Corso: Prof.ssa Julita Sansoni Lezione n° 4: Il consenso informato e segreto professionale Definizione di Consenso informato Il consenso informato e' la manifestazione di volonta' che il paziente, previamente informato in maniera esauriente dal medico su natura e possibili sviluppi del percorso terapeutico, da' per leffettuazione di interventi di natura invasiva sul proprio corpo. Il consenso informato e' un momento importante nel rapporto che il sanitario intrattiene con il paziente. Esso e' funzionale, da un lato, a fondare la fiducia del paziente nel medico e, dallaltro, a rendere partecipe, responsabilizzandolo, il paziente sulle ragioni e la fondatezza del percorso terapeutico individuato, secondo scienza e coscienza, dal medico stesso. Tale aspetto, si configura soprattutto come un preciso diritto del cittadino nella sua veste di paziente. (Ricciardi, 2012) In Italia In tema di responsabilità del medico connessa all'esecuzione di un intervento chirurgico, l'accertamento del consenso del paziente, essenziale per la liceità dell'atto operatorio… dopo essere stato opportunamente informato dal chirurgo della effettiva portata dell'intervento, in relazione alla sua gravità, agli effetti conseguibili, alle inevitabili difficoltà, alle eventuali complicazioni ed ai prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto, così da poter decidere tra l'opportunità di procedere all'intervento, stante la ragionevole aspettativa di successo, e la necessità di ometterlo, in mancanza di prevedibili vantaggi, esclusi in ogni caso dalla certezza di esiti infausti permanenti. Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 1982 n. 3604, Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 6 Norme giuridiche (Costituzione) Il consenso a qualunque atto sanitario è regolato in via generale dall'art. 13 e 32 II comma della Costituzione. Art. 13: 13 'La liberta' personale e' inviolabile...' Art. 32: 32 '...Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge...'. Nessun trattamento sanitario puo' essere imposto ad un cittadino che non vi acconsenta, ad eccezione degli specifici casi previsti espressamente dalla legge (es. i trattamenti sanitari obbligatori). Norme giuridiche (Codice penale) L'assenza o carenza di consenso informato da parte dell'assistito potrebbe far incorrere anche in ipotesi di delitto Art. 584 c.p.: “omicidio preterintenzionale” Art. 582 c.p.: c.p “lesione personale dolosa” Art. 609 c.p.: c.p “violenza privata” Art. 613 c.p.: “stato di incapacità procurato mediante violenza” Consenso informato: Codice Deontologico (2009) Art. 20: 20 'l'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte'. Art. 24: 24 'l'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostici e adeguando la comunicazione alla sua capacita' di comprendere'. Rassicura l'utente Instaura una relazione d'aiuto L'infermiere Rende partecipe alla decisione Verificando che quanto detto dal medico sia stato effettivamente compreso Spesso, infatti, è proprio all'infermiere che il paziente confida le sue perplessità, quindi può farsi da tramite per ulteriori e più approfonditi colloqui fra medico e paziente. Validità del consenso informato Il consenso del paziente, per risultare giuridicamente valido, deve essere: esplicito, esplicito cioè manifestato in maniera non equivocabile al sanitario; personale, personale cioè deve essere prestato esclusivamente dal soggetto interessato al trattamento sanitario, salvo il caso di situazioni di emergenza, minori d'eta', infermi di mente; libero nel senso che non deve essere condizionato da altri soggetti (parenti, medici etc.); consapevole nel senso che deve essere prestato solo dopo che il paziente ha ricevuto tutte le informazioni necessarie; attuale, attuale ovvero deve essere prestato prima dell'inizio del trattamento e può essere revocato dal paziente; specifico, specifico ovvero deve riguardare il determinato trattamento sanitario prospettato dal medico. Presupposti Privilegiare la chiarezza e commisurare il dettaglio alla capacità di comprensione ed alle esigenze della persona; Evitare l’accanimento ed il terrorismo informativo (reazioni abnormi ed eccezionali); L'illustrazione delle caratteristiche dell'intervento e del bilancio rischi/benefici, in assenza dei quali la manifestazione del consenso potrebbe ritenersi viziata da errore e quindi non valida; Una manifestazione inequivoca dell'assenso (implicita o esplicita), che varrebbe sempre la pena che fosse documentato, anche se non necessitano particolari formule di rito. Lede il diritto di autodeterminazione del paziente in ordine alla propria salute, ed è conseguentemente tenuta a risarcire il danno esistenziale ex art. 2059 c.c., la struttura sanitaria che, pur avendo fatto sottoscrivere al ricoverato il modulo per il consenso informato, non fornisce adeguate informazioni in merito ai rischi ed alle eventuali complicazioni correlabili all’intervento chirurgico, in relazione anche alla natura dell’operazione e al livello culturale ed emotivo del paziente. (Trib. Venezia 4.10.2004, DResp. 8-9/2005, 863) Casi particolari Incapace naturale Minorenne Interdetto Amministrato Paziente affetto da HIV Il segreto professionale Per trattare questo argomento, occorre citare il Codice della Privacy D. lgs. 196/03, le cui finalità consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, nel trattamento dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi. Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 del testo unico, in cui si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/03) Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell‘avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti il testo unico definisce i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di danni. Il segreto professionale: Codice Deontologico (2009) Art. 26: 26 “l’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi relativi all'assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.“ Art. 28: 28 “L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito.“ Norme giuridiche Art. 622 (Codice penale): penale) “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516”. Art. 326 (Codice penale): “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.“ Anche se la norma fa riferimento al segreto “professionale”, possono commettere il reato in questione non solo i professionisti, sanitari e non (medici, infermieri, ostetriche, assistenti sociali ecc.) ma anche coloro che vengono a conoscenza di un segreto in virtù del proprio stato (ad es. stato di studente, quale un allievo infermiere). Il reato sussiste solo se la rivelazione del segreto ha creato per l’assistito un pericolo di danno, patrimoniale o non patrimoniale; non è necessario che il danno si sia effettivamente verificato. Dato personale: personale qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche identificate o che possono essere identificate anche attraverso altre informazioni, ad esempio, attraverso un numero o un codice identificativo. Sono, ad esempio, dati personali: il nome e cognome o denominazione; il'ndirizzo, il codice fiscale; ma anche un'immagine, la registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale, i dati sanitari, i dati bancari, ecc.. Dato sensibile: sensibile un dato personale che, per la sua natura, richiede particolari cautele. Sono dati sensibili quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone. Dato giudiziario: giudiziario dati personali che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (quali, ad es., i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione). Rientrano in questa categoria anche la qualità di imputato o di indagato. Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/03) Art. 11: 11 I dati personali oggetto di trattamento sono: Trattati in modo lecito e secondo correttezza; Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; Esatti e, se necessario, aggiornati; Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; Conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Casi particolari: l'obbligo di referto Esclude il reato di trattamento illecito di dati personali la giusta causa di rivelazione, come ad esempio l'obbligo di referto per i professionisti sanitari che abbiano prestato assistenza in casi che possano presentare i caratteri di delitto procedibile d’ufficio o alla denuncia delle malattie infettive). Art. 331 (ccp):“I (ccp) pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito...La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria“.. Casi particolari: l'obbligo di referto Art. 334 (cpp):”...Il referto indica la persona alla quale è (cpp) stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare...“