Diritto Unione Europea

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Controllo diretto Procedura infr.
Azione di annullamento
Controllo indiretto
Forme di integrazione
Libera circolazione delle merci
Divieto di restriz. quantitative
Libertà di circolaz. dei servizi
Libera circolazione di persone
Libertà di stabilimento
Accordi di Schengen
Competenze della Corte di gius.
2° PILASTRO - PESC
Obiettivi PESC
3° PILASTRO
Manuale della Zanobetti
Zanobetti
Morrone
Enriquez
Prof. Giacomo Di Federico titolare della cattedra dal 02.10.2006
LEGENDA:
1. in blu: le parti prese dall’enciclopedia Microsoft Encarta
2. in corsivo: gli articoli di legge copiati integralmente
3. in rosso: le parti segnalate come importanti dal prof.
4. evidenziate in giallo: le parti ritenute importanti
5. evidenziate in verde: le domande d’esame
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UNIONE EUROPEA: LE DATE IMPORTANTI
7-10 maggio 1947
Congresso dell'Aia: riunione dei movimenti federalisti europei
5 maggio 1949
Nasce, con il trattato di Strasburgo, il Consiglio d'Europa
9 maggio 1950
Il piano Schuman suggerisce ai paesi europei di stabilire una politica comune per le industrie del
carbone e dell'acciaio
18 aprile 1951
Nasce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA); vi aderiscono Belgio, Francia,
Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi
25 marzo 1957
Con i trattati di Roma le comunità europee diventano tre: nascono infatti la Comunità economica
europea (CEE) e la Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM), che vanno ad aggiungersi
alla CECA
9-10 dicembre 1974
Creazione del Consiglio europeo, al quale partecipano i capi di stato e di governo dei paesi membri
7-10 giugno 1979
Prime elezioni del Parlamento europeo con suffragio universale
1° luglio 1987
Entra in vigore l'Atto unico europeo
1° novembre 1993
Entra in vigore il trattato sull'Unione Europea
1° gennaio 1994
Con l'istituzione dell'Istituto monetario europeo
la seconda fase dell'unione economica e monetaria
26 marzo 1995
Entra in vigore l'accordo di Schengen tra sette paesi dell'UE (Belgio, Francia, Germania,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna)
15 giugno 1997
Consiglio europeo di Amsterdam; conclusione della Conferenza intergovernativa
Maggio 1998
Nascita ufficiale dell'euro, la moneta unica europea. Vi aderiscono 11 paesi dell'Unione Europea;
Danimarca, Gran Bretagna e Svezia non aderiscono per propria scelta politica, mentre la Grecia non
soddisfa i criteri di convergenza stabiliti dal trattato di Maastricht
07.12.2000
Trattato di Nizza e firma della Carta fondamentale dei diritti dell’uomo
1° luglio 2002
L'euro è l'unica moneta in circolazione nei paesi dell'UME
(Banca
centrale
europea)
ha
inizio
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ISTITUZIONI: LOCAZIONI GEOGRAFICHE
Parlamento europeo
1.
2.
3.
Strasburgo, sedute plenarie del Parlamento
Bruxelles, lavori delle commissioni del Parlamento
Lussemburgo, sede del Segretariato generale (22.000
addetti)
Consiglio
Bruxelles
Commissione europea
Bruxelles
Corte di giustizia
Lussemburgo
Tribunale di primo grado
Lussemburgo
Tribunale per la funzione pubblica
Lussemburgo
BCE
Francoforte
Corte europea per i diritti dell’uomo
Strasburgo
Corte internazionale di giustizia dell’Onu
Aja
Consiglio Europeo
Bruxelles, edificio Justus Lipsius
Consiglio d’Europa
Strasburgo
CECA
Bruxelles
EURATOM
Bruxelles
NATO
Bruxelles
3
ARTICOLI IN EVIDENZA
TCE
308
5
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35
68/2
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242
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principio: attribuzione – poteri impliciti
principio: di sussidiarietà
principio: equilibrio istituzionale
principio: leale collaborazione
principio: eguaglianza, non discriminazione in base alla nazionalità
principio: effetto diretto
principio: trasparenza
principi generali
cittadinanza UE
libertà di circolazione di persone
libertà di circolazione di lavoratori
libertà di stabilimento delle società
unione doganale
divieto di restrizioni quantitative
deroghe alle restrizioni quantitative
Parlamento
funzioni Commissione
composizione Commissione
funzioni rappresentanza Commissione
codecisione
cooperazione
posizione e azione comune
misure urgenti
rinvio pregiudiziale
rinvio pregiudiziale
limiti al rinvio pregiudiziale
Tribunale
ricorso per infrazione
sanzioni economiche
azione di annullamento
contenzioso in materia di personale
eccezione di invalidità
ricorsi alla Corte
responsabilità extracontrattuale
TUE
2
2/2 e 6
6
11
13
17
24
40
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obiettivi UE
obiettivi PESC
principi UE
PESC
orientamento PESC
compiti di Petersberg
conclusione accordi internazionali
cooperazioni rafforzate
revisione ai trattati
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NOTE INIZIALI
¾ Il 70% della legislazione nazionale è originato o influenzato dalla legislazione comunitaria
¾ La preminenza del diritto comunitario è stato affermato nella sentenza Costa – Enel (1964)
¾ Atto Unico Europeo, 1986, nasce l’idea di un mercato unico, tuttavia nonostante l’adesione a tale
mercato, gli stati riescono a porre ostacoli alla libera circolazione delle merci (e talvolta vengono
sanzionati per ciò). Art. 2 sancisce formalmente l’esistenza del Consiglio europeo
¾ La Corte di Giustizia e competente a pronunciarsi sulla legittimità, non sul merito (per il primo
pilastro sì)
¾ Il trattato sull’Unione europea non pregiudica i Trattati CE e CEEA
¾ Modifica del nome della storica Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea
¾ Università di Zurigo, settembre del 1946, Churchill afferma: “Noi” dobbiamo costruire gli Stati
Uniti d’Europa
Forme di integrazione economica:
1. METODO COMUNITARIO, si fonda su una logica di integrazione ed ha alcune
caratteristiche:
¾ Monopolio dell’iniziativa legislativa della Commissione
¾ Voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio
¾ Utilizzo di atti con efficacia diretta negli Stati membri
2. METODO INTERGOVERNATIVO: ovvero anziché rimettere ad istituzioni comuni
determinate decisioni, gli Stati membri vengono messi sullo stesso livello, facendo uso
dell’unanimità
Il sistema giuridico dell’Unione Europea è quel complesso di norme che disciplina i rapporti tra gli
stati membri dell’Unione, tra questi e le istituzioni nonché tra le istituzioni, gli stati membri ed i singoli.
Si tratta di norme che hanno natura diversa:
1. Natura Internazionale:
¾ Trattati istitutivi
¾ Trattati che modificano i trattati istitutivi
¾ Accordi conclusi tra la comunità ed una organizzazione internazionale,
2. Natura comunitaria/intergovernativa:
¾ Regolamenti
¾ Direttive
¾ Decisioni
¾ atti di tipo intergovernativo: 2 e 3 pilastro
3. Natura nazionale:
¾ Atti emanati per dare attuazione a direttive comunitarie
¾ Leggi adottate per dare attuazione a posizioni comuni
¾ Leggi adottate per dare attuazione a decisioni quadro (es.: materia penale)
Le prime norme in materia comunitaria avevano ad oggetto solo la creazione di un mercato comune
(quindi interesse settoriale), solo successivamente sono intervenute nuove esigenze (diritti fondamentali,
ecc.).
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TRE LINEE GUIDA:
1. Economica, piano Marshall (all’inizio degli anni 50 i fondi terminano), nel 1962
l’organizzazione diventa: l’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico
(entrano anche stati non europei)
2. Militare, due organizzazioni di riferimento:
¾ 1948, Unione Occidentale, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, cooperazione in materia
di difesa con gli Stati Uniti. È però un trattato non solo militare ma esteso anche alle
materie sociali ed economiche.
¾ 1949, NATO, attacco nei confronti di un soggetto è considerato attacco nei confronti d
tutti
¾ 27.05.1952, Trattato per creare una Comunità europea di difesa (CED), mai entrato in
vigore per mancanza del consenso francese
3. Politica, l’idea è quella di formare organizzazioni internazionali che possano “limare” gli attriti
fra i vari paesi, di procedere all’integrazione dei vari paesi. I trattati possono essere sia di natura
illimitata che limitata:
¾ 1949, Consiglio d’Europa, tratta tutte le materie tranne quelle relative alla difesa
nazionale (i 5 della UEO e Italia, Danimarca, Svezia, Irlanda, e Norvegia). Diviene la
sede privilegiata in materia di “diritti umani”
¾ 1950, Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) per la salvaguardia dei
diritti fondamentali. I singoli stati membri sono firmatari, ma né l’Unione né la Comunità
(la protezione di tali diritti non rientra nei suoi obiettivi inoltre la comunità non può avere
poteri superiori a quelli previsti nel trattato). La conseguenza di ciò è che mentre gli stati
sono obbligati al rispetto di tale Convenzione, ma non la Comunità, perciò se uno stato
viola tali diritti, è responsabile, ma non la comunità
¾ 1952, CECA, (50 anni di vita, perciò conclusa dal 2002) Comunità europea del carbone e
dell'acciaio. Associazione economica sovranazionale europea volta a creare un mercato
comune nei settori del carbone e dell'acciaio. Fu istituita col trattato di Parigi del 18
aprile 1951, entrato in vigore il 27 luglio 1952, da Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi e Repubblica Federale Tedesca. Effettuata con un prelievo dalle società
interessate
¾ 1957, trattato sulla Comunità Economica Europea, EURATOM, entrano in vigore nel
1958
¾ 1958-1968, comincia ad instaurarsi una prassi che è quella di incontrarsi a livello di
capi di stato o di governo, per discutere degli aspetti principali che interessano gli stati
in quel momento. Scontro fra due visioni:
1. visione nazionale
2. visione federale
¾ 1965, Trattato della fusione degli esecutivi, significa che Consiglio e Commissioni
distinti nei vari trattati
¾ 1968, viene adottato un codice doganale unico, a tal punto non sono più gli stati a
verificare le merci ma viene creata una frontiera ideale che comporta la verifica, fatta
dallo stato interessato ma per conto dalla Comunità (l’autorità statale agisce in qualità di
autorità comunitaria in virtù del codice doganale unico). Questione di diritto
internazionale: il fatto di avere la personalità giuridica dipende anche dal
riconoscimento (es. fino al 1980 l’Unione Sovietica non riconosceva la Comunità
Europea)
¾ 1969-1985, grave instabilità, si sente l’esigenza di cooperare a livello di politiche
economiche, e che le fluttuazioni delle varie monete possano pregiudicare la libera
circolazioni delle merci (parzialmente risolte sino all’introduzione dell’euro).
Serpente monetario: si è preso come riferimento il dollaro (-+ 2.5%): NON FUNZIONA
ECU, bilancio comparato delle varie monete con pesi diversi: NON FUNZIONA
¾ 1970, passaggio delle risorse proprie
¾ 1974, formalizza questa riunione a livello di capi di stato e governo e di chiamarlo
Consiglio Europeo trasformandolo in tal modo da prassi a organo istituzionalizzato con
funzioni di cooperazione fra i paesi membri dell'Unione Europea. Riunisce almeno due
volte l'anno i capi di stato e di governo dei paesi membri e il presidente della
Commissione europea nei cosiddetti “vertici europei”. Il Consiglio europeo svolge un
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ruolo prevalentemente politico di stimolo e indirizzo per l'attività dell'UE e ha il compito
di comporre eventuali divergenze tra i membri non superate dal Consiglio dei ministri. Il
Consiglio informa dei suoi lavori il Parlamento Europeo tramite una relazione dopo ogni
vertice e una relazione annuale sulla situazione dell’UE.
¾ 1985:
1. Libro bianco sul mercato interno, vengono fissati obiettivi e priorità lasciando però
la definizione dei singoli istituti ai diversi paesi. Vengono sentite le rappresentanze
del settore: es. consumatori, operatori economici, ecc.
2. Libro verde, fissa meglio gli obiettivi e suggerisce un possibile strategia o di
regolamentazione generale
¾ 07.12.2000, Carta Europea di diritti fondamentali, Nizza
Trattati:
¾ vi partecipano il plenipotenziari, generalmente ministri degli esteri
¾ perché il trattato diventi vincolante è necessaria la ratifica del trattato
TRATTATO DI MAASTRICHT
.
Il Trattato sull'Unione Europea (noto come Trattato di Maastricht) venne firmato nella cittadina
olandese sulle rive della Mosa di Maastricht il 7 febbraio 1992 dai 12 paesi membri dell'allora Comunità
Europea, oggi Unione Europea ed è entrato in vigore il 1 novembre 1993.
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INTRODUCE:
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Unione Economica e Monetaria che ha portato in meno di dieci anni (il 1 gennaio 2002)
all'introduzione di una moneta unica per i 12 paesi che a tale unione hanno poi aderito: l'Euro.
