Unione Europea Ordinamento giuridico I TRATTATI EUROPEI Trattato di Parigi (1951) Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) Trattato di Roma (1957) Comunità economica europea (CEE) Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) Atto unico europeo (1986) Cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee Trattato di Maastricht (1992) Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria Trattato di Amsterdam (1997) Modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee Trattato di Nizza (2001) Modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee DALLE COMUNITÀ ALL’UNIONE: GLI STATI MEMBRI • dal 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6) • dal 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9) • dal 1981: Grecia (10) • dal 1986: Portogallo, Spagna (12) • dal 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15) • dal 2003: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25) • dal 2007: Bulgaria, Romania (27) Stati candidati (3): Croazia, Macedonia, Turchia I «PILASTRI» DELL’UNIONE EUROPEA Preambolo DISPOSIZIONI COMUNI (Titolo I TUE) COMUNITÀ EUROPEE (TCE, TCECA, TCEEA) POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (Titolo V TUE) COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (Titolo VI TUE) COOPERAZIONE RAFFORZATA (Titolo VII TUE) DISPOSIZIONI FINALI (Titolo VIII TUE) PILASTRI DELL’UNIONE EUROPEA • • • • • • La nozione di "pilastri" è generalmente utilizzata per designare il trattato sull'Unione europea. Tre pilastri formano l'architettura dell'Unione europea, cioè: Il pilastro comunitario che corrisponde alle tre comunità: La Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e la vecchia Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) (primo pilastro); Il pilastro dedicato alla politica estera e di sicurezza comune, che è retta dal titolo V del trattato sull'Unione europea (secondo pilastro); Il pilastro dedicato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è contemplata dal titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro). Il trattato di Amsterdam ha trasferito una parte dei settori contemplati dal terzo pilastro al primo pilastro (libera circolazione delle persone). Questi tre pilastri funzionano secondo procedure decisionali diverse: procedura comunitaria per il primo pilastro e procedura intergovernativa per gli altri due. Di conseguenza, nel primo pilastro, solo la Commissione può presentare proposte al Consiglio e al Parlamento e la maggioranza qualificata basta per l'approvazione degli atti in seno al Consiglio. Nel quadro del secondo e terzo pilastro, questo diritto d'iniziativa è condiviso fra la Commissione e gli Stati membri e l'unanimità al Consiglio è in genere necessaria. IL PRIMO «PILASTRO»: LE POLITICHE DELLA COMUNITÀ EUROPEA Parte terza TCE (artt. 23-181) • Libera circolazione delle merci • Agricoltura • Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali • Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone • Trasporti • Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni • Politica economica e monetaria • Occupazione • Politica commerciale comune • Cooperazione doganale • Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù • Cultura • Sanità pubblica • Protezione dei consumatori • Reti transeuropee • Industria • Coesione economica e sociale • Ricerca e sviluppo tecnologico • Ambiente • Cooperazione allo sviluppo LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Istituzioni politiche Consiglio europeo capi di Stato o di governo Consiglio rappresentanti dei governi a livello ministeriale Parlamento europeo rappresentanti dei popoli eletti a suffragio universale diretto Commissione membri nominati dai governi Istituzioni giudiziarie Corte di giustizia e Tribunale di primo grado giudici e avvocati generali nominati dai governi Corte dei conti membri nominati dal Consiglio Banca centrale europea Istituzioni monetarie membri nominati dai governi e governatori centrali CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Funzioni e responsabilità Il Consiglio - definito anche Consiglio dei ministri - è la principale istituzione decisionale dell'Unione europea e l'autorità legislativa finale. Il Consiglio dell'Unione europea, è un' istituzione europea che non va confusa con il Consiglio europeo - che riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione europea, nonché il presidente della Commissione europea - o con il Consiglio d'Europa che è un'organizzazione internazionale. In virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, le principali competenze del Consiglio sono le seguenti: • è l'organo legislativo della Comunità; per un gran numero di competenze comunitarie, esso esercita tale potere legislativo in codecisione con il Parlamento europeo; • provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri; • conclude, a nome della Comunità europea, gli accordi internazionali (che vengono negoziati tra quest'ultima e richiedono il consenso del Parlamento) tra quest'ultima e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale; • assieme al Parlamento europeo costituiscono l'autorità di bilancio che adotta il bilancio della Comunità. In virtù del Trattato sull'Unione europea: • prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali adottati dal Consiglio europeo; • provvede al coordinamento dell'azione degli Stati membri e adotta le misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il Consiglio è un organo che riunisce nello stesso tempo le caratteristiche di un'organizzazione sovrannazionale e intergovernativa. Parlamento europeo Riunisce i rappresentanti dei 453 milioni di cittadini dell'Unione europea. Essi sono eletti a suffragio universale diretto dal 1979. Il Parlamento europeo conta 732 deputati, suddivisi in funzione della dimensione della popolazione degli Stati membri. Le funzioni principali del Parlamento europeo sono le seguenti: • potere legislativo: il Parlamento condivide perlopiù il potere legislativo con il Consiglio dei ministri, in particolare mediante la procedura di codecisione; • potere finanziario: il Parlamento condivide il potere finanziario con il Consiglio, votando il bilancio annuale, rendendolo esecutivo mediante la firma del presidente del Parlamento, e controllando la sua esecuzione; • controllo politico delle istituzioni europee, in particolare della Commissione: il Parlamento può approvare od opporsi alla designazione dei membri della Commissione ed è abilitato a rovesciare la Commissione nel suo insieme, con una mozione di censura. Con le interrogazioni scritte o orali, dirette alla Commissione e al Consiglio, esso esercita inoltre un potere di controllo sulle attività dell'Unione. Il Parlamento ha anche la possibilità di costituire commissioni temporanee e di inchiesta, i cui poteri non si limitano all'attività delle istituzioni comunitarie, ma possono anche riguardare l'azione degli Stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie. Con il trattato di Amsterdam (entrato in vigore nel 1999), i poteri del Parlamento europeo si sono rafforzati, in particolare grazie al fatto che la procedura di codecisione è stata notevolmente estesa. Questa evoluzione verso un potenziamento del ruolo di colegislatore del Parlamento si è rafforzata con il trattato di Nizza (entrato in vigore nel 2003), che gli ha attribuito un diritto di ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede inoltre di rafforzare i poteri di colegislatore del Parlamento europeo. Si prevede in effetti di estendere il campo di applicazione della procedura di codecisione a nuovi settori e di riconoscere al Parlamento, in materia di bilancio, un diritto di decisione pari a quello del Consiglio. Con decorrenza dal 2009, inoltre, il numero di deputati europei non potrà superare i 750. Commissione europea Istituzione collegiale politicamente indipendente, la Commissione europea incarna e difende l'interesse generale dell'Unione europea. Grazie al diritto di iniziativa quasi esclusivo sugli atti legislativi, la Commissione è considerata il motore dell'integrazione europea. Funzioni: • in virtù del suo diritto di iniziativa formula proposte per provvedimenti legislativi; • è custode dei trattati; • gestisce le politiche dell'UE e negozia accordi internazionali in materia di scambi e cooperazione. La Commissione è nominata a maggioranza qualificata per 5 anni dal Consiglio in accordo con gli Stati membri, ed è soggetta al voto di investitura del Parlamento europeo, dinanzi al quale è responsabile. Il collegio dei commissari è assistito da un'amministrazione composta da direzioni generali e da servizi specializzati. IL RAPPORTO PARLAMENTO EUROPEOCOMMISSIONE Nomina dei membri della Commissione GOVERNI Designazione del presidente della Commissione PARLAMENTO EUROPEO Approvazione del presidente designato GOVERNI (di comune accordo con il presidente designato) Designazione degli altri membri della commissione PARLAMENTO EUROPEO Voto di approvazione della commissione GOVERNI Nomina del presidente e degli altri membri della