Lezione I - Formazione e Sicurezza

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Prima lezione
01/09/2007
PREMESSA: il diritto penale proviene unicamente dallo Stato
CONCETTO DI STATO: ente territoriale che esercita la propria sovranità in tutto il
suo territorio nel quale si trova una comunità di persone prevalentemente della stessa
lingua, usi, costumi e religione. Attenuazione di questo concetto e multietnia.
COME SI ESTRINSECA QUESTA SOVRANITA’? QUALI LE FINALITA’?
Oltre a predisporre la difesa delle proprie frontiere, finalità primaria dello Stato è
quella di assicurare il benessere dei propri cittadini sia dal punto di vista economico
che da quello della loro sicurezza.
NECESSITA’ QUINDI DI REGOLE PER UNA ORDINATA E CIVILE
CONVIVENZA DELLA COMUNITA’: TALI REGOLE SONO LE NORME CHE
REGOLANO OGNI TIPO DI RAPPORTO TRA LO STATO ED I CITTADINI E
TRA I CITTADINI TRA LORO.
Es. Tutta la nostra vita quotidiana è intessuta di norme di legge: caffè, giornale ,
autobus, lavoro, spesa, banca, ecc. ecc.
LE NORME, IN GENERALE, PONGONO DEI LIMITI ALLE LIBERTA’
INDIVIDUALI, AFFINCHE’ SIANO GARANTITE IN MODO ADEGUATO LE
LIBERTA’ DI TUTTI. Si pensi cosa accadrebbe se il diritto di circolare liberamente
nel territorio dello Stato, ad es. in automobile, fosse senza regole e limitazioni.
DUNQUE LO STATO CREA UN COMPLESSO DI REGOLE CHE SI
CHIAMANO NORME GIURIDICHE.
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I Lo stato crea innanzitutto norme che stabiliscono i principi fondamentali cui si
dovrà attenere (Costituzione): in essa sono elencati i diritti fondamentali di chiunque
si trovi sul suo territorio, tra i quali, importantissimi, quelli di uguaglianza davanti
alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione (art. 3), quello di libertà
di pensiero, di espressione, di riunione, di lavoro, di impresa ecc.; altra parte è
dedicata alla organizzazione dello stato stesso ed ai suoi tre poteri fondamentali ed
autonomi: quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario (parlamento,
governo e giudici), i quali non devono interferire tra loro, ma nel loro insieme devono
garantire il buon funzionamento dello stato. Altra parte importante è costituita da
quelle norme che regolano l’attività della Corte Costituzionale che ha come scopo
primario di accertare la corrispondenza delle leggi ai principi della Costituzione e se
ne riscontra la difformità vengono con effetto immediato espulse dall’ordinamento
giuridico dello Stato.
II Lo Stato crea inoltre le leggi ordinarie attraverso i propri organi rappresentativi
(Camera e Senato), i decreti legge e i decreti legislativi (emessi dal governo);
III Vi sono poi le Leggi regionali, e migliaia di altre norme emesse da varie autorità
amministrative; in conclusione non vi è settore dell’attività umana che non sia
regolato minuziosamente da una norma giuridica.
IL COMPLESSO DI TUTTE LE NORME ESISTENTI NELLO STATO VIENE
CHIAMATO “ORDINAMENTO GIURIDICO”
UNO DEI RAMI PIU’ IMPORTANTI DELL’ORDIN. GIUR. E’
RAPPRESENTATO DAL DIRITTO PENALE
NECESSITA’ PER REALIZZARE UNO DEI FINI PRIMARI DELLO STATO:
assicurare la sicurezza dei cittadini e quindi PREVENIRE quei comportamenti che
possano ledere o mettere in pericolo quei beni tutelati dallo Stato (vita, patrimonio,
libertà sessuale ecc.).
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NOZIONE DEL DIRITTO PENALE: complesso di norme che vieta, proibisce
determinati comportamenti e che in caso di trasgressione dispongono
l’irrogazione di una pena (che si chiama “criminale”): reclusione, multa, arresto,
ammenda.
FASE PREVENTIVA: Tali norme dovrebbero avere un’efficacia dissuasiva e
l’applicazione di una pena dovrebbe funzionare come deterrente; ma questa è una
pura utopia; ed allora si passa alla
FASE PATOLOGICA: ossia alla repressione in concreto di quei comportamenti
trasgressivi ed all’irrogazione della pena all’esito di un procedimento che si chiama
processo penale: le norme che disciplinano tale procedimenti costituiscono il diritto
processuale penale, che non tratteremo in questa sede.
