Legislazione farmaceutica 2016- 2017 AIFA e FARMACOVIGILANZA Legislazione farmaceutica 2016- 2017 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è stata istituita (Legge 24 novembre 2003, n. 326) l'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha iniziato il 29 luglio 2004 la sua attività di organismo garante del diritto alla salute di tutti i cittadini. Essa è sottoposta: • alle funzioni di indirizzo del Ministero della Salute • e alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell‘Economia e delle Finanze. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AIFA Essa opera attraverso: il Consiglio di Amministrazione costituito da: il Presidente e 4 Consiglieri il Direttore Generale il Collegio dei Revisori dei Conti Si avvale di una struttura composta da 5 Aree tecnico-scientifiche: •Registrazione-Farmacovigilanza •Produzione-Controllo •Informazione –Ricerca •Prezzi-Rimborso-Analisi Mercato •R&D Procedure di Assessment Europeo 1 Area Amministrativa Ufficio Stampa e della Comunicazione Gli organi e le strutture della agenzia svolgono compiti e funzioni che erano proprie della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici e le funzioni già svolte dalla Commissione Unica del Farmaco (sostituita da Commissione Consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci) Legislazione farmaceutica 2016- 2017 LE COMMISSIONI CONSULTIVE DELL’AIFA 1. Commissione Tecnico Scientifica (CTS) (art.19, DM 20 settembre 2004) che prende il ruolo della CUF: valuta ed esprime parere consultivo sulle domande di registrazione nazionali e comunitarie e classifica i medicinali ai fini della rimborsabilità; 2. Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) (art.19, DM 20 settembre 2004) per la negoziazione del prezzo dei nuovo farmaci: svolge la attività di negoziazione con le Aziende farmaceutiche per la definizione del prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, secondo tempi, modalità e procedure trasparenti fissati dalla delibera CIPE - 1° febbraio 2001 3. Centro di collegamento Agenzia Regioni (art.20, DM 20 settembre 2004) per guidare un processo di unitarietà in un contesto di decentramento: assicura una stretta collaborazione tra AIFA e Regioni; in particolare, analizza l'andamento e i determinanti della spesa farmaceutica a livello nazionale e regionale, raccorda i flussi informativi sui farmaci, promuove i generici e definisce proposte per l'informazione e la pubblicità sui farmaci, la Farmacovigilanza e la Sperimentazione clinica Legislazione farmaceutica 2016- 2017 4. Commissione per la promozione della Ricerca e Sviluppo (R&S): Promuove la ricerca scientifica a carattere pubblico e nei settori strategici dell'assistenza, favorisce gli investimenti di soggetti privati sul territorio nazionale, propone criteri per il riconoscimento di un premio di prezzo dei farmaci innovativi, promuove l’integrazione dei diversi organismi e dei differenti progetti di ricerca clinica a livello nazionale Legislazione farmaceutica 2016- 2017 STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELL’AIFA All’interno dell’Agenzia operano tre grandi Osservatori, strumenti di monitoraggio essenziali insieme alle banche dati 1. Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (OsMED): attua il monitoraggio di tutti i farmaci prescritti a carico del SSN e trasmette mensilmente dati alle Regioni secondo indicatori predefiniti di consumo e di spesa; pubblica il rapporto annuale sull'impiego dei medicinali in Italia 2. Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza: attraverso la rete nazionale di farmacovigilanza raccoglie tutte le segnalazioni delle reazioni avverse e sorveglia sul profilo di beneficio-rischio dei farmaci; si integra con la Banca dati europea EUDRA Vigilance, pubblica il rapporto annuale sulla Farmacovigilanza in Italia 3. Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC): assicura il monitoraggio di tutte le sperimentazioni cliniche condotte in Italia e approvate dai Comitati Etici locali (300 collegati tramite rete informatica); tale osservatorio, unico in Europa (si tratta del database più ampio sulle sperimentazioni cliniche condotte negli ultimi 3 anni), è aperto e accessibile ai Comitati Etici, alle Regioni e agli sponsor; pubblica il rapporto annuale sulla Sperimentazione Clinica in Italia Legislazione farmaceutica 2016- 2017 COMPITI E FUNZIONI DELL’AIFA (art.1, DM 20 settembre 2004) In particolare all’Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di: a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri; b) monitorare, avvalendosi dell’Osservatorio sull’impiego dei medicinali (OsMED) il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Legislazione farmaceutica 2016- 2017 c. provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, • a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, • il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001; d. prevedere, nel