scarica le slide del 3° incontro - OPS Osservatorio per le Politiche

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Aspetti specifici della deontologia
Valeria La Via- coordinatrice commissione
Etica e Deontologia
Lecco- 3 ottobre 2012
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Programma
 
Il segreto professionale, la testimonianza, l’obbligo di
denuncia/referto
 
 
Esercitazioni
Il consenso informato e il consenso alle prestazioni a favore
di minori
 
Esercitazioni
+
Il segreto professionale
+
La norma di rango primario: art.
622 del Codice Penale
 
La legge 56/89 (Ordinamento della professione di psicologo)
indica espressamente all’art.4 che lo psicologo è soggetto
alla disciplina dell’art. 622 C.P.:
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo
rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o
altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento,
con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della
persona offesa. “
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5
Nel Codice Deontologico il segreto
tutela la confidenzialità del rapporto
 
Art. 11 “Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni
apprese in ragione del suo rapporto professionale, né
informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste
dagli articoli seguenti” [artt.12 e 13, cfr. infra]
 
E’ una norma fortemente vincolante posta a tutela del
rapporto fiduciario, condizione necessaria di una prestazione
finalizzata alla salute.
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La comunicazione professionale e
scientifica
 
Quando si collabora con altri professionisti tenuti al segreto
 
(es. lavoro in équipe con professionisti sanitari e non, es. avvocati)
 
 
si condividono “solo le informazioni strettamente necessarie in
relazione al tipo di collaborazione” (art. 15)
Le comunicazioni scientifiche, anche se a un pubblico di
professionisti tenuti al segreto professionale, sono lecite
 
“purché sia in ogni caso salvaguardato l’anonimato del
destinatario della prestazione” (art. 16)
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Responsabilità per colpa, per dolo e
rivelazione per giusta causa
 
È responsabile di violazione di segreto anche lo psicologo che
non custodisca con cura la documentazione (art.17)
 
Oltre alla sanzione disciplinare, la rivelazione del segreto è
punita ai sensi dell’art. 622 c.p. quando dal fatto può derivare un
danno
 
 
il fatto è punito solo se commesso con dolo
La rivelazione del segreto è lecita quando avviene per “giusta
causa”
 
 
in linea di principio, la rivelazione è giustificata solo dalla tutela di un
bene di rango superiore (es. tutela della salute)
gli artt. 12 e 13 del C.D. indicano casi in cui la rivelazione del segreto
può essere giustificata o addirittura obbligatoria
+
La testimonianza
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9
Art.12 la testimonianza: conflitti
normativi e dilemmi
 
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di
cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto
professionale.
 
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il
segreto professionale, anche in caso di testimonianza,
esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile
consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta,
comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso,
considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
+
Cosa fare quando ci viene
richiesta una testimonianza
 
 
Abbiamo sempre obbligo di comparire dinanzi al Giudice
quando veniamo convocati
 
ma possiamo chiedere di essere esonerati
 
in civile abitualmente il Giudice accoglie la nostra istanza (fare
casi)
Attenzione: la polizia giudiziaria talora ci chiede di
testimoniare (es. verbale di sommarie informazioni)
 
noi restiamo vincolati a segreto e dobbiamo farlo presente
  se c’è un’ordinanza del GIP possiamo ancora chiedere di venire
esonerati (cfr. slide successiva)
+
Un possibile conflitto normativo: la
testimonianza nel processo penale
 
 
Lo psicologo ha obbligo di presentarsi al Giudice e
rispondere secondo verità alle domande che gli vengono
rivolte
 
deve rispondere su fatti non coperti da segreto
 
può astenersi dal rispondere su fatti coperti da segreto (art.200
C.P.P.)
Se decide di astenersi dalla testimonianza motiva al Giudice,
il quale può però riservarsi di ordinargli di deporre
 
se lo psicologo ciononostante persevera, il Giudice potrebbe
trasmettere gli atti al PM perché proceda per falsa testimonianza
+ Giuste cause di rivelazione
del segreto
+
13
Art.13: L’obbligo di denuncia/referto
 
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo
psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di
quanto appreso in ragione del proprio rapporto
professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
 
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza,
qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute
psicofisica del soggetto e/o di terzi.
+
I motivi che giustificano la rivelazione
del segreto
 
Il consenso valido e dimostrabile del destinatario della prestazione (art.
12)
 
 
richiesto anche in caso di scambio di informazione con il medico curante (art.3
56/89 , che riguarda tutti gli psicoterapeuti )
il consenso del destinatario della prestazione non esime il professionista dalla
responsabilità di valutare l’opportunità di farne uso
 
La necessità di salvare il paziente e/o terzi da gravi pericoli per la vita e
la salute psicofisica
 
L’adempimento di un obbligo giuridico (obbligo di denuncia/referto,
obblighi del perito, informazioni all’Autorità Tutoria, testimonianza
obbligatoria per ordine del Giudice nel giudizio penale)
 
Ma anche l’esercizio di un diritto ( es. difendersi da una grave accusa)
 
Le informazioni debbono essere limitate allo stretto necessario
+
Il dilemma tra dovere di riservatezza e
tutela della vita/salute
 
 
Esistenza di un pericolo attuale o potenziale
 
es. il paziente lascia intendere propositi suicidi o omicidiari
 
o rivela il timore di essere vittima di un’aggressione
Ma esula dall’art.13 la prospettiva di tutelare beni diversi
dalla vita o dalla salute
 
