Capitolo 2 La trasparenza nei rapporti banca-cliente di Antonio Proto Indice 1 La trasparenza: obiettivi e ambito di applicazione. 2 2 I clienti. 3 3 La pubblicità e l’informazione precontrattuale. 4 4 I contratti. 12 5 Le comunicazioni alla clientela. 16 6 Le modalità di calcolo degli interessi. 18 7 I requisiti organizzativi e la gestione dei reclami. 22 8 Riferimenti bibliografici 24 1 La trasparenza: obiettivi e ambito di applicazione. La conoscenza delle caratteristiche e dei costi delle operazioni e dei servizi bancari, la comparazione fra le diverse offerte presenti nel mercato e la possibilità di effettuare scelte consapevoli e coerenti con i bisogni da soddisfare dipendono dalle informazioni disponibili. Tali informazioni sono spesso insufficienti, per cui è difficile effettuare valutazioni sulle operazioni e sui servizi offerti, sia sotto il profilo della convenienza economica, sia sotto il profilo della funzionalità in relazione ai bisogni del cliente. In quest’ambito si colloca il concetto di trasparenza, intesa come possibilità per il cliente di accedere alle informazioni relative alle clausole contrattuali che disciplinano le relazioni con le banche; fra queste assumono particolare rilevanza le condizioni economiche, indispensabili per una corretta valutazione di convenienza delle operazioni e dei servizi. Peraltro, la carenza di informazioni è solo uno degli aspetti critici nei rapporti banca-cliente. I contratti bancari, infatti, si caratterizzano per il contenuto predefinito (contratti per adesione) e per l’efficacia che si protrae nel tempo (contratti a tempo indeterminato e contratti di durata): proprio nei contratti si manifesta la posizione di forza della banca nei confronti del cliente, che assume così il ruolo di contraente debole, meritevole quindi di tutela. Per garantire la trasparenza e, più in generale, la correttezza nei rapporti fra banca e clientela, sono state emanate specifiche norme1 che intervengono nelle diverse fasi in cui si articolano tali rapporti: la ricerca e la raccolta delle informazioni necessarie per scegliere la banca con cui operare; l’instaurazione del rapporto attraverso la stipula di uno o più contratti; l’effettuazione delle operazioni e l’utilizzo dei servizi; l’illustrazione dell’andamento della relazione attraverso idonei supporti informativi. Le norme sulla trasparenza disciplinano quindi la pubblicità e l’informazione precontrattuale, la forma e il contenuto dei contratti e le comunicazioni alla clientela relativamente alle operazioni e ai servizi disciplinati dal T.U. 1 La materia è disciplinata dal T.U. bancario (Titolo VI – Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) e dal provvedimento della Banca d’Italia Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. A tali disposizioni si sono aggiunte nel tempo alcune iniziative di autoregolamentazione promosse dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), come il Codice di comportamento del settore bancario e finanziario, il Protocollo di intesa con le associazioni dei consumatori sulle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente e il progetto “PattiChiari”. (www.pattichiari.it). 2 bancario2 offerti ai clienti dalle banche3 in Italia, anche fuori sede4 e mediante tecniche di comunicazione a distanza5 . Per una efficace attuazione della regolamentazione, le banche devono inoltre rispettare alcuni requisiti organizzativi al fine di ridurre i rischi legali e reputazionali derivanti dalle relazioni con la clientela. Posto che le norme sulla trasparenza sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente (art. 127, comma 2, del T.U. bancario), il controllo sulla loro applicazione spetta alla Banca d’Italia, che dispone di poteri informativi e ispettivi e, in caso di irregolarità, può: - inibire la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; - inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti; - disporre la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui ai punti precedenti in caso di particolare urgenza; - pubblicare i relativi provvedimenti nel Bollettino di Vigilanza e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese della banca. 2 I clienti. Per cliente si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con una banca. Non rientrano nella definizione gli intermediari finanziari e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. 2 Tali norme non si applicano ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina di trasparenza del T.U. finanziario (art. 23, comma 4), sempre che non si tratti di operazioni di credito al consumo. In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento, le norme sulla trasparenza si applicano all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di operazioni o servizi disciplinati dal T.U. bancario; negli altri casi alle sole componenti riconducibili a prodotti o servizi del T.U. bancario. Se la finalità esclusiva o preponderante è quella di investimento, si applicano le norme del T.U. finanziario sia al prodotto nel suo complesso sia alle singole componenti, sempre che non si tratti di operazioni di credito al consumo. 3 Sono soggetti alle norme sulla trasparenza anche gli intermediari finanziari che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti (art. 106 del T.U. bancario), i confidi, gli istituti di moneta elettronica (IMEL) e Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta. Una specifica regolamentazione è prevista invece per il credito al consumo, i prestatori di servizi di pagamento, i servizi di mediazione creditizia e i cambiavalute (cfr. le Sez. VI, VII, VVIII e IX del provvedimento della Banca d’Italia, dove sono anche indicati i riferimenti normativi). 4 L’offerta fuori sede è la promozione e il collocamento di operazioni e servizi svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca. 5 Si tratta di tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato. 3 Peraltro, un’efficace tutela di coloro che intrattengono relazioni con la banca non può non tenere conto che tale definizione comprende varie tipologie di soggetti, dal consumatore alla grande impresa: è evidente, infatti, che la capacità di gestire il rapporto con la banca è diversa, perché diverse sono le competenze e la forza contrattuale. Ne consegue che, una volta definito un sistema di regole generali per garantire un livello minimo di trasparenza e correttezza, è opportuno adottare particolari disposizioni a tutela dei clienti ritenuti più deboli. A tale scopo le norme sulla trasparenza utilizzano la seguente classificazione della clientela: Tabella 1: Classificazione della clientela secondo le norme sulla trasparenza al dettaglio Clienti Consumatori Artigiani e Professionisti Enti senza finalità di lucro Micro imprese altri All’interno della categoria generale dei clienti si individuano i cosiddetti clienti al dettaglio, cui appartengono non solo