Legislazione farmaceutica 2016- 2017
AIFA
e
FARMACOVIGILANZA
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)
Al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di
favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è stata istituita (Legge 24
novembre 2003, n. 326) l'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha iniziato il 29
luglio 2004 la sua attività di organismo garante del diritto alla salute di tutti i
cittadini.
Essa è sottoposta:
• alle funzioni di indirizzo del Ministero della Salute
• e alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell‘Economia e delle
Finanze.
L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e
di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AIFA
Essa opera attraverso:
il Consiglio di Amministrazione costituito da:
il Presidente e
4 Consiglieri
il Direttore Generale
il Collegio dei Revisori dei Conti
Si avvale di una struttura composta da 5 Aree tecnico-scientifiche:
•Registrazione-Farmacovigilanza
•Produzione-Controllo
•Informazione –Ricerca
•Prezzi-Rimborso-Analisi Mercato
•R&D
Procedure di Assessment Europeo
1 Area Amministrativa
Ufficio Stampa e della Comunicazione
Gli organi e le strutture della agenzia svolgono compiti e funzioni che erano proprie della
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici e le funzioni già svolte dalla
Commissione Unica del Farmaco (sostituita da Commissione Consultiva tecnico-scientifica
per la valutazione dei farmaci)
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LE COMMISSIONI CONSULTIVE DELL’AIFA
1. Commissione Tecnico Scientifica (CTS)
(art.19, DM 20 settembre 2004) che prende il ruolo della CUF:
valuta ed esprime parere consultivo sulle domande di registrazione nazionali e
comunitarie e classifica i medicinali ai fini della rimborsabilità;
2. Comitato Prezzi e Rimborso (CPR)
(art.19, DM 20 settembre 2004) per la negoziazione del prezzo dei nuovo farmaci:
svolge la attività di negoziazione con le Aziende farmaceutiche per la definizione del
prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, secondo tempi, modalità e procedure
trasparenti fissati dalla delibera CIPE - 1° febbraio 2001
3. Centro di collegamento Agenzia Regioni
(art.20, DM 20 settembre 2004) per guidare un processo di unitarietà in un contesto
di decentramento:
assicura una stretta collaborazione tra AIFA e Regioni; in particolare,
 analizza l'andamento e i determinanti della spesa farmaceutica a livello
nazionale e regionale,
 raccorda i flussi informativi sui farmaci,
 promuove i generici e
 definisce proposte
 per l'informazione e la pubblicità sui farmaci,
 la Farmacovigilanza e la Sperimentazione clinica
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4. Commissione per la promozione della Ricerca e Sviluppo (R&S):
Promuove la ricerca scientifica a carattere pubblico e nei settori
 strategici dell'assistenza,
 favorisce gli investimenti di soggetti privati sul territorio nazionale,
 propone criteri per il riconoscimento di un premio di prezzo dei farmaci
innovativi,
 promuove l’integrazione dei diversi organismi e dei differenti progetti di
ricerca clinica a livello nazionale
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STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELL’AIFA
All’interno dell’Agenzia operano tre grandi Osservatori, strumenti di
monitoraggio essenziali insieme alle banche dati
1. Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (OsMED):
 attua il monitoraggio di tutti i farmaci prescritti a carico del SSN e trasmette
mensilmente dati alle Regioni secondo indicatori predefiniti di consumo e di spesa;
 pubblica il rapporto annuale sull'impiego dei medicinali in Italia
2. Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza:
attraverso la rete nazionale di farmacovigilanza
 raccoglie tutte le segnalazioni delle reazioni avverse e sorveglia sul profilo di
beneficio-rischio dei farmaci;
 si integra con la Banca dati europea EUDRA Vigilance,
 pubblica il rapporto annuale sulla Farmacovigilanza in Italia
3. Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC):
 assicura il monitoraggio di tutte le sperimentazioni cliniche condotte in Italia e
approvate dai Comitati Etici locali (300 collegati tramite rete informatica); tale
osservatorio, unico in Europa (si tratta del database più ampio sulle
sperimentazioni cliniche condotte negli ultimi 3 anni), è aperto e accessibile ai
Comitati Etici, alle Regioni e agli sponsor;
 pubblica il rapporto annuale sulla Sperimentazione Clinica in Italia
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COMPITI E FUNZIONI DELL’AIFA (art.1, DM 20 settembre 2004)
In particolare all’Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto
programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è
affidato il compito di:
a) promuovere la definizione
 di liste omogenee per l'erogazione
 di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione
diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell’Osservatorio sull’impiego dei medicinali (OsMED)
 il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del Servizio
sanitario nazionale e
 i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino.
