Diritto alla Riservatezza

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Il DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
La disciplina nel Codice della privacy, nel Codice
deontologico e nel Codice penale
LEZIONI di MEDICINA LEGALE
Dott.ssa Eleonora LUZI
“…di tutto ciò che vedrò o intenderò nella vita comune,
durante l’esercizio della mia professione o anche al di fuori di
essa, tacerò quando non è necessario sia reso noto,
considerando in simili casi la discrezione come un dovere…”
Dal Giuramento di Ippocrate
La tutela della riservatezza
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha precisato
che il rispetto della segretezza (riservatezza) delle
informazioni ottenute in campo sanitario, costituisce
un principio fondamentale del sistema giuridico di
tutti gli Stati aderenti alla Convenzione Europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Dalla tutela al diritto alla riservatezza
Nel nostro ordinamento, fino alla promulgazione della legge 31 dicembre
1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, la riservatezza del paziente era
salvaguardata da:
•
•
•
Codice penale che punisce la “Rivelazione di segreto professionale” e la
“Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”
Codice deontologico
Le norme che consentivano ai professionisti di non rendere testimonianza nei
processi in cui erano chiamati a deporre su fatti appresi nell’esercizio della loro
attività
Queste disposizioni di legge non riguardavano in maniera specifica l’attività medica e
non disciplinavano un diritto soggettivo alla riservatezza
Con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, nasce il diritto soggettivo alla
riservatezza e la riservatezza del paziente riceve una disciplina non più
limitata a particolari categorie di malati, ma inserita nel contesto di un
generale diritto alla privacy di cui gode ogni cittadino, indipendentemente
dal suo stato.
Il Codice della Privacy
Il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, abroga la legge 675/96 e
approva il Codice in materia di protezione dei dati personali,
correntemente detto “Codice della privacy”.
Principio fondamentale
Nessuno può, senza il consenso informato
dell’interessato, effettuare il trattamento dei suoi
dati personali
Finalità → assicurare ad ogni soggetto il controllo sui dati
personali che lo riguardano
La disciplina dei dati sensibili
Per i dati sensibili, le informazioni idonee a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale dei cittadini, il
codice prevede una disciplina particolarmente
garantista: possono essere trattati solo con il
consenso scritto dell’interessato e con
l’autorizzazione del Garante
La disciplina dei dati personali in ambito
sanitario
Nessun trattamento deve essere notificato al Garante se è
effettuato dai medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta.
Deve essere notificato al Garante il trattamento quando riguarda
• dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
quando sono utilizzati a fini di procreazione assistita;
• Prestazioni di servizi sanitari per via telematica inerenti a
banche dati o a forniture di beni; indagini epidemiologiche;
rilevazioni di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività;
• Trapianto di organi e tessuti e monitoraggio dell spesa
sanitaria.
Consenso informato in materia di tutela
della riservatezza
• Consenso informato inerente l’attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione → la prestazione medica
• Consenso informato in materia di tutela della riservatezza →
l’informazione e il consenso riguardano il trattamento dei
dati clinici e cioè l’utilizzazione delle informazioni sullo stato
di salute del cittadino
Scopo dell’informazione: quello di far sapere all’utente quali
persone entreranno in possesso dei dati inerenti al suo stato
di salute e quello di spiegare che il trattamento ha la finalità
di condurre al meglio le eventuali attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione.
Responsabilità per violazione delle norme a
tutela della privacy
La diffusione dei dati personali in ambito sanitario è vietata sia ai
soggetti pubblici che a quelli privati, ed è punita con la
reclusione, se dal fatto deriva nocumento.
Per la punibilità si richiede sempre che si sia agito al fine di
trarre profitto per sé o per altri o di arrecare danno ad altri
(artt. 21, 26, 34 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196).
Il medico che non abbia agito con le finalità suddette, potrebbe,
senza incorrere in una responsabilità penale, essere
civilmente responsabile, se non prova di aver adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno
Il Codice Penale
Art. 622
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto,è punito
con la reclusione, se dal fatto può derivare nocumento”
Il Codice penale, al contrario di quello deontologico, non
definisce il concetto di segreto.
E’ la giurisprudenza a stabilire in relazione al caso concreto se un
fatto debba essere tenuto segreto o meno.
In linea di principio il medico e ogni altro operatore sanitario
devono considerare segreto tutto ciò che riguarda
direttamente o indirettamente il loro assistito.
Giuste cause di rivelazione del
segreto professionale
Giuste cause imperative: quando la divulgazione è resa
obbligatoria dalla legge
• Il referto (art. 365 c.p.) l'atto mediante il quale ogni esercente una
professione sanitaria rende noti all'autorità giudiziaria competente i casi,
in cui ha prestato la propria assistenza od opera, che presentino le
caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio.
Esso rientra tra le attività doverose cui il medico è sottoposto.
• La denuncia di reato (artt. 361 e 362 c.cp.)
• La denuncia sanitaria (a differenza del referto non persegue la
repressione dei reati, bensì scopi statistici, epidemiologici, di tutela della
salute della collettività, rivolgendosi per questo all’autorità
amministrativa).
Giuste cause di rivelazione del
segreto professionale
Giuste cause permissive: quando la giusta causa dipende
piuttosto che da specifiche norme, dalle particolari
circostanze del caso concreto.
Si ritiene comunemente che la giusta causa si configuri quando il
paziente tragga beneficio dalla rivelazione degli elementi
conoscitivi di carattere clinico acquisiti nell’esercizio o in
occasione della professione sanitaria.
L’art. 622 c.p. si applica al medico che ha agito come
professionista privato!
Art. 326 c.p.
“il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o
comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio,
le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, è punito con la reclusione”.
Tale disposizione è più rigorosa di quella dell’art. 622 c.p., e non
solo per la maggiore gravità della pena, ma anche per quanto
attiene ai suoi presupposti
• la condotta è punita anche se non si è verificata la possibilità
di un danno concreto
• la condotta è perseguibile d’ufficio; nella fattispecie di cui
all’art. 622 la condotta è perseguibile a querela di parte.
La maggiore severità della norma dipende da ragioni di tutela del
prestigio della pubblica funzione.
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