Cittadinanza dell'Unione europea
Tre pilastri dell'Unione Europea:
procedura di codecisione nell'emanazione delle direttive ha fatto passare da una procedura di
consultazione ad una procedura di codecisione (ruolo più attivo del Parlamento) ed una
estensione progressiva delle materie interessate dalla codecisione
parere conforme
diritto di votare ed essere eletti, sia alle elezioni europee sia alle elezione comunali dei paesi di
residenza
Mediatore europeo si occupa di segnalare casi di cattiva amministrazione, utilizzabile dai
cittadini anche via e-mail per segnalare gli eventuali pregiudizi
la possibilità di rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali degli stati membri;
il diritto, per i cittadini comunitari, di petizione al Parlamento Europeo;
possibilità di rivolgersi a paesi terzi (es. Ambasciata di altro paese)
Definizione di Unione europea:
Essa è fondata sulle tre comunità (CECA, CEE e EURATOM) e corrisponde all’immagine del tempio
a tre colonne, i tre pilastri: le comunità, PESC e GAI. In essa il preambolo e le disposizioni comuni
fanno da frontone e le disposizioni finali rappresentano il basamento
PILASTRI da cui muove il processo verso l’Unione:
1. Modifiche ai i tre trattati esistenti (CECA, CEE (che diviene
CE) e EURATOM)
2. PESC, politica comune determinata dal Consiglio in base agli
orientamenti del Consiglio europeo
3. GAI, mera cooperazione in materia di terrorismo, traffico di
droga, asilo, immigrazione
Disposizioni comuni (ovvero disposizioni che possono riguardare tutti e 3 i pilastri)
¾ promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione
¾ affermare la sua identità sulla scena internazionale
¾ rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e dei suoi Stati membri
¾ conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà sicurezza e giustizia (controllo sulle
frontiere esterne ed esistenza di meccanismi basati sulla cooperazione della polizia assicurando
al contempo la piena e libera circolazione delle merci e delle persone)
¾ mantenere integralmente e sviluppare l’acquis (si legge achi) comunitaire
L’Unione deve perseguire tali obiettivi conformemente a:
1. Principio di legalità, ovvero conformità al trattato
2. Principio di sussidiarietà, ex art. 5 TCE, ovvero laddove l’obiettivo che si prefigge non può
essere raggiunto dai singoli stati, riconosciuto dal Trattato di Maastricht
Articolo 5 TCE
La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le
sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il
principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista
non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo
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delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario.
L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi del presente trattato.
3. Principio di proporzionalità (scelta fra direttiva e decisione)
L’Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni
svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi
Note del prof.:
¾ Il bilancio non è della Comunità europea ma dell’Unione europea (tutti e tre i pilastri)
¾ Disposizioni sull’Unione europea (non dell’Unione)
¾ Mandato di arresto europeo sta incontrando resistenze
¾ Maggiore coordinazione finalizzata all’integrazione dei diversi paesi
¾ Il trattato non cancella quanto fatto precedentemente, ma è una serie di disposizioni che
prevedono modifiche al trattato sulla comunità europea e istituiscono disposizioni comuni che
riguardano il 2 ed il 3 pilastro (PESC e GAI), come peraltro il trattato di Nizza
¾ Nell’AUE (Atto Unico europeo) c’è una novità che riguarda i diritti fondamentali (e anche
cooperazione che prevede un Consiglio che deve ottenere l’unanimità per potersi imporre) ed
anche nel trattato di Maastricht si prevede che l’Unione debba rispettare tali diritti
¾ Il Regno Unito non ha aderito all’euro
¾ Nel periodo immediatamente successivo al Maastricht, si pone il problema dell’allargamento.
Inizialmente 7 paesi, poi aumentati di altri 3, 2. 3, 10, 2 stati (totale attuale: 27). Concetto: più
coesi e più stati membri vi sono, più è facile ritagliarsi un ruolo importante nella scena
internazionale.
Criteri per potere far parte dell’Unione:
1. economia solida
2. stato di diritto che rispetti la democrazia, i diritti umani e le minoranze
3. acquis comunitarie, è la volontà di recepire la normativa comunitaria
Base giuridica, si intende una norma del Trattato sull’UE che consenta una decisione dell’UE
Tutti i trattati sono conseguenza di una conferenza intergovernativa
TRATTATO DI AMSTERDAM
Il Trattato di Amsterdam viene firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell'Unione Europea
ed è entrato in vigore il 1 maggio 1999.
INTRODUCE:
¾ Rinumerazione degli articoli dei trattati comunitari;
¾ 3° pilastro assume il nome di “ Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”
¾ passaggio di: visti, asilo e immigrazione dal terzo al primo pilastro con l’evidente
conseguenza che a queste materia vengono assoggettate al c.d. metodo comunitario
¾ Passaggio da consultazione a codecisione
¾ Cooperazione rafforzata” una cooperazione più forte ma solo fra alcuni Stati membri,
consente la realizzazione di un’Europa a due o più velocità;
¾ Accordi di Schengen, incorporati nel cosiddetto "terzo pilastro (ex GAI)" al fine di elevare la
sicurezza dei cittadini dell’Unione;
¾ Principio di trasparenza, art. 255, gli atti adottati dalle istituzioni e i documenti che hanno
portato alla loro adozione devono essere accessibili a tutti, fatte salve altre esigenze (privacy,
sicurezza interna dei diversi paesi)
¾ Prevedeva la convocazione di un’altra CIG con l’obiettivo di riformare le istituzioni e di
adottare un testo che sancisse i diritti riconosciuti dall’Unione europea.
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¾ Corte di giustizia, attribuita la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e
l’interpretazione delle decisioni-quadro degli Stati membri (sebbene tale competenza sia
subordinata alla accettazione di ciascuno Stato membro)
1952
1958
1967
1993
1999
2003
2004 -
UNIONE EUROPEA (UE)
Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
Comunità Economica
Comunità Europea (CE)
Europea (CEE)
Euratom (Comunità Europea dell'Energia Atomica)
Giustizia e
Comunità
affari interni (GAI)
europee: CECA,
Politica estera e di
CEE, Euratom
sicurezza comune (PESC)
- Comunità Europee (CEE, CECA, Euratom), Politica Estera e di Sicurezza Comune
(PESC), Cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni (GAI)
I "Tre Pilastri" dell'Unione Europea
Tratto da “Wikipedia”, minime modifiche
TRATTATO DI NIZZA
Il Trattato di Nizza ha modificato il Trattato di Maastricht e i Trattati di Roma. È stato approvato al
Consiglio europeo di Nizza l'11 dicembre 2000 e firmato il 26 febbraio 2001. Dopo essere stato
ratificato dagli allora 15 stati membri dell'Unione europea è entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
INTRODUCE:
¾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, viene proclamata però non entra a far
parte del trattato. Vi si trovano enunciati i diritti civili, politici, economici e sociali fondamentali
di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione Europea, raggruppati in sei grandi
capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.
¾ COPS (Comitato Politico di Sicurezza), Europol e Eurojust
¾ Clausola demografica, possibilità per ciascuno stato di chiedere la verifica che la maggioranza
qualificata comprenda almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione
¾ Early warning system, è una sorta di preavviso dato ad uno stato membro per diffidarlo dal
continuare a violare i diritti umani, è un controllo ex ante promosso dal Consiglio europeo. La
decisione viene presa dal Consiglio all’unanimità (senza chiaramente lo Stato oggetto della
decisione) con la c.d. astensione partecipativa (ovvero uno stato può astenersi senza inficiare
l’unanimità, salvo che non si astengano oltre un terzo dei voti. Se ci si astiene precisa che non
intende applicare la decisione, esso non sarà obbligato ad applicare la decisione, sebbene non
possa poi adottare atti che compromettano l’efficacia della misura). È consentita la delega.
Nell’adottare le misure sanzionatorie non si può determinare un sacrificio ai singoli (principi
generale del diritto comunitario) e la sospensione dei diritti non fa venire meno dei doveri
¾ Parlamento può adire alla Corte di Giustizia ed è equiparato a Consiglio e Commissione
¾ Possibilità di istituire organi giurisdizionali (camere giurisdizionali)
TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA
Vedere testo Zanobetti compendiato con gli appunti a lezione
OBIETTIVI DELL’UNIONE
Articolo 2 TUE
L'UNIONE SI PREFIGGE I SEGUENTI OBIETTIVI:
1. promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a
uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza
frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di
2.
3.
4.
5.
6.
10
un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle
disposizioni del presente trattato;
affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una
politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di
difesa comune (quest’ultima politica si è progressivamente formata nel corso degli anni, che
potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17;
rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante
l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;
conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia
assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto
concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della
criminalità e la lotta contro quest'ultima;
mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura
si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente
trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente
trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà
definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Inizialmente sono solo economici, all’art. 2 del Trattato sulla CEE, come ribadito nel Trattato sull’UE,
ma poi anche dell’ambiente (introdotto dall’AUE).
Libera circolazione di: persone, merci, servizi e capitali (fattori produttivi), significa eliminare le
barriere poste dagli Stati membri, significa una politica estera comune e con particolare riferimento al
mercato interno significa che la concorrenza non venga falsata. Ciò comporta non solo attribuire diritti
ma anche dare doveri e perciò intervenire non solo sulla parte economica
Regolamento 1049 del 2001 regola l’accesso ai documenti delle istituzioni
CONDIZIONI PER ESSERE STATO MEMBRO DELL’UE:
1. essere uno Stato europeo (rigetto del Marocco ma non della Turchia)
2. rispetto dei principi enumerati dall’art. 6 del TUE
Articolo 6 TUE
1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
3. la capacità di sostenere le pressione derivanti dal mercato unico
4. pieno rispetto dell’acquis comunitario
OCCORRE:
1. domanda dello Stato al Consiglio
2. valutazione politica della domanda dalla Commissione che esprime un parere
3. apertura delle negoziazioni (spetta al Consiglio, salvo che non decida di delegare questo compito
alla Commissione) Negoziati chiusi previ parere della Commissione
4. Parlamento che da un parere conforme
5. Consiglio delibera
6. l’accordo deve essere firmato dai competenti ministri degli esteri o capi di stato poi ratificato
Non vi sono possibilità per gli stati di ritirarsi dall’Unione europea, ovvero di ritiro unilaterale,
tuttavia si deve considerare l’ipotesi di una uscita negoziata
Il trattato che prevede una costituzione per l’Europa invece prevede una eventuale uscita (due anni)
11
CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 17 TCE, prevede che la cittadinanza dell’Unione si aggiunge a quella dei distinti stati ciò
comporta che la perdita della cittadinanza del proprio Stato porta alla perdita anche di quella della
cittadinanza europea.
Perciò la competenza della cittadinanza europea rientra in quella degli stati membri tuttavia essi non
possono adottare soluzioni che pregiudicano i diritti di chi godono i singoli in quanto cittadini
dell’Unione europea
Qualsiasi provvedimento che incide sulla cittadinanza dell’Unione europea viene adottato all’unanimità
Dal 18 al 21 si delineano i diritti che spettano ai cittadini dell’UE (ad essi si associano i familiari e
conviventi di fatto), ai quali va aggiunto il principio di non discriminazione in base alla nazionalità
prevista dall’art. 12 del Trattato sulla CE (a questa norma la Corte di giustizia ha riconosciuto dal 1998
l’efficacia diretta, ovvero i cittadini possono rivalersi direttamente alla giudice nazionale in relazione
a situazioni discriminanti della loro cittadinanza)
Sentenza Grzelzyk: nel momento in cui si superano i 3 mesi è necessario dimostrare una sufficiente
condizione economica ed una assicurazione medica
DIRITTI:
¾ Diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali (ha l’obiettivo di favorire
l’integrazione) ed al Parlamento europeo. Il voto è libero e viene fatto alle medesime condizioni
dei cittadini di quello stato
¾ Diritto di presentare una petizione (che riguarda una materia di competenza comunitaria e deve
riguardare direttamente il singolo) al Parlamento europeo. Art. 194 TCE
¾ Dritto di rivolgersi al Mediatore europeo per segnalare casi di cattiva amministrazione delle
istituzioni o organi comunitari, non è però richiesto l’interesse diretto di chi presenta la petizione
(art. 195 TCE)
¾ Diritto di rivolgersi in una delle 21 lingue comunitarie e il diritto a ricevere una risposta nella
stessa lingua
¾ Diritto a ricevere protezione diplomatica e consolare laddove non vi sia delegazione del
proprio stato
Qualsiasi decisione adottata a livello dell’U.E. sulla cittadinanza, è adottata con codecisione e
unanimità
Accesso alla giustizia, per chiedere l’annullamento di:
1. un atto di cui è il destinatario
2. un atto a portata generale (come un regolamento) ma in questo caso deve dimostrare di essere
interessato:
¾ direttamente, l’atto in questione non necessita di ulteriori misure di attuazione
¾ individualmente, atto a distinguerlo dalla generalità dei destinatario
IL TERRITORIO DELL’UNIONE
Le disposizioni del TUE si applicano a tutto il territorio dell’Unione (ovvero con l’adesione all’UE si
estende a tutto il proprio territorio la sovranità del T. UE). Tuttavia con riferimento alla materia
comunitaria ci sono zone che “soffrono” di eccezioni, ovvero alle quali non si applica il diritto
comunitario (es. alcuni territori d’oltre mare della Francia, Isola di Man, Reunion)
12
VALORI FONDATORI UE E DIRITTI FONDAMENTALI
Valori fondamentali, nel 1973 i capi di stato e di governo a Copenaghen adottano una decisione
importante affermando: “… desiderosi di preservare.. condividendo la medesima concezione di vita…
vogliono assicurare stato di diritto [due punti, 1) principio di legalità, 2) che esista un sistema
giurisdizionale che assicura la validità della legge], democrazia, diritti fondamentali…”
Evoluzione diacronica:
1. La Corte di giustizia in tema di diritti fondamentali. Prima del riconoscimento ufficiale di tali
diritti nelle diverse carte, ha dovuto volta per volta riconoscere i diritti prendendo spunto dalle
diverse costituzioni dei paesi membri
2. Maastricht prevede all’art. 177 TCE che lo sviluppo deve essere perseguito nel rispetto dei
diritti fondamentali
3. art. 6 TUE
4. Nizza, introduzione sui diritti relativi al sesso,
orientamento sessuale, religione, ecc., ciò
significa impegnarsi a rispettare tali diritti
(Consiglio, Parlamento, Commissione, diritti
nazionali quando si occupano di materie che
rientrano nella competenza dell’autorità)
In caso di violazione di tali diritti:
¾ Il singolo deve passare tutti i gradi del processo poi:
1. Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo
2. Tribunale di primo grado di Lussemburgo (che è competente per le istanze dei singoli
mentre la Corte di giustizia si occupa degli stati membri)
Rimedi al c.d. deficit democratico:
¾ maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali
¾ maggiore trasparenza dei procedimenti decisionali, sia amministrativi che legislativi
¾ maggior coinvolgimento delle parti civili
Il trattato non tratta dei rapporti tra le istituzioni, ma la giurisprudenza ha introdotto dei principi
(vedi sotto) per il rispetto dei diritti fondamentali
PRINCIPI FONDAMENTALI dei rapporti fra le istituzioni; devono essere “maneggiati” insieme:
1. Equilibrio istituzionale, strettamente legato al principio di legalità, art. 7 ovvero:
¾ ogni istituzione agisce nel limite delle proprie attribuzioni, delle competenza attribuite
dal trattato. Si tratta del divieto delle istituzioni di ingerire nelle altre
¾ Non è inoltre possibile la delega dei poteri di una istituzione (es.: Parlamento, Consiglio,
ecc.) ad un’altra. La funzione è perciò quella di preservare il giusto rapporto fra le
istituzioni e tutelare i cittadini, la violazione delle norme destinate a preservare
l’equilibrio istituzionali, l’atto è suscettibile di azione di annullamento e la Corte lo
annullerà, indipendentemente dalla violazione di una norma intesa a tutelare i singoli
Esempio:
Se la Commissione adotta una decisione che impone una sanzione a carico di un’impresa che
viola l’obbligo di riservatezza rivelando il nome del dipendente, la sanzione rimane ma il
dipendente può chiedere il risarcimento extracontrattuale per il danno ricevuto
Importante:
¾ La violazione delle norme tese all’equilibrio fra le istituzioni comportano la nullità
dell’atto
¾ Lo stesso non è vero per ogni norma destinata a proteggere gli interessi dei singoli, ma è
possibile ottenere un risarcimento dei danni dalla Comunità in quanto questa ha violato
una norma diretta alla protezione dei singoli.