I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
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c. provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di
sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1,
•
a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN, sulla base dei criteri di costo e di
efficacia in modo da assicurare, su base annua,
•
il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza
pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
d. prevedere, nel caso d’immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della
struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica
valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero
comparativo nell' ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo
un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i
farmaci orfani
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e) provvedere all’immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta
struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del
medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la
relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso
con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a ridefinire, anche
temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di
spettanza al produttore prevista dall' art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
La quota di spettanza dovuta ai farmacisti per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario
nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al
produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto.
Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni
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g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di
cofinanziamento pubblico-privato,
 per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco e
 per favorire gli investimenti da parte delle aziende R&S;
h) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai
decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva
individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle
terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del Servizio
sanitario nazionale, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del
prezzo
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AREE DI INTERVENTO DELL’AIFA
A. Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC):
L’istituzione dell'AIFA esprime la volontà di dare un forte impulso per la
acquisizione di un ruolo autorevole e di prestigio dell'Italia presso l'Agenzia
europea dei Medicinali (EMA) e gli altri organismi europei ed internazionali.
 Obiettivo primario dell'AIFA è di assumere progressivamente un ruolo
rilevante dell'Italia nei processi registrativi di Mutuo riconoscimento come
Reference Member State (RMS) e come paese rapporteur nelle procedure
registrative centralizzate, finalizzate alla commercializzazione in tutti i paesi
europei dei farmaci innovativi e dei farmaci orfani per le malattie rare.
 L'AIFA si rende disponibile per aiutare e supportare l'attività e le funzioni
regolatorie dei nuovi paesi entrati a far parte della Comunità Europea
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B. Farmacovigilanza:
a) l'AIFA opera un monitoraggio continuo delle reazioni avverse e del profilo di
beneficio - rischio dei farmaci, attraverso la rete nazionale di Farmacovigilanza che
collega tutti i responsabili di farmacovigilanza
 ASL (203),
 Aziende Ospedaliere,
 IRCCS,
 Regioni
 Industrie Farmaceutiche
(926 centri collegati tra loro);
c) l'AIFA mantiene ed aggiorna il data-base nazionale delle segnalazioni delle
reazioni avverse e dei dati di consumo, che si collega e si integra con la banca dati
europea (EUDRA Vigilance);
d) promuove inoltre programmi e studi di farmacovigilanza attiva di intesa con le
Regioni e secondo piani di formazione e ricerca con i Medici di medicina generale, i
Pediatri di libera scelta, le società scientifiche e le strutture universitarie
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SPERIMENTAZIONE CLINICA:
• l'AIFA cura l’applicazione delle Direttive europee e delle normative
nazionali sulla Sperimentazione Clinica,
• favorisce la ricerca traslazionale (integrazione tra l’attività di ricerca
sperimentale e la pratica clinica: la ricerca traslazionale è la ricerca
biomolecolare pre-clinica che produce risultati rapidamente trasferibili
all’attività clinica)
• promuove la rete informatica e culturale dei Comitati Etici locali,
• garantisce il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni
Cliniche (OsSC) per verificare il grado di innovatività e le aree della ricerca
pubblica e privata in Italia
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ISPEZIONI:
a) L’AIFA vigila e controlla le Officine di Produzione delle Aziende farmaceutiche
per garantire la qualità della produzione dei farmaci e delle materie prime
(GMP);
b) verifica la applicazione delle leggi nazionali ed europee riguardanti la
distribuzione, la importazione, la esportazione e il corretto funzionamento
delle procedure di allerta rapido e di gestione delle emergenze;
c) vigila e controlla l’applicazione delle norme di Buona Pratica Clinica (GCP)
nella conduzione delle Sperimentazioni Cliniche;
d) assicura l’equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello dei paesi della
Comunità Europea e nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento con il
Canada e gli Stati Uniti
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GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA
(con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio economico):
a) L'AIFA è responsabile del rispetto del tetto di spesa farmaceutica
programmato, attraverso meccanismi
 di ripiano automatico degli sfondamenti,
 di revisione periodica del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) e
 di negoziazione dei prezzi;
b) tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMED), l'AIFA
garantisce il monitoraggio e la congruenza della spesa e dei consumi a livello
nazionale, regionale e locale e trasmette mensilmente i dati alle singole
Regioni.