i consumatori, cioè le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ma anche altri soggetti (micro-imprese6 , enti senza finalità di lucro, artigiani e professionisti) che si caratterizzano per la piccola dimensione e per una scarsa competenza in materia finanziaria. Per tutti questi soggetti sono previste specifiche disposizioni volte ad assicurare una maggiore tutela. A tale scopo la banca deve verificare, prima della conclusione del contratto, se al cliente può essere attribuita la qualifica di consumatore o di cliente al dettaglio; successivamente il cambiamento della qualifica può avvenire, qualora ne ricorrano i presupposti, solo su richiesta del cliente. L’accertamento della qualifica può rivelarsi difficile poiché alcuni clienti, come gli artigiani e i professionisti, si distinguono spesso per la commistione fra attività imprenditoriale e personale, interagendo con la banca anche per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta. 3 La pubblicità e l’informazione precontrattuale. Le norme del T.U. bancario impongono alla banca di rendere note in modo chiaro al cliente tutte le condizioni economiche relative alle operazioni 6 Si tratta di imprese con meno di dieci addetti e un fatturato o totale di bilancio non superiore a due milioni di euro. 4 e ai servizi offerti, stabilendo che tale obbligo non può essere assolto mediante rinvio agli usi. La Banca d’Italia elenca le operazioni e i servizi soggetti a pubblicità7 , precisando che le relative disposizioni non si applicano quando l’attività della banca è volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di trattativa individuale: - depositi; - certificati di deposito; - mutui; - aperture di credito; - anticipazioni bancarie; - crediti di firma; - sconti di portafoglio; - leasing finanziario; - factoring; - altri finanziamenti; - garanzie ricevute; - conti correnti di corrispondenza; - incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento di cui al Titolo VI, Capo II-bis, del T.U. bancario; - acquisto e vendita di valuta estera; - intermediazione in cambi; - custodia e amministrazione di strumenti finanziari; - locazione di cassette di sicurezza. Per attuare gli obblighi in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali, le banche utilizzano i seguenti strumenti8 : a) i documenti contenenti i principali diritti del cliente; b) il foglio informativo; c) la copia completa dello schema di contratto; d) il documento di sintesi. a) La banca deve esporre nei locali aperti al pubblico e mettere a disposizione dei clienti un documento generale denominato Principali diritti del cliente conforme, per ciascuna modalità di commercializzazione utilizzata, ai modelli stabiliti dalla Banca d’Italia9 . Inoltre, devono essere messi a disposizione appositi documenti (Guide)10 riguardanti i contratti di conto corrente 7 L’elenco non è definitivo, poiché secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 (art. 3) la Banca d’Italia può individuare, in relazione all’evoluzione dell’operatività degli intermediari e dei mercati, altre operazioni e servizi. 8 Sui criteri di redazione cfr. l’allegato 1 del provvedimento della Banca d’Italia. 9 Cfr. l’allegato 2 del provvedimento della Banca d’Italia. 10 Le Guide sono stampate secondo i modelli contenuti nell’allegato 3 del provvedimento della Banca d’Italia. 5 offerti ai consumatori e i servizi più comunemente associati (Bancomat, assegni, carte di credito, scoperti, ecc.), i mutui ipotecari offerti ai consumatori e l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal T.U. bancario (Arbitro Bancario Finanziario)11 . b) Per ogni operazione e servizio12 la banca mette a disposizione dei clienti13 fogli informativi contenenti almeno: - informazioni sulla banca: denominazione, iscrizione in albi e/o registri, indirizzo della sede legale, numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto, numero di fax, sito internet e indirizzo di posta elettronica; - le caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio; - un elenco completo delle condizioni economiche offerte14 ; - le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e alla banca15 e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi; - le informazioni sugli eventuali servizi accessori16 . Tutte le condizioni economiche sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente; per ciascuna condizione può essere riportato anche un valore fisso o un valore massimo e minimo. I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile; in caso di capitalizzazione infrannuale degli interessi, il tasso di interesse deve tenere conto degli effetti della capitalizzazione17 . 11 All’Arbitro Bancario Finanziario, cui devono aderire tutti gli intermediari, possono essere sottoposte le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente riguarda la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, l’importo richiesto non può superare 100.000 euro. Cfr. il provvedimento della Banca d’Italia Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. 12 La banca può redigere un unico foglio informativo per pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche). 13 Nei locali aperti al pubblico (su supporto cartaceo o altro supporto durevole) e nel sito internet. 14 Se un’operazione comporta più voci di costo, le condizioni economiche devono essere presentate in modo che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo 15 Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, il foglio informativo riporta il compenso onnicomprensivo per l’estinzione anticipata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000. 16 Ad esempio, la carta di debito accessoria rispetto al conto corrente 17 Sulla capitalizzazione degli interessi si rinvia al par. 2.6. 6 Per il contratti di conto corrente18 devono essere indicati: - eventuali requisiti minimi per l’apertura del conto; - le valute sui versamenti e sui prelievi; - i termini di disponibilità delle somme accreditate e degli assegni versati; - le causali che danno origine ad una scritturazione per la quale vengono addebitati oneri economici, con specificazione dell’importo. Con riferimento alle valute e ai termini di disponibilità massimi applicabili, la banca deve in ogni caso attenersi a quanto prescritto dal T.U. bancario (art. 120) e dal d.lgs. n. 11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento (art. 23), riassunto nella seguente tabella: Tabella 2: Valute e termini di disponibilità delle somme Strumenti di pagamento Assegni circolari emessi dalla stessa banca Assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento Altri assegni circolari Altri assegni bancari Altri strumenti (es. bonifici) Valute Disponibilità g. del versamento 4 gg lavorativi 1 g. lavorativo 3 gg. lavorativi g. di accredito g. di accredito I fogli informativi relativi alle operazioni di finanziamento devono inoltre riportare l’indicazione della possibilità per il cliente di consultare il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dalla normativa antiusura. Per i contratti di leasing finanziario deve essere indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti19 . Per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di valuta estera i fogli informativi possono rinviare, per il tasso di cambio praticato, a un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico, in forma di tabella (cartacea, elettronica, a caratteri mobili), che riporta anche i differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a un tasso di cambio di riferimento ufficiale e un avvertimento al cliente circa la necessità di consultare i fogli informativi per conoscere tutte le altre condizioni economiche dell’operazione. 