CARATTERISTICHE PROPRIE DEL DIRITTO PENALE:
1) STATUALE
2) PUBBLICO: protegge i beni e gli interessi in vista di un interesse pubblico
(sicurezza dei consociati); ed a sua volta l’intera collettività è
interessata alla punizione del reo: si pensi alla differenza con una bega
condominiale di carattere civile!).
3) IMPERATIVO: obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
4) E’ RETTO DAL PRINCIPIO DI LEGALITA’
5)
“
“
DI MATERIALITA’ (deve trattarsi di
atti e comportamenti che avvengono
nel mondo esteriore)
6)
“
“
DI OFFENSIVITA’ (il comportamento tenuto
dal reo deve effettivamente arrecare un’offesa
al bene protetto)
7)
“
“
DI PERSONALITA’: ossia la responsabilità
penale è solo personale: ad es. è esclusa la
respons. dei genitori del minore o del tutore di
un incapace.
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L’ILLECITO PENALE SI DIFFERENZIA:
dall’illecito civile (che dà luogo al risarcimento dei danni);
dall’illecito amministrativo (che dà luogo ad una sanzione amministrativa).
NORMA PENALE:
proibisce un determinato comportamento e prevede, in caso di trasgressione,
l’applicazione di una pena.
Nella norma si distinguono:
precetto: (può essere implicito)
sanzione (recl., multa, arr., amm.)
Fare vari esempi, furto, omicidio ecc.
A CHI SI RIVOLGONO LE NORME PENALI?
A tutti i consociati senza eccezione alcuna (Stato di diritto)
FONTI DEL DIRITTO PENALE
si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione
FONTI DI PRODUZIONE: ossia le fonti da cui scaturiscono le norme penali:
COSTITUZIONE; LEGGI ORDINARIE; DECRETI LEGISLATIVI E DECRETI
LEGGE: come si vede l’emanazione di norme penali e’ riservata allo Stato e quindi
sono escluse le Regioni.
FONTI DI COGNIZIONE: ossia i documenti da cui si ha conoscenza delle norme
penali: Codici, testi unici, gazzette ufficiali, bollettini, riviste ecc.
Leggiamo adesso l’art. 1 del C.P. dove si enuncia il principio di legalità. Spiega:
non vi può essere nessun reato né può essere applicata alcuna pena se si pone in
essere un comportamento non previsto espressamente dalla norma penale:
ad es. io assisto al compimento di un reato da parte di un soggetto che neppure
conosco: poiché questo mio comportamento di connivenza non è previsto come reato
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da alcuna norma, io non commetto alcun illecito penale. né potrò essere sottoposto a
pena; viceversa, se alla commissione del reato assiste un agente di P.G. egli è tenuto
ad intervenire e se non lo fa il suo è un comportamento penalmente rilevante, previsto
espressamente dalla norma penale.
SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI (art. 2 leggi)
Comma 1: Nuove incriminazioni: irretroattività: es. reato di usura, introdotto da
questo codice Rocco: chi ha prestato prima della legge soldi a strozzo non
può essere stato punito.
Comma 2: abolizione incriminazioni precedenti: es. la depenalizzazione delle
contravvenzioni (lo Stato non ritiene più tali fatti contrari agli interessi
della collettività);
se vi era stata condanna ne cessano tutti gli effetti penali: principio della
retroattività della legge più favorevole.
Comma 3: nuove disposizioni solo modificative:
se la nuova disposizione è meno favorevole si applica la norma
precedente, che eccezionalmente diventa ultraattiva: es. l’inasprimento
della pena per il furto in abitazione;
se la nuova disposizione è più favorevole si applica la nuova norma, col
limite del giudicato.
E’ FAVOREVOLE QUELLA LEGGE CHE COMPORTA
COMPLESSIVAMENTE CONSEGUENZE MENO RIGOROSE PER IL REO: ad
es. le contravvenzioni sono sempre più favorevoli rispetto ai delitti, prescindendo
dall’ammontare della pena (recidiva, abitualità, professionalità).
QUESITO
Viene emanato un decreto legge che stabilisce, per i detenuti per reati di mafia, la
concessione degli arresti domiciliari; se per caso un mafioso prima di questo D.L.
aveva già ottenuto gli arresti domicil. quid iuris?