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BANCA DATI CENTRALE
finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo
(Gazzetta Ufficiale n.02 del 4 gennaio 2005).
Art.1
1. Nell'ambito del nuovo Sistema informativo sanitario, è istituita la Banca Dati Centrale
(BDC) per il monitoraggio delle confezioni di prodotti medicinali immessi in
commercio in Italia.
La realizzazione e la gestione della banca dati è affidata al Ministero della Salute Dipartimento della qualità - Direzione generale del sistema informativo.
2. Nella suddetta Banca dati centrale confluiranno via internet
tutti i dati relativi alla fornitura dei bollini numerati di cui al
D.Min 2 agosto 2001,
 i movimenti delle singole confezioni dei prodotti
medicinali, attraverso il rilevamento del codice prodotto
e del numero identificativo delle confezioni apposto
sulle confezioni, secondo le procedure e le modalità
fissate dal presente decreto, nonché
 i dati relativi al valore, per categoria terapeutica
omogenea, delle forniture dei medicinali alle strutture
del Servizio sanitario nazionale, e relativi ai consumi
degli stessi espressi in Defined Daily Doses (DDD).
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE:
l'AIFA fornisce una informazione pubblica e indipendente, al fine:
a) di favorire un corretto uso dei farmaci (e ridare un contenuto etico ed evitare
deviazioni in questo settore particolarmente critico); il comma 20 dell’art.1 del DM 20
settembre 2004, ha previsto che a partire dal 1 gennaio 2005, le confezioni dei
medicinali contengano un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con
forma e contenuto autorizzati dall’Agenzia.
b) di orientare il processo delle scelte terapeutiche,
c) di promuovere l’appropriatezza delle prescrizioni, nonché
d) Di favorire l’aggiornamento degli operatori sanitari attraverso :
 le attività editoriali,
 lo svolgimento come provider di programmi di formazione a distanza (FAD) e la
gestione del proprio sito internet (passaggio dalla formazione passiva a quella a
distanza con erogazione di crediti)
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ATTIVITÀ EDITORIALE:
invio gratuito e periodico a tutti i medici e farmacisti (360.000) di:
a) Bollettino di informazione sui farmaci - BIF (bimestrale)
b) Farmacovigilanza news - foglio di informazione sui rischi nell'uso del farmaco
(trimestrale)
c) Guida all'uso dei farmaci - indicazioni - dosaggio – effetti collaterali controindicazioni - avvertenze - prezzo e rimborsabilità di ogni singolo
farmaco (annuale)
d) Clinical Evidence - manuale computerizzato sulle prove di efficacia dei
trattamenti farmacologici per le varie patologie (annuale)
e) Guida all'uso dei farmaci in pediatria - prontuario sull'uso dei farmaci in
pediatria (annuale)
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FARMACOVIGILANZA
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Per FARMACOVIGILANZA si intende una serie di attività finalizzate alla
valutazione continuativa di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci
e ad assicurare, per tutti i farmaci in commercio, un rapporto rischio/beneficio
favorevole per la popolazione.
L’OMS (1964) definisce la Farmacovigilanza:
“Qualsiasi procedura che miri a fornire informazioni sistematiche sulle probabili
relazioni di causalità intercorrenti tra farmaci e fenomeni inattesi all’interno di
una popolazione.”