18 I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente (e ai contratti più comunemente commercializzati assieme) e mutuo ipotecario per i consumatori sono redatti secondo i modelli previsti nell’Allegato 4 del provvedimento della Banca d’Italia. 19 Se i canoni comprendono corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa si considera solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e i relativi interessi. 7 Nel caso di prodotti composti, la banca deve predisporre un unico foglio informativo relativo a tutte le componenti del prodotto offerto; in presenza di componenti non disciplinate dalle norme in esame, il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparenza stabiliti dalle norme di riferimento. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi relativi al prodotto composto. Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale20 , oltre ai fogli informativi, la banca deve mettere a disposizione un foglio comparativo 21 contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, che elenca tutti i prodotti offerti, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni, e indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Per ogni tipologia di mutuo devono essere indicati almeno il tasso di interesse22 , la durata minima e massima, le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate, il TAEG23 e l’esempio di importo della rata, secondo quanto riportato nei relativi fogli informativi. Per quanto riguarda, infine, i rapporti con i clienti al dettaglio, la Banca d’Italia invita le banche ad evitare di inserire nei contratti forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo; in caso contrario, le relative condizioni devono essere spiegate nel foglio informativo al fine di chiarire al cliente il significato delle varie voci di costo. Per le forme di remunerazione degli affidamenti devono essere inoltre inseriti alcuni esempi formulati con riferimento a ipotetici casi di utilizzo del fido. Specifiche disposizioni sono previste nei casi di offerta fuori sede e di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sulla banca committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta. Il soggetto che procede al20 Tra questi i mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, che le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a offrire ai sensi del d.l. n. 185/2008 convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009. 21 Tale documento può essere omesso se la banca predispone un foglio informativo unico contenente le informazioni relative a tutte le tipologie di mutui offerti. 22 In caso di tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l’ammontare del tasso al momento della pubblicità. I valori possono essere anche riportati nel loro ammontare massimo. 23 In caso di tasso variabile, il documento specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto. 8 l’offerta deve consegnare al cliente, prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta, il documento Principali diritti del cliente (o la Guida, se prevista per il servizio offerto) e il foglio informativo; in caso di contratto di finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge antiusura. La banca committente deve acquisire dal cliente un’attestazione dell’avvenuta consegna24 . La banca deve inoltre: - fornire al soggetto che effettua l’offerta fuori sede i dati e la documentazione necessari per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità; - verificare che tale soggetto rispetti gli obblighi di trasparenza previsti; in particolare, se il foglio informativo e i documenti previsti sono predisposti dal soggetto incaricato dell’offerta, deve accertarne la conformità alle disposizioni vigenti e l’idoneità a conseguire pienamente le finalità delle norme sulla trasparenza. Se è la banca ad offrire prodotti e servizi di un altro intermediario, prima di procedere all’offerta deve controllare se le informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire pienamente le finalità delle norme sulla trasparenza. Per quanto riguarda l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la Banca d’Italia stabilisce regole particolari in materia di informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste25 . La banca deve pubblicare nel proprio sito internet il documento Principali diritti del cliente, le Guide e i fogli informativi relativi alle operazioni e servizi offerti. In caso di utilizzo di altre tecniche di comunicazione a distanza per rendere note le caratteristiche dei prodotti offerti devono essere messi a disposizione il documento Principali diritti del cliente 26 e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti mediante la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente in tempo utile prima che il medesimo sia vincolato dal contratto o dall’offerta. I fogli informativi sono integrati con l’indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato, dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l’intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso, nonché, se ne ricorrono le condizioni, con le altre informazioni previste dal 24 Tali disposizioni non si applicano se il soggetto incaricato dell’offerta è una banca o un intermediario finanziario. L’esenzione dall’obbligo della consegna del foglio informativo vale solo qualora l’offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato. 25 Le disposizioni in esame si integrano con le norme del Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (Sez. IV-bis). Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della disciplina sull’informativa precontrattuale e sulle comunicazioni non richieste cfr. il par. 2.1 della Sez. V del provvedimento della Banca d’Italia. 26 Se per il servizio offerto è prevista una Guida, questa deve essere messa a disposizione al posto del documento Principali diritti del cliente. 