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2. Autonomia delle istituzioni, ogni istituzione è competente ad adottare le norme interne
necessarie per regolare nella maniera più efficiente possibilità sua attività, ovvero di adottare un
regolamento interno. Con i regolamenti:
¾ Non si possono adottare meccanismi che vanno contro gli equilibri istituzionali
¾ è necessario rispettare il patto di competenza fra livello sovranazionale e livello
nazionale
3. Leale collaborazione, costituisce un corollario del principio di autonomia, si può fare
riferimento a questo principio quando non esistono regole chiare. (Es. il Consiglio consulta il
Parlamento il quale non risponde. Il Trattato non prevede nulla in merito, vulnus normativo. Si
può perciò fare riferimento al principio di leale collaborazione). Questo principio può essere da
base per accordi interistituzionale nei quali le istituzioni concordano di assumere in
determinate circostante un certo comportamento. Il trattato di Nizza afferma che tali accordi
istituzionali devono coinvolgere le tre istituzioni (Parlamento, Consiglio e Commissione)
La Commissione ha il monopolio dell’iniziativa legislativa. Ciò costituisce una notevole differenza
rispetto al nostro Parlamento nazionale. Il deficit democratico si rileva anche in ciò
Il Parlamento ha sempre esercitato una pressione sulla Commissione perché adottasse iniziative volute.
La consultazione del Consiglio nei confronti del Parlamento in determinate materie è frutto della
necessità di democrazia
Corte di Giustizia:
¾ Non necessariamente quando uno stato rinuncia ad esercitare un potere, la comunità acquista tale
potere. (es. nel 1957 gli stati hanno rinunciato a introdurre dazi all’interno dell’UE, ma non è
stato acquistato tale potere dall’UE).
¾ Ciò spiega anche perché spesso al termine delle conferenze intergovernative nascono “crisi”
istituzionali in ordine alle decisioni prese in conferenza.
Ripartizione dell’esercizio delle competenze, lista di materie di competenza:
1. federale
2. statale
3. concorrente
Nella logica comunitaria ci si è sempre opposti in quanto nel trattato non troviamo liste di
competenze (come quella sopra indicata). Le competenze vanno perciò desunte dagli obiettivi
Competenze degli stati membri :
¾ attribuzioni specifiche dal trattato agli stati membri (tipico degli stati regionali)
¾ Il diritto di proprietà è definito dal diritto degli stati membri
Nonostante vi sia la libera circolazione delle merci, è consentito agli stati membri invocare l’ordine
pubblico per vietarne la circolazione (es. delle “bambole (…) gonfiabili”) pur senza pregiudicare
l’applicazione uniforme del diritto comunitario .La Corte di Giustizia valuterà se vi sia discriminazione,
sulla base del diritto comunitario anche se in quella materia specifica non ha competenza (es. quella
penale)
Principio di non discriminazione. Inghilterra, un uomo ha cambiato sesso e dopo, pur non avendo l’età
per la pensione come uomo, l’ha chiesta come donna. Nel diritto interno lo stato civile non era
modificabile (esemplificando perciò un problema del diritto interno rispetto al diritto comunitario). La
risposta alla Corte è stata che il non riconoscere un diritto simile è una discriminazione
Principio di autonomia procedurale. Stati liberi purchè questa sia una procedura che garantisca
l’efficacia del diritto e che sia uguale tanto per le situazione nazionali che sovranazionali
Caso meramente interno, indica una non competenza
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Principio dei poteri impliciti (art. 308 TCE):
1. Non esiste una base giuridica specifica per agire
2. Necessità per agire di un obiettivo della comunità, ovvero per conseguire quell’obiettivo è
richiesto il livello comunitario. (principio di sussidiarietà)
Articolo 308 TCE
Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del
mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i
poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.
Vi è stato fatto ricorso per disciplinare la materia ambientale (inserita con l’Atto Unico europeo
che codifica questa competenza) ed educazione (introdotta con il Trattato di Maastricht)
Teoria dei “Poteri impliciti”, riconosciuta prima in ambito CECA e poi in ambito comunitario
con sentenza AETR che fissa il parallelismo fra competenze interne ed esterne
Dire del Trattato di Maastricht invece che Trattato sull’UE indica il riferimento ad una base giuridica
che può non essere più in vigore
COMPETENZE:
1. Esclusive:
¾ per natura, tre: politica commerciale comune, politica monetaria, conservazione
delle risorse biologiche del mare. L’unica competente è la comunità ma se la comunità
non agisce lo stato può legiferare in merito (gli stati agiscono come “gestori” del
comune interesse)
¾ per esercizio, significa che la comunità ha adottato una legislazione completa che non
lascia spazio ad un intervento statale, e quindi di fatto priva gli stati della possibilità di
regolamentare quella stessa materia senza creare una disarmonia nella
regolamentazione della stessa materia. È tuttavia difficile che una materia sia
completamente regolamentata
La differenza fra questi due settori: per natura, per potere ottenere i propri poteri ad agire gli
stati devono modificare il trattato, per esercizio, è sufficiente abrogare la norma comunitaria
2. Concorrenti, trasporti, ambiente, concorrenza e consumatori: Tutte le norme nelle quali non
esiste una competenza esclusiva della comunità
3. Complementari: impiego, educazione e cultura. Qui per loro natura non possono diventare
esclusive, ma solo accompagnare o promuovere la disciplina in questi settori che viene lasciata
agli stati membri. Questo non impedisce alla comunità di legiferare e in ossequio al principio di
leale collaborazione viene chiesto agli stati di non contrastare tali norme
iure et de iure (che non ammette prova contraria)
ESERCIZIO DELLE COMPETENZE a livello normativo (chi regolamenta che cosa):
1. sussidiarietà, art. 5 par. 2, (a livello costituzionale, alcune volte vi è un cumulo di autorità
competenti, traducibile con il principio di prossimità; affermato per la prima volta nella materia
ambientale nell’Atto Unico europeo poi codificato con Maastricht e con Amsterdam vi sono
ulteriori indicazione di come questo principio possa essere utilizzato)“… nei settori che non sono
di sua esclusiva competenza la comunità interviene in via sussidiaria..” ovvero la comunità
interviene solo quando lo stato non riesce a realizzare gli obiettivi della comunità sia in termini
qualitativi che quantitativi. Interrogativi in relazione alla decisione di intervento:
¾ dimensione internazionale
¾ intervento che produca effetti benefici ed in quale misura
2. proporzionalità, due elementi:
¾ contenuto, deve tenere in considerazione le differenti legislazioni degli stati membri
¾ forma, la comunità deve agire nel rispetto del principio di proporzionalità e sceglie
“quella che lascia più libertà”, es. fra regolamento e direttiva: direttiva
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nota del Prof.: così come è ora il trattato costituzionale non entrerà mai in vigore
Unione Europea Unione Europea o UE Organizzazione sovranazionale europea, volta a rafforzare l’integrazione e la
cooperazione tra i paesi membri. L’UE (la cui vicenda ebbe inizio nel 1951, con la creazione della
Comunità europea del carbone e dell’acciaio) nacque il 1° novembre 1993, con la ratifica del Trattato
di Maastricht, dalla trasformazione della Comunità Europea. Nel 2004, con l’ingresso di dieci nuovi
paesi (in gran parte dell’ex blocco orientale comunista) i membri dell’Unione Europea sono diventati
ventisette: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Romania e Bulgaria
ORGANIZZAZIONE
Le attività dell’Unione sono affidate a istituzioni comuni. Nei primi venti anni di vita della Comunità
Europea queste erano la Commissione, il Consiglio unico e il Parlamento, che con ruoli diversi
partecipavano ai processi decisionali; vi era poi la Corte di giustizia, con la funzione di pronunciarsi su
questioni legali o su controversie esistenti tra istituzioni comunitarie o tra queste ultime e gli stati
membri. Con l’evolversi del processo di integrazione, mentre è cambiato il ruolo di alcune di queste
istituzioni (ad esempio il Parlamento ha acquisito nuovi poteri), se ne sono aggiunte altre: il Consiglio
europeo, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, la Corte di giustizia, il Tribunale
di primo grado, la Corte dei conti, il Mediatore europeo, la Banca europea per gli investimenti, la
Banca centrale europea.
COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione è un organo di individui che hanno un mandato rinnovabile di 5 anni allineato alla
legislatura del Parlamento, i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza
nell’interesse generale della comunità. L’art. 213 TCE, par. 2, dice che la Commissione è composta da
membri che non rappresentano i propri stati ma grava su loro un preciso obbligo di non essere
influenzati dai rispettivi stati, viceversa c’è l’obbligo per gli stati membri di non fare pressioni sui
commissari, art. 10).
È composta da 27 membri (erano 15 prima dell’allargamento del 2004), è impropriamente detta.
l’ORGANO ESECUTIVO dell’Unione (art. 202: delega Consiglio vs Commissione; e 211:
Commissione guardiana del Trattato) Tuttavia diventa tale solo nella prassi poiché il vero titolare del
potere esecutivo è il Consiglio, che conferisce alla Commissione tale potere), ma suo è anche il
compito di avanzare le proposte legislative. Ha un organico di 15.000 persone, di cui un terzo è addetto
ai servizi di traduzione e di interpretariato.
Meccanismo della c.d. comitatologia, la delega dal Consiglio alla Commissione viene fatto a gruppi
ristretti di persone che affrontano aspetti delegati dal Consiglio alla Commissione (composti da delegati
degli stati membri e delegati della Commissione). La nomina non tiene conto della composizione del
Parlamento, ovvero non è un governo indicato dagli elettori
Articolo 213 TCE
(N.d.R. Testo valevole dal 1° novembre 2004 fino a quando l'Unione annoveri 27 Stati membri)
1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni
garanzia di indipendenza.
La Commissione comprende un cittadino di ciascuno Stato membro.
Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera
all'unanimità
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse
generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da
alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
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Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri
della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun altra
attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne
di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla
loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale
cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di
giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le
dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione
dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ha un potere piuttosto ampio, oltre al presidente vi sono 5 vice presidenti (prima di Nizza erano 14),
1. può far rassegnare le dimissioni ai membri della Commissione
2. ordine del giorno
3. organizzazione interna
4. rappresentanza esterna
COMMISSARI
Nomina dei Commissari e del Presidente
¾ Art. 215, il Consiglio, riunito a livello di capi di stato o di governo a maggioranza qualificata
designa le persone che intende nominare come membri della Commissione, di comune accordo
con il presidente della Commissione
Articolo 215 TCE
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano
individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un
nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per
la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista
dall'articolo 214, paragrafo 2.
Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione
restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che
il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo
comma del presente articolo.
¾ Tale designazione viene approvata dal Parlamento nel sul complesso, non individualmente (pur
se informalmente interviene anche sul singolo, vedi caso Buttiglione “rigettato”
individualmente)
¾ Davanti al Consiglio la Commissione presta giuramento
Criteri di scelta dei commissari sono :
¾ demografico, in relazione alla tutela di rappresentazione degli stati con scarsa popolosità
¾ geografico, in relazione alla tutela di rappresentazione equidistribuita delle diverse aree
geografiche
¾ scarto, il nr. totale dei mandati detenuti da cittadini di due stati membri non può mai essere
superiore a uno
REQUISITI dei Commissari:
¾ indipendenza, ogni volta che un commissario si esprime lo fa in nome della Commissione e non
del proprio stato
¾ incompatibilità assoluta con qualsiasi altro impiego anche non retribuito, è un lavoro a tempo
pieno
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¾ dovere di confidenzialità, da tenersi anche dopo il termine del mandato. La Commissione
precedente a Prodi, ha avuto diversi casi oltre la Cresson, di commissari che hanno utilizzato le
loro informazione per scopi personali
Caso Cresson, una commissaria nella Commissione precedente alla presidenza di Prodi, aveva condotto
delle autorità poco ortodosse favorendo amici, è decaduta
Qualora il nr. degli stati membri supererà 25, per l’adesione di Romania e Bulgaria si giungerà a 27,
alcuni stati adopereranno una rotazione (scelta adottata dal Consiglio all’unanimità). Se questi stati
aderiscono prima del 2009 ci sarà un periodo transitorio a 27 commissari poiché la decisione del
Consiglio può essere presa solo dopo l’elezione.
