+ Aspetti specifici della deontologia Valeria La Via- coordinatrice commissione Etica e Deontologia Lecco- 3 ottobre 2012 + Programma Il segreto professionale, la testimonianza, l’obbligo di denuncia/referto Esercitazioni Il consenso informato e il consenso alle prestazioni a favore di minori Esercitazioni + Il segreto professionale + La norma di rango primario: art. 622 del Codice Penale La legge 56/89 (Ordinamento della professione di psicologo) indica espressamente all’art.4 che lo psicologo è soggetto alla disciplina dell’art. 622 C.P.: “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. “ + 5 Nel Codice Deontologico il segreto tutela la confidenzialità del rapporto Art. 11 “Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti” [artt.12 e 13, cfr. infra] E’ una norma fortemente vincolante posta a tutela del rapporto fiduciario, condizione necessaria di una prestazione finalizzata alla salute. + La comunicazione professionale e scientifica Quando si collabora con altri professionisti tenuti al segreto (es. lavoro in équipe con professionisti sanitari e non, es. avvocati) si condividono “solo le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione” (art. 15) Le comunicazioni scientifiche, anche se a un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, sono lecite “purché sia in ogni caso salvaguardato l’anonimato del destinatario della prestazione” (art. 16) + Responsabilità per colpa, per dolo e rivelazione per giusta causa È responsabile di violazione di segreto anche lo psicologo che non custodisca con cura la documentazione (art.17) Oltre alla sanzione disciplinare, la rivelazione del segreto è punita ai sensi dell’art. 622 c.p. quando dal fatto può derivare un danno il fatto è punito solo se commesso con dolo La rivelazione del segreto è lecita quando avviene per “giusta causa” in linea di principio, la rivelazione è giustificata solo dalla tutela di un bene di rango superiore (es. tutela della salute) gli artt. 12 e 13 del C.D. indicano casi in cui la rivelazione del segreto può essere giustificata o addirittura obbligatoria + La testimonianza + 9 Art.12 la testimonianza: conflitti normativi e dilemmi Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso. + Cosa fare quando ci viene richiesta una testimonianza Abbiamo sempre obbligo di comparire dinanzi al Giudice quando veniamo convocati ma possiamo chiedere di essere esonerati in civile abitualmente il Giudice accoglie la nostra istanza (fare casi) Attenzione: la polizia giudiziaria talora ci chiede di testimoniare (es. verbale di sommarie informazioni) noi restiamo vincolati a segreto e dobbiamo farlo presente se c’è un’ordinanza del GIP possiamo ancora chiedere di venire esonerati (cfr. slide successiva) + Un possibile conflitto normativo: la testimonianza nel processo penale Lo psicologo ha obbligo di presentarsi al Giudice e rispondere secondo verità alle domande che gli vengono rivolte deve rispondere su fatti non coperti da segreto può astenersi dal rispondere su fatti coperti da segreto (art.200 C.P.P.) Se decide di astenersi dalla testimonianza motiva al Giudice, il quale può però riservarsi di ordinargli di deporre se lo psicologo ciononostante persevera, il Giudice potrebbe trasmettere gli atti al PM perché proceda per falsa testimonianza + Giuste cause di rivelazione del segreto + 13 Art.13: L’obbligo di denuncia/referto Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. + I motivi che giustificano la rivelazione del segreto Il consenso valido e dimostrabile del destinatario della prestazione (art. 12) richiesto anche in caso di scambio di informazione con il medico curante (art.3 56/89 , che riguarda tutti gli psicoterapeuti ) il consenso del destinatario della prestazione non esime il professionista dalla responsabilità di valutare l’opportunità di farne uso La necessità di salvare il paziente e/o terzi da gravi pericoli per la vita e la salute psicofisica L’adempimento di un obbligo giuridico (obbligo di denuncia/referto, obblighi del perito, informazioni all’Autorità Tutoria, testimonianza obbligatoria per ordine del Giudice nel giudizio penale) Ma anche l’esercizio di un diritto ( es. difendersi da una grave accusa) Le informazioni debbono essere limitate allo stretto necessario + Il dilemma tra dovere di riservatezza e tutela della vita/salute Esistenza di un pericolo attuale o potenziale es. il paziente lascia intendere propositi suicidi o omicidiari o rivela il timore di essere vittima di un’aggressione Ma esula dall’art.13 la prospettiva di tutelare beni diversi dalla vita o dalla salute la rivelazione non è giustificata se il paziente rivela l’intenzione di commettere illeciti contro beni patrimoniali o se fatta allo scopo di dimostrare l’innocenza di un terzo accusato ingiustamente al posto del paziente