caso d’immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell' ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani Legislazione farmaceutica 2016- 2017 e) provvedere all’immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea; f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall' art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta ai farmacisti per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni Legislazione farmaceutica 2016- 2017 g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende R&S; h) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo Legislazione farmaceutica 2016- 2017 AREE DI INTERVENTO DELL’AIFA A. Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC): L’istituzione dell'AIFA esprime la volontà di dare un forte impulso per la acquisizione di un ruolo autorevole e di prestigio dell'Italia presso l'Agenzia europea dei Medicinali (EMA) e gli altri organismi europei ed internazionali. Obiettivo primario dell'AIFA è di assumere progressivamente un ruolo rilevante dell'Italia nei processi registrativi di Mutuo riconoscimento come Reference Member State (RMS) e come paese rapporteur nelle procedure registrative centralizzate, finalizzate alla commercializzazione in tutti i paesi europei dei farmaci innovativi e dei farmaci orfani per le malattie rare. L'AIFA si rende disponibile per aiutare e supportare l'attività e le funzioni regolatorie dei nuovi paesi entrati a far parte della Comunità Europea Legislazione farmaceutica 2016- 2017 B. Farmacovigilanza: a) l'AIFA opera un monitoraggio continuo delle reazioni avverse e del profilo di beneficio - rischio dei farmaci, attraverso la rete nazionale di Farmacovigilanza che collega tutti i responsabili di farmacovigilanza ASL (203), Aziende Ospedaliere, IRCCS, Regioni Industrie Farmaceutiche (926 centri collegati tra loro); c) l'AIFA mantiene ed aggiorna il data-base nazionale delle segnalazioni delle reazioni avverse e dei dati di consumo, che si collega e si integra con la banca dati europea (EUDRA Vigilance); d) promuove inoltre programmi e studi di farmacovigilanza attiva di intesa con le Regioni e secondo piani di formazione e ricerca con i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta, le società scientifiche e le strutture universitarie Legislazione farmaceutica 2016- 2017 SPERIMENTAZIONE CLINICA: • l'AIFA cura l’applicazione delle Direttive europee e delle normative nazionali sulla Sperimentazione Clinica, • favorisce la ricerca traslazionale (integrazione tra l’attività di ricerca sperimentale e la pratica clinica: la ricerca traslazionale è la ricerca biomolecolare pre-clinica che produce risultati rapidamente trasferibili all’attività clinica) • promuove la rete informatica e culturale dei Comitati Etici locali, • garantisce il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche (OsSC) per verificare il grado di innovatività e le aree della ricerca pubblica e privata in Italia Legislazione farmaceutica 2016- 2017 ISPEZIONI: a) L’AIFA vigila e controlla le Officine di Produzione delle Aziende farmaceutiche per garantire la qualità della produzione dei farmaci e delle materie prime (GMP); b) verifica la applicazione delle leggi nazionali ed europee riguardanti la distribuzione, la importazione, la esportazione e il corretto funzionamento delle procedure di allerta rapido e di gestione delle emergenze; c) vigila e controlla l’applicazione delle norme di Buona Pratica Clinica (GCP) nella conduzione delle Sperimentazioni Cliniche; d) assicura l’equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello dei paesi della Comunità Europea e nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento con il Canada e gli Stati Uniti Legislazione farmaceutica 2016- 2017 GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA (con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio economico): a) L'AIFA è responsabile del rispetto del tetto di spesa farmaceutica programmato, attraverso meccanismi di ripiano automatico degli sfondamenti, di revisione periodica del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) e di negoziazione dei prezzi; b) tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMED), l'AIFA garantisce il monitoraggio e la congruenza della spesa e dei consumi a livello nazionale, regionale e locale e trasmette mensilmente i dati alle singole Regioni. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 BANCA DATI CENTRALE finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo (Gazzetta Ufficiale n.02 del 4 gennaio 2005). Art.1 1. Nell'ambito del nuovo Sistema informativo sanitario, è istituita la Banca Dati Centrale (BDC) per il monitoraggio delle confezioni di prodotti medicinali immessi in commercio in Italia. La realizzazione e la gestione della banca dati è affidata al Ministero della Salute Dipartimento della qualità - Direzione generale del sistema informativo. 