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Norme di riferimento:
• D.Lvo n.44 del 18.2.1997
•Circ. Min. n.12 24.9.1997
•D.Lvo n.219 del 2006
•Reg. n.1235 del 2010 con applicazione da luglio del 2012
•Direttiva UE n.84 del 2010 in recepimento
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FONTI D’INFORMAZIONE
a. Segnalazioni spontanee di singoli casi di sospette reazioni avverse da parte di
operatori sanitari;
b. Studi post-autorizzazione (qualsiasi studio condotto durante la commercializzazione
di un farmaco secondo le condizioni della sua scheda tecnica autorizzata o in
condizioni normali di utilizzo) che comprendono gli studi farmaco-epidemiologici;
c. Banche dati sanitarie informatizzate;
d. Informazione preclinica di sperimentazioni animali e informazioni dalle ricerche
cliniche su un farmaco;
e. Informazioni inerenti la fabbricazione, la conservazione, la vendita, la distribuzione,
la dispensazione, i modelli di utilizzo, prescrizione e somministrazione ai pazienti di
un farmaco;
f. Letteratura medica;
g. Altre fonti di informazione come quelle relative all’utilizzo scorretto e all’abuso dei
farmaci che possano ripercuotersi sulla valutazione dei benefici e dei rischi dei
farmaci;
h. Altre autorità sanitarie e organismi sanitari nazionali e internazionali.
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Le segnalazioni spontanee di reazioni avverse a farmaci (ADR) vengono raccolte
mediante la Rete nazionale di Farmacovigilanza (RNF), attiva dal Novembre 2001.
Questo sistema ha creato un network tra l’AIFA, le 21 Regioni, 204 Unità Sanitarie
Locali, 112 Ospedali, 38 IRCCS (Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) e 561
industrie farmaceutiche.
Attraverso tale network gli operatori sanitari segnalano all’AIFA le reazioni avverse
sospette osservate sul territorio italiano.
La rete di farmacovigilanza è, inoltre, in collegamento operativo con il network
europeo EudraVigilance che raccoglie in un database europeo i dati forniti a livello
nazionale.
L’AIFA promuove anche programmi e studi di farmacovigilanza attiva (attività di
monitoraggio specifiche) con l’obiettivo di aumentare le conoscenze sui farmaci e
definire meglio la loro sicurezza d’uso, migliorare le modalità con cui vengono utilizzati,
stabilire un profilo di sicurezza che meglio corrisponda alla reale pratica medica e
descrivere in maniera più realistica le caratteristiche dei pazienti in trattamento.
Sono, infine, sottoposti a monitoraggio intensivo tutti i farmaci di nuova immissione in
commercio, i farmaci per i quali è stata approvata una modifica delle condizioni
d’impiego e tutti i vaccini.
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Dlvo n.219/06
Definizioni
Reazione avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale
impiegato alle dosi normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici,
diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne o modificarne le
funzioni fisiologiche.
Reazione avversa grave: la reazione avversa che provoca il decesso di un
individuo, o ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero
ospedaliero, provoca disabilità o incapacità persistente o significativa o comporta
un'anomalia congenita o un difetto alla nascita
Reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti nel
riassunto delle caratteristiche del prodotto la natura, la gravità o l'esito
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Art.129
1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA.
2. L'AIFA conformemente alle modalità concordate a livello comunitario e
definite dall'EMA:
a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare
riguardo alle reazioni avverse, all'uso improprio, nonché all'abuso degli stessi tenendo
conto anche dei dati relativi ai consumi dei medesimi;
b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla
farmacovigilanza gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale
di farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende
farmaceutiche; collabora altresì con l'EMA, con i competenti organismi degli Stati
membri della Comunità europea e con la Commissione europea alla costituzione ed
alla gestione di una rete informatizzata europea per agevolare lo scambio delle
informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella
Comunità europea per consentire a tutte le autorità competenti di condividere le
informazioni simultaneamente;
c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, studi e
ricerche di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;
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d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le
segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;
e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni
relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari;
e) provvede, avvalendosi della Commissione tecnico scientifica e in collaborazione con il
Consiglio superiore di sanità, a predisporre la relazione annuale al Parlamento sulla
farmacovigilanza.
3. Le Regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con l'AIFA nell'attività di
farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei
dati che pervengono all'AIFA ai sensi dell'articolo 131.