9 Codice del Consumo (artt. 67-quater e ss.); in particolare, deve essere resa nota l’esistenza o la mancanza del diritto del consumatore di recedere dal contratto nel termine di quattordici giorni e, se tale diritto esiste, devono essere fornite istruzioni pratiche e informazioni circa le modalità d’esercizio, le conseguenze derivanti dal mancato esercizio e l’importo che il consumatore può essere tenuto a versare per la parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso. Come stabilito dal Codice del Consumo (art. 67-novies), in caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia vocale, all’inizio della conversazione la banca o il soggetto incaricato dell’offerta dichiara in maniera inequivoca la propria identità e il fine commerciale della chiamata. Previo consenso del consumatore, devono essere fornite solo informazioni relative a27 : - identità della persona in contatto telefonico e suo rapporto con la banca; - principali caratteristiche del servizio; - costo totale del servizio o base di calcolo dello stesso; - esistenza o mancanza del diritto di recesso. Anche il testo del contratto deve essere fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole28 . Se il contratto è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere il documento Principali diritti del cliente o la Guida relativa al contratto concluso e il foglio informativo, la banca deve mettere a disposizione del cliente tali strumenti di pubblicità subito dopo la conclusione del contratto. Per quanto riguarda le comunicazioni non richieste, la banca deve acquisire il consenso preventivo del consumatore all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza quali sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, telefax o strumenti che consentono una comunicazione individuale (e-mail, posta, telefono); tali misure non possono comportare costi per il consumatore (art. 67-sexies decies del Codice del Consumo). Secondo la Banca d’Italia il consenso è validamente prestato se manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata in relazione alle diverse finalità e categorie di servizi offerti; peraltro, la banca può non richiedere il preventivo consenso se il consumatore ha precedentemente fornito nella commercializzazione di un servizio analogo i propri recapiti di posta elettronica o di posta cartacea. In occasione dell’invio di ciascuna comunicazione, il consumatore deve essere comunque informato della possibilità di opporsi in ogni momento alla ricezione di ulteriori annunci, in modo agevole e gratuito; a tal fine, è fornito un indirizzo valido cui inviare la richiesta di cessazione 27 Al consumatore deve essere comunicato che ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta, precisandone la natura. 28 Gli obblighi in materia di consegna di una copia completa dello schema di contratto si intendono assolti con il rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (art. 67 undecies, comma 1). 10 di tali comunicazioni29 . c) Prima della conclusione del contratto, la banca deve consegnare al cliente che ne abbia fatto richiesta, entro tempi congrui, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi. La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto e il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del documento di sintesi non può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate la banca, prima della conclusione del contratto, deve informare il cliente e, su richiesta di quest’ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale o una nuova copia del documento di sintesi. Nei contratti di finanziamento il cliente può scegliere tra: - la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le relative spese di istruttoria, il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo; - la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente. Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio; negli altri casi è sempre gratuita. d) Al contratto è allegato un documento di sintesi, che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo alla specifica operazione o servizio. Tale documento costituisce il frontespizio del contratto e ne è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso. Se l’offerta di un’operazione o di un servizio non è personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio informativo. Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento. Nel documento di sintesi e nel foglio informativo deve essere inserito un indicatore sintetico di costo (ISC), quando riguardano mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti (ad esempio, prestiti personali e finalizzati), conti correnti destinati ai consumatori e aperture di credito offerte ai clienti al dettaglio. Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e gli altri finanziamenti l’ISC è denominato Tasso Annuo Effettivo Globale 29 Restano ferme le disposizioni previste dal d.lgs. n. 70/2003 in materia di commercio elettronico, dal Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) e dal Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette. 11 (TAEG) ed è calcolato come previsto dalla normativa sul credito al consumo30 ; per i contratti di conto corrente l’ISC è calcolato secondo le modalità previste dall’Allegato 5A del provvedimento della Banca d’Italia; per le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio è calcolato secondo le modalità previste dall’Allegato 5B. 4 I contratti. Le norme sulla trasparenza disciplinano la forma e il contenuto dei contratti bancari31 . Per quanto riguarda la forma, i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente; la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull’esemplare del contratto conservato dalla banca. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta nei casi previsti dalla legge32 . In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo: tale nullità, come tutte quelle previste dalle norme sulla trasparenza, è relativa, poiché può essere fatta valere solo dal cliente oppure d’ufficio dal giudice qualora comporti un vantaggio per il cliente (art. 127, comma 4, del T.U. bancario). Peraltro, la forma scritta non è obbligatoria: - per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto33 ; - per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale, quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera contante ed emissione di assegni circolari, purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che la banca mantenga evidenza dell’operazione compiuta e consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell’operazione in forma scritta 30 Peraltro, l’ISC nel documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente va riportato soltanto nell’ambito delle comunicazioni periodiche mentre non va inserito se il contratto è destinato ad un consumatore. 31 I contratti bancari sono disciplinati anche dalle norme del Codice civile riguardanti le clausole vessatorie nei rapporti con i consumatori (artt. 1469-bis ss.), dal Codice del consumo, dal d.lgs. n. 190/2005 relativo alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e dal d.lgs. n. 70/2003 in materia di commercio elettronico. 