2. Nella suddetta Banca dati centrale confluiranno via internet tutti i dati relativi alla fornitura dei bollini numerati di cui al D.Min 2 agosto 2001, i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali, attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposto sulle confezioni, secondo le procedure e le modalità fissate dal presente decreto, nonché i dati relativi al valore, per categoria terapeutica omogenea, delle forniture dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale, e relativi ai consumi degli stessi espressi in Defined Daily Doses (DDD). Legislazione farmaceutica 2016- 2017 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: l'AIFA fornisce una informazione pubblica e indipendente, al fine: a) di favorire un corretto uso dei farmaci (e ridare un contenuto etico ed evitare deviazioni in questo settore particolarmente critico); il comma 20 dell’art.1 del DM 20 settembre 2004, ha previsto che a partire dal 1 gennaio 2005, le confezioni dei medicinali contengano un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall’Agenzia. b) di orientare il processo delle scelte terapeutiche, c) di promuovere l’appropriatezza delle prescrizioni, nonché d) Di favorire l’aggiornamento degli operatori sanitari attraverso : le attività editoriali, lo svolgimento come provider di programmi di formazione a distanza (FAD) e la gestione del proprio sito internet (passaggio dalla formazione passiva a quella a distanza con erogazione di crediti) Legislazione farmaceutica 2016- 2017 ATTIVITÀ EDITORIALE: invio gratuito e periodico a tutti i medici e farmacisti (360.000) di: a) Bollettino di informazione sui farmaci - BIF (bimestrale) b) Farmacovigilanza news - foglio di informazione sui rischi nell'uso del farmaco (trimestrale) c) Guida all'uso dei farmaci - indicazioni - dosaggio – effetti collaterali controindicazioni - avvertenze - prezzo e rimborsabilità di ogni singolo farmaco (annuale) d) Clinical Evidence - manuale computerizzato sulle prove di efficacia dei trattamenti farmacologici per le varie patologie (annuale) e) Guida all'uso dei farmaci in pediatria - prontuario sull'uso dei farmaci in pediatria (annuale) Legislazione farmaceutica 2016- 2017 FARMACOVIGILANZA Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Per FARMACOVIGILANZA si intende una serie di attività finalizzate alla valutazione continuativa di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i farmaci in commercio, un rapporto rischio/beneficio favorevole per la popolazione. L’OMS (1964) definisce la Farmacovigilanza: “Qualsiasi procedura che miri a fornire informazioni sistematiche sulle probabili relazioni di causalità intercorrenti tra farmaci e fenomeni inattesi all’interno di una popolazione.” Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Norme di riferimento: • D.Lvo n.44 del 18.2.1997 •Circ. Min. n.12 24.9.1997 •D.Lvo n.219 del 2006 •Reg. n.1235 del 2010 con applicazione da luglio del 2012 •Direttiva UE n.84 del 2010 in recepimento Legislazione farmaceutica 2016- 2017 FONTI D’INFORMAZIONE a. Segnalazioni spontanee di singoli casi di sospette reazioni avverse da parte di operatori sanitari; b. Studi post-autorizzazione (qualsiasi studio condotto durante la commercializzazione di un farmaco secondo le condizioni della sua scheda tecnica autorizzata o in condizioni normali di utilizzo) che comprendono gli studi farmaco-epidemiologici; c. Banche dati sanitarie informatizzate; d. Informazione preclinica di sperimentazioni animali e informazioni dalle ricerche cliniche su un farmaco; e. Informazioni inerenti la fabbricazione, la conservazione, la vendita, la distribuzione, la dispensazione, i modelli di utilizzo, prescrizione e somministrazione ai pazienti di un farmaco; f. Letteratura medica; g. Altre fonti di informazione come quelle relative all’utilizzo scorretto e all’abuso dei farmaci che possano ripercuotersi sulla valutazione dei benefici e dei rischi dei farmaci; h. Altre autorità sanitarie e organismi sanitari nazionali e internazionali. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Le segnalazioni spontanee di reazioni avverse a farmaci (ADR) vengono raccolte mediante la Rete nazionale di Farmacovigilanza (RNF), attiva dal Novembre 2001. Questo sistema ha creato un network tra l’AIFA, le 21 Regioni, 204 Unità Sanitarie Locali, 112 Ospedali, 38 IRCCS (Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) e 561 industrie farmaceutiche. Attraverso tale network gli operatori sanitari segnalano all’AIFA le reazioni avverse sospette osservate sul territorio italiano. La rete di farmacovigilanza è, inoltre, in collegamento operativo con il network europeo EudraVigilance che raccoglie in un database europeo i dati forniti a livello nazionale. L’AIFA promuove anche programmi e studi di farmacovigilanza attiva (attività di monitoraggio specifiche) con l’obiettivo di aumentare le conoscenze sui farmaci e definire meglio la loro sicurezza d’uso, migliorare le modalità con cui vengono utilizzati, stabilire un profilo di sicurezza che meglio corrisponda alla reale pratica medica e descrivere in maniera più realistica le caratteristiche dei pazienti in trattamento. Sono, infine, sottoposti a monitoraggio intensivo tutti i farmaci di nuova immissione in commercio, i farmaci per i quali è stata approvata una modifica delle condizioni d’impiego e tutti i vaccini. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Dlvo n.219/06 Definizioni Reazione avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche. Reazione avversa grave: la reazione avversa che provoca il decesso di un individuo, o ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilità o incapacità persistente o significativa o comporta un'anomalia congenita o un difetto alla nascita Reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto la natura, la gravità o l'esito Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Art.129 1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA. 2. L'AIFA conformemente alle modalità concordate a livello comunitario e definite dall'EMA: a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo alle reazioni avverse, all'uso improprio, nonché all'abuso degli stessi tenendo conto anche dei dati relativi ai consumi dei medesimi; b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla farmacovigilanza gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche; collabora altresì con l'EMA, con i competenti organismi degli Stati membri della Comunità europea e con la Commissione europea alla costituzione ed alla gestione di una rete informatizzata europea per agevolare lo scambio delle informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella Comunità europea per consentire a tutte le autorità competenti di condividere le informazioni simultaneamente; c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, studi e ricerche di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia; Legislazione farmaceutica 2016- 2017 d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari; e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari; e) provvede, avvalendosi della Commissione tecnico scientifica e in collaborazione con il Consiglio superiore di sanità, a predisporre la relazione annuale al Parlamento sulla farmacovigilanza. 3. Le Regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con l'AIFA nell'attività di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono all'AIFA ai sensi dell'articolo 131. Le regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attività anche di appositi Centri di farmacovigilanza. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 4. L'AIFA organizza, con la partecipazione dell'Istituto superiore di sanità, riunioni periodiche con i responsabili di farmacovigilanza presso le regioni per concordare le modalità operative relative alla gestione della farmacovigilanza. 5. Su proposta dell'AIFA, sentito l'Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere elaborate ulteriori, specifiche linee guida sulla farmacovigilanza, rivolte agli operatori del settore, e comunque conformi alle linee guida comunitarie. La Farmacovigilanza coinvolge a diversi livelli tutta la comunità: pazienti, prescrittori, operatori sanitari, aziende farmaceutiche, istituzioni ed accademia E la segnalazione può essere effettuata non solo dall’operatore sanitario, ma anche dai cittadini mediante la compilazione delle specifiche schede ora disponibili anche on line. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Segnalazione spontanee • Associazione temporale. Esiste un intervallo di tempo plausibile fra l’assunzione del farmaco e l’insorgenza del possibile evento avverso. • Dechallange. La sospensione del farmaco entro un lasso di tempo plausibile ha portato alla riduzione o alla scomparsa dell’evento avverso. • Dose-risposta. L’aumento della dose o la sua riduzione ha provocato un aumento della severità o una riduzione o la scomparsa dell’evento. • Rechallange. L’eventuale nuova somministrazione del farmaco ha portato alla comparsa dello stesso evento avverso. • Meccanismo d’azione. Il meccanismo d’azione del farmaco può rendere ragione della comparsa dell’evento avverso. • Effetto di classe. L’evento avverso che si ritiene imputabile a quel farmaco è già stato descritto per farmaci della stessa classe (con lo stesso meccanismo d’azione). • Assenza di alternative. L’evento avverso non è spiegabile in base allo stato di malattia del paziente o in base ad altri farmaci assunti nel presente o nel passato. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Art. 132. Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi adempimenti dell'AIFA 1. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura, che provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine dell'abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni. Il responsabile di farmacovigilanza della struttura deve avere i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 130. Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al responsabile di farmacovigilanza della azienda sanitaria locale competente per territorio. 2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria attività. Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dall'AIFA. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 3. Alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di sperimentazione clinica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 24.06. 2003, n. 211. 4. I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda, tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza. I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda, tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio, direttamente o, qualora prevista, tramite la Direzione sanitaria. I responsabili di farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della congruità dei dati, all'inserimento della segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento della stessa, nella banca dati della rete di farmacovigilanza nazionale e alla verifica dell'effettivo inoltro del messaggio, relativo all'inserimento, alla regione ed alla azienda farmaceutica interessata. In caso di impossibilità di trasmissione del messaggio, le strutture sanitarie invieranno ai destinatari, che non e' stato possibile raggiungere per via telematica, copia della segnalazione riportante il codice numerico rilasciato dal sistema. I responsabili di farmacovigilanza agevolano la ricerca attiva da parte dei responsabili del servizio di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche di informazioni aggiuntive sulle segnalazioni. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia all'AIFA, alla regione di appartenenza o al Centro di farmacovigilanza individuato dalla regione ove dagli stessi richiesto. 6. Gli aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere richiesti al segnalatore dal responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o da un suo delegato, o da personale dell'AIFA, in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario. Gli aggiornamenti devono comunque essere richiesti in caso di reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione originaria non sia già completa di informazioni aggiornate o non ulteriormente aggiornabile. Il richiedente provvede ad inserire in rete i dati acquisiti aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di farmacovigilanza è comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica dettagliata, da trasmettere all'AIFA entro quindici giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale. 7. Eventuali integrazioni alle modalità operative circa la gestione e l'aggiornamento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse, di cui ai commi 4, 5 e 6, potranno essere incluse nelle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 8. L'AIFA provvede affinché tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi sul territorio nazionale e le informazioni successivamente acquisite a tal riguardo siano immediatamente messe a disposizione del titolare dell'AIC e comunque entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione. 9. L'AIFA provvede affinché tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi nel territorio nazionale siano messe a disposizione dell'EMA e degli altri Stati membri della Comunità europea entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della loro comunicazione. 10.L'AIFA dà, altresì, tempestiva notizia al pubblico, mediante il sito internet, del contenuto di tali segnalazioni. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Scheda operatori sanitari Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Scheda cittadino Legislazione farmaceutica 2016- 2017 I farmacisti (come operatori sanitari, oltre ai medici) sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a conoscenza nell’ambito della propria attività, relativamente ai medicinali ad uso umano. Le segnalazioni di sospette reazioni avverse devono essere trasmesse tempestivamente tramite l’apposita scheda direttamente al Responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio. Il farmacista è anche tenuto alla segnalazione di eventuali effetti collaterali e di eventuali sospette diminuzioni di efficacia dei medicinali veterinari, Professionalmente il farmacista è anche tenuto a evidenziare e segnalare effetti negativi per la salute che riguardino o derivino da prodotti che comunque