In base al primo comma dell’articolo 81 della costituzione, le camere approvano il bilancio e il rendiconto consultivo presentati dal governo. Si tratta di una legge a iniziativa riservata a governo attraverso cui il parlamento partecipa in via diretta alla predisposizione dei mezzi finanziari destinati a sostenere l’azione pubblica. Per meglio coordinare questa opera la legge 362/88 ha introdotto un importante strumento di programmazione, il D.P.E.F. che il governo deve redigere e presentare al parlamento. Scopo del documento è quello di permettere al parlamento di conoscere con congruo anticipo le linee di politica economica e finanziaria del governo che è a sua volta politicamente impegnato a redigere il bilancio secondo i criteri e i parametri scaturenti dal dibattito parlamentare. Il D.P.E.F. è quindi un documento che fissa le grandi linee dei conti pubblici per quattro anni: una programmazione delle politiche del bilancio che tiene conto dell’andamento del sistema economico nella sua globalità. Indica in particolare: 1. i parametri economici utilizzati e le previsioni tendenziali e dei flussi di entrata e di spesa, per grandi comparti, del settore statale; gli obbiettivi relativi allo sviluppo del reddito e dell’occupazione; deve riportare gli obbiettivi del fabbisogno complessivo, gli scostamenti dalle previsioni dei flussi di entrata e di spese delle finanze pubbliche; l’articolazione degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi della manovra economico-finanziario (leggi collegate). Una volta approvato dal parlamento il D.P.E.F. si redigono i progetti di legge in cui si articola il bilancio annuale dello stato. Il processo di formazione del bilancio pubblico incomincia in primavera con l’invito, da parte del ministero dl tesoro, ai vari ministeri a presentare le loro esigenze di spesa per l’anno a venire rispettando determinati limiti di spesa; è sulla base di queste proposte che il progetto di bilancio prende capo. Esso si articola in: I. un progetto di leggi chiamato bilancio a legislazione vigente che riporta le entrate e le spese come si configurano in base alla legislazione vigente; II. un progetto di leggi chiamato legge finanziaria che riporta le correzioni di entrata e di spesa indicate nel bilancio legislazione vigente per adeguarle agli obiettivi di politica del bilancio che si intende perseguire. In particolare la legge finanziaria deve indicare i livello massimo di ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare relativo a tutto il periodo del bilancio pluriennale; la cui misura delle variazioni delle aliquote e delle detrazioni d’imposte, tasse e contributi. Le quote annuali delle spese a carattere pluriennale; le norme da cui derivano incrementi di spesa o riduzioni di entrata il cui scopo è quello di sostenere e bilanciare l’economia in modo diretto; uno o più disegni di legge collegati alla finanziaria che riportano altre parti della manovra di correzione di conti pubblici. Entro il 30 settembre il governo presenta al parlamento il bilancio, la legge finanziaria e il disegno collegato. Il bilancio deve essere approvato entro il 31 dicembre; in caso contrario si ha l’esercizio provvisorio, un periodo in cui lo stato potrebbe incassare e spendere ma soltanto 1/12 delle spese complessivamente previste per l’anno in cui il bilancio si riferisce.