Le regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle
informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo della
farmacovigilanza.
Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali mediante
programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale.
Le regioni si possono avvalere per la loro attività anche di appositi Centri di
farmacovigilanza.
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4. L'AIFA organizza, con la partecipazione dell'Istituto superiore di sanità,
riunioni periodiche con i responsabili di farmacovigilanza presso le
regioni per concordare le modalità operative relative alla
gestione della farmacovigilanza.
5. Su proposta dell'AIFA, sentito l'Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere elaborate
ulteriori, specifiche linee guida sulla farmacovigilanza, rivolte agli operatori del
settore, e comunque conformi alle linee guida comunitarie.
La Farmacovigilanza coinvolge a diversi livelli tutta la comunità:
pazienti, prescrittori, operatori sanitari, aziende farmaceutiche, istituzioni ed
accademia
E
la segnalazione può essere effettuata non solo dall’operatore sanitario, ma anche
dai cittadini mediante la compilazione delle specifiche schede ora disponibili anche
on line.
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Segnalazione spontanee
• Associazione temporale. Esiste un intervallo di tempo plausibile fra l’assunzione
del farmaco e l’insorgenza del possibile evento avverso.
• Dechallange. La sospensione del farmaco entro un lasso di tempo plausibile ha
portato alla riduzione o alla scomparsa dell’evento avverso.
• Dose-risposta. L’aumento della dose o la sua riduzione ha provocato un aumento
della severità o una riduzione o la scomparsa dell’evento.
• Rechallange. L’eventuale nuova somministrazione del farmaco ha portato alla
comparsa dello stesso evento avverso.
• Meccanismo d’azione. Il meccanismo d’azione del farmaco può rendere ragione
della comparsa dell’evento avverso.
• Effetto di classe. L’evento avverso che si ritiene imputabile a quel farmaco è già
stato descritto per farmaci della stessa classe (con lo stesso meccanismo d’azione).
• Assenza di alternative. L’evento avverso non è spiegabile in base allo stato di
malattia del paziente o in base ad altri farmaci assunti nel presente o nel passato.
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Art. 132. Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi
adempimenti dell'AIFA
1. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre
analoghe strutture sanitarie, devono nominare un responsabile di farmacovigilanza
della struttura, che provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine
dell'abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni. Il responsabile di
farmacovigilanza della struttura deve avere i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo
130. Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al
fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al responsabile di
farmacovigilanza della azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni
avverse gravi o inattese di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria
attività. Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi,
non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali posti sotto monitoraggio
intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dall'AIFA.
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3. Alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di sperimentazione
clinica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 24.06. 2003, n. 211.
4. I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di
sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda, tempestivamente,
al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza.
I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono
trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per
territorio, direttamente o, qualora prevista, tramite la Direzione sanitaria.
I responsabili di farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della
congruità dei dati, all'inserimento della segnalazione, entro e non oltre sette giorni
dalla data del ricevimento della stessa, nella banca dati della rete di
farmacovigilanza nazionale e alla verifica dell'effettivo inoltro del messaggio, relativo
all'inserimento, alla regione ed alla azienda farmaceutica interessata. In caso di
impossibilità di trasmissione del messaggio, le strutture sanitarie invieranno ai destinatari, che
non e' stato possibile raggiungere per via telematica, copia della segnalazione riportante il
codice numerico rilasciato dal sistema. I responsabili di farmacovigilanza agevolano la ricerca
attiva da parte dei responsabili del servizio di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche di
informazioni aggiuntive sulle segnalazioni.
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5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la struttura
sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia all'AIFA, alla regione di
appartenenza o al Centro di farmacovigilanza individuato dalla regione ove
dagli stessi richiesto.
6. Gli aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere richiesti al
segnalatore dal responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di
appartenenza o da un suo delegato, o da personale dell'AIFA, in tutti i casi in cui ciò è
ritenuto necessario. Gli aggiornamenti devono comunque essere richiesti in caso di
reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione originaria non sia già completa di
informazioni aggiornate o non ulteriormente aggiornabile. Il richiedente provvede ad
inserire in rete i dati acquisiti aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di
farmacovigilanza è comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica
dettagliata, da trasmettere all'AIFA entro quindici giorni solari, per tutti i casi di reazioni
avverse ad esito fatale.