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Applicando i concetti sopra espressi, il mafioso dovrebbe rimanere agli arresti
domiciliare perché dovrebbe essergli applicata le legge più favorevole; senonchè
poiché questa è una norma processuale, è stabilito che dette norme sono sempre
retroattive, sia a favore che contro l’imputato, e quindi nell’esempio fatto va
ripristinata la misura della detenzione in carcere.
TEMPO DEL COMMESSO REATO:
il reato s’intende commesso nel momento in cui l’agente commette l’azione o
omissione prevista dalla norma incriminatrice, prescindendo dall’evento:
questo è importante per la competenza territoriale; es. nell’omicidio colposo
l’investimento di un pedone avviene a Vicenza; il ferito viene trasportato
nell’Ospedale di PD dove muore. In tal caso il processo si celebrerà a Vicenza, luogo
ove è avvenuto l’investimento, dove le indagini saranno più facili.
TERRITORIALITA’ (ARTT. 3 E 6 LEGGI)
Si è già prima detto che la legge penale si applica a tutti coloro che, al momento della
commissione del reato, si trovino nel territorio italiano.
A tale principio vi sono talune deroghe per taluni reati commessi all’estero da
cittadini italiani o stranieri, nel senso che, ove ricorrano determinate condizioni il
reato è punito secondo le leggi italiane, sempre che chi abbia commesso il reato si
trovi successivamente in Italia.
IL REATO Definizione
Comportam. umano volont. che il legisl. ritiene contrario ai suoi fini ed a
cui ricollega l’applicazione di una pena; è proprio la particolare sanzione che
caratterizza il reato rispetto all’illecito civile ed a quello amministrativo.
Soggetti:
A) SOGGETTO ATTIVO:
è colui che pone il essere il comportamento vietato;
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tutte le persone fisiche possono essere soggetti attivi del reato essendo dotate di
capacità pena;
l’età o la minorazione fisiopsichica non escludono il reato, ma solo la punibilità,
nel senso che i minori di 14 anni ed i malati di mente non potranno essere
sottoposti a pena.
In relazione al soggetto i reati si distinguono in:
COMUNI E PROPRI
I PRIMI possono essere commessi indifferentemente da qualsiasi persona;
I SECONDI solo da soggetti che rivestano determinate qualifiche (pubblico
Ufficiale, peculato, concussione e corruzione) o si trovino in particolari situazioni (es.
il testimone, falsa testimon.)
Il reato può essere indifferentemente commesso da una sola persona o da più persone
in concorso (vedremo poi come funziona il concorso): reati monosoggettivi.
Vi sono tuttavia taluni reati che per la loro particolare struttura devono
necessariamente essere commessi da più persone (rissa, associazione per delinquere,
duello ecc.): reati plurisoggettivi.
Dai soggetti attivi vanno escuse gli enti e le persone giuridiche, che, al massimo, di
recente, alcune leggi hanno sottoposto a responsabilità amministrativa, con
l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
SOGGETTO PASSIVO (persona offesa)
è il titolare del bene o interesse che la norma penale tutela: es. nel furto la persona
offesa è il derubato;
a differenza del soggetto attivo, anche un ente o una persona giuridica può essere
soggetto passivo del reato: ad es. lo Stato, per i reati contro la P.A. ecc.
REATI PLURIOFFENSIVI Quando contemporaneamente si ledono più beni o
interessi si parla di reati plurioffensivi: ad es. la calunnia che offende lo Stato,
rendendogli difficoltosa l’amministrazione della giustizia, e la persona falsamente
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incolpata; la concussione che offende la P.A. (che ha interesse al buon andamento
della P.A. e la persona concussa.
PERSONA DANNEGGIATA DAL REATO: diverso è il concetto di persona
danneggiata dal reato, ossia quella che ha subito un danno civilmente risarcibile: di
regola v’è coincidenza tra persona offesa e persona danneggiata dal reato; ma in
taluni casi per es. nell’omicidio, la vittima è la persona offesa dal reato, mentri i
prossimi congiunti della vittima sono i danneggiati dal reato ed hanno il diritto di
costituirsi p. civile per il risarcii. dei danni.