Nella procedura di nomina dei commissari c’è stata un progressivo intervento del Parlamento che da
Nizza è regolata come segue:
Principio della collegialità della Commissione, sul quale la Corte di giustizia giudica, indica che non si
può parlare di responsabilità del singolo commissario:
¾ È impossibile pensare che ogni atto passi per il collegio (tutta la Commissione), perciò il
fenomeno della delega del Collegio della Commissione a singoli commissari per adottare
provvedimenti di loro competenza. Le delega deve risultare da un atto della Commissione. Tale
fenomeno è ammissibile per atti di gestione amministrativa ordinaria e nella misura in cui si
oggetto da parte del collegio della Commissione
¾ Ciascun commissario ha la responsabilità di un settore di attività (mercato interno, relazioni
esterne, politica agricola, politica regionale, ecc.) e può adottare misure di gestione specifiche
Potere di controllo politico del Parlamento sulla Commissione:
¾ MOZIONE DI CENSURA: Responsabilità politica della Commissione nei confronti del
Parlamento, il quale può censurarne il comportamento con mozione di censura e determinarne
lo scioglimento. Dal deposito (un decimo dei parlamentari) della richiesta scritta, se ne occupa
il presidente del Parlamento, dopo 24 ore, la discussione della mozione, poi entro 48 si deve
deliberare (per avere un tempo sufficiente alla delibera ma ristretto per non paralizzare le
attività). Voto pubblico e nominale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri.
In caso di scioglimento la Commissione deve continuare l’ordinaria attività (es. la negoziazione
di un accordo internazionale, controllo sui finanziamenti agli stati, perciò l’attività permessa è
abbastanza estesa), con esclusione del potere di iniziativa, sino alla nomina della nuova
Commissione.
Il potere di censura è presente dai primi trattati ed è stato proposto 11 volte, 5 non hanno
raggiunto la fase del voto (mozione ritirata prima del voto) negli altri casi non è stata raggiunta la
maggioranza. L’unica che si è dimessa è stata la Commissione Santer, quella precedente a
Prodi
•
Dipendenti del Parlamento europeo: Funzionario (+- 3.800 € stip.) per concorso e iscrizione nel c.d.
“libro azzurro” per un periodo di tre anni, agente, come per funzionario, assistente (+- 2500 € stip.).
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI
Funzioni previste dall’art. 211 TCE (ruolo di guardiano dei Trattati della Commissione) Al fine di
assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:
1. funzione di controllo, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle
disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso; esso si manifesta in particolare
nel potere di azionare un ricorso per infrazione di uno stato membro sospettato di aver violato
la normativa comunitaria, termina con una pronuncia della Corte di giustizia. Se vi è condanna
e lo stato non si adegua la Commissione può segnalarlo nuovamente alla Corte la quale può
imporre sanzioni pecuniarie (strumento generico di controllo).
2. formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo
esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario; Sono atti tipici
non vincolanti
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3. potere di iniziativa, dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli
atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato
4. esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso
stabilite.
Funzione di Rappresentanza:
¾ Art. 302 TCE, la Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni
Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.
¾ Interna, la quale rappresenta in giudizio la comunità. La Commissione ha sedi di rappresentanza
negli stati membri e varie delegazioni nel mondo
¾ Esterna, art. 300 TCE, nei procedimenti di conclusione dei trattati internazionali, attuato su
delega del Consiglio
Poteri ispettivi in materia di concorrenza, dumping e aiuti di stato
Il trattato prevede che Parlamento, Consiglio e stati membri, possono sollecitare la Commissione
affinché questa presenti una proposta legislativa
Cause di perdita dell’incarico di Commissario:
1.
morte
2.
dimissioni volontarie
3.
dimissioni d’ufficio. È la Corte di giustizia che dichiara le dimissioni d’ufficio di un
Commissario. Il trattato di Nizza prevede che la Commissione può chiedere ad un
commissario di dimettersi. Non necessario sostituirlo (ad esempio se manca un breve periodo
alla scadenza del mandato). Il Parlamento può “suggerire” tali dimissioni d’ufficio
Si vota senza ponderazione, non tutti i procedimenti di adozione degli atti avvengono oralmente, ovvero
vi è la procedura scritta (più celere). È possibile delegare un commissario a determinate competenze
(già visto sopra). Tutti i provvedimenti devono:
1. essere motivati
2. avere i termini del ricorso (nello stesso provvedimento),
3. basati sul principio di proporzionalità e trasparenza (obbligo per la Commissione di
rispondere)\
CONSIGLIO
Il Consiglio dell’Unione Europea o Consiglio dei ministri, è il principale organo legislativo.
Composto dai rappresentanti degli stati membri, di solito ministri ed ha composizione variabile
(rango ministeriale sancito da Maastricht), è affiancato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti
(COREPER), che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che
quest’ultimo gli affida
Non ha un mandato, ed è un organo di Stati ed ha composizione variabile con 321 membri (Italia
29 membri, numero massimo)
La presidenza del Consiglio è affidata a turno a uno degli stati membri e ha la durata di sei mesi.
Due ipotesi di lavoro del Consiglio:
1. Organo collegiale: è una istituzione della comunità
2. Consesso intergovernativo: le stesse persone fisiche che siedono nel Consiglio, si riuniscono e
deliberano come rappresentanti degli Stati membri e non come componenti del Consiglio. In
tale ipotesi la deliberazione non è presa più dall’istituzione comunitaria, bensì da un consesso
intergovernativo (es.:è il caso della nomina dei membri della Corte di giustizia)
Differenza fra:
¾ Consiglio come istituzione, in tale caso uno stato membro può impugnare un atto del consiglio
davanti alla Corte di giustizia, adottato
¾ Consiglio come stati membri, consesso intergovernativo
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Nella composizione dei Capi di Stati e di governo designa il Presidente della Commissione ed in tale
composizione gli è attribuitogli il ruolo di garante del rispetto dei principi fondamentali (libertà,
democrazia, diritti dell’uomo e stato di diritto) cui sono tenuti gli Stati membri
FUNZIONI
1. Funzione legislativa: agisce in tutti e tre i pilastri ma ha competenza esclusiva nel 1° pilastro,
attuata mediante:
¾ regolamenti
¾ direttive
¾ decisione
¾ raccomandazioni e pareri
Modalità di delibera:
1. maggioranza semplice, se non diversamente previsto si applica tale maggioranza
2. maggioranza qualificata
3. unanimità
Codecisione, è la più utilizzata. Il Parlamento ha diritto di veto
Cooperazione
2. Funzione esecutiva: normalmente delegato alla Commissione
3. Potere di controllo e di gestione:
¾ il compito di coordinare le politiche economiche degli stati membri
¾ garantire il rispetto dei diritti fondamentali, può mandare raccomandazioni e sospendere il diritto
di voto
¾ Nomina del presidente della Commissione
¾ ricorso per infrazione
¾ competenze esclusive: politica commerciale comune
Formazione del Consiglio
1. Affari generali e relazioni esterne, mensile
2. Economa e finanza, mensile
3. Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, bimestrale
4. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, 4/anni
5. Competitività, 5/6 anni
6. Trasporti, telecomunicazioni ed energia , bimestrale
7. Agricoltura e pesca , 3/4 anni
8. Ambiente, 4 anni
9. Istruzione, gioventù e cultura, 3/4 anni
Vi sono alcuni casi in cui il Consiglio si riunisce a livello di Capi di stato o di Governo, art. 7 trattato
sull’UE, quando si deve emanare un “early warning” nei confronti di uno stato membro per una
violazione grave, introdotto dal Trattato di Nizza
Troika, gruppo composto dal presidente uscente, dal presidente attuale e dal presidente venturo del
Consiglio dell'Unione, i quali talvolta lavorano insieme sulle iniziative di politica estera per garantire
continuità
La presidenza del 1995 la presidenza gode di un meccanismo a rotazione, che consente di non
modificare il trattato in funzione dell’adattamento, un criterio per stabilire il sistema rotatorio è nel
periodo rotatorio vi sia sempre uno dei grandi stati
Le sedute del Consiglio sono riservate
È il presidente che stabilisce l’ordine del giorno e deve essere inviato 14 giorni prima ai membri del
Consiglio ed alla Commissione
In caso di opposizione della commissione il Consiglio deve deliberare all’unanimità
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Segretariato generale, ha sede a Bruxelles ed assiste il Consiglio rappresentandone il supporto
funzionale ed amministrativo
Art. 308 TCE, disposizione-chiave dell’intero sistema che consente al Consiglio di adottare un atto
normativo in materie non espressamente attribuite alla sfera delle competenze comunitarie, quanto
un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità (vedi sopra)
UNANIMITÀ del Consiglio, casi:
1. Cittadinanza
2. Ingresso nuovi stati
3. Adozione di atto con rigetto degli emendamenti del Parlamento o rigetto della posizione
comune del consiglio
4. Art. 308 poteri impliciti
Quorum di delibera:
1. maggioranza semplice, per il quorum deliberativa, c’è facoltà di delega,
2. maggioranza qualificata,
¾ prima dell’ultimo allargamento vi era una ponderazione che favoriva i piccoli stati che
risultavano sovrarappresentati (grandi stati 70% popolazione – 40% voto), vi era una
minoranza di blocco di 26 voti, fra 23 e 25 il Consiglio doveva cercare di venire incontro
a questa situazione con un 65 mentre prima era 62 (aumentando il “tetto”) con l’ulteriore
condizione di almeno 10 stati a favore
¾ dopo l’allargamento, maggioranza qualificata 232 su 321 voti complessivi (che giunga
però dalla maggioranza degli stati membri e rappresentare il 62% della popolazione
allorquando l’atto venga proposto dal Commissione) con una minoranza blocco 90, più
2/3 degli stati membri
3. unanimità, l’astensione non influisce. Una volta era la norma e si chiamava consensus. Ha
conosciuto la seconda fase di vita con l’ampliarsi delle competenze della comunità. Adozione di
Azioni e Posizioni comuni (2° pilastro), 3° pilastro, cittadinanza, ecc.
Segretariato generale del Consiglio, aiuta il consiglio, es. quando la discussione passa dal COREPER
al Consiglio, il Segretario generale aggiunto (che opera per il Segretariato generale) assicura il rispetto
delle norme di procedura, verifica quorum, verifica modo di deliberazione
Comitato politico e di sicurezza, controlla:
¾ la situazione a livello nazionale
¾ propone misure per combattere situazioni di crisi
¾ controlla l’attuazione sulle politiche concordate sul 2 pilastro
COREPER - ORDINE DEL GIORNO
COREPER, acronimo francese per Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli stati membri,
è un organo del Consiglio composto da funzionari degli stati membri a livello ambasciatoriale e fanno
da tramite fra la dimensione nazionale e quella comunitaria. Verifica anche i principi di sussidiarietà e di
proporzionalità
Fra COREPER e Consiglio c’è un coordinamento ma non vi è mai una delega al COREPER per adottare
un atto, la delibera è sempre del Consiglio
Vi sono due COREPER fra i quali non vi è rapporto gerarchico:
¾ COREPER 1, si occupa delle questioni ordinarie, rappresentanti permanenti aggiunti
¾ COREPER 2, si occupa delle questioni più importanti è composto dai funzionari di più alto
rango
L’ordine del giorno (e la distinzione parte A e B) viene svolta dal
Ordine del giorno:
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1. parte A, non richiedono discussione, si vota solamente per la formalizzazione. Il COREPER in
tal caso deve approvare il punto all’unanimità. Il voto del Consiglio è necessario in quanto è i
Consiglio che delibera
2. parte B, richiedono discussione e voto del Consiglio
CONSIGLIO EUROPEO
Il Consiglio europeo è un organo di impulso politico il cui compito principale è
quello di fissare le successive tappe (linee guida: guidelines) del processo di
integrazione (come ad esempio suggerire soluzioni sul mandato di arresto europeo)
Attuale presidente: Angela Dorothea Merkel
E’ stato formalizzato in un vertice di Parigi del 1974. Oggi è previsto dall’art. 4
del trattato di Maastricht, ed è composto dai:
1. capi di stato e/o di governo accompagnati dai
2. ministri degli esteri,
3. presidente della Commissione accompagnato da un membro della Commissione
(tot. 52 persone) sebbene possono essere invitate altre persone in relazione alle materie da trattare. Ogni
sei mesi a rotazione con decisione unanime del Consiglio viene deciso il Presidente del Consiglio
europeo
Le riunioni del Consiglio europeo hanno solitamente luogo a Bruxelles, nell’edificio Justus Lipsius
Attività:
1. Procede a monitorare la situazione in materia di impiego, aumento della qualità della vita e
dell’occupazione
2. Ha una funzione peculiare in materia di cooperazione rafforzata
3. Invia annualmente una relazione al Parlamento ed una per ogni riunione per la verifica
PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo – inizialmente organo puramente consultivo al quale l’Atto unico europeo e il
Trattato di Maastricht hanno attribuito poteri più ampi – è l’unico organo comunitario composto da
membri eletti direttamente dai cittadini dei paesi membri. Oggi, oltre ad avere poteri in materia di
bilancio e di controllo dell’esecutivo, il Parlamento ha anche competenze legislative e condivide con il
Consiglio dei ministri il potere di decisione su diverse materie.
Il Parlamento infatti esamina le proposte di legge presentate dalla Commissione europea e può proporre
emendamenti prima dell’esame del Consiglio dei ministri. Il Parlamento europeo esercita, di concerto
con il Consiglio dei ministri, i poteri in materia di bilancio, ovvero adotta il bilancio annuale e ne
controlla l’esecuzione. Per alcune decisioni di particolare importanza, il Consiglio per pronunciarsi deve
ottenere il parere conforme del Parlamento.
La sede del Parlamento è a Strasburgo, anche se la maggior parte del lavoro delle commissioni
parlamentari viene svolta a Bruxelles; il Segretariato generale si trova invece a Lussemburgo. I seggi
del Parlamento europeo sono 732 (erano 700 prima del Trattato di Amsterdam), ripartiti in base alla
popolazione degli stati membri. Nel Parlamento europeo sono rappresentati un centinaio di partiti,
organizzati in otto raggruppamenti.
¾ 732 parlamentari (inizialmente l’Assemblea parlamentare ne aveva 142, prima del 2004:
626) al Parlamento europeo, l’Italia ha 78 parlamentari (prima dell’allargamento del
2004: 87)
Articolo 189 TCE
Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità,
esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.
Il numero dei Membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue
1/3 dei parlamentari sono donne, 535 appartengono ai 15. Ogni cittadino UE (ovvero ogni cittadino che
detiene la cittadinanza di uno stato membro) ha diritti elettorali attivi e passivi. Ogni stato ha un suo
sistema elettorale e non c’è uniformità. Le elezioni si tengono a partire dal 1979, l’atto con il quale si
decide l’avvio delle elezioni europee è del 1976.
