupefacenti piuttosto che l’utilizzo del metadone – Utilizzo di schemi terapeutici a scalare per i medicinali oppiodi Obblighi per il tossicodipendente Obbligo di sottoporsi a controlli periodici per accertare che il trattamento terapeutico prosegua Eventuali inadempienze dovranno essere denunciate alla magistratura da i responsabili dei Ser.T. o delle strutture private. La conseguenza è la perdita dei benefici dell’istituto alternativo al carcere Differenze tra le due normative Nuova modalità di tabellazione delle droghe Reintroduzione del divieto all’uso di qualsiasi sostanza stupefacente e psicotropa Diversa attribuzione delle competenze in tema di coordinamento e organizzazione Tabella I Sostanze che non trovano alcun impiego terapeutico Denominazione comune Altra denominazione Quantità di principio attivo in milligrammi Cocaina 500 Difenossilato 50 Delta-9-tetraidrocannabinolo Cannabis 250 Dietilamide dell’acido lisergico LSD 25 0,05 MDMA (3,4metilendiossietilamfetamina) Ecstasy 300 Metilfenidato Fenilidato 100 Tabella II Sostanze prescrivibili in grado di dare dipendenza fisica e psichica Sezione Denominazione comune A: Ricette a ricalco anche per farmaci nel dolore severo da patologia neoplastica o degenerativa Buprenorfina, codeina, amobarbital, fentanil, eptabarbital, morfina, secobarbital, zipeprolo B: sostanze per preparazioni galeniche con ricetta da rinnovarsi volta per volta Alazepam, allobarbital, butorfanolo, clonazepam, diazepam, fenobarbital, pentazocina, triazolam, zopiclone C: Ricetta da rinnovarsi volta per volta Barbexaclone, destropropossifene, fenobarbital, pentazocina D: Ricetta da rinnovarsi volta per volta o ricetta a ricalco Composizioni contenenti tramadolo, composizioni contenenti meprobamato E: Ricetta medica Composizioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti: alazepam, clorazepam,pinazepam,zolpidem Aspetti normativi e clinici del trattamento sanitario obbligatorio Gli aspetti normativi Quando il 13 maggio 1978 venne approvata la legge 180 sulla riforma della Assistenza Psichiatrica in Italia, si era preso atto della validità scientifica di un nuovo modo di fare e pensare la psichiatria, rompendo doverosamente con un passato ormai anacronistico che stabiliva la segregazione del paziente psichiatrico nel manicomio perché ritenuto sempre pericoloso socialmente. La legge non abbracciava alcun indirizzo psichiatrico ma traduceva in norma e codificava tutto quanto nel corso di un lungo dibattito culturale e scientifico era stato consolidato come patrimonio comune. Il paziente psichiatrico era diventato un malato come altri, da trattare negli ospedali generali, anche se la peculiarità della sua malattia richiedeva alcuni specifici provvedimenti come il T.S.O che diventava provvedimento sanitario e non più di competenza dell'organo giudiziario. La legge 180 fu poi trasposta agli artt. 33-34-35 per quanto attiene al regime di carattere permanente e all'art. 64 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 per quanto riguarda la fase transitoria di passaggio dalla precedente alla nuova normativa. Nel contempo veniva finalmente abrogata la legge n. 36 del 14 febbraio 1904 pubblicata nella G. U. il 22 dello stesso mese "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati" ed il regio decreto n. 615 del 16 agosto 1909 pubblicato sulla G.U. del 16 settembre che approvava il regolamento sui manicomi e sugli alienati. Veniva superata anche la legge n. 431 del 18 marzo 1968 pubblicata sulla G.U. del 30 aprile "Provvidenze per l'assistenza psichiatrica" che consentiva anche l'ammissione volontaria nei manicomi ed istituiva i Centri di Igiene Mentale nelle province. I problemi di maggiore interesse introdotti dalla legge 180 riguardano la situazione giuridica dell'ammalato mentale e la tutela giurisdizionale predisposta dall'ordinamento a sua difesa. Per meglio comprendere la portata del complesso normativo risultante dalle norme della 833, occorre partire dalla considerazione che l'art. 32 della Costituzione che afferma: La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato Trattamento Sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Infatti l'art. 1 della 833 ai primi due commi, nell'individuare i principi ispiratori della istituzione del SSN, richiama espressamente, ripetendone le formule, le proposizioni fondamentali della Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il SSN. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. La Costituzione ha dunque fissato una "riserva assoluta" di legge per la disciplina degli interventi autoritari attinenti all'accertamento e al trattamento sanitario di stati di infermità. Questa riserva trova la sua ragione nella necessità di tutelare la libertà personale che l'art. 13 della Costituzione qualifica come inviolabile. Ma proprio perché la tutela della salute è vista dall'art. 32 della Costituzione sotto il duplice profilo di "diritto dell'individuo" e di "interesse della collettività", sono legittimati, sul piano della osservanza dei principi costituzionali di libertà, quegli interventi che sono necessari in campo sanitario anche senza il consenso degli interessati ma che devono essere attuati a salvaguardia sia del singolo che della collettività. L'esecuzione del TSO Un problema importante che si pone agli operatori è la mancanza di regolamenti attuativi per l'esecuzione concreta del TSO. In genere si procede tra polemiche e giochi allo "scaricabarile" tra personale dei servizi di salute mentale, sindaco e vigili urbani del comune di residenza del paziente, forze dell'ordine. La posizione prevalente assunta da molte regioni italiane e condivisa dal punto di vista clinico è quella di non coinvolgere il personale nelle pratiche coercitive necessarie per i pazienti sottoposti a TSO, data la fondamentale antiterapeuticità dell'intervento coercitivo. Per concludere sulla competenza ad eseguire le misure coercitive in caso di TSO: 1 compete al sindaco adottare il TSO e provvedere alla sua sollecita esecuzione mediante l'esercizio del potere di polizia amministrativa a lui istituzionalmente attribuito; 2 compete alla polizia municipale provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento del sindaco e fino al momento in cui il paziente è affidato al presidio ospedaliero; compete alla polizia municipale, in casi eccezionali, chiedere la collaborazione delle forze dell'ordine. INTESTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA ASL DI APPARTENENZA Al Sig. Sindaco del Comune di Proposta medica motivata di TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO Certifico che nato a e residente a .... in. il. Tel .............. è affetto da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, che gli stessi non vengono accettati dall'infermo e che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedalíere. Pertanto, a norma degli art. 33 - 34 - 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, si propone alla S.V Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero di In fede (Timbro e firma del medico) CONVALIDA MEDICA di T.S.O. Tanto si convalida in quanto il sottoscritto Dott. è medico dipendente della A.S.L. di .... con funzioni di ......... In fede (Timbro e firma del medico) All. 3 INTESTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA ASL DI APPARTENENZA Al Sig. Sindaco del Comune di ........ Il sottoscritto Dott . .................................................................................................................... dipendente della ASL ................................................................................................................ con funzioni di e al momento sanitario responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, comunica alla S.V che in data odierna: a) sono cessate le condizioni che hanno reso necessario il T.S.O del Sig. come da Sua Ordinanza del….. n............... Pertanto il paziente continua la degenza in regime di ricovero volontario. oppure b) sono cessate le condizioni che hanno reso necessario il TSO del Sig ... ....................................................................................................................... come da Sua Ordinanza del ..... Pertanto il paziente viene dimesso in data odierna. oppure c) non sono cessate le condizioni che hanno reso necessario il TSO del Sig . ...................................................................................................................... come da Sua Ordinanza del ...................... n. ...... Pertanto si propone alla S.V di prorogare il TSO per un ulteriore periodo di giorni da oggi. In fede (Timbro e firma del medico)