DANNO PENALE (o criminale): è l’offesa al bene o all’interesse tutelato
In relazione al DANNO si distinguono i reati di danno ed i reati di pericolo:
i primi sono quelli che si consumano con la distruzione o diminuzione del bene
protetto (es. furto, omicidio, sequestro di persona, ecc.); i secondi si consumano
semplicemente con la messa in pericolo del bene o interesse protetto: (es. il reato di
attentato al capo dello Stato, tutti i delitti nella forma del tentativo (tentato omicidio,
tentato furto ecc.).
DELITTI E CONTRAVVENZIONI
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: quale è la differenza? L’unica è
quella data dal diritto positivo, e cioè dalla natura della sanzione;
i delitti sono puniti con reclus. e multa; le contravv. con arr. ed ammenda.
Diversa è la disciplina:
in particolare quanto all’elem. psicologico (delitto di solito dolo, le contravv.
indifferentemente dolo o colpa);
quanto alla prescrizione (che come vedremo è più breve);
quanto all’estinzione della pena (il termine è più breve nelle contravv.);
quanto all’oblazione (si applica tale istituto solo per le contravv.);
quanto alle misure di sicurezza (si applicano solo per i delitti).
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STRUTTURA DEL REATO
ELEMENTI DEL REATO: essi sono:
essenziali: ossia indispensabili per l’esistenza del reato (elem. oggettivo e soggettivo)
accidentali: non indispens. per l’esist. del reato: le circostanze
Elementi essenziali del reato:
1) elemento oggettivo
2) elemento soggettivo
L’elemento oggettivo (fatto materiale) è dato da
a) azione od omissione (condotta)
b) evento;
c) nesso di causalità
L’elemento soggettivo (colpevolezza) è dato da
a) dolo;
b) colpa;
c) preterintenzione;
Affiancato ai due elementi oggettivo e soggettivo vi è l’antigiuridicità, che secondo la
migliore dottrina non è elemento costitutivo del reato bensì è l’essenza stessa del
reato, l’in sé del reato.
IN PARTICOLARE L’ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO
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A) LA CONDOTTA
è un comportamento umano che si estrinseca nella realtà (omicidio, furto, rapina
ecc.); Il semplice pensiero non può mai costituire reato: es. il desiderio di uccidere
qualcuno;
Essa si estrinseca più propriamente in
1) azione: movimento corporeo: es. coltellata, impossessamento di una cosa, ecc.
2) omissione: inerzia allorquando il soggetto aveva l’obbligo giuridico di
attivarsi: es. omissione di denunzia (art. 361 C.P. e 347 cpp.) da parte del P.U.
I reati di omissione, a loro volta possono essere:
a) propri (mancato compimento dell’attività comandata);
b) impropri: mancato impedimento dell’evento che si aveva l’obbligo di evitare:
secondo l’art. 40 C.P. non impedire l’evento che si aveva l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo. Es. mamma che non allatta, capostazione che
non chiude lo sportello: differenza col passeggero.
B) L’EVENTO
E’ il risultato della condotta criminosa: la morte nell’omicidio, lo spossessamento
violento nella rapina, la perdita della libertà per la vittima di un sequestro ecc.
L’evento sussiste solo in quei reati che comportano una modificazione del mondo
esterno: (esempi di cui sopra) e si chiamano reati di evento; viceversa, altri reati non
comportano alcuna modificazione del mondo esteriore e vengono detti “di pura
condotta”: per la loro punibilità è sufficiente il compimento dell’azione vietata (per
es. il reato di evasione o, nei reati omissivi propri, la semplice inerzia);
In relazione all’evento i reati si distinguono:
a) reati con pluralità di eventi (es, la rapina);
b) reati aggravati dall’evento: aumento di pena quando si verifica un evento
ulteriore rispetto ad un fatto che già di per sé costituisce reato; es.
maltrattamenti in famiglia, rissa ecc.
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c) reati a distanza, in cui l’evento di realizza in un luogo diverso da quello
della condotta: es. pacco esplosivo spedito;
d) reati istantanei in cui l’evento segue immediatamente la condotta: es.
furto, rapina, falso, spaccio di stupefac. ecc;
e) reati permanenti: l’evento si protrae fino a che dura la condotta
criminosa del soggetto es sequestro di persona ecc.
f) reati abituali: in essi non basta un solo atto criminale per determinare
l’evento delittuoso, ma sono necessari una serie di atti ripetuti nel tempo,
(abituali): es. maltrattam. in famiglia, sfruttamento della prostituz. ecc.
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