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Il voto è:
¾ unico
¾ svolto contemporaneamente
Requisiti di eleggibilità e scrutinio vengono lasciate agli stati membri.
Il mandato è di 5 anni (n.b. corte di giustizia 6 anni, Commissione 5 anni)
¾ Immunità, è prevista ma può essere revocata ma non opera in flagranza di reato. Consiste
sostanzialmente nell’impossibilità di perseguire il deputato e di sottoporlo a misure detentive
FUNZIONI DEL PARLAMENTO
1. Funzione legislativa:
¾ indiretta, stimolando la Commissione alla presentazione di un disegno di legge (forte
pressione a causa della possibilità di Mozione di censura)
¾ diretta, mediante la procedura di codecisione e cooperazione
2. Funzione di controllo, possibilità di presentare interrogazioni scritte e orali, sia al Consiglio
sia alla Commissione, in relazione al principio di equilibrio istituzionale
Le interrogazioni possono essere:
¾ prioritarie, quanto riguardano situazioni caratterizzate da una certa urgenza e che non
richiedono un tempo particolare per preparare la risposta, il termine è 3 settimane
¾ non prioritarie, 6 settimane
L’interrogazione può essere proposta da 32 deputati, da una commissione parlamentare, da un
gruppo politico
Il presidente riceve l’interrogazione e la sottopone ad un altro organo, la Conferenza dei
presidenti dei gruppi politici che fanno parte del Parlamento
3. Potere di adire alla Corte di giustizia per l’azione annullamento
4. Poteri di bilancio
Organizzazione e funzione del Parlamento, si trovano:
¾ nei trattati istitutivi, pubblicati nella gazzetta ufficiale della comunità europea
¾ nel regolamento interno, tali modifiche sono abbastanza frequenti e meno “visibili”
La struttura prevede un Presidente eletto a scrutinio segreto per 2 anni e 6 mesi
Funzioni del presidente:
¾ Gestione dell’attività del Parlamento
¾ Preside le sedute plenarie
¾ Nomina il Segretario generale
Ufficio di presidenza composto da:
¾ Presidente
¾ 14 vice presidenti
¾ 5 questori, figure minore
Conferenza dei presidenti dei gruppi politici, vi partecipa anche il presidente del Parlamento
La Conferenza è responsabile del coordinamento con
¾ istituzioni comunitarie
¾ parlamenti nazionali
¾ stati terzi, intervengono spesso paesi con il quali l’UE ha accordi commerciali o di associazione
in vista di una futura adesione (tale adesione è comunque fondata sulla condivisione dei principi
comunitari previsti all’art. 6). COSAC, è un organo nel quale si riuniscono delegati del
Parlamento europeo e nazionali che a livello interno si occupano di questioni comunitarie.
È previsto che a tale conferenza partecipino anche due deputati dei gruppi misti
Quindi abbiamo:
23
COMMISSIONI, i cui componenti variano ogni 2 anni e 6 mesi:
1. permanenti
2. temporanee, 12 mesi o raggiungimento scopo
Il loro ruolo è quello di preparare le sedute plenarie, (es. mantenendo i contatti con le altre istituzioni)
Quando la Commissione ha potere deliberativo non avvengono sedute plenarie
Quando vengono istituite si definisce:
1. mandato
2. componenti
3. obiettivi
A seconda della difficoltà degli argomenti affrontati possono essere istituite sottocommissioni
Il Parlamento si riunisce almeno una volta al mese a Strasburgo ma vi sono anche sedute straordinarie
I dibattiti sono pubblici e sono disponibili sul sito internet del Parlamento
Nella sua funzione normativa / controllo può rivolgere raccomandazioni al Consiglio e Commissione
Il Parlamento è chiamato ad esprimere un parere (con risoluzione) non vincolante sul programma
legislativo della Commissione
CORTE DI GIUSTIZIA
La CORTE DI GIUSTIZIA è l’istituzione cui è stato attribuito il controllo giurisdizionale (con sede a
Lussemburgo), è composta da ventisette giudici (uno per ogni stato membro) e otto avvocati generali,
i suoi membri hanno un mandato rinnovabile di 6 anni e sono nominati dai rispettivi stati in conferenza
intergovernativa ma non li rappresentano
COMPETENZA:
1. Controllo diretto, sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie
rispetto ai trattati.
a. Azione di annullamento di un atto per illegittimità, proposto una persona fisica o
giuridica uno stato o istituzione può chiedere l’annullamento di un atto comunitario
b. Azione in carenza, una persona fisica o giuridica, stato o istituzione può domandare alla
corte che dichiari l’illegittimità di un comportamento omissivo illegittimo tenuto da una
istituzione (quando viene meno ad un obbligo)
c. Azione di responsabilità extracontrattuale, si ricorre per i danni che in ipotesi estreme
che possono essere il risultato un comportamento legittimo ma pregiudizievole. È un
atto limite sebbene possa capitare. Si attua quanto non è possibile l’azione di
annullamento
d. Eccezione di invalidità, art. 241 TCE, utile solo qualora i termini siano scaduti per
l’azione di annullamento, è sempre possibile l’azione pregiudiziale (riguarda però gli
atti a portata generale per il principio della tutela giurisdizionale piena). L’atto viene
disapplicato sebbene resti in vigore
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e. Ricorso di infrazione, contro i comportamenti illegittimi di uno stato membro. Art.
226 proposti dalla Commissione, art. 227 proposti da uno Stato membro
Articolo 226 TCE
La COMMISSIONE, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al
riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla
Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
Articolo 227 TCE
Ciascuno degli STATI MEMBRI può adire la Corte di giustizia quando reputi che un
altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del
presente trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato
su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del
presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in
condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla
domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.
2. Controllo indiretto (in quanto l’iniziativa è affidata ai giudici nazionali), sulla interpretazione
e sulla validità del diritto comunitario (atti non trattati) a titolo pregiudiziale, tale controllo
investe anche l’armonia del sistema giuridico comunitario, ovvero la compatibilità delle norme,
degli atti amministrativi o delle prassi nazionali con i trattati ovvero con gli atti di diritto
comunitario derivato. Le istituzioni possono chiedere alla corte di pronunciarsi sulla
compatibilità degli accordi internazionali. Ad esempio la CEDU è stata rigettata e la Corte ha
detto che se non venivano modificati i trattati non era possibile accogliere la CEDU
GIURISDIZIONE della Corte:
¾ 1 e 3 pilastro (è escluso il 2 pilastro)
REQUISITI dei giudici:
¾ Indipendenza
¾ Incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica, remunerata o meno
¾ Giureconsulti di notoria fama oppure soggetti abilitati nel proprio stato alle più alte funzioni
giurisdizionali
Il Presidente della Corte viene eletto tra i giudici per 3 anni. Egli :
1. dirige l’attività della Corte sia sotto il profilo giuridico che amministrativo
2. fissa le date delle udienze,
3. presiede le sedute plenarie e tramite ordinanza è competente ad adottare le misure cautelari
attuata mediante ordinanza
AVVOCATO GENERALE
Ha il compito di presentare pubblicamente ed in completa indipendenza rispetto alle parti ed alla
comunità, conclusioni scritte e motivate sulle cause trattate dinanzi alla Corte (da presentarsi però solo
quando lo richiede lo Statuto della Corte, la Corte tuttavia può escludere le conclusioni dell’avvocato
generale quando la causa non presenti nuovi punti di diritto)
Il suo ruolo è quello di amicus curiae, e di difensore del diritto
Tesauro era un avvocato generale ora è membro della Corte Costituzionale
Il primo avvocato generale interviene con l’assegnazione della causa ad un avvocato generale fra
l’istruzione della causa e il giudizio (generalmente un mese). Durante questo periodo la Corte può
escludere le conclusioni dell’avvocato
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La Corte può sedere in:
¾ composizione plenaria, c.d. “grande plenum”, 27 giudici, richiesta per le cause promosse
contro membri (per le loro dimissioni) del Mediatore, Corte dei Conti e Commissione.
L’attribuzione della plenaria dipende dall’importanza
¾ piccolo plenum, denominata “grande sezione”, 11 giudici (per la validità devono essere presenti
almeno 9 giudici), se richiesto da uno stato membro o da una istituzione
¾ sezioni, di 5 o 3 giudici
È consentita la rimessione alle sezioni salvo che la grande sezione non sia richiesta da uno stato membro
o istituzione
Cancelliere, nominato rinnovabile per 6 anni provvede a:
¾ tenuta del ruolo delle cause, ricezione atti, notifiche degli atti alle parti
¾ amministrazione e gestione finanziaria della Corte
Non è possibile per uno Stato membro chiedere la modifica della composizione della Corte in ragione
del fatto che non è rappresentato (ora sono 27 con Romania e Bulgaria)
Il diritto comunitario è un DIRITTO SUI GENERIS per:
¾ Efficacia diretta delle direttiva
¾ Diretta applicabilità del trattato e regolamenti
¾ Diritti fondamentali in conseguenza del lavoro della Corte di giustizia che con la propria
giurisprudenza che con la sua giurisprudenza ha affermato i diritti fondamentali
¾ Ripartizione di competenze fra comunità e stato membri
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
L’Atto unico aveva previsto che alla Corte, il Consiglio, previo parere della Commissione, potesse
affiancare un altro organo giurisdizionale
Istituito nel 1988, diventato operativo nel 1989, pur non essendo una delle istituzioni comunitarie
menzionate nell’art. 7 del trattato, è divenuto pare integrante dell’apparato giurisdizionale comunitario.
Il Trattato di Nizza lo ha riconosciuto formalmente all’art. 220 TCE il ruolo di giurisdizione autonoma
Composto da almeno un giudice per Stato membro (27) con requisiti analoghi a quelli dei membri
della Corte, il Tribunale non viene sistematicamente assistito dall’avvocato generale (nominato tra i
giudici) ma è obbligatorio solo in seduta plenaria o per la difficoltà del diritto, è facoltativa la
designazione quando si riunisce in piccolo plenum
Competenza, persone fisiche o giuridiche (sono escluse istituzioni e Stati membri):
1. contenzioso del personale ed ai ricorsi individuali in materia di concorrenza (limitazione
iniziale)
2. ricorsi diretti proposti da soggetti diversi dagli Stati e dalle istituzioni comunitarie (di
competenza della Corte), siano essi persone fisiche o giuridiche
È esclusa la competenza pregiudiziale per il Tribunale. È un giudice di prima istanza
Una sentenza del Tribunale può essere sottoposta al riesame della Corte di giustizia ma solo qualora
sussistano “gravi rischi che l’unità e la coerenza del diritto comunitario siano compromesse”. Tale
iniziativa compete al primo avvocato generale entro un mese dalla pronuncia del Tribunale.
Ricorsi diretti, l’impugnazione (entro due mesi fatta al Cancelliere, non ha effetto sospensivo per cui se
il Tribunale si pronuncia tale sentenza vale fino a modifiche della Corte) della sentenza davanti alla
Corte può essere fatta solo per motivi di diritto da parte di:
¾ parte soccombente, deve essere dimostrato l’interesse
¾ stati membri
¾ istituzioni, anche se non hanno partecipato al giudizio di primo grado
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RAGIONI DEL RICORSO:
¾ incompetenza del Tribunale
¾ irregolarità della procedura
¾ violazione del diritto comunitario
Giudice unico, dal 1999 (vigore) il Consiglio ha introdotto la possibilità che il Tribunale decida in tale
modo, escludendo le questioni di legittimità di portata generale, solo per:
¾ cause di personale
¾ ricorsi di annullamento
¾ responsabilità contrattuale su questioni già chiarire dalla giurisprudenza
CAMERE GIURISDIZIONALI
La loro istituzione era prevista dal Trattato di Nizza e la prima camera giurisdizionale attivata è stata
il Tribunale per la funzione pubblica in data 02.11.2004, inizialmente con competenza in materia di
funzione pubblica, successivamente competenti in ricorsi in materie specifiche. Le decisioni delle
camere potranno essere oggetti di impugnazione davanti al Tribunale per motivi di diritto e di fatto
Scopo - competenze
¾ alleggerire il carico di lavoro del Tribunale
¾ Materie specifiche
¾ Materie che hanno una giurisprudenza consolidata
TRIBUNALE PER LA FUNZIONE PUBBLICA
È composto di 7 giudici con mandato di 6 anni rinnovabile, possibile modifica da parte del Consiglio a
maggioranza qualificata di tale numero
Requisiti dei giudici:
¾ cittadinanza UE
¾ criterio geografico, rappresentazione delle diverse aree
¾ diverse tradizioni giuridiche (è la ragione per cui nella Corte vi è un giudice per ogni stato)
¾ essere abilitati a svolgere le funzioni giurisdizionali
Nomina dei giudici viene affidata al Consiglio che dovrà consultare un comitato di giureconsulti di
notoria competenza
Non vi sono avvocati generali
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MEDIATORE EUROPEO
(non fatto a lezione)
Introdotto dal Trattato di Maastricht, ha il ruolo di defensor civitatis o ombudsman (termine che in
lingua svedese significa "rappresentante, fu istituita in Svezia nel 1809 dal Riksdag (Parlamento), allo
scopo di vigilare sull’operato del governo)
Funzione, è il difensore degli interessi dei cittadini nei confronti dell’autorità la cui lesione non
sarebbe traducibile in azioni giudiziarie. In Italia, a livello regionale, esiste il difensore civico
Nomina, dal Parlamento per la durata della legislatura con mandato rinnovabile, è un organo di
individui indipendente
Procedimento
1. Denunce, possono essere proposte, relativamente a casi di cattiva amministrazione dell’attività
delle istituzioni comunitarie, fratta eccezione per la Corte di Giustizia e il Tribunale, da:
¾ cittadino dell’UE
¾ persona fisica o giuridica che abbia sede in uno stato membro
2. Indagini, svolte dal Mediatore sulla base di tale denuncia o di propria iniziativa
3. Conclusioni positive, ne investe l’autorità interessata la quale gli deve comunicare il proprio punto
di vista entro 3 mesi
4. Esito procedura, il Mediatore trasmette una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione
interessata, informando il denunciante del risultato dell’indagine
LE NORME
PROCEDIMENTI NORMATIVI
UTILIZZATI PER ADOTTARE I VARI ATTI COMUNITARI
Competenti ad avanzare una proposta di adozione di un atto normativo sono:
¾ Commissione
¾ Commissione su consiglio del Parlamento
¾ Consiglio
ELEMENTI COMUNI AGLI ATTI COMUNITARI, la proposta viene esaminata nell’ambito della
commissione ad essa dedicata, e deve indicare:
1. Base giuridica, (omissione = vizio sostanziale) attività che comporta l’individuazione una tra
più basi giuridiche perciò il primo sforzo è quello di individuare ce c’è una base giuridica
principale (il “centro di gravità”) in quanto può verificarsi che tra più basi giuridiche che
prevedono un procedimento di adozione diverso (maggioranza semplice o qualificata,
unanimità). Consultazione, codecisione, parere conforme, concertazione (quest’ultima in materia
di bilancio), tuttavia si preferisce sempre il procedimento più democratico. Se non vi è una base
principale si opera il c.d. splitting, si adottano due norme ciascuna con la propria base giuridica.