commissione Revoca dei membri della Commissione PARLAMENTO EUROPEO Mozione di censura COMMISSIONE COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Funzioni e responsabilità Il Comitato economico e sociale (CES) ha una funzione consultiva. In qualità di organo non-politico il CES dà l'opportunità agli interlocutori economici e sociali europei (imprenditori, lavoratori, sindacati, consumatori ecc.) di formulare un parere formale sulle politiche dell'UE e partecipare quindi ai processi decisionali dell'UE. La composizione del CES riflette l'obiettivo generale di garantire che i vari interessi economici e sociali vengano tenuti in considerazione in tutti gli Stati membri. Il ruolo del Comitato economico e sociale nel processo legislativo Il CES consiglia la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento europeo illustrando il suo parere su problemi particolari. Questi pareri vengono redatti dai rappresentanti del CES dei vari settori di attività economica e sociale dell'Unione europea. COMITATO DELLE REGIONI Funzioni e responsabilità Creato con il trattato di Maastricht come organo consultivo indipendente, l'obiettivo principale del Comitato delle regioni (CdR) è quello di difendere gli interessi comuni degli enti locali e regionali e dei cittadini dell'UE nel processo politico comunitario. Uno degli obiettivi del CdR è quello di rafforzare la coesione economica e sociale degli Stati membri e di agire da custode del principio di sussidiarietà. Il Comitato delle regioni ha la funzione di : • far conoscere alle altre istituzioni dell'UE la prospettiva locale e regionale contenuta nelle proposte e nelle politiche dell'Unione; • informare i cittadini delle politiche comunitarie decise ed attuate dall'Unione europea. La composizione del CdR è caratterizzata da una rappresentanza proporzionata delle autorità locali e regionali. Il ruolo del Comitato delle regioni nel processo legislativo Può approvare vari tipi di pareri, inviati in seguito al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: •pareri emessi su richiesta di altre istituzioni (consultazione obbligatoria o facoltativa); •pareri elaborati su iniziativa del CdR. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E TRIBUNALE DI PRIMO GRADO Il diritto comunitario è direttamente applicabile nei tribunali di tutti gli Stati membri dell'UE. In questo contesto, il ruolo della Corte di giustizia unitamente al Tribunale di primo grado, è quello di fornire protezione giuridica al sistema giuridico comunitario. Obiettivo principale è quello di garantire che il diritto dell'UE venga rispettato conformemente all'interpretazione ed all'applicazione di entrambi i trattati e di tutte le attività comunitarie. Il Tribunale di primo grado è stato istituito nel 1989 per alleviare il crescente carico di lavoro della Corte di giustizia. L'obiettivo non era solo di rafforzare la protezione degli interessi individuali introducendo un doppio livello di organi giudiziari, ma anche di assumere parte del carico di lavoro della Corte per permetterle così di concentrarsi sul suo compito principale. Funzioni e responsabilità della Corte di giustizia La Corte di giustizia in quanto istituzione giuridica ed organo di controllo dell'UE esercita un enorme influsso sullo sviluppo della legislazione comunitaria e le sono stati affidati compiti ed autorità che vanno oltre la sua funzione giuridica abituale. La composizione della Corte di giustizia riflette il suo obiettivo principale: rafforzare la protezione giuridica degli individui e garantire un'interpretazione uniforme del diritto comunitario. Responsabilità e competenze: • intervenire nei conflitti tra Stati membri; • intervenire nei conflitti tra l'UE e gli Stati membri; • intervenire nei conflitti tra le istituzioni; • intervenire nei conflitti tra i cittadini e l'UE; • emettere pareri su accordi internazionali. I suoi interventi possono avere le seguenti forme: •ricorsi per inadempienza; •azioni di risarcimento; •ricorsi d'annullamento; •appelli; •ricorsi in carenza; •procedura pregiudiziale. DIRITTO PRIMARIO Il diritto comunitario è un sistema giuridico indipendente che prevale sulle disposizioni giuridiche nazionali. Il diritto dell'UE si compone di tre tipi diversi, ma interdipendenti: Il diritto primario include i trattati e altri accordi con uno status simile. Il diritto primario viene generato dai negoziati diretti tra i governi degli Stati membri. Questi accordi sono previsti sotto forma di trattati che sono poi soggetti alla ratifica dei