Lezione n° 4: Il consenso informato e segreto professionale

Corso:
Prof.ssa Julita Sansoni
Lezione n° 4:
Il consenso informato e segreto professionale
Definizione di Consenso informato
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Il consenso informato e' la manifestazione di volonta' che il
paziente, previamente informato in maniera esauriente dal
medico su natura e possibili sviluppi del percorso
terapeutico, da' per leffettuazione di interventi di natura
invasiva sul proprio corpo. Il consenso informato e' un
momento importante nel rapporto che il sanitario
intrattiene con il paziente. Esso e' funzionale, da un lato, a
fondare la fiducia del paziente nel medico e, dallaltro, a
rendere partecipe, responsabilizzandolo, il paziente sulle
ragioni e la fondatezza del percorso terapeutico
individuato, secondo scienza e coscienza, dal medico
stesso. Tale aspetto, si configura soprattutto come un
preciso diritto del cittadino nella sua veste di paziente.
(Ricciardi, 2012)
In Italia
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In tema di responsabilità del medico connessa all'esecuzione di un intervento chirurgico, l'accertamento del consenso del paziente, essenziale per la
liceità dell'atto operatorio… dopo essere stato opportunamente informato dal chirurgo della effettiva
portata dell'intervento, in relazione alla sua gravità, agli effetti conseguibili, alle inevitabili difficoltà,
alle eventuali complicazioni ed ai prevedibili rischi
coinvolgenti probabilità di esito infausto, così da
poter decidere tra l'opportunità di procedere all'intervento, stante la ragionevole aspettativa di successo, e la necessità di ometterlo, in mancanza di
prevedibili vantaggi, esclusi in ogni caso dalla certezza di esiti infausti permanenti.
Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 1982 n. 3604, Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 6
Norme giuridiche (Costituzione)
Il consenso a qualunque atto sanitario è regolato in via
generale dall'art. 13 e 32 II comma della Costituzione.
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Art. 13:
13 'La liberta' personale e' inviolabile...'
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Art. 32:
32 '...Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge...'.
Nessun trattamento sanitario puo' essere imposto ad un
cittadino che non vi acconsenta, ad eccezione degli
specifici casi previsti espressamente dalla legge (es. i
trattamenti sanitari obbligatori).
Norme giuridiche (Codice penale)
L'assenza o carenza di consenso informato da parte
dell'assistito potrebbe far incorrere anche in ipotesi di
delitto
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Art. 584 c.p.: “omicidio preterintenzionale”
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Art. 582 c.p.:
c.p “lesione personale dolosa”
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Art. 609 c.p.:
c.p “violenza privata”
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Art. 613 c.p.: “stato di incapacità procurato mediante
violenza”
Consenso informato: Codice Deontologico (2009)
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Art. 20:
20 'l'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona
e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine
di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire
all'assistito di esprimere le proprie scelte'.
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Art. 24:
24 'l'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte,
fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione
ai progetti diagnostici e adeguando la comunicazione alla
sua capacita' di comprendere'.
Rassicura l'utente
Instaura una
relazione d'aiuto
L'infermiere
Rende
partecipe
alla decisione
Verificando che quanto detto dal medico
sia stato effettivamente compreso
Spesso, infatti, è proprio all'infermiere che il paziente confida
le sue perplessità, quindi può farsi da tramite per ulteriori e più
approfonditi colloqui fra medico e paziente.
Validità del consenso informato
Il consenso del paziente, per risultare giuridicamente
valido, deve essere:
 esplicito,
esplicito cioè manifestato in maniera non equivocabile al
sanitario;
 personale,
personale cioè deve essere prestato esclusivamente dal
soggetto interessato al trattamento sanitario, salvo il caso
di situazioni di emergenza, minori d'eta', infermi di mente;
 libero nel senso che non deve essere condizionato da
altri soggetti (parenti, medici etc.);
 consapevole nel senso che deve essere prestato solo
dopo che il paziente ha ricevuto tutte le informazioni
necessarie;
 attuale,
attuale ovvero deve essere prestato prima dell'inizio del
trattamento e può essere revocato dal paziente;
 specifico,
specifico ovvero deve riguardare il determinato
trattamento sanitario prospettato dal medico.
Presupposti
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Privilegiare la chiarezza e commisurare il dettaglio alla capacità di comprensione ed alle esigenze della persona;
Evitare l’accanimento ed il terrorismo informativo (reazioni
abnormi ed eccezionali);
L'illustrazione delle caratteristiche dell'intervento e del bilancio rischi/benefici, in assenza dei quali la manifestazione del consenso potrebbe ritenersi viziata da errore e
quindi non valida;
Una manifestazione inequivoca dell'assenso (implicita o
esplicita), che varrebbe sempre la pena che fosse documentato, anche se non necessitano particolari formule di
rito.