o l’innocenza del paziente Si tratta sempre di casi estremi che vanno valutati con attenzione – salvo quelli in cui la denuncia è obbligatoria + Denuncia e referto: significati + La denuncia è atto obbligatorio per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio Hanno obbligo di denuncia tutti i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che durante l’espletamento del proprio servizio abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio quindi anche gli esercenti professioni sanitarie che rivestano, anche temporaneamente, questi ruoli E’ un atto burocratico; riguarda reati effettivamente realizzatisi di cui si abbia avuto notizia durante il servizio e che siano perseguibili d’ufficio consiste in una descrizione dei fatti di cui si è venuti a conoscenza (da quale fonte, quando si è avuta la notizia, generalità dell’autore e della persona offesa ecc. ma non ci sono contenuti clinici) manca l’esimente del non esporre la persona assistita a procedimento penale, come accade invece per il referto + Il referto riguarda tutti gli esercenti professione sanitaria Sono oggetto del referto i casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, anche quando l’autore sia persona non imputabile sono esclusi i casi in cui si procede a querela della persona offesa A differenza della denuncia, che riguarda un’informazione su un fatto avvenuto, il referto riguarda i casi in cui l’esercente professione sanitaria maturi la “certezza della possibilità” che il fatto sia avvenuto dunque richiede una valutazione, necessariamente discrezionale, ma effettuata in scienza e coscienza + Il referto è un atto che riflette le competenze e doveri del professionista sanitario Il referto è un obbligo la cui inottemperanza è penalmente sanzionabile tuttavia, a differenza della denuncia, l’obbligo non sussiste in presenza di esimenti se il referto espone il proprio assistito a procedimento penale (purché vi sia un chiaro nesso di causalità tra referto e sottoposizione della persona a procedimento penale, ossia il procedimento verrebbe aperto solo a seguito del referto) o per salvare se stessi o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (art.384 c.p.) L’attore del referto non è più il pubblico ufficiale in quanto tale, ma l’esercente professione sanitaria, tenuto al rispetto dei doveri deontologici di tutela e salvaguardia del proprio assistito + La tutela della salute è prioritaria Il referto deve essere redatto tempestivamente e presentato entro 48 ore è omissione di referto anche il non farlo pervenire in tempo all’A.G. Ma l’osservanza della legge non può essere anteposta alla salute del proprio assistito innanzitutto si presta la propria opera e poi si compila il referto + Se il reato non è procedibile d’ufficio occorre mantenere il segreto Se il reato di cui il professionista viene a conoscenza è a querela di persona offesa (non perseguibile d’ufficio) non solo non c’è obbligo di segnalazione ma effettuandola si può incorrere in illecito disciplinare e penale salvo che ci sia pericolo per la vita o incolumità altrui (purché non venga incrinato il rapporto fiduciario) ovvero che si disponga di consenso valido e dimostrabile + Il consenso informato e il consenso al trattamento dei dati sanitari + 23 Il consenso informato e il consenso al trattamento dei dati sanitari Il consenso informato non è un modulo, è un atto preciso del professionista è innanzitutto orale: bisogna assicurarsi che il cliente abbia compreso tutti gli aspetti della prestazione La firma è una tutela per il professionista ed è richiesta ai fini della privacy (consenso al trattamento dei dati sanitari) Il modulo della privacy, nella parte dedicata all’informativa, può integrare le informazioni relative alla prestazione; il cliente firma per attestare di avere reso un consenso informato alla prestazione e per acconsentire al trattamento dei dati sanitari ma i moduli proposti sono dei fac simile che ognuno adatta alle proprie esigenze + 24 Art.24: il consenso informato riguarda tutti i tipi di prestazione • • • Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata. + Il consenso alla prestazione a favore di minori + 26 Art.31: il lavoro con i minori, vincoli e problematicità Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte. + Alcune nozioni da tenere presenti La potestà genitoriale non è la stessa cosa dell’affido L’Autorità Tutoria è il Giudice (del TM o il Giudice Tutelare) Il Giudice Tutelare viene informato per raccomandata nei casi previsti dall’art.31 quando occorre chiedere al Giudice che fornisca il consenso (es. irreperibilità di un genitore, ritiro del consenso alla prestazione), ci si rivolge al Giudice del TM la strada più semplice è che l’altro genitore faccia istanza al Giudice per il tramite del suo avvocato