32 Ai sensi dei commi 1-bis e 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 82/2005, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del decreto, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta. 33 L’esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all’obbligo di forma scritta le modifiche e le integrazioni del contratto redatto per iscritto. 12 o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate. Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, la banca deve osservare, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme specificamente stabilite per l’utilizzo di tali tecniche. Relativamente al contenuto, i contratti devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali oneri di mora34 per i contratti di credito, le commissioni spettanti alla banca, e le altre voci di spesa a carico del cliente35 . Il contratto deve comunque riportare tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali: - di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati; - che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi. In questi casi e se il contratto non indica il tasso di interesse o ogni altro prezzo e condizione praticati si applicano: - il tasso nominale minimo (per le operazioni attive) e quello massimo (per le operazioni passive) dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; - gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio è reso. In mancanza di pubblicità nulla è dovuto. Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, devono essere riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione del suo andamento nel corso del rapporto. 34 Gli oneri (o interessi) di mora sono applicati alle rate di rimborso di un prestito non pagate alla scadenza. 35 A tale proposito l’art. 127-bis del T.U. bancario vieta l’addebito al cliente di spese inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste dalla legge se trasmesse in via telematica, mentre le comunicazioni riguardanti le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sono invece sempre gratuite. Il contratto può prevedere delle spese a carico del cliente solo in caso di richiesta di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalla norma o la loro trasmissione con strumenti diversi da quelli stabiliti nel contratto. Le spese addebitate devono comunque essere adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca. Nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata la pagamento delle spese di istruttoria. 13 Nel contratto deve essere inoltre espressamente indicata la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione, con clausola approvata specificamente dal cliente36 . Se alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell’operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall’andamento di valute ad una data futura o non sono comunque individuabili al momento della redazione del contratto, devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione di tali componenti di costo. Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell’operazione, se prevista. Con riferimento ai tassi di interesse, i contratti devono indicare la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso annuo che tiene conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell’indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi sono inefficaci se non sono specificamente approvate per iscritto dal cliente. Nelle operazioni di credito fondiario diverse da quelle finalizzate all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche i contratti devono riportare, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata37 , e prevedere inoltre che nessun altro onere può essere addebitato. La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle disposizioni 36 Secondo il T.U. bancario (art. 118, comma 1), nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo; negli altri contratti di durata tale facoltà può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. Per ‘giustificato motivo’ si intende un evento che incide direttamente sul rapporto contrattuale come, ad esempio, un cambiamento nel grado di rischio del cliente o una variazione dei tassi di interesse che determina una modificazione dei costi per la banca. La norma stabilisce inoltre che le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. 37 Secondo l’art. 120-ter del T.U. bancario è nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto. 14 generali in materia di contratti. Se il cliente è un consumatore: - ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto, e di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato (art. 67-undecies, comma 3, del Codice del Consumo); - non è tenuto ad alcuna prestazione per servizi non richiesti e, in ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso (art. 67-quinquies decies del Codice del Consumo). Particolarmente importante, infine, è la facoltà attribuita alla Banca d’Italia di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano, pena la nullità, un contenuto tipico determinato (art. 117, comma 8, del T.U. bancario); in questo modo si limita l’autonomia negoziale delle parti, ma, standardizzando i contratti, si agevola il cliente nella valutazione e nel confronto delle operazioni e servizi offerti dalle banche. Peraltro, poiché l’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia ai sensi della legge n. 287/1990 (cfr. Cap. 3, nota 3) ha stabilito che gli schemi contrattuali elaborati dall’ABI non sono vincolanti per le banche associate e possono essere quindi modificati e integrati in base alle esigenze delle banche stesse e della loro clientela, si può affermare che l’obiettivo della Banca d’Italia, al fine di tutelare la concorrenza, è quello di incentivare un processo di differenziazione dell’offerta. La tipizzazione degli schemi contrattuali rappresenta perciò un’ipotesi destinata a concretizzarsi solo nei casi in cui l’autonomia negoziale delle banche conduca a risultati incompatibili con le norme sulla trasparenza. La Banca d’Italia, avvalendosi di tale facoltà, ha determinato il contenuto tipico del Conto corrente semplice, un contratto destinato a soddisfare le esigenze di base dei consumatori che consente di usufruire, pagando un canone annuo fisso, di un rapporto di conto corrente che prevede un numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi38 . Il canone annuo e il tasso di interesse creditore sono fissati liberamente dalla banca, che non può addebitare al cliente alcun ulteriore onere a parte gli oneri fiscali previsti dalla legge. L’Indicatore Sintetico di Costo del Conto corrente semplice è pari al canone annuo di base. L’informativa periodica avviene su base almeno trimestrale e i relativi costi sono inclusi nel canone annuo. L’offerta di tale conto corrente può essere articolata in due tipologie a seconda che le operazioni siano eseguite allo sportello o online. 