Lede il diritto di autodeterminazione del paziente in
ordine alla propria salute, ed è conseguentemente tenuta
a risarcire il danno esistenziale ex art. 2059 c.c., la struttura sanitaria che, pur avendo fatto sottoscrivere al
ricoverato il modulo per il consenso informato, non
fornisce adeguate informazioni in merito ai rischi ed
alle eventuali complicazioni correlabili all’intervento chirurgico, in relazione anche alla natura dell’operazione e
al livello culturale ed emotivo del paziente.
(Trib. Venezia 4.10.2004, DResp. 8-9/2005, 863)
Casi particolari
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Incapace naturale
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Minorenne
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Interdetto
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Amministrato
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Paziente affetto da HIV
Il segreto professionale
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Per trattare questo argomento, occorre citare il Codice della Privacy D. lgs. 196/03, le cui finalità consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui
propri dati personali e, conseguentemente, nel trattamento dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la
comunicazione o la diffusione degli stessi.
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Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 del testo unico, in cui
si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei
dati personali che lo riguardano".
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
lgs. 196/03)
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Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga
contro la volontà dell‘avente diritto, ovvero secondo
modalità pregiudizievoli. Infatti il testo unico definisce
i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o
tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in
caso di danni.
Il segreto professionale: Codice Deontologico (2009)
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Art. 26:
26 “l’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel
trattamento dei dati relativi relativi all'assistito. Nella
raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a
ciò che è attinente all’assistenza.“
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Art. 28:
28 “L’infermiere rispetta il segreto professionale non
solo per obbligo giuridico ma per intima convinzione e
come espressione concreta del rapporto di fiducia con
l’assistito.“
Norme giuridiche
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Art. 622 (Codice penale):
penale) “Chiunque, avendo notizia, per
ragione del proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è
punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la
reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro
516”.
Art. 326 (Codice penale): “Il pubblico ufficiale o la persona
incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri
inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.“
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Anche se la norma fa riferimento al segreto
“professionale”, possono commettere il reato in
questione non solo i professionisti, sanitari e non
(medici, infermieri, ostetriche, assistenti sociali ecc.)
ma anche coloro che vengono a conoscenza di un
segreto in virtù del proprio stato (ad es. stato di
studente, quale un allievo infermiere).
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Il reato sussiste solo se la rivelazione del segreto ha
creato per l’assistito un pericolo di danno,
patrimoniale o non patrimoniale; non è necessario
che il danno si sia effettivamente verificato.
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Dato personale:
personale qualsiasi informazione che riguardi
persone fisiche identificate o che possono essere
identificate anche attraverso altre informazioni, ad
esempio, attraverso un numero o un codice identificativo.
Sono, ad esempio, dati personali: il nome e cognome o
denominazione; il'ndirizzo, il codice fiscale; ma anche
un'immagine, la registrazione della voce di una persona, la
sua impronta digitale, i dati sanitari, i dati bancari, ecc..
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Dato sensibile:
sensibile un dato personale che, per la sua natura,
richiede particolari cautele. Sono dati sensibili quelli che
possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita
sessuale delle persone.
Dato giudiziario:
giudiziario dati personali che rivelano l'esistenza di
determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione
nel casellario giudiziale (quali, ad es., i provvedimenti
penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il
divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla
detenzione).
Rientrano in questa categoria anche la qualità di imputato o di
indagato.
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Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/03)
Art. 11:
11 I dati personali oggetto di trattamento sono:
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Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
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Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili
con tali scopi;
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Esatti e, se necessario, aggiornati;
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Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
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Conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Casi particolari: l'obbligo di referto
Esclude il reato di trattamento illecito di dati personali la
giusta causa di rivelazione, come ad esempio l'obbligo di
referto per i professionisti sanitari che abbiano prestato
assistenza in casi che possano presentare i caratteri di
delitto procedibile d’ufficio o alla denuncia delle malattie
infettive).
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Art. 331 (ccp):“I
(ccp) pubblici ufficiali e gli incaricati di un
pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro
funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato
perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto,
anche quando non sia individuata la persona alla quale il
reato è attribuito...La denuncia è presentata o trasmessa
senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di
polizia giudiziaria“..
Casi particolari: l'obbligo di referto
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Art. 334 (cpp):”...Il
referto indica la persona alla quale è
(cpp)
stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a
identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze
dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire
le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare...“