7. Eventuali integrazioni alle modalità operative circa la gestione e l'aggiornamento delle
segnalazioni di sospette reazioni avverse, di cui ai commi 4, 5 e 6, potranno essere
incluse nelle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo.
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8. L'AIFA provvede affinché tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi
da medicinali verificatesi sul territorio nazionale e le informazioni
successivamente acquisite a tal riguardo siano immediatamente messe a
disposizione del titolare dell'AIC e comunque entro 15 giorni solari dalla data
di ricevimento della comunicazione.
9. L'AIFA provvede affinché tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi
da medicinali verificatesi nel territorio nazionale siano messe a disposizione
dell'EMA e degli altri Stati membri della Comunità europea entro 15 giorni
solari dalla data di ricevimento della loro comunicazione.
10.L'AIFA dà, altresì, tempestiva notizia al pubblico, mediante il sito internet, del
contenuto di tali segnalazioni.
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Scheda operatori sanitari
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Scheda cittadino
Legislazione farmaceutica 2016- 2017
I farmacisti
(come operatori sanitari, oltre ai medici) sono tenuti a segnalare tutte le sospette
reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a conoscenza nell’ambito della
propria attività, relativamente ai medicinali ad uso umano.
Le segnalazioni di sospette reazioni avverse devono essere trasmesse
tempestivamente tramite l’apposita scheda direttamente al Responsabile di
farmacovigilanza della ASL competente per territorio.
Il farmacista è anche tenuto alla segnalazione di eventuali effetti collaterali e di
eventuali sospette diminuzioni di efficacia dei medicinali veterinari,
Professionalmente il farmacista è anche tenuto a evidenziare e segnalare effetti
negativi per la salute che riguardino o derivino da prodotti che comunque
gravitano nella sua sfera (prodotti dietetici, dispositivi medici, presidi medicochirurgici, cosmetici, igienici, alimenti particolari).
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FITOVIGILANZA
In particolare, nell’ambito di un progetto di controllo delle terapie non convenzionali, il
farmacista è esortato a segnalare reazione avverse causate da prodotti erboristici,
fitoterapici o altri prodotti cosiddetti "naturali" ed interazioni con medicinali
convenzionali, tramite apposito modulo di segnalazione.
E’ stato attivato all’Istituto Superiore di Sanità uno studio pilota sulla sorveglianza delle
reazioni avverse da prodotti a base di erbe officinali.
Chiunque osservi una reazione avversa da tali prodotti potrà segnalarla tramite una
scheda da inviare via fax al Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto
Superiore di Sanità.
Le reazioni avverse verranno, quindi, valutate da un gruppo di esperti, composto da
farmacologi, fitoterapeuti e farmacoepidemiologi del:
• Dipartimento di Farmacologia delle Sostanze Naturali e Fisiologia Generale
dell'Università "La Sapienza" di Roma,
• Servizio di Fitoterapia dell'Ospedale S. Giuseppe della ASL 11 di Empoli,
• COE (Centro Orientamento Educativo) di Barzio,
• Reparti di Farmacoepidemiologia e di Dietetica dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma
• Ufficio di Farmacovigilanza del Ministero della Salute.
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PROCEDURE PER IL CONTROLLO DI MEDICINALI CON DIFETTI O CONTENENTI CORPI
ESTRANEI.
La presenza di un corpo estraneo in un medicinale costituisce indice di rischio per il
paziente o per la salute pubblica e potrebbe segnalare anomalie determinatesi durante il
processo di fabbricazione
Se il farmacista rileva la presenza di corpi estranei difetti in un medicinale o riceve una
segnalazione in tal senso da parte di un privato cittadino, deve innanzitutto salvaguardare
l’integrità del confezionamento, ovvero, nel caso quest’ultimo sia stato manomesso per
l’impiego, operare una chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del prodotto (e
del corpo estraneo) nello stato di fatto in cui stato rilevato .
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Tabella 1. - N° di segnalazioni di eventi avversi legati all'uso di erbe medicinali inserite
nel database dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1968 al 1997.