38 Le tipologie di servizi e il numero di operazioni sono state definite dalla Banca d’Italia sulla base dell’accordo del 28 ottobre 2009 tra l’ABI e la maggioranza delle associazioni facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), allegato al provvedimento della Banca d’Italia. 15 5 Le comunicazioni alla clientela. Le comunicazioni alla clientela comprendono: a) l’informazione sulle variazioni contrattuali; b) i supporti informativi consuntivi che le banche devono inviare al cliente (comunicazioni periodiche); c) le informazioni su specifiche operazioni effettuate dal cliente (comunicazioni a richiesta). a) Secondo il T.U. bancario (art. 118) la banca deve comunicare al cliente le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali39 secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi; la comunicazione, da inviare presso il domicilio indicato dal cliente, deve avvenire in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Per i rapporti in cui non è possibile l’individuazione del cliente, le banche adempiono all’obbligo di comunicazione mediante appositi avvisi nei locali aperti al pubblico. La modifica delle condizioni si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. L’eventuale recesso non può comportare spese per il cliente e si attua applicando, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Il diritto di recesso (art. 120-bis del T.U. bancario), peraltro, non costituisce uno strumento di tutela particolarmente efficace poiché, anche in presenza di variazioni sfavorevoli, prevale l’interesse del cliente alla conservazione del contratto, soprattutto se relativo ad operazioni di finanziamento che, in caso di recesso, comporterebbero l’immediato rimborso. b) Nei contratti di durata le banche devono fornire per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente40 , alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (art. 119 del T.U. bancario). La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economi39 Secondo il Ministero dello sviluppo economico le modifiche disciplinate dall’art. 118 riguardano solo le fattispecie di variazioni previste dal contratto e quindi non possono comportare l’introduzione di nuove clausole. L’obbligo di comunicazione non si applica alle variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla loro volontà. 40 In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. 16 che41 . Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto. Il documento di sintesi aggiorna quello unito al contratto e riporta tutte le condizioni economiche in vigore, anche se non sono variate rispetto alla comunicazione precedente; in caso di variazione, le condizioni oggetto di modifica sono evidenziate graficamente. Il documento di sintesi inviato con il rendiconto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell’anno. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a 2.500 euro. Le comunicazioni periodiche devono inoltre informare il cliente dell’esistenza di procedure di legge o di autoregolamentazione che favoriscono la ‘portabilità’ dei rapporti presso altro intermediario e rinviano alle Guide se previste per lo specifico rapporto cui la comunicazione si riferisce. Nei rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto e il documento di sintesi sono inviati con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile; negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente conclusi con consumatori riporta inoltre l’ISC pubblicizzato sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell’invio del documento di sintesi42 . Per i clienti al dettaglio, l’estratto conto al 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese sostenute nell’anno per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento43 ; con separata evidenza sono indicati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo riporta il numero delle operazioni effettuate, distinte per categoria, comprende l’ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio, richiama l’attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l’ISC riportato nel documento di sintesi e lo invita a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze44 . 41 Le parti possono stabilire una diversa periodicità per l’invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi. Inoltre, se hanno concordato l’invio o la consegna, su base inferiore all’anno, di documentazione idonea a soddisfare le esigenze informative proprie del rendiconto o estratto conto e del documento di sintesi, non è necessario l’invio o la consegna di una comunicazione relativa all’intero anno. 42 Cfr. l’allegato 6 del provvedimento della Banca d’Italia. 43 Si tratta delle spese relative ai seguenti servizi: conto corrente (versamenti, incassi, prelevamenti, scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di credito, bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze, e ogni altro servizio che è stato commercializzato unitamente al conto corrente. 44 Le banche devono riportare in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente: 17 Per i libretti di risparmio al portatore la banca mette a disposizione l’estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1◦ gennaio di ciascun anno presso lo sportello in cui è intrattenuto il rapporto. Nei contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche includono le modalità per l’estinzione anticipata e l’eventuale compenso onnicomprensivo. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite possono essere omesse le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, se le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell’estratto conto per l’accredito degli interessi). c) Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La banca può addebitare al cliente solo i costi di produzione di tale documentazione. 6 Le modalità di calcolo degli interessi. Le norme sulla trasparenza disciplinano la produzione di interessi su interessi, cioè il calcolo degli interessi anatocistici45 . Le operazioni interessate sono: - le operazioni in conto corrente; - i finanziamenti con rimborso rateale; - le operazioni di raccolta. Nelle operazioni in conto corrente è ammessa la capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma al cliente deve essere assicurata la stessa periodicità di capitalizzazione sia degli interessi attivi, sia di quelli passivi per ogni singolo conto; tale periodicità è liberamente concordata fra le parti. In caso di «Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro “Quanto costa il conto corrente” del documento di sintesi allegato. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei». 45 L’art. 120, comma 2, del T.U. bancario attribuisce al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi maturati nelle operazioni bancarie, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. In attuazione di tale norma, il CICR ha emanato la deliberazione del 9 febbraio 2000. 