Proposta - Consiglio Regionale della Puglia

REGIONE PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE PER LE AUTONOMIE
P. D. L.
QUALIFICAZIONE,TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
Proponenti:
LOPERFIDO Luigi ________________
BRIZIO Simone __________________
Relazione
L'olio Extra Vergine di Oliva, a causa di usi e consuetudini
ormai ben radicate nel settore della ristorazione, viene
presentato al consumatore finale in modo improprio in
quanto privo di adeguata etichettatura indicante i requisiti
minimi richiesti dal Reg. (CE) n. 019/2002 del 13 giugno 2002
e non adeguatamente sigillato.
Attualmente infatti, nella ristorazione, il prodotto viene imposto
al consumatore in contenitore trasparente privo di etichetta e
quindi incapace di indicare l'origine ed il luogo di produzione e
la tipologia di olio effettivamente presentata (olio extra vergine
di oliva, olio vergine di oliva, olio di oliva, olio di sansa, olio di
semi), la data di scadenza, nonché priva di adeguato tappo
"antiriempimento".
Tale situazione, oltre a non tener conto della corretta modalità
di conservazione e di utilizzo dell'Olio Extra Vergine di Oliva, in
quanto prodotto deperibile a causa dei processi ossidativi
provocati dal contatto con la luce ed aria, non informa
minimamente il consumatore né sulla tipologia di olio che
utilizzerà né sulla data di scadenza, poiché la bottiglia che
viene presentata può di fatto essere riempita più volte
nonostante
la
presenza
di
residui
("fondata")
di
olio
precedente, senza alcuna garanzia in termini di genuinità e
salubrità.
La Puglia è notoriamente la Regioni italiana con una produzione
di olio pari al 40% dell'intera produzione nazionale. Gran parte
dell'olio viene però commercializzato senza una necessaria
valorizzazione, allo stato afoso, non imbottigliato con un ricavo
economico per i produttori che risulta molto spesso inadeguato.
Manca quell'attività di tutela e promozione del prodotto che
permetta al pubblico di conoscerne ed apprezzarne gli aspetti
organolettici. Proprio a tal fine le imprese di ristorazione
possono diventare un efficace veicolo di diffusione della cultura
di un prodotto rappresentativo del nostro territorio e, allo
stesso tempo, presentare una "Carta degli Oli" ai propri clienti
come indice di una scelta verso prodotti di alta qualità.
I ristoranti che sceglieranno questo percorso di valorizzazione
dell'olio extra vergine di oliva con l'utilizzo di bottiglie sigillate
ed
etichettate,
asportabili
dai
clienti,
nonché
con
la
presentazione della Carta degli Oli, potranno acquistare il
marchio di "Ristorante del buon olio".
Al contempo, la regione Puglia si impegna, in collaborazione
con le associazioni di produttori, le C a m e r e di Commercio ed
altri soggetti abilitati, in un'attività di promozione diretta ai
produttori, agli operatori della ristorazione, agli studenti, ai
cittadini pugliesi.
Articolo 1
(Finalità)
Scopo della presente legge è quello di tutelare e valorizzare
l'olio extra vergine di oliva, da tutti riconosciuto quale
elemento importante della civiltà pugliese, ambasciatore nel
mando
della
nostra
cultura,
motore
e
sviluppo
dell'economia
regionale,
attraverso
un'intenzione
particolare che, partendo dalla produzione, arrivi a
coinvolgere direttamente i ristoranti con benefici in ambito
gastronomico, sanitario, produttivo e turistico.
Articolo 2
(Destinatari)
Per garantire lo finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia
interviene con alcune iniziative rivolte ai produttori, agli
operatori del settore della ristorazione, agli studenti di
scuole alberghiere e professionali, ai consumatori.
Articolo 3
(Albo regionale)
La regione istituisce un Albo regionale per la ristorazione
garante dell'olio extra vergine dì oliva cui accedono i
ristoranti che decidono di scegliere prodotti di alta qualità,
farne conoscere gli aspetti organolettici, provenienza e data di
scadenza, presentano una "Carta degli Oli" utilizzando
bottiglie sigillate ed etichettate.
Tali ristoranti acquistano casi il marchio di "il ristorante del
buon olio". Tale albo è soggetto a revisione biennale.
Le modalità di accesso, i requisiti, l'attività di controllo e
tutto quanto necessario o non previsto nel presente testo
saranno definiti con successivo provvedimento di Giunta.
Articolo 4
(Carta degli Oli)
la Carta degli Oli contiene non meno di dieci tipologie di oli
extra vergine di olive, di cui, almeno la metà, devono
essere di extra vergine di oliva e Denominato» di Origine
Protetta (DOP) o a indicazione Geografica Protetta (IGP). Il
prodotto deve essere contenuto in bottiglie sigillate ed
etichettate aventi una capienza di 100 o 250 ml., non
utilizzabili dai ristoranti e asportabili dai clienti così come
dovrà essere espressamente indicato nella Carta stessa.
Articolo 5
(Interventi di promozione)
la regione, anche tramite le proprie agenzie e in
collaboratane con le Camere di Commercio, altre categorie
e comunque soggetti abilitati, si impegna a:
 fornire informazioni e consulenza tecnica produttori
per l'imbottigliamento e le etichettature dei loro
prodotti;
 promuovere e coordinare corsi di formazione per gli
operatori della ristorazione anche in relazione alla
stesura della Carta degli Oli;
 rendere possibile l'istituzione di corsi specifici per gli
studenti per la nascita della figura professionale di
esperto di olio extra vergine di oliva, o 'sommelier
dell'olio";
 favorire iniziative atte a promuovere la degustazione,
anche nei luoghi di produzione e nei ristoranti, al fine
di educare al gusto dell'olio i cittadini pugliesi.
Articolo 6
(Norme finanziarie)
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
quantificati in centomila €uro, si provvede, per l'anno 2005,
con apposita unità previsionale di base.