La verifica della base giuridica avviene già durante la fase di formazione della proposta tramite
un consiglio di esperti
2. Ragioni, per le quali si deve adottare quel determinato tipo di atto
3. Efficacia nel tempo, l’efficacia non è retroattiva tranne, in via d’eccezione, ove ciò sia imposto
dall’obiettivo da realizzare e comunque sia adeguatamente salvaguardato il legittimo affidamento
degli interessati (nella motivazione vanno indicate le ragioni che giustificano l’efficacia
retroattiva)
4. Relazione finanziaria, ovvero quali sono i costi e indicarne la copertura finanziaria
5. Studio sull’impatto che la normativa può avere
La proposta può essere modificata ma non si può modificarne l’oggetto per non alterare l’equilibrio
istituzionale. In caso di codecisione con maggioranza qualificata, se la Commissione si oppone, il
Consiglio potrà adottare l’atto solo all’unanimità
28
PROCEDURE
1. CONSULTAZIONE
¾ Commissione: propone
¾ Parlamento: parere
¾ Consiglio: adotta (se non viene rispettata tale procedura
l’atto è invalido, né si può modificare l’atto
successivamente alla consultazione, che deve essere fatta
sull’atto definitivo)
2. PARERE CONFORME
¾ È una variante della consultazione, ma il Parlamento ha un potere di veto
3. COOPERAZIONE, art. 252 TCE, introdotta con il Trattato di Maastricht:
¾ Commissione: propone
¾ Parlamento: parere
¾ Consiglio:
1. adotta se non vi sono modifiche
2. esprime una posizione comune, se vi sono modifiche
¾ Parlamento: 2° lettura entro 3 mesi
1. Parlamento: rigetta; Consiglio adotta all’unanimità
2. Parlamento: approva; Consiglio: adotta
3. Parlamento: emenda:
¾ Commissione: emenda; Consiglio adotta all’unanimità
¾ Commissione: approva; Consiglio adotta a maggioranza qualificata
4. COODECISIONE, art. 251 TCE
¾ Commissione: propone
¾ Parlamento: parere
¾ Consiglio:
3. adotta se non vi sono modifiche
4. esprime una posizione comune, se vi sono modifiche
¾ Parlamento: 2° lettura entro 3 mesi
1. Parlamento: rigetta; chiusura dell’iter legislativo
2. Parlamento: approva; Consiglio: adotta
3. Parlamento: emenda:
¾ Commissione: emenda; Consiglio adotta all’unanimità
¾ Commissione: approva; Consiglio adotta a maggioranza qualificata
5. CONCERTAZIONE:
¾ Attivata a partire dal 1976, ciascuna istituzione può chiedere di aprire una concertazione, che
ha lo scopo di trovare una soluzione concordata. Casi espliciti:
1. atti di portata generale
2. che abbiano implicazioni finanziarie notevoli
3. adozione di questi atti non deve essere imposta da atti precedenti, generalmente in
materia di bilancio
¾ Parlamento e consiglio devono cercare un accordo entro 3 mesi con l’attiva partecipazione
della Commissione
¾ Parlamento esprime un parere sull’accordo raggiungo in sede di commissione di
concertazione
¾ Se c’è concertazione il Consiglio delibera in modo definitivo
29
30
Articolo 251 TCE. Procedura di codecisione
1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica
la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:
- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto
proposto così emendato;
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa
esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune.
La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in
conformità con la posizione comune,
b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto
proposto si considera non adottato,
c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo
compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un
parere su tali emendamenti.
3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si
considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve
deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il
Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del
Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
REVISIONE DEI TRATTATI
La procedura di revisione si applica non solo ai trattati istitutivi (primo pilastro) ma anche alle
disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro) e alla cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale (terzo pilastro)
È il presidente del Consiglio che convoca la C.I.G.
.
MODIFICHE INTERGOVERNATIVE:
Articolo 48 TUE
Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi
a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione,
esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi
(Conferenza intergovernativa) degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo
scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche
istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
MODIFICHE COMUNITARIE:
Attuabili solo se vi è una base giuridica introdotta nel trattato per la modifica in via semplificata
Vengono introdotte su decisione del Consiglio. Esempio:
¾ Tribunale per la funzione pubblica, istituito con decisione del Consiglio in data 02.11.2004
FONTI PRIMARIE
Sono anzitutto le norme convenzionali contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee ed in
quegli accordi internazionali successivamente stipulati per modificare ed integrare i primi, ma anche
gli atti del Consiglio oggetto anch’essi di procedure costituzionali di adattamento nei singoli stati
membri
31
FONTI PRIMARIE SCRITTE
sono in prevalenza i trattati:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
CECA (fino al 2002)
CE
Maastricht
Nizza
Amsterdam
Fusione esecutivi, 1965
Decisione del suffragio universale
Adesione degli stati membri
ecc.
Sfera di applicazione dei trattati, coincide con quella dell’insieme dei diritti nazionali, comprese le
zone di mare e gli spazi aerei, nonché i territori europei di cui uno Stato membro abbia la rappresentanza
(Gibilterra rispetto al Regno Unito)
FONTI PRIMARIE NON SCRITTE
sono i Principi generali di diritto comunitario
L’art. 288 TCE (vedi sotto) che rinvia ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri è stato
utilizzato per evocare ed applicare principi comuni agli ordinamenti nazionali anche in materie diverse e
consentono di colmare le lacune legislative
Essi:
¾ Diventano diritto autonomo quando la Corte di giustizia li recepisce (es.: certezza del diritto,
legittimo affidamento)
¾ Sono principi che incidono in modo significativo sull’esito del procedimento dinanzi alla Corte di
giustizia e vi si fa ricorso in assenza di una norma esplicita
¾ Si applicano anche in assenza di una specifica norma al riguardo, es. l’eguaglianza
¾ Spesso l’interesse generale si scontra con i diritti dei singoli
¾ I diritti fondamentali vengono in rilievo solo nell’ambito del diritto comunitario, ovvero il diritto
dell’UE non li ha recepiti
PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO COMUNITARIO
1. Principio della certezza del diritto, si deve offrire al singolo una certezza del diritto (essa limita
la liberta di azione delle istituzioni)
2. Principio del legittimo affidamento, è un ulteriore aspetto del principio di certezza del diritto.
Viene in rilievo in caso di una modificazione improvvisa di una disciplina e la sua violazione
può costituire motivo di invalidità della nuova disciplina
3. Principio di proporzionalità, verifica la legittimità di un atto in base alla sua idoneità o
necessità rispetto ai risultati che si vogliono conseguire e spesso si risolve in un criterio di
ragionevolezza
4. Principio dell’effetto utile, impone un’applicazione o interpretazione delle norme comunitarie
funzionale al raggiungimento delle loro finalità. Ad es. le direttive che non vengono trasposte
dagli stati membri che stabiliscono un diritto in capo ai singoli possono, a determinate
condizioni, essere invocate direttamente da questi ultimi
5. Principio di leale collaborazione, per giurisprudenza tale principio viene applicato tra:
¾ tra stati membri
¾ tra istituzioni
¾ tra stati membri e istituzioni
Ha diversi scopi:
¾ facilitare le istituzioni comunitarie nei loro compiti
¾ contribuire a realizzare gli obiettivi del Trattato persino in carenza di norme comunitarie
¾ garantire la piena efficacia dei diritti attribuiti al singolo dal diritto comunitario
6. Principio del primato del diritto comunitario
7. Principio di eguaglianza, art. 12, ovvero situazioni simili vanno trattate in modo simile.
32
Trova riconoscimento espresso nel Trattato nella forma di un divieto di discriminazione sulla
nazionalità, con applicazioni specifiche relativamente alla libertà di circolazione di merci e dei
servizi e alla libertà di stabilimento. Si tratta di una norma ad effetto diretto, è una estensione
del principio di eguaglianza. Trova ancora riconoscimento nel principio di pari retribuzione fra
lavoratori di sesso femminile e maschile per uno stesso lavoro
Il principio di eguaglianza è uno dei principi fondamentali della Corte la quale ha ampliato la
protezione dei singoli attraverso il rilievo dei diritti fondamentali, avvenuta utilizzando come
appiglio all’art. 288 che in qualche modo consentiva il ricorso sistematico ai principi generale
(vedi nota sotto):
¾ diritto di proprietà
¾ diritto al libero esercizio di un’attività economica o professionale
¾ irretroattività delle norme penali
¾ previsione legale di reati e delle pene
¾ diritti della difesa
¾ diritto all’equo processo entro un termine ragionevole
¾ principio del contraddittorio, è l’audi et altera parte,
Sono invece fuori dal controllo della Corte le norme nazionali prive di qualsiasi legame con il
diritto comunitario
In definitiva, la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia) è riuscita a compensare
ampiamente la mancanza di una disposizione materiale nel Trattato sui diritti fondamentali
La Comunità infatti non è parte della CEDU e rimane estranea al sistema di controllo
attribuito alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo
La mancata adesione alla CEDU non ha comportato divergenze reali e rilevanti tra Corte di
giustizia e Corte di Strasburgo
Infine la tutela dei diritti fondamentali ha trovato attuazione nella Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea “lanciata” a Nizza nel 2000, che ha recepito tutti i diritti
rilevati dalla Corte di giustizia fino a quel momento
N.B.: Il diritto primario non è soggetto al giudizio di legittimità della Corte
Articolo 288 TCE
La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o
dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che
stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile
FONTI SECONDARIE - DIRITTO DERIVATO
Comprende un ventaglio di atti giuridici, adottati dalle istituzioni comunitarie, nei limiti delle
competenze e con gli effetti che il Trattato sancisce e descritti parzialmente dall’art. 249 TCE
1.
2.
3.
4.
Regolamenti
Decisioni
Direttive
Raccomandazioni e pareri
Competenza, tali atti sono posti in essere dal:
¾ Consiglio
¾ Commissione
33
¾ Parlamento congiuntamente alla Commissione, secondo la procedura della codecisione (art.
251)
REGOLAMENTI
È l’equivalente della legge negli ordinamenti statali ed ha una natura normativa
CARATTERISTICHE:
¾ Portata generale, ovvero si rivolge a soggetti indeterminati, tuttavia la portata generale è spesso
sottoposta alla verifica della Corte di giustizia sotto il profilo della impugnabilità
¾ Obbligatorietà, ovvero tutti i destinatari del regolamento sono tenuti a dare applicazione
completa ed integrale. Ciò preclude la possibilità per gli Stati di formulare opposizioni o riserva
all’atto della sua adozione
¾ Direttamente applicabile agli stati membri, ovvero sono vietati gli atti di trasposizione del
regolamento (il Parlamento italiano non deve adottare una legge per trasporre il regolamento).
Es.: il caso di un regolamento comunitario che prevedeva la corresponsione da parte degli Stati
membri di un premio in denaro per l’abbattimento di mucche da latte, rifiutato ad un
allevatore con l’argomento che non vi era stato un provvedimento interno di copertura
finanziaria, la Corte ribadì che la norma era provvista di effetto diretto e doveva dunque
ricevere immediata e corretta applicazione
Deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, la mancata pubblicazione non influisce sulla
validità della ma ne impedisce la produzione di effetti obbligatori. Entra in vigore alla data prevista, in
mancanza entro 20 giorni
Impugnazione di un regolamento da parte di un singolo:
¾ è necessario dimostrare un interesse situazione specifica di un soggetto (quindi non si tratta di
una situazione astratta) ovvero che è stato chiamato regolamento ma in realtà è una decisione
DECISIONE
È, al pari del regolamento, un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Dal regolamento si differenzia
per avere destinatari specificatamente designati ad essere dunque priva di quella portata generale e
astratta che è tipica degli atti legislativi. Corrispondeva nel sistema CECA alla decisione individuale
Essa corrisponde ad un atto amministrativo in quanto sono chiamate ad applicare il diritto comunitario
a singole fattispecie concrete, creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche soggettive in
capo ai destinatari, ovvero Stati ma anche tutti gli Stati, persone fisiche o giuridiche
Competenza, ovvero chi può adottarla:
¾ Consiglio
¾ Commissione, ma in virtù di un potere di delega del Consiglio
Caratteristiche:
¾ È un titolo esecutivo, quando impone obblighi di pagamento ai singoli, persone fisiche o
giuridiche. Le procedure esecutive sono però dello Stato membro
¾ Deve essere notificata ai destinatari
¾ Vengono pubblicate sulla G.U. sole le decisioni più rilevanti, con funzione meramente
informativa
DIRETTIVA
Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere (obbligo di
risultato con libertà di mezzi) salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi
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Come la decisione non ha portata generale ma vincola solo lo Stato o gli Stati che ne sono i soli
destinatari salvo ad incidere talvolta, sulle situazioni giuridica soggettive dei singoli
L’obbligo di risultato è di adottare tutte le misure necessarie per realizzare il risultato voluto dalla
direttiva, è un obbligo cogente e investe tutti gli organi dello stato, compresi gli organi giurisdizionali
La Corte ha detto che l’esatta attuazione di una direttiva è più importante in quanto le misure di
attuazione sono lasciate alla discrezione degli Stati membri e che la portata vincolante della direttiva
investe il termine fissato per l’entrata in vigore delle misure interne (in pendenza del termine l’obbligo
non è sanzionabile) durante il quale grava:
1. Stati membri: un obbligo di standstill ovvero un obbligo di buona fede nel senso che devono
astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla
direttiva.