18 chiusura del conto, se indicato nel contratto, sul saldo finale possono essere calcolati gli interessi, ma questi non possono essere capitalizzati. Nei finanziamenti con rimborso rateale, se indicato nel contratto, è possibile calcolare gli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate e sull’importo complessivamente dovuto qualora il mancato pagamento delle rate determini la risoluzione del contratto; tuttavia, tali interessi non possono essere capitalizzati. Quando il pagamento della rata o del debito residuo avviene mediante regolamento in conto corrente, si applicano le regole previste per le operazioni in conto corrente. Nelle operazioni che prevedono un periodo di pre-finanziamento è invece possibile capitalizzare gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo poiché, se stabilito nel contratto, sono cumulabili all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. Anche nelle operazioni di raccolta è consentita la capitalizzazione infrannuale degli interessi a favore del cliente, secondo modalità e criteri che devono essere indicati nel contratto. Va infine rilevato che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR (22 aprile 2000) sono valide ed efficaci fino a tale data e devono essere adeguate dopo di essa46 . Per comprendere gli effetti economici della capitalizzazione degli interessi si consideri un conto corrente, aperto da due anni, nel quale gli interessi sono stati capitalizzati trimestralmente. I dati sugli interessi addebitati e sui tassi applicati, indicati negli estratti conto, sono riportati in Tab. 3. 46 Tale norma, introdotta con l’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999, intendeva risolvere il problema sorto in seguito ad alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 2374, n. 3096 e n. 12507 del 1999) che stabilivano la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto basata su un uso negoziale e non normativo, e perciò incompatibile con l’art. 1283 del codice civile che ammette l’anatocismo, in mancanza di usi contrari, solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla scadenza degli interessi, e sempre che siano dovuti almeno per sei mesi. La conseguenza di tali sentenze è che la dichiarazione di nullità determina la retroattività degli effetti delle sentenze stesse, con il rischio, per le banche, di dover restituire i maggiori interessi addebitati ai clienti. La Corte costituzionale (sentenza n. 425 del 2000) ha però sancito l’incostituzionalità della norma in esame, per cui l’intento del legislatore di bloccare la retroattività della dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta compromesso. A ciò si aggiunga l’ulteriore sentenza (n. 21095 del 2004) con cui la Cassazione ha dichiarato invalide anche le clausole anatocistiche anteriori al 22 aprile 2000, consentendo così l’avvio delle richieste di restituzione dei maggiori interessi pagati dai correntisti. Tali richieste, peraltro, devono essere attentamente valutate in termini di convenienza: prima di procedere nei confronti della banca è infatti necessario effettuare una stima delle somme recuperabili a fronte dei costi (assistenza legale, perizie tecniche, ecc.) e dei tempi delle procedure giudiziarie. 19 Tabella 3: Interessi maturati e tassi di nteresse trimestrali trim. trim. trim. trim. anno 1 i% anno 2 i% 24.000 25.000 28.000 21.000 8,5 9,0 9,5 8,0 23.000 26.000 22.000 20.000 7,5 8,0 7,0 6,5 1 2 3 4 A questo punto è possibile calcolare gli interessi anatocistici: Tabella 4: Calcolo degli interessi anatocistici (24.000 × 9, 0 × 91gg)/36.500 (24.000 × 9, 5 × 92gg)/36.500 (24.000 × 8, 0 × 92gg)/36.500 (25.000 × 9, 5 × 92gg)/36.500 (25.000 × 8, 0 × 92gg)/36.500 (28.000 × 8, 0 × 92gg)/36.500 1.597 + 1.103 + 565 (23.000 × 8, 0 × 91gg)/36.500 (23.000 × 7, 0 × 92gg)/36.500 (23.000 × 6, 5 × 92gg)/36.500 (26.000 × 7, 0 × 92gg)/36.500 (26.000 × 6, 5 × 92gg)/36.500 (22.000 × 6, 5 × 92gg)/36.500 (3.265 × 7, 5 × 90gg)/36.500 (3.265 × 8, 0 × 91gg)/36.500 (3.265 × 7, 0 × 92gg)/36.500 (3.265 × 6, 5 × 92gg)/36.500 1.241 + 885 + 360 + 237 3.265 + 2.723 1.597 Int. su int. (trim. 1, 1.4-31.12) 1.103 565 3.265 Int. su int. (trim. 2, 1.7-31.12) Int. su int. (trim. 3, 1.10-31.12) Interessi anatocistici, anno 1 1.241 Int. su int. (trim. 1, 1.4-31.12) 885 360 237 2.723 5.988 Int. su int. (trim. 2, 1.7-31.12) Int. su int. (trim. 3, 1.10-31.12) Int. su interessi anatocistici, anno 1 Interessi anatocistici, anno 2 Interessi anatocistici totali L’importo ottenuto misura i maggiori interessi addebitati nel conto corrente a causa della capitalizzazione trimestrale. In questo caso gli interessi anatocistici rappresentano il 3,2% degli interessi totali del biennio (5.988 su 189.000). Per quanto riguarda gli effetti economici della norma che prevede la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, va detto che è sempre conveniente per il cliente il passaggio dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e annuale degli interessi passivi alla capitalizzazione trimestrale o annuale degli interessi attivi e passivi, poiché diminuisce la differenza fra tasso attivo e tasso passivo (spread ). Si consideri, a tale proposito, il seguente esempio, nel quale i tassi effettivi sono calcolati con la capitalizzazione composta: 20 ie = [(1 + i/n)n – 1] × 100 dove: ie = tasso effettivo (composto); i = tasso nominale (semplice); n = periodicità di capitalizzazione. Tabella 5: Regimi di capitalizzazione e tassi effettivi Tassi nominali Tasso attivo 7% Tasso passivo 2% spread 5% Capitalizzazione Tassi effettivi Trimestrale (n = 4) Annuale 7,18% 2% spread 5,18% Trimestrale Trimestrale 7,18% 2,01% spread 5,17% Annuale Annuale 7% 2% spread 5% Passando dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e annuale degli interessi passivi alla capitalizzazione trimestrale o annuale degli interessi attivi e passivi, lo spread diminuisce, passando dal 5,18% al 5,17% o 5%. La scelta di una periodicità di capitalizzazione più frequente può invece risultare non conveniente per il cliente, come risulta dal seguente esempio, nel quale gli interessi attivi e passivi sono capitalizzati mensilmente: Tabella 6: Regimi di capitalizzazione e tassi effettivi Tasso nominale Capitalizzazione Tasso effettivo Tasso attivo 7% Tasso passivo 2% Spread 5% Mensile (n = 12) Mensile 7,23% 2,02% 5,21% In questo caso, rispetto alla capitalizzazione annuale degli interessi attivi e trimestrale degli interessi passivi, lo spread per la banca aumenta, passando dal 5,18% al 5,21%, poiché l’incremento del tasso attivo (dal 7,18% al 7,23%) è maggiore dell’incremento del tasso passivo (dal 2% al 2,02%). 