 
 
la rivelazione non è giustificata se il paziente rivela l’intenzione di
commettere illeciti contro beni patrimoniali
o se fatta allo scopo di dimostrare l’innocenza di un terzo accusato
ingiustamente al posto del paziente o l’innocenza del paziente
Si tratta sempre di casi estremi che vanno valutati con
attenzione – salvo quelli in cui la denuncia è obbligatoria
+ Denuncia e referto:
significati
+ La denuncia è atto obbligatorio per il pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio
 
Hanno obbligo di denuncia tutti i pubblici ufficiali e incaricati
di pubblico servizio che durante l’espletamento del proprio
servizio abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio
 
 
quindi anche gli esercenti professioni sanitarie che rivestano,
anche temporaneamente, questi ruoli
E’ un atto burocratico; riguarda reati effettivamente
realizzatisi di cui si abbia avuto notizia durante il servizio e
che siano perseguibili d’ufficio
 
 
consiste in una descrizione dei fatti di cui si è venuti a conoscenza
(da quale fonte, quando si è avuta la notizia, generalità dell’autore
e della persona offesa ecc. ma non ci sono contenuti clinici)
manca l’esimente del non esporre la persona assistita a
procedimento penale, come accade invece per il referto
+
Il referto riguarda tutti gli
esercenti professione sanitaria
 
Sono oggetto del referto i casi che possono presentare i
caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, anche quando
l’autore sia persona non imputabile
 
 
sono esclusi i casi in cui si procede a querela della persona offesa
A differenza della denuncia, che riguarda un’informazione su
un fatto avvenuto, il referto riguarda i casi in cui l’esercente
professione sanitaria maturi la “certezza della possibilità”
che il fatto sia avvenuto
 
dunque richiede una valutazione, necessariamente discrezionale,
ma effettuata in scienza e coscienza
+ Il referto è un atto che riflette le competenze
e doveri del professionista sanitario
 
Il referto è un obbligo la cui inottemperanza è penalmente
sanzionabile
 
 
tuttavia, a differenza della denuncia, l’obbligo non sussiste in
presenza di esimenti
 
se il referto espone il proprio assistito a procedimento penale
(purché vi sia un chiaro nesso di causalità tra referto e
sottoposizione della persona a procedimento penale, ossia il
procedimento verrebbe aperto solo a seguito del referto)
 
o per salvare se stessi o un prossimo congiunto da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (art.384 c.p.)
L’attore del referto non è più il pubblico ufficiale in quanto tale,
ma l’esercente professione sanitaria, tenuto al rispetto dei
doveri deontologici di tutela e salvaguardia del proprio assistito
+
La tutela della salute è prioritaria
 
Il referto deve essere redatto tempestivamente e presentato
entro 48 ore
 
 
è omissione di referto anche il non farlo pervenire in tempo
all’A.G.
Ma l’osservanza della legge non può essere anteposta alla
salute del proprio assistito
 
innanzitutto si presta la propria opera e poi si compila il referto
+ Se il reato non è procedibile d’ufficio occorre
mantenere il segreto
 
Se il reato di cui il professionista viene a conoscenza è a
querela di persona offesa (non perseguibile d’ufficio) non
solo non c’è obbligo di segnalazione ma effettuandola si può
incorrere in illecito disciplinare e penale
 
 
salvo che ci sia pericolo per la vita o incolumità altrui (purché
non venga incrinato il rapporto fiduciario)
ovvero che si disponga di consenso valido e dimostrabile
+ Il consenso informato e il
consenso al trattamento dei dati
sanitari
+
23
Il consenso informato e il consenso
al trattamento dei dati sanitari
 
Il consenso informato non è un modulo, è un atto preciso del
professionista
 
è innanzitutto orale: bisogna assicurarsi che il cliente abbia compreso
tutti gli aspetti della prestazione
 
La firma è una tutela per il professionista ed è richiesta ai fini
della privacy (consenso al trattamento dei dati sanitari)
 
Il modulo della privacy, nella parte dedicata all’informativa, può
integrare le informazioni relative alla prestazione; il cliente firma
per attestare di avere reso un consenso informato alla
prestazione e per acconsentire al trattamento dei dati sanitari
 
ma i moduli proposti sono dei fac simile che ognuno adatta alle
proprie esigenze
+
24
Art.24: il consenso informato
riguarda tutti i tipi di prestazione
• 
• 
• 
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale,
fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla
comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni
adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità
e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti
giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa
esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel
tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile
durata.
+ Il consenso alla prestazione a
favore di minori
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26
Art.31: il lavoro con i minori,
vincoli e problematicità
 
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette
sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita
sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
 
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al
precedente comma, giudichi necessario l’intervento
professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è
tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della
relazione professionale.
 
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su
ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture
legislativamente preposte.
+
Alcune nozioni da tenere presenti
 
La potestà genitoriale non è la stessa cosa dell’affido
 
L’Autorità Tutoria è il Giudice (del TM o il Giudice Tutelare)
 
Il Giudice Tutelare viene informato per raccomandata nei
casi previsti dall’art.31
 
quando occorre chiedere al Giudice che fornisca il consenso (es.
irreperibilità di un genitore, ritiro del consenso alla prestazione),
ci si rivolge al Giudice del TM
 
la strada più semplice è che l’altro genitore faccia istanza al
Giudice per il tramite del suo avvocato