2. Giudice: un obbligo di parere conforme, (è la migliore soluzione possibile in assenza di un
adeguamento normativo nazionale) ovvero deve fare tutto quanto concesso dal diritto interno
per rispettare lo spirito della direttiva, se non vi riesce il singolo può chiedere il risarcimento del
danno
Direttive dettagliate (espressione impropria; viene fatta per cercare uniformità nei diritti nazionali),
sono direttive che non lasciano spazio ad alternative quanto ai modi ed ai tempi per realizzarle, esse
tradiscono lo spirito con cui nasce la direttiva. Possono così assumere la portata ed efficacia dei
regolamenti, al punto che la dottrina ha ipotizzato la loro illegittimità
In definitiva la direttiva è uno strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali
I diritti, scaduto il termine possono essere fatti valere in modo verticale, verso lo Stato, mai orizzontale,
ovvero verso gli altri singoli
Per conseguire i risultati richiesti dalle direttive viene utilizzata spesso la legge comunitaria
L’Italia è il paese condannato più volte per mancato o ritardato adeguamento delle direttive. Le
ragioni sono due:
1. motivo legislativo, lentezza del processo legislativo
2. motivo politico, inerente la scarsa coscienza comunitaria
Legge comunitaria annuale (legge contenitore) inventata dalla legge nr. 86 “La Pergola” del 1989,
presentata del 31.01.1989, che recepisce in blocco tutto il diritto comunitario, ma provvede anche a
“ripulire” il campo del diritto nazionale dalle antinomie fra i due ordinamenti. Legge di riforma della
legge comunitaria del 2005 (c.d. legge Buttiglione).
Recepisce:
1. Disposizioni che danno attuazione alle direttive:
¾ Attuazione diretta, riportando titolo e numero della direttiva
¾ Via mediata, tramite l’autorizzazione al governo ad adotta tutti i regolamenti necessari
2. Abrogazione di norme antinomiche o loro modifiche
3. Tutte le disposizioni che indicano i principi giuridici che le regioni devono seguire
nell’attuazione del diritto comunitario all’interno del loro ordinamento
4. Le disposizioni di esercizio del potere sostitutivo dello stato nei confronti delle regioni
RACCOMANDAZIONI E PARERI
Sono atti aventi natura non vincolante per i quali non vi è obbligo di pubblicazione, tuttavia vengono
comunque pubblicati, specie se aventi carattere generale
Competenza ad adottarle:
¾ Commissione, in particolare, ha un ruolo privilegiato
¾ Tutte le istituzioni comunitarie
Raccomandazioni, sono dirette agli Stati membri e contengono l’invito a conformarsi ad un certo
comportamento. Sono in genere adottate dalle istituzioni quanto non possono, ai sensi Trattato, adottare
atti obbligatori. I giudici nazionali devono tenerne conto ai fini dall’interpretazione di norme nazionali o
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atti comunitari vincolanti. Spesso viene adottata la raccomandazione per lasciare allo Stato
l’adeguamento che se non viene rispettato può dare luogo ad atti vincolanti
Pareri: costituiscono l’atto con cui le istituzioni comunitarie fanno conoscere il loro punto di vista su
una determinata materia (funzione di orientamento).
Gli ATTI TIPICI sono previsti dal Trattato e possono essere sia vincolanti o non vincolanti
ALTRI ATTI COMUNITARI
Oltre agli atti sopra indicati, vi sono altri atti diversi, concernenti ipotesi specifiche, funzionali
all’attività istituzionali. Essi sono:
¾ Regolamenti interni, es. del Parlamento, Consiglio e Commissione. Di portata diversa sono i
regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale
¾ Programmi generali, che fissavano gli obiettivi e la scadenza delle liberalizzazioni
¾ Constatazione, dell’avvenuta approvazione del bilancio
Il quadro si inoltre arricchito con figure di ATTI ATIPICI o sui generis, a volte persino vincolanti (la
qualificazione dell’atto sotto il profilo dell’obbligatorietà, spetta al giudice, sia Corte di giustizia, sia
Tribunale e sono impugnabili direttamente solo quello vincolanti), altre privi di specifica
denominazione e sono frutto della prassi delle istituzioni. Essi sono:
¾ Decisioni sui generis, atti vincolanti normalmente adottati dal Consiglio che ha differenza delle
decisioni non sono indirizzati né a Stati membri né a persone giuridiche o fisiche
¾ Accordi interistituzionali tra Consiglio, Commissione e Parlamento, es.: in materia di bilancio
¾ Risoluzioni del Consiglio o del Parlamento, quando voglio far conoscere il proprio parere
¾ Comunicazioni, non hanno effetto vincolante, c.d. soft law, sono adottati con frequenza ed in via
esclusiva dalla Commissione. Tre categorie:
1. Decisorie, è il migliore esempio di soft law, si utilizza uno strumento non vincolante
per fissare delle regole, decidono l’ambito di applicazione del diritto comunitario
2. Interpretative, es. sulla libera circolazione dei servizi
3. informative, destinate ad alimentare il dialogo tra istituzioni su temi in cui si prefigura
l’adozione di veri e propri atti normativi
Gli atti sono, in via di principio, non retroattivi
ATTI RETROATTIVI (eccezioni):
1. regole procedurali
2. un atto sostituito da un altro viziato
3. quando si ritira un atto, invece l’abrogazione produce effetti per il solo futuro. La Corte ha
distinto fra atti che:
¾ non creano diritti, ritirabile entro termini ragionevoli
¾ creano diritti, due casi:
1. legittimi, non possono essere ritirati
2. illegittimi, possono essere ritirati se ricorrono
¾ termini ragionevole,
¾ per motivi di ordine generale,
¾ occorre limitare al massimo le conseguenze negative sul legittimo
affidamento. Non è invocabile quando:
a. ha ignorato una disposizione della disciplina per colpa
b. il soggetto si è reso responsabile di un comportamento
illegittimo
EFFETTO DIRETTO DELLE NORME COMUNITARIE
Effetto diretto della normativa comunitaria, è l’idoneità della norma comunitaria a creare diritti ed
obblighi direttamente in capo ai singoli e senza che sia necessaria l’interfaccia dello Stato
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Tale effetto nasce con riguardo all’art. 25 nella celebre sentenza Van Gend en Loos del 1963, nella
quale la Corte afferma che il trattato non si è limitato alla creazione di obblighi reciproci degli Stati
membri ma che si è inteso invece realizzare “un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del
diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro
poteri sovrani, ordinamento che non riconosce soltanto gli Stati ma anche i loro cittadini”. In definitiva
significa che il singolo può far valere questo diritto davanti al giudice nazionale
Bilateralità dell’effetto diretto:
1. Singoli, significa che possono far valere tali diritti davanti al giudice nazionale e non solo
2. Stato, significa esigere dal singolo il comportamento imposto dalla norma comunitaria. Ciò
significa che lo Stato può far valere il diritto comunitario nei confronti del singolo. Si parla di
effetto verticale unilaterale
Differenze:
¾ Effetto diretto, idoneità della norma a produrre direttamente in capo ai singoli, diritti che
possono essere fatti valere dinanzi al giudice nazionale
¾ Diretta applicabilità, è una proprietà degli atti comunitari dotati di efficacia diretta
(regolamenti, direttive, ecc.) che discende dal fatto che non è richiesto alcun provvedimento
nazionale di applicazione
Hanno effetto diretto, è riservato a tutte quelle disposizioni che sono chiare, precise e
incondizionate:
¾ Disposizioni del trattato
¾ Regolamenti (è la regola), direttive (più complesso, vedere sotto), decisioni (è la regola)
¾ Accordi conclusi dalla Comunità
¾ Decisioni di organi istituiti tramite i predetti accordi
Ragioni dell’effetto diretto:
1. un preciso obbligo dello Stato che ha come contropartita un diritto del singolo (l’art. 249 non
esclude che atti diversi dal regolamento producano gli stessi effetti)
2. la portata dell’obbligazione imposta allo Stato sarebbe ridotta se i singoli non ne potessero far
valere l’efficacia i i giudici nazionali non potessero prenderla in considerazione (criterio che
vuole la sostanza prevalere sulla forma)
Tipi di effetto diretto:
¾ Effetto diretto verticale, invocabile dai singoli solo nei confronti dello Stato
¾ Effetto diretto orizzontale, invocabile dai singoli nei confronti di altri singoli
EFFETTO DIRETTO DELLA DIRETTIVA
Le direttive hanno un effetto diretto solo verticale, ovvero in assenza di un atto che dà attuazione alla
direttiva, il singolo non può invocare tale direttiva nei confronti di altri singoli; limitazione peraltro
molto contestata in relazione alla sperequazione che introduce, ad es., fra dipendente pubblico /
dipendente di azienda privata. In definitiva, l’effetto diretto solo verticale nonostante sia contestabile,
viene considerato come un vizio d’origine che non poteva dare risultati migliori, anche se, la Corte di
giustizia, non ha mancato di pronunciarsi su casi di effetto diretto orizzontale (es. parità uomo /
donna nell’accesso nel mondo del lavoro)
Infine non vanno confuse con le c.d. direttive dettagliate, poiché per l’effetto diretto non rileva il grado
di dettaglio bensì che la norma non sia condizionata per la sua applicazione da alcun atto delle autorità
nazionale
Due ordini di condizioni:
1. che la direttiva riconosca diritti in capo ai singoli
2. che ciò emerga da disposizioni chiare, precise e incondizionate
Effetto diretto verticale unilaterale, ovvero solo nei confronti dello Stato che:
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1. Non ha trasposto la direttiva
2. La ha trasposta male
La Corte ha trasformato il problema dell’effetto diretto della direttiva in un problema di interpretazione,
che, laddove venga riconosciuto tale effetto, il giudice deve disapplicare la norma nazionale
contrastante, affinché non si pervenga ad un esito contrario al diritto comunitario
Entrata in vigore ed effetti:
1. Entrata in vigore: immediata
2. Produzione effetti:
¾ pubblicati, entro 20 gg, dalla pubblicazione
¾ notificati, dalla notifica
Direttiva, due termini:
1. entrata in vigore della direttiva
2. termine per l’adeguamento
PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO
L’effetto diretto si collega strettamente al primato del diritto comunitario (primauté)
È la prevalenza del diritto comunitario su qualunque norma nazionale che viene disapplicata in
caso di antinomia
¾ Competenza indiretta della Corte di giustizia mediante i principi che sono strumentali alla
soluzione di una determinata fattispecie
¾ Poteri della Corte:
1. Rinvio pregiudiziale, art. 234, utilizzato dalla Corte di giustizia per arrivare ad affermare
in via indiretta l’incompatibilità di una disposizione nazionale con una disposizione
comunitaria
Articolo 234 TCE
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione del presente trattato,
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e
della BCE,
c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando
sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli
Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua
sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di
pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di
giustizia.
2. Azione di infrazione, art. 226 e 227, è un rimedio giurisdizionale, la Corte condanna lo
stato
Articolo 226 TCE
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al
riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla
Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
Articolo 227 TCE
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Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro
Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente
trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato
su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del
presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in
condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla
domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.
¾ Effetto pratico della supremazia, gli stati in caso di normativa contrastante sono tenuti a
disapplicare la normativa nazionale.
Caratteri della disapplicazione:
1. ex officio
2. senza dover attendere l’adozione di una nuova disciplina
¾ Base della supremazia è l’articolo 10 TCE:
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad
assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati
dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento
dei propri compiti.
2. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli
scopi del presente trattato.
Non tuttavia possibile ragionare in termini di gerarchia in quanto si tratta di due ordinamenti
diversi (comunitario / nazionale)
CASI:
¾ Caso Van Gend en Loos 1963, in tale caso era stato chiesto di pagare un dazio dalla Germania
all’Olanda, questa tassa era stata maggiorata fino all’8%, il governo Olandese sosteneva che era
un adeguamento di una tassa esistente ma il sig. Van Gend ricorre ai sensi dell’art. 25 dicendo
che non possono essere introdotte nuove tasse. La Corte di giustizia gli dà ragione e annulla il
provvedimento nazionale. La Corte di giustizia stabilisce che la comunità costituisce un
ordinamento giuridico. Ovvero:
1. La rinuncia degli stati membri alla propria sovranità, in determinati settori, è
definitiva
2. La comunità ha per oggetto sia gli Stati membri che i singoli (precedentemente i
singoli non erano compresi)
3. gli stati non possono opporre al trattato leggi interne successive senza far venir
meno la necessaria uniformità ed efficacia del diritto comunitario
¾ CASO ITALIANO:
1964, Costa vs Enel, Costa era un utente e azionista della Edison Volta che negli anni 60 è stata
nazionalizzata e chiamata Enel, ricorre davanti al giudice conciliatore di Milano (l’importo della
contesa è di 1915 lire), per violazione mediata (indiretta) dell’art. 11 (mancato adeguamento
alla normativa comunitaria) perché la nazionalizzazione era stata fatta contro la normativa
comunitaria
Due sentenze:
1. Corte Costituzionale, afferma che andava applicato il principio vigente in materia di
successione delle leggi nel tempo pertanto il trattato prevale solo se posteriore
2. Corte di giustizia, dice nel luglio dello stesso anno:
¾ non è competente a trattare il caso
¾ tuttavia afferma che primato del diritto comunitario per la successione
temporale
1975, ICIC, Corte Costituzionale, è possibile riconoscere una forza giuridica superiore, ma
l’incostituzionalità deve essere accertata dalla Corte Costituzionale e la norma non deve
essere disapplicata dal giudice nazionale
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1978, Sentenza Simmenthal, Corte di giustizia, (ditta che importa carne bovina dalla Francia)
tale importazione viene sottoposta al pagamento di diritti di controllo sanitario compiuti in
maniera sistematica per tutti prodotti provenienti dall’estero (è una misura che scoraggia la
libera circolazione delle merci). La Simmenthal agisce in giudizio per la ripetizione
dell’indebito in quanto il pagamento era incompatibile con la disposizione del trattato. In base
alla giurisprudenza ICIC, il giudice fa un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia la quale dice
che il giudice deve DISAPPLICARE la norma nazionale e che le norme interne successive
incompatibili non si formano validamente. Visione monista della Corte di giustizia
1984, Caso Granital, Corte Costituzionale, (visione dualista) qui si afferma che è il giudice
nazionale che deve disapplicare autonomamente la norma nazionale in contrasto con la norma
comunitaria. Visione dualista della Corte Costituzionale dei due ordinamenti fra loro coordinati
dall’art. 11. Sentenza Corte Costituzionale: “L’effetto connesso con la sua vigenza
(regolamento) è quello non di caducare ma di impedire che tale norma venga in rilevo dinanzi
al giudice nazionale in quanto la legge interna non interferisce nella sfera interna di tale atto
(due ordinamenti distinti) la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario”
Tuttavia la Corte Cost. ha lasciato che non si sottraggano alla sua verifica due ipotesi
1. principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e diritti inalienabili
della persona umana
2. norme dirette a impedire o pregiudicare la osservanza del trattato o dei suoi principi
Teoria dei contro limiti: non rinuncia al proprio potere quando si tratta di principi fondamentali
(dottrina importante). È l’equivalente di un “salvavita” per salvaguardare i principi fondamentali
propri dell’ordinamento nazionale
Successivamente a Granital vi sono stata altre sentenze in merito, es.:
¾ sentenza che riferisce circa la verifica del giudice in relazione alla applicazione diretta
delle direttive: chiare, precise e incondizionate
Sentenza Federfarma 2005, del Consiglio di Stato: (arriva via e-mail).