gravitano nella sua sfera (prodotti dietetici, dispositivi medici, presidi medicochirurgici, cosmetici, igienici, alimenti particolari). Legislazione farmaceutica 2016- 2017 FITOVIGILANZA In particolare, nell’ambito di un progetto di controllo delle terapie non convenzionali, il farmacista è esortato a segnalare reazione avverse causate da prodotti erboristici, fitoterapici o altri prodotti cosiddetti "naturali" ed interazioni con medicinali convenzionali, tramite apposito modulo di segnalazione. E’ stato attivato all’Istituto Superiore di Sanità uno studio pilota sulla sorveglianza delle reazioni avverse da prodotti a base di erbe officinali. Chiunque osservi una reazione avversa da tali prodotti potrà segnalarla tramite una scheda da inviare via fax al Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto Superiore di Sanità. Le reazioni avverse verranno, quindi, valutate da un gruppo di esperti, composto da farmacologi, fitoterapeuti e farmacoepidemiologi del: • Dipartimento di Farmacologia delle Sostanze Naturali e Fisiologia Generale dell'Università "La Sapienza" di Roma, • Servizio di Fitoterapia dell'Ospedale S. Giuseppe della ASL 11 di Empoli, • COE (Centro Orientamento Educativo) di Barzio, • Reparti di Farmacoepidemiologia e di Dietetica dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma • Ufficio di Farmacovigilanza del Ministero della Salute. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 PROCEDURE PER IL CONTROLLO DI MEDICINALI CON DIFETTI O CONTENENTI CORPI ESTRANEI. La presenza di un corpo estraneo in un medicinale costituisce indice di rischio per il paziente o per la salute pubblica e potrebbe segnalare anomalie determinatesi durante il processo di fabbricazione Se il farmacista rileva la presenza di corpi estranei difetti in un medicinale o riceve una segnalazione in tal senso da parte di un privato cittadino, deve innanzitutto salvaguardare l’integrità del confezionamento, ovvero, nel caso quest’ultimo sia stato manomesso per l’impiego, operare una chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del prodotto (e del corpo estraneo) nello stato di fatto in cui stato rilevato . Legislazione farmaceutica 2016- 2017 Tabella 1. - N° di segnalazioni di eventi avversi legati all'uso di erbe medicinali inserite nel database dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1968 al 1997. SOSPETTE ADR DA Paese Un solo rimedio Singola contenente sia Più erbe erba erbe medicinali medicinali* medicinale che ingredienti non erboristici Più di un rimedio, di cui TOTALE almeno un costituente non di origine erboristica** % Germania 611 110 806 269 1796 20.0 Francia 85 35 432 937 1479 16.5 Usa 213 56 622 182 1073 11.9 Regno Unito 464 30 456 43 993 11.1 Australia 253 25 179 353 810 9.0 Spagna 61 11 344 178 594 6.6 Canada 357 18 93 85 553 6.2 Svezia 167 16 170 52 405 4.5 Paesi Bassi 22 2 108 9 141 1.6 Danimarca 24 3 81 19 127 1.4 Giappone 16 3 68 34 121 1.4 Irlanda 36 1 51 14 102 1.1 * contenute in un singolo rimedio erboristico o contenute singolarmente in più rimedi erboristici assunti contemporaneamente ** farmaco e rimedio erboristico assunti contemporaneamente, oppure più di un rimedio contenente sia erbe medicinali che ingredienti non erboristici Fonte: Farah et al., International monitoring of adverse health effects associated with herbal medicines - Pharmacoepidemiology and drug Safety, (2000) Tabella 2. - Distribuzione delle reazioni gravi e non gravi riportate nel database dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1968 al 1997 SOSPETTA ADR DA REAZIONI Non Gravi Gravi Totale Singola erba medicinale 1842 (74%) 645 (26%) 2487 Più erbe medicinali* 236 (64%) 132 (36%) 368 Un solo rimedio contenente sia erbe medicinali che ingredienti non erboristici 2591 (68%) 1241 (32%) 3832 Più di un rimedio, di cui almeno un costituente non di origine erboristica** 1276 (55.5%) 1022 (44.5%) 2298 * contenute in un singolo rimedio erboristico o contenute singolarmente in più rimedi erboristici assunti contemporaneamente ** farmaco e rimedio erboristico assunti contemporaneamente, oppure più di un rimedio contenente sia erbe medicinali che ingredienti non erboristici Tabella 3. - Elenco delle segnalazioni più frequenti di reazioni avverse dovute a rimedi erboristici contenenti una sola pianta presenti nel database 1968-1997 dell’OMS Pianta Fonte: Farah et al., International monitoring of adverse health effects associated with herbal medicines – Pharmacoepidemiology and drug Safety, (2000) No. di segnalazioni di reazioni avverse attribuite alla pianta Alcaloidi dell’oppio totali 474 Olio di Enotera (Oenothera biennis) 193 Olio di Menta piperita (Mentha piperita) 134 Psillio mucillagine idrofila (Plantago psyllium) 132 Senna (Cassia acutifolia Del, Cassia Angustifolia Vahl) 101 Ispaghul (Plantago ispaghula) 87 Ginkgo foglie estratto (Ginkgo biloba L.) 77 Vischio estratto (Viscum Album L.) 77 Echinacea estratto (Purpurea, Angustifolia, Pallida) 76 Silimarina (Silybum marianum) 64 Tabella 4. - Elenco delle segnalazioni più frequenti di reazioni avverse gravi attribuite a rimedi erboristici contenenti una sola pianta presenti nel database 1968-1997 dell’OMS Reazione No. di segnalazioni contenenti la reazione avversa riportata Reazione/shock anafilattico 67 Edema del volto 43 Broncospasmo 42 Stenosi esofagea 36 Angioedema 32 Morte 21 Insufficienza circolatoria 27 Ipertensione 26 Allucinazioni 24 Ostruzione intestinale 18 Tabella 5. - Elenco delle segnalazioni più frequenti di reazioni avverse non-gravi attribuite a rimedi erboristici contenenti una sola pianta presenti nel database 19681997 dell’OMS Reazione Fonte: Farah et al., International monitoring of adverse health effects associated with herbal medicines – Pharmacoepidemiology and drug Safety, (2000) No. di reazioni avverse segnalate Prurito 324 Rash 162 Orticaria 161 Nausea 159 Rash eritematoso 152 Vomito 120 Diarrea 109 Dolore addominale 94 Mal di testa 84 Dispnea 84 Tabella 14 - Echinacea estratto (Purpurea, Angustifolia, Pallida) come unico costituente: elenco delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 1968-1997 dell’OMS. Reazioni gravi Reazioni non gravi Broncospasmo 5 Nausea 7 Epatite 2 Prurito 6 Reazione/shock anafilattico 8 Orticaria 6 Angioedema 4 Artralgia 4 Edema del volto 3 Dispnea 4 Insufficienza circolatoria 1 Diarrea 5 Asma 1 Febbre 4 Acidosi 1 Mal di testa 4 Epidermolisi bollosa 1 Rash eritematoso 4 Eritema essudativo 1 Reazione allergica 3 Tabella 8 - Olio di Menta piperita (Mentha piperita) come unico costituente: elenco delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 19681997 dell’OMS. Reazioni gravi Fonte: Farah et al., International monitoring of adverse health effects associated with herbal medicines – Pharmacoepidemiology and drug Safety, (2000) Reazioni non gravi Angioedema 3 Diarrea 9 Ipertonia 3 Orticaria 11 Broncospasmo 2 Rash 10 Colite 1 Mal di testa 9 Reazione anafilattoide 1 Parestesia 9 Convulsioni 1 Nausea 8 Aggravamento delle convulsioni 1 Vertigine 7 Perforazione di ulcera duodenale 1 Dispepsia 7 Discinesia 1 Disuria 7 Prurito 7 Eritema multiforme Legislazione farmaceutica 2016- 2017 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TITOLARE DELL'AIC (Art. 130) 1. Il titolare dell'AIC e' tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da medicinali osservate in Italia, nell'Unione europea o in un Paese terzo. Il titolare dell'AIC e' tenuto, altresì, a registrare e a notificare con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa grave da medicinali verificatasi in Italia e segnalatagli da personale sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare tale struttura, all'AIFA. Il titolare dell'AIC e' tenuto, altresì, a notificare all'AIFA con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa grave da medicinali di cui e' venuto a conoscenza. 2. Il titolare dell'AIC provvede a che tutte le sospette reazioni avverse gravi ed inattese e la presunta trasmissione di agenti infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un Paese terzo e segnalate da personale sanitario, siano con la massima urgenza e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, notificate all'AIFA secondo le modalità previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 129. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e decentrata e per i quali l'Italia è il Paese membro di riferimento, il titolare dell'AIC provvede inoltre a segnalare all'AIFA, secondo le modalità ed i tempi stabiliti in accordo con essa, qualunque sospetta reazione avversa grave verificatasi nella Comunità europea. All'AIFA competono l'analisi e il controllo di tali reazioni avverse. 4. Il titolare dell'AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresì ritenuti validi i diplomi di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea magistrale in scienze biologiche o in chimica ad indirizzo organico-biologico purché il piano di studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore scientificodisciplinare. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico previsto dall'articolo 111 del presente decreto, e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui AIC e‘ titolare l'azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende. Legislazione farmaceutica 2016- 2017 5. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo al titolare dell'AIC di presentare alle autorità competenti le informazioni sulle sospette reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). Tali rapporti periodici sono inviati all'AIFA almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono includere una valutazione scientifica del rapporto rischio/ beneficio del medicinale.