In base al primo comma dell`articolo 81 della costituzione, le camere

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In base al primo comma dell’articolo 81 della costituzione, le camere approvano il
bilancio e il rendiconto consultivo presentati dal governo. Si tratta di una legge a
iniziativa riservata a governo attraverso cui il parlamento partecipa in via diretta alla
predisposizione dei mezzi finanziari destinati a sostenere l’azione pubblica. Per meglio
coordinare questa opera la legge 362/88 ha introdotto un importante strumento di
programmazione, il D.P.E.F. che il governo deve redigere e presentare al parlamento.
Scopo del documento è quello di permettere al parlamento di conoscere con congruo
anticipo le linee di politica economica e finanziaria del governo che è a sua volta
politicamente impegnato a redigere il bilancio secondo i criteri e i parametri scaturenti
dal dibattito parlamentare. Il D.P.E.F. è quindi un documento che fissa le grandi linee
dei conti pubblici per quattro anni: una programmazione delle politiche del bilancio che
tiene conto dell’andamento del sistema economico nella sua globalità. Indica in
particolare:
1. i parametri economici utilizzati e le previsioni tendenziali e dei flussi di entrata e di
spesa, per grandi comparti, del settore statale; gli obbiettivi relativi allo sviluppo del
reddito e dell’occupazione; deve riportare gli obbiettivi del fabbisogno complessivo,
gli scostamenti dalle previsioni dei flussi di entrata e di spese delle finanze
pubbliche; l’articolazione degli interventi necessari per il conseguimento degli
obiettivi della manovra economico-finanziario (leggi collegate). Una volta approvato
dal parlamento il D.P.E.F. si redigono i progetti di legge in cui si articola il bilancio
annuale dello stato. Il processo di formazione del bilancio pubblico incomincia in
primavera con l’invito, da parte del ministero dl tesoro, ai vari ministeri a presentare
le loro esigenze di spesa per l’anno a venire rispettando determinati limiti di spesa;
è sulla base di queste proposte che il progetto di bilancio prende capo.
Esso si articola in:
I. un progetto di leggi chiamato bilancio a legislazione vigente che riporta le
entrate e le spese come si configurano in base alla legislazione vigente;
II. un progetto di leggi chiamato legge finanziaria che riporta le correzioni di
entrata e di spesa indicate nel bilancio legislazione vigente per adeguarle agli
obiettivi di politica del bilancio che si intende perseguire. In particolare la legge
finanziaria deve indicare i livello massimo di ricorso al mercato finanziario e del
saldo netto da finanziare relativo a tutto il periodo del bilancio pluriennale; la
cui misura delle variazioni delle aliquote e delle detrazioni d’imposte, tasse e
contributi. Le quote annuali delle spese a carattere pluriennale; le norme da
cui derivano incrementi di spesa o riduzioni di entrata il cui scopo è quello di
sostenere e bilanciare l’economia in modo diretto; uno o più disegni di legge
collegati alla finanziaria che riportano altre parti della manovra di correzione di
conti pubblici. Entro il 30 settembre il governo presenta al parlamento il
bilancio, la legge finanziaria e il disegno collegato. Il bilancio deve essere
approvato entro il 31 dicembre; in caso contrario si ha l’esercizio provvisorio,
un periodo in cui lo stato potrebbe incassare e spendere ma soltanto 1/12
delle spese complessivamente previste per l’anno in cui il bilancio si riferisce.
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