CASO TEDESCO
Anche la costituzione tedesca prevede la possibilità di trasferire parte della propria sovranità
anche se esclude il trasferimento della competenza dei principi strutturali dell’ordinamento e di
diritti fondamentali. Art. 23 della Cost. tedesca prevede che l’UE garantisce una protezione dei
diritti fondamentali in maniera sostanzialmente equiparabile all’ordinamento tedesco tranne
l’eventualità che l’UE agisca al di fuori della propria competenza
Caso Solange 1, 1974, in base a questa pronuncia la Corte Cost. tedesca afferma che essa stessa
manterrà la propria competenza a valutare i diritti fondamentali fino a quando l’UE non sarà
dotata di un Parlamento con poteri legislativi e di controllo e fino a quando non sarà dotata di un
catalogo di diritti fondamentali
Caso Solange 2, 1986, Corte Cost. tedesca torna sui suoi passi in quanto l’ordinamento l’UE
riconosce la competenza della Corte in riconosce uno standard di diritti fondamentali
equiparabile a quello tedesco
¾ CASO BRITANNICO
1972 European Community Act, che stabilisce una presunzione che dovrà guidare l’attività
dell’amministrazione: presunzione di conformità della legislazione nazionale nel diritto
comunitario (ovvero che il legislatore nazionale non abbia voluto derogare il diritto comunitario).
Il problema si apre solo quando c’è un contrasto evidente. In recenti pronuncia si è proclamato il
valore costituzionale del E.C.A.
1991 Caso Factortame (ovvero, fino a dove si può spingere il primato?), una legge inglese
precludeva l’iscrizione nel registro navale a soggetti privi di nazionalità e residenza inglese nel
Regno Unito (la nave viene là registrata perché si pagano meno tasse). Una società spagnola
instaura un giudizio innanzi al giudice nazionale inglese per discriminazione in relazione alla
cittadinanza. La Corte di giustizia conferma che deve essere tutelato tale diritto e disapplicata
la norma interna
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REGIONALISMO COMUNITARIO
¾ Le infrazioni al diritto comunitario sono imputabili solo allo stato, anche quelli originati dalle
regioni
¾ Fondi strutturali, vengono assegnati alle macro regioni (meridione) in ritardo di sviluppo. Ciò ha
contribuito a creare un regionalismo
¾ 1992 è entrato a far parte dell’ordinamento UE il principio di sussidiarietà, che valorizza la
vicinanza al cittadino
¾ Comitato delle regioni (ancora non riconosciuto come istituzione) è un organo che emette pareri
obbligatori (nel senso che è necessario sentire il suo parere) ma non vincolanti
¾ 117 Cost., riforma del 2001, due punti:
1. ha recepito al comma 1 quello che si è lentamente affermato: il primato del diritto
comunitario.
2. ha riformato la legge La Pergola del 1989
LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Si tratta di un meccanismo di tutela che non ha precedenti in altre esperienze ed è particolarmente
complesso. Il sistema di controllo giurisdizionale di quel modo di essere della Comunità europea
rappresentato con l’espressione: “Comunità di diritto”. Indica che a tale controllo sono sottoposti:
¾ Istituzioni comunitarie
¾ Stati membri
¾ singoli
Due forme di ricorsi:
1. Controllo diretto
2. Controllo indiretto
CONTROLLO DIRETTO
Viene svolto dalla Corte di giustizia e dal Tribunale e Tribunale per la Funzione pubblica (Camera
giurisdizionale), attivato da istituzioni, stati membri e singoli
Si tratta di sanzioni amministrative che vengono imposte da Istituzioni e/o organi comunitari (es.
previste direttamente in un regolamento). La sanzione ha origine comunitaria e può essere posta in
essere dal giudice nazionale (a volte dopo trasposizione del diritto interno ed in tal caso, anche di natura
penale, es. per le direttive)
Caratteri delle sanzioni:
1. effettiva
2. effetto deterrente
3. proporzionata
La sanzione applicata dagli stati membri, mediante i giudici nazionali, è comunque sottoposta
all’eventuale vaglio della Corte di giustizia per verificare la presenza dei tre caratteri
Il legislatore nazionale può creare una nuova fattispecie criminosa sulla base di principi comunitari (es.
ambiente). Ciò significa che anche considerando i limiti in materia penale della comunità, questa può
influenza il sistema normativo penale interno
L’idea che la protezione giurisdizionale effettiva e completa è una convinzione che è vacillata, questo
anche considerando il rispetto dei principi di effettività e prevalenza. Se il diritto comunitario riconosce
il diritto di agire per recuperare ripetere, ma il diritto nazionale no, si viola il principio dell’effetto utile
Da un lato ho il principio dell’effetto utile, dall’altro il principio dell’autonomia procedurale. degli
stati membri che rimangono liberi di disciplinare come meglio credono le procedura interne purchè
queste risultino rispettare i principi:
1. Equivalenza, significa che quando si tratta di giustiziare il diritto riconosciuto, la procedura
deve essere almeno equivalente a quella prevista per garantire lo stesso diritto a livello nazionale
ovvero non ci può essere una procedura diversa fra il livello interno e livello comunitario
2. Effettività, significa che non deve essere eccessivamente gravosa, e garantire la possibilità di
ottenere soddisfazione
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Tuttavia solo quando la Commissione non interviene con una sanzione, lo stato membro può adire
direttamente alla Corte di giustizia.:
Criterio di prevalenza data alla Commissione nell’intervenire con una sanzione:
¾ hai sensi dell’art. 211 ha il dovere di controllo del rispetto dei trattati
¾ ha degli esperti e una struttura competente a ciò
Gli stati devono stare attenti ad agire da soli per il timore di ritorsioni, ovvero per evitare di avviare
contenziosi fra gli stati
Il singolo che ha subito una violazione dei propri diritti perché lo stato non ha adottato una normativa
comunitario, questi può agire per chiedere il risarcimento del danno allo stato.
Occorre che:
1. la norma prefiguri diritti in capo ai singoli,
2. che la violazione sia manifesta
3. ci deve essere un nesso di causalità fra il comportamento dello stato ed il danno subito
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PROCEDURA PER INFRAZIONE
1. LETTERA DI MESSA IN MORA da parte della Commissione rivolta allo stato membro, la quale
segnala allo stato il comportamento contrario al diritto comunitario (es. un nuova normativa di
controlli sanitari che si traducono in limitazione alla circolazione delle merci, violazione di norme di
diritto derivato) ed il procedimento adottato. Essa costituisce per la Corte di giustizia una
formalità sostanziale che se non viene fatta il procedimento nullo ed è una prima contestazione
degli addebiti
Lo stato membro ha la possibilità e l’onere di rispondere alle censure della Commissione facendo
valere gli argomenti di fatto e di diritto che ritiene opportuni
Comportamenti (per i quali lo stato non può invocare la peculiarità del proprio ordinamento a
fondamento della violazione) possono essere di tipo
1. commissivo, adozione di norme contrarie al diritto comunitario
2. omissivo, non trasposizione di direttive (a termine scaduto)
La lettera deve indicare:
1. natura del procedimento
2. comportamento contestato allo stato che deve essere rigorosamente provato e non può
essere fondato su presunzioni
2. PARERE MOTIVATO è il passo ulteriore della Commissione se non ritiene adeguate le
osservazioni dello stato membro
Deve contenere:
¾ comportamento contestato
¾ gli elementi di fatto e diritto che sostengono la contestazione
¾ la scadenza entro il quale lo stato è tenuto a rispondere (in assenza di risposta o se la risposta
non è soddisfacente, la Commissione può agire direttamente alla Corte di giustizia)
N.B.: la lettera di messa in mora e il parere motivato costituiscono passaggi obbligati della procedura
di infrazione in quanto valgono a definire l’oggetto della controversia e a soddisfare l’esigenza del
contraddittorio cui è ispirata anche la fase precontenziosa che ha la funzione di stimolare una soluzione
non giudiziaria
3. RICORSO DI INFRAZIONE presentata alla Corte di giustizia avviato dalla Commissione, deve
essere presentato nella lingua dello stato membro. Non esiste un termine per presentarla ed è
possibile farlo alla scadenza del termine indicato dal parere motivato, se vi sono addebiti diversi da
quelli evidenziati dal parere motivato, saranno dichiarati inammissibili.
Una volta avviato il ricorso, lo stato può invocare solo lo stato maggiore ma possono essere
accettati solo dimostrando una amministrazione diligente per far fronte al problema, questi criteri
sono applicati caso per caso ed è la Corte di giustizia che valuta se l’amministrazione è stata
diligente oppure no. È ad es. irrilevante una crisi di governo o la sospensione dei lavori
parlamentari a causa dello scioglimento delle Camere per giustificare il ritardo nell’adozione delle
norme
Lo stato non può:
¾ eccepire la nullità dell’atto comunitario (che andava fatto prima), ciò perché altrimenti si
ammetterebbe una deroga ai termini impugnazione
¾ eccepire che un altro stato non ha adottato la medesima direttiva (in applicazione del c.d.
principio di reciprocità: io rispetto se tu rispetti che non diritto comunitario non si applicano)
Né ha influenza per la procedura che lo stato riconosca il proprio inadempimento
PROCEDURE ACCELERATE di inadempimento
Art. 88 TCE, in materia di aiuti di stato, consente alla Commissione di agire direttamente alla
Corte di giustizia (senza lettera di messa in mora) nel caso in cui:
¾ lo stato abbia ignorato una decisione relativa alla incompatibilità di uno aiuto di stato con il
diritto comunitario
¾ stato proceda direttamente ad erogare l’aiuto di stato senza avere notificato questo aiuto alla
commissione, ovvero senza attendere la decisione di questa
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Art. 95 TCE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni, qualora lo stato abusi del potere
concessogli di applicare misure nazionali più rigorose rispetto alle misure comunitarie
Art. 298 TCE, qualora uno stato abusi delle facoltà riconosciutegli dagli art. 296 e 297 TCE di
adottare misure a tutela di interessi comunitari
Nel corso di una procedura di infrazione è possibile adottare misure provvisorie, riconosciute per
via giurisprudenziale
Le sentenze della Corte di giustizia producono effetti giuridici quando impongono adeguamenti
legislativi agli stati membri pur senza invalidare la normativa interna. Paradosso, la misura cautelare
(addirittura, in alcuni casi, senza ascoltare lo stato membro: inaudita altera parte) è più incisiva
della sentenza finale
Ma se lo stato poi non fa nulla? La risposta si trova nell’art. 228 TCE sotto riportato
Articolo 228 TCE
1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi
ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione,
dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere
motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla
sentenza della Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la
Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità,
da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla
sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una
penalità.
Dal 1993 vi è la possibilità di legare la sanzione a limiti temporali (es. tot. euro di sanzione ogni 6
mesi di non adempimento)
Sanzione imposta in relazione ad una comunicazione che indica i criteri da utilizzare nel
Pg (somma finale) = (Sb1 x Cg2 x Cd3) x n4
1 = 500 euro
2 = coefficiente di gravità
3 = coefficiente di durata
4 = capacità finanziaria dello stato (PIL + ponderazione voti in Consiglio)
La sentenza di condanna costituisce titolo esecutivo previa verifica dell’autenticità della sentenza
(che in Italia viene fatta dal Ministero degli Affari Esteri)
Anche nel diritto comunitario la parte che soccombe paga le spese
È diretta a porre termine alla violazione del diritto comunitario e a far sì che lo stato membro si
adegui al dettato delle norme conferenti, prima ancora e più che all’accertamento dell’infrazione.
Una procedura di infrazione quando quest’ultima abbia gia prodotto ed esaurito i suoi effetti è
illegittima in quanto tradirebbe le finalità stesse di tale procedura
L’inadempimento può consistere in:
1. un comportamento
2. una pratica amministrativa
3. l’omissione di dare formale attuazione ad un obbligo comunitario
Spesso l’attenzione della Commissione viene utilmente richiamata da comuni cittadini o
associazioni, che molto semplicemente indirizzano alla Commissione un esposto scritto in
indicano i fatti che in ipotesi costituiscono un’inosservanza del diritto comunitario
Ruolo di guardiano dei Trattati, attribuito alla Commissione dall’art. 211 TCE
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CONTROLLO DIRETTO – COMPETENZE
1. Tribunale di primo grado, per:
¾ contenziosi sul rapporto d’impiego presso la Comunità
¾ ricorsi individuali
¾ ricorsi diretti presentati dagli stati membri