parlamenti nazionali. La stessa procedura viene applicata per ogni successiva modifica dei trattati. I trattati che istituiscono le Comunità europee sono stati modificati varie volte con i testi seguenti: • l'Atto unico europeo (1987), • il trattato dell'Unione europea chiamato il trattato di Maastricht (1992), • il trattato di Amsterdam (1997) che è entrato in vigore il 1° maggio 1999. Nei Trattati si definiscono le funzioni e le responsabilità delle istituzioni e degli organismi dell'UE che partecipano ai processi decisionali, nonché le procedure legislative, esecutive e giuridiche che caratterizzano il diritto comunitario e la sua applicazione. LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE Art. 249 TCE REGOLAMENTO • atto avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri DIRETTIVA • atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi DECISIONE • atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da esso designati RACCOMANDAZIONI E PARERI • atti non vincolanti I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA COMMISSIONE Iniziativa legislativa CONSIGLIO PARLAMENTO EUROPEO • Procedura di codecisione (art. 251 TCE) • Procedura di cooperazione (art. 252 TCE) • Procedura di consultazione (es. art. 83.1 TCE) Procedura di codecisione (art. 251 TCE) La procedura semplificata di codecisione ripartisce equamente tra il PE ed il Consiglio i poteri decisionali. Un atto giuridico viene approvato se in prima lettura c'è il consenso del Consiglio e del Parlamento. Se, invece, queste due istituzioni sono in disaccordo, un "comitato di conciliazione" - costituito da un numero pari di membri del Parlamento e del Consiglio, con la Commissione presente - si riunisce per arrivare ad un compromesso relativamente ad un testo che successivamente il Consiglio ed il Parlamento possono approvare. Qualora con tale tentativo non si raggiunga un accordo, il Parlamento può rifiutare completamente la proposta con la maggioranza assoluta. La procedura di codecisione rafforza il ruolo del PE in quanto colegislatore e si applica ad un'ampia gamma di argomenti (39 basi giuridiche nel trattato CE), per esempio, libera circolazione dei lavoratori, protezione del consumatore, istruzione, cultura, salute e reti transeuropee. Procedura di cooperazione (art. 252 TCE) Permette al PE di migliorare la legislazione proposta introducendo emendamenti. Ciò richiede un parere e due letture del PE, dando così ai suoi deputati un'ampio margine per rivedere e modificare la proposta della Commissione e la posizione preliminare del Consiglio. La Commissione indica quali emendamenti accetta prima di inoltrare la sua proposta al Consiglio. Il risultato è una posizione comune del Consiglio. In seconda lettura, il Consiglio deve tener conto degli emendamenti del PE approvati con maggioranza assoluta nella misura in cui siano stati accettati dalla Commissione. Il trattato di Amsterdam ha semplificato le varie procedure legislative ampliando in modo significativo la procedura di codecisione che, in pratica, sostituisce la procedura di cooperazione. da Bin-Caretti, Profili costituzionali dell’Unione europea, il Mulino 2005 Procedura di consultazione (es. art. 83.1 TCE) Richiede un parere dal PE prima che il Consiglio possa approvare una proposta legislativa della Commissione. Né la Commissione, né il Consiglio sono obbligati ad accettare le modifiche proposte nel parere del PE. Una volta che il PE ha fornito il suo parere, il Consiglio può approvare la proposta con o senza emendamenti. Tuttavia, il PE può rifiutare di emettere un parere. La procedura di consultazione è necessaria per il settore agricolo (revisione dei prezzi), il regime delle imposte, la concorrenza, l'armonizzazione della legislazione che non riguardi il mercato unico, la politica industriale, gli aspetti sociali della politica socioambientale (obbligatoria l'unanimità), la maggior parte degli aspetti relativi alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'adozione delle norme e dei principi generali di comitatologia. La suddetta procedura si applica anche alla nuova decisione quadro, strumento creato dal trattato di Amsterdam con il terzo pilastro, allo scopo di ravvicinare leggi e normative. da Bin-Caretti, Profili costituzionali dell’Unione europea, il Mulino 2005 Procedura del parere conforme Si applica a quei settori giuridici in cui il Consiglio agisce con decisione unanime, limitandosi, con il trattato di Amsterdam, all'organizzazione ed agli obiettivi dei fondi strutturali di