REGIONE PUGLIA GRUPPO CONSILIARE PER LE AUTONOMIE P. D. L. QUALIFICAZIONE,TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA Proponenti: LOPERFIDO Luigi ________________ BRIZIO Simone __________________ Relazione L'olio Extra Vergine di Oliva, a causa di usi e consuetudini ormai ben radicate nel settore della ristorazione, viene presentato al consumatore finale in modo improprio in quanto privo di adeguata etichettatura indicante i requisiti minimi richiesti dal Reg. (CE) n. 019/2002 del 13 giugno 2002 e non adeguatamente sigillato. Attualmente infatti, nella ristorazione, il prodotto viene imposto al consumatore in contenitore trasparente privo di etichetta e quindi incapace di indicare l'origine ed il luogo di produzione e la tipologia di olio effettivamente presentata (olio extra vergine di oliva, olio vergine di oliva, olio di oliva, olio di sansa, olio di semi), la data di scadenza, nonché priva di adeguato tappo "antiriempimento". Tale situazione, oltre a non tener conto della corretta modalità di conservazione e di utilizzo dell'Olio Extra Vergine di Oliva, in quanto prodotto deperibile a causa dei processi ossidativi provocati dal contatto con la luce ed aria, non informa minimamente il consumatore né sulla tipologia di olio che utilizzerà né sulla data di scadenza, poiché la bottiglia che viene presentata può di fatto essere riempita più volte nonostante la presenza di residui ("fondata") di olio precedente, senza alcuna garanzia in termini di genuinità e salubrità. La Puglia è notoriamente la Regioni italiana con una produzione di olio pari al 40% dell'intera produzione nazionale. Gran parte dell'olio viene però commercializzato senza una necessaria valorizzazione, allo stato afoso, non imbottigliato con un ricavo economico per i produttori che risulta molto spesso inadeguato. Manca quell'attività di tutela e promozione del prodotto che permetta al pubblico di conoscerne ed apprezzarne gli aspetti organolettici. Proprio a tal fine le imprese di ristorazione possono diventare un efficace veicolo di diffusione della cultura di un prodotto rappresentativo del nostro territorio e, allo stesso tempo, presentare una "Carta degli Oli" ai propri clienti come indice di una scelta verso prodotti di alta qualità. I ristoranti che sceglieranno questo percorso di valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva con l'utilizzo di bottiglie sigillate ed etichettate, asportabili dai clienti, nonché con la presentazione della Carta degli Oli, potranno acquistare il marchio di "Ristorante del buon olio". Al contempo, la regione Puglia si impegna, in collaborazione con le associazioni di produttori, le C a m e r e di Commercio ed altri soggetti abilitati, in un'attività di promozione diretta ai produttori, agli operatori della ristorazione, agli studenti, ai cittadini pugliesi. Articolo 1 (Finalità) Scopo della presente legge è quello di tutelare e valorizzare l'olio extra vergine di oliva, da tutti riconosciuto quale elemento importante della civiltà pugliese, ambasciatore nel mando della nostra cultura, motore e sviluppo dell'economia regionale, attraverso un'intenzione particolare che, partendo dalla produzione, arrivi a coinvolgere direttamente i ristoranti con benefici in ambito gastronomico, sanitario, produttivo e turistico. Articolo 2 (Destinatari) Per garantire lo finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia interviene con alcune iniziative rivolte ai produttori, agli operatori del settore della ristorazione, agli studenti di scuole alberghiere e professionali, ai consumatori. Articolo 3 (Albo regionale) La regione istituisce un Albo regionale per la ristorazione garante dell'olio extra vergine dì oliva cui accedono i ristoranti che decidono di scegliere prodotti di alta qualità, farne conoscere gli aspetti organolettici, provenienza e data di scadenza, presentano una "Carta degli Oli" utilizzando bottiglie sigillate ed etichettate. Tali ristoranti acquistano casi il marchio di "il ristorante del buon olio". Tale albo è soggetto a revisione biennale. Le modalità di accesso, i requisiti, l'attività di controllo e tutto quanto necessario o non previsto nel presente testo saranno definiti con successivo provvedimento di Giunta. Articolo 4 (Carta degli Oli) la Carta degli Oli contiene non meno di dieci tipologie di oli extra vergine di olive, di cui, almeno la metà, devono essere di extra vergine di oliva e Denominato» di Origine Protetta (DOP) o a indicazione Geografica Protetta (IGP). Il prodotto deve essere contenuto in bottiglie sigillate ed etichettate aventi una capienza di 100 o 250 ml., non utilizzabili dai ristoranti e asportabili dai clienti così come dovrà essere espressamente indicato nella Carta stessa. Articolo 5 (Interventi di promozione) la regione, anche tramite le proprie agenzie e in collaboratane con le Camere di Commercio, altre categorie e comunque soggetti abilitati, si impegna a: fornire informazioni e consulenza tecnica produttori per l'imbottigliamento e le etichettature dei loro prodotti; promuovere e coordinare corsi di formazione per gli operatori della ristorazione anche in relazione alla stesura della Carta degli Oli; rendere possibile l'istituzione di corsi specifici per gli studenti per la nascita della figura professionale di esperto di olio extra vergine di oliva, o 'sommelier dell'olio"; favorire iniziative atte a promuovere la degustazione, anche nei luoghi di produzione e nei ristoranti, al fine di educare al gusto dell'olio i cittadini pugliesi. Articolo 6 (Norme finanziarie) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in centomila €uro, si provvede, per l'anno 2005, con apposita unità previsionale di base.