21 7 I requisiti organizzativi e la gestione dei reclami. Garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza e assicurare un efficace controllo dei rischi legali e reputazionali derivanti dalle relazioni con la clientela richiede una serie di interventi sulla struttura organizzativa e sui processi di erogazione della banca. In quest’ambito si inseriscono le disposizioni della Banca d’Italia in materia di requisiti organizzativi, che individuano le procedure e le iniziative organizzative da porre in essere per lo svolgimento dell’attività relativa alle operazioni e ai servizi disciplinati dal T.U. bancario. Spetta alla funzione di controllo interno della banca accertare il rispetto delle procedure previste nell’ambito delle valutazioni sul controllo dei rischi operativi e reputazionali richieste dalle norme di vigilanza. La banca deve perciò adottare procedure interne volte ad assicurare: 1. una valutazione, anche con il coinvolgimento delle funzioni di controllo e, nelle realtà più complesse, con la costituzione di comitati interfunzionali, della struttura dei prodotti offerti con riferimento: • alla comprensibilità della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipici da parte della clientela; • alla previsione, nei contratti destinati alla clientela al dettaglio, di forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo. Se la banca include queste previsioni nei contratti deve: * adottare specifiche procedure per l’assistenza al cliente al fine di agevolarlo nel comprendere l’effettiva portata della previsione prima della stipula del contratto o in tempo utile per l’esercizio del diritto di recesso; * pubblicare sul sito internet un algoritmo che consente al cliente di calcolare i costi complessivi dell’utilizzo delle somme secondo le proprie esigenze, segnalandone l’esistenza nell’ambito delle procedure di cui al punto precedente; * offrire al cliente, qualora il contratto preveda l’applicazione della commissione di massimo scoperto, la possibilità di scegliere un altro contratto che prevede altre forme di remunerazione, quali la commissione per la messa a disposizione di fondi; • alla loro conformità alla legge; 2. la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno accorgimenti atti a far sì che: • la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte degli ad22 detti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet; • il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie47 ; • gli addetti alla rete di vendita abbiano un’adeguata e aggiornata conoscenza delle disposizioni in materia di trasparenza e delle procedure adottate, siano in grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti sulla base della documentazione informativa prevista e, se necessario, di ulteriori documenti e accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano potuto valutare adeguatamente la documentazione informativa; 3. che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa richieda che essi non possano superare le spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata; 4. il rispetto delle iniziative di autoregolamentazione; 5. la possibilità per il cliente di ottenere in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli il testo aggiornato del contratto, a sua scelta in formato elettronico o cartaceo, qualora siano state apportate modifiche unilaterali; 6. la tempestiva restituzione delle spese indebitamente addebitate al cliente; 7. standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della commercializzazione, intervengono soggetti terzi estranei all’organizzazione della banca. Le procedure interne devono inoltre essere: — basate sul principio di proporzionalità, avendo riguardo alla complessità dei prodotti, alle tecniche di commercializzazione impiegate, alle diverse tipologie di clienti; — adeguatamente formalizzate; — periodicamente valutate per verificarne l’adeguatezza e l’efficacia e per rimediare alle eventuali carenze accertate. A tal fine è previsto un coinvolgimento della funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal audit, che deve svolgere gli opportuni accertamenti e riferire agli organi aziendali con 47 La Banca d’Italia precisa che non si richiede di assicurare assistenza al cliente fino al punto di individuare, in ogni caso, l’offerta più adeguata, ma di adottare procedure che evitino modalità di commercializzazione oggettivamente idonee a indurre il cliente a selezionare prodotti manifestamente non adatti. A tale scopo la banca deve valutare l’adozione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti offerti. 23 periodicità almeno annuale e, comunque, quando siano state accertate gravi carenze. Sempre per evitare che il cliente sia indirizzato verso prodotti inadatti, la banca deve utilizzare forme di remunerazione e valutazione degli addetti alla rete di vendita che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti. Particolare rilevanza assume la gestione dei reclami. A tale proposito, la banca deve adottare procedure che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive, prevedendo: – l’individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi; – le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte della banca che includono, in ogni caso, la posta ordinaria e la posta elettronica; – la gratuità per il cliente dell’interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center; – la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center, adeguata in relazione ai rispettivi compiti; – la modalità di trattazione dei reclami e i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo; – la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo e delle misure adottate per risolvere il problema sollevato dal cliente; – la pubblicazione annuale, sul sito internet o, in mancanza, in altra forma adeguata, di un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati. Le risposte ai reclami devono contenere almeno: — le iniziative che la banca si impegna ad assumere e i tempi di realizzazione, se il reclamo è ritenuto fondato; — un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto e le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, se il reclamo è ritenuto infondato. Infine, è previsto che la funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal audit, riferisca agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti e sull’adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate. 8 Riferimenti bibliografici ALPA G., La trasparenza dei contratti bancari, Cacucci, Bari 2003. CAPOBIANCO E., I contratti delle banche: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la clientela, in ‘Diritto della banca e del mercato finanziario’, n. 2, 2002. 24 CARATELLI M., La trasparenza tra banche e clienti. Fabbisogni informativi ed intervento pubblico, Franco Angeli, Milano 2006. GARILLI C., L’anatocismo nei rapporti bancari alla luce della deliberazione Cicr 9 febbraio 2000, in ‘Diritto della banca e del mercato finanziario’, n. 2, 2001. MIRONE A., L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissione di massimo scoperto, in ‘Banca Borsa Titoli di credito’, n. 5, 2010. 25