SOSPETTE ADR DA
Paese
Un solo rimedio
Singola
contenente sia
Più erbe
erba
erbe medicinali
medicinali*
medicinale
che ingredienti
non erboristici
Più di un
rimedio, di cui
TOTALE
almeno un
costituente non
di origine
erboristica**
%
Germania
611
110
806
269
1796
20.0
Francia
85
35
432
937
1479
16.5
Usa
213
56
622
182
1073
11.9
Regno
Unito
464
30
456
43
993
11.1
Australia
253
25
179
353
810
9.0
Spagna
61
11
344
178
594
6.6
Canada
357
18
93
85
553
6.2
Svezia
167
16
170
52
405
4.5
Paesi
Bassi
22
2
108
9
141
1.6
Danimarca
24
3
81
19
127
1.4
Giappone
16
3
68
34
121
1.4
Irlanda
36
1
51
14
102
1.1
* contenute in un singolo rimedio erboristico o contenute singolarmente in più rimedi
erboristici assunti contemporaneamente
** farmaco e rimedio erboristico assunti contemporaneamente, oppure più di un rimedio
contenente sia erbe medicinali che ingredienti non erboristici
Fonte: Farah et al., International monitoring of adverse health effects associated with herbal medicines - Pharmacoepidemiology and drug
Safety, (2000)
Tabella 2. - Distribuzione delle reazioni gravi e non gravi riportate nel database
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1968 al 1997
SOSPETTA ADR DA
REAZIONI
Non Gravi
Gravi
Totale
Singola erba medicinale
1842 (74%)
645 (26%)
2487
Più erbe medicinali*
236 (64%)
132 (36%)
368
Un solo rimedio contenente sia erbe medicinali che
ingredienti non erboristici
2591 (68%)
1241 (32%)
3832
Più di un rimedio, di cui almeno un costituente non di
origine erboristica**
1276 (55.5%)
1022 (44.5%)
2298
* contenute in un singolo rimedio erboristico o contenute singolarmente in più rimedi erboristici
assunti contemporaneamente
** farmaco e rimedio erboristico assunti contemporaneamente, oppure più di un rimedio
contenente sia erbe medicinali che ingredienti non erboristici
Tabella 3. - Elenco delle segnalazioni più frequenti di reazioni avverse dovute a rimedi
erboristici contenenti una sola pianta presenti nel database 1968-1997 dell’OMS
Pianta
Fonte: Farah et al., International monitoring of adverse
health effects associated with herbal medicines –
Pharmacoepidemiology and drug Safety, (2000)
No. di segnalazioni di reazioni avverse
attribuite alla pianta
Alcaloidi dell’oppio totali
474
Olio di Enotera (Oenothera biennis)
193
Olio di Menta piperita (Mentha piperita)
134
Psillio mucillagine idrofila (Plantago
psyllium)
132
Senna (Cassia acutifolia Del, Cassia
Angustifolia Vahl)
101
Ispaghul (Plantago ispaghula)
87
Ginkgo foglie estratto (Ginkgo biloba L.)
77
Vischio estratto (Viscum Album L.)
77
Echinacea estratto (Purpurea,
Angustifolia, Pallida)
76
Silimarina (Silybum marianum)
64
Tabella 4. - Elenco delle segnalazioni più frequenti di reazioni avverse gravi attribuite
a rimedi erboristici contenenti una sola pianta presenti nel database 1968-1997
dell’OMS
Reazione
No. di segnalazioni contenenti la
reazione avversa riportata
Reazione/shock anafilattico
67
Edema del volto
43
Broncospasmo
42
Stenosi esofagea
36
Angioedema
32
Morte
21
Insufficienza circolatoria
27
Ipertensione
26
Allucinazioni
24
Ostruzione intestinale
18
Tabella 5. - Elenco delle segnalazioni più frequenti di reazioni avverse non-gravi
attribuite a rimedi erboristici contenenti una sola pianta presenti nel database 19681997 dell’OMS
Reazione
Fonte: Farah et al., International monitoring
of adverse health effects associated with
herbal medicines – Pharmacoepidemiology
and drug Safety, (2000)
No. di reazioni avverse segnalate
Prurito
324
Rash
162
Orticaria
161
Nausea
159
Rash eritematoso
152
Vomito
120
Diarrea
109
Dolore addominale
94
Mal di testa
84
Dispnea
84
Tabella 14 - Echinacea estratto (Purpurea, Angustifolia, Pallida) come unico
costituente: elenco delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel
database 1968-1997 dell’OMS.