coesione. La procedura del parere conforme del PE è richiesta anche per importanti accordi internazionali conclusi tra l'Unione e uno Stato terzo o un gruppo di paesi, come per esempio nel caso dell'adesione di nuovi Stati membri e nel caso di accordi di associazione con paesi terzi (è richiesta la maggioranza assoluta della intiera assemblea del PE). ORDINAMENTO ITALIANO E ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Art. 11 Cost. • il fondamento costituzionale della partecipazione dell’Italia all’Unione europea Legge 86/1989 – Legge 11/2005 • la partecipazione degli organi costituzionali italiani alla formazione (c.d. fase ascendente) e all’attuazione (c.d. fase discendente) del diritto comunitario Sent. cost. 170/1984 • i rapporti fra norme comunitarie e norme interne e il primato del diritto comunitario Art.117 Cost. L’espressione Unione europea compare nel testo costituzionale soltanto con la riforma del titolo V approvata con la L. cost. 28 ottobre 2001, n. 3. Diverse disposizioni disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione europeo, sia con riferimento allo Stato sia alle Regioni. Il primo riferimento all'ordinamento comunitario si trova nel comma 1 dell'articolo 117 della Costituzione con la clausola generale di compatibilità della legislazione (nazionale e regionale) con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario». Si tratta di norma che non autorizza ulteriori limitazioni di sovranità, che restano comunque legittimate sulla base della previsione dell'art. 11, bensì riconosce la superiorità dell'ordinamento comunitario su quello interno, così come affermato dalla giurisprudenza comunitaria e interna. La disciplina dei rapporti fra lo Stato e l'Unione europea è affidata alla legislazione esclusiva statale (art. 117 comma 2), mentre compete alla legislazione concorrente regionale quella dei rapporti fra l'Unione e le stesse Regioni (art. 117 comma 3). L’art. 117 comma 5, inoltre, fissa i principi generali dell'attività diretta alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari, affidando alla legislazione esclusiva statale la disciplina degli aspetti procedurali e dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inadempienza. In attuazione di tali ultime previsioni sono stati emanati l'art. 5 della legge n. 131 dei 2003 e la legge n. 11 del 2005, che definiscono le procedure per la partecipazione in sede comunitaria delle Regioni sia in via indiretta, cioè attraverso la formazione della volontà statale, che diretta. segue L'art. 117 comma 5 costituzionalizza i principi che disciplinano l'intervento delle Regioni nella formazione e nell'attuazione della normativa comunitaria: la previsione di una loro partecipazione nella fase ascendente del diritto comunitario, vale a dire all'iter procedurale che porta all'adozione da parte delle istituzioni comunitari di determinati atti; la previsione di una loro partecipazione nella fase discendente del diritto comunitario, vale a dire nel momento in cui diventa necessario dare attuazione nel nostro Stato agli atti normativi comunitari ed in particolare in quelle materie in cui è prevista una potestà legislativa (esclusiva o concorrente) delle Regioni. Ultimo richiamo comunitario è contenuto nell'articolo 120 Cost. (a cui è stato dato attuazione dall'art. 8 della L. 131/2003), laddove si attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli enti territoriali nel caso dì mancato rispetto della normativa internazionale e comunitaria. LA LEGGE COMUNITARIA Con essa vengono raggruppate tutte le direttive delle Comunità Europee che devono ricevere attuazione nel nostro Paese. Deve essere presentata dal Governo alle Camere entro il 31 gennaio di ciascun anno. (ultima Legge comunitaria) Legge 25 gennaio 2006, n. 29 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria... (anno)» • Delega al governo per l’attuazione di direttive comunitarie con decreti legislativi • Autorizzazione all’attuazione di direttive comunitarie con regolamenti del governo VERSO UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA? • dicembre 2001: Dichiarazione di Laeken • febbraio 2002-luglio 2003: Convenzione sul futuro dell’Unione europea • ottobre 2003-giugno 2004: Conferenza intergovernativa • ottobre 2004: firma del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa • novembre-dicembre 2004: prime ratifiche statali • aprile 2005: l’Italia è il quinto stato a ratificare il Trattato • maggio-giugno 2005: il Trattato è respinto nei referendum in Francia e Paesi Bassi