Reazioni gravi
Reazioni non gravi
Broncospasmo
5 Nausea
7
Epatite
2 Prurito
6
Reazione/shock anafilattico
8 Orticaria
6
Angioedema
4 Artralgia
4
Edema del volto
3 Dispnea
4
Insufficienza circolatoria
1 Diarrea
5
Asma
1 Febbre
4
Acidosi
1 Mal di testa
4
Epidermolisi bollosa
1 Rash eritematoso
4
Eritema essudativo
1 Reazione allergica
3
Tabella 8 - Olio di Menta piperita (Mentha piperita) come unico costituente: elenco
delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 19681997 dell’OMS.
Reazioni gravi
Fonte: Farah et al., International monitoring
of adverse health effects associated with
herbal medicines – Pharmacoepidemiology
and drug Safety, (2000)
Reazioni non gravi
Angioedema
3 Diarrea
9
Ipertonia
3 Orticaria
11
Broncospasmo
2 Rash
10
Colite
1 Mal di testa
9
Reazione anafilattoide
1 Parestesia
9
Convulsioni
1 Nausea
8
Aggravamento delle convulsioni
1 Vertigine
7
Perforazione di ulcera duodenale
1 Dispepsia
7
Discinesia
1 Disuria
7
Prurito
7
Eritema multiforme
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TITOLARE DELL'AIC (Art. 130)
1. Il titolare dell'AIC e' tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni
avverse da medicinali osservate in Italia, nell'Unione europea o in un Paese terzo. Il
titolare dell'AIC e' tenuto, altresì, a registrare e a notificare con la massima urgenza, e
comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta
reazione avversa grave da medicinali verificatasi in Italia e segnalatagli da personale
sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse
possibile identificare tale struttura, all'AIFA. Il titolare dell'AIC e' tenuto, altresì, a
notificare all'AIFA con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da
quando ne ha avuto notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa grave da
medicinali di cui e' venuto a conoscenza.
2. Il titolare dell'AIC provvede a che tutte le sospette reazioni avverse gravi ed inattese e
la presunta trasmissione di agenti infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel
territorio di un Paese terzo e segnalate da personale sanitario, siano con la massima
urgenza e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia,
notificate all'AIFA secondo le modalità previste dalle linee guida di cui al comma 2
dell'articolo 129.
Legislazione farmaceutica 2016- 2017
3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e
decentrata e per i quali l'Italia è il Paese membro di riferimento, il titolare dell'AIC provvede
inoltre a segnalare all'AIFA, secondo le modalità ed i tempi stabiliti in accordo con essa,
qualunque sospetta reazione avversa grave verificatasi nella Comunità europea. All'AIFA
competono l'analisi e il controllo di tali reazioni avverse.
4. Il titolare dell'AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un
responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni
regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, della laurea in
medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della
legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al citato decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresì ritenuti validi i diplomi di laurea di cui alla legge 19
novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea magistrale in scienze biologiche o
in chimica ad indirizzo organico-biologico purché il piano di studi abbia compreso almeno un
esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore scientificodisciplinare. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal
responsabile del servizio scientifico previsto dall'articolo 111 del presente decreto, e deve
essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del
responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui AIC e‘ titolare l'azienda da cui egli
dipende, anche se commercializzati da altre aziende.
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5. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il rilascio dell'autorizzazione è
fatto obbligo al titolare dell'AIC di presentare alle autorità competenti le informazioni
sulle sospette reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza (PSUR).
Tali rapporti periodici sono inviati all'AIFA almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio
dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio.
I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati
immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi
alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti.
Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su
richiesta.
I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono includere una valutazione
scientifica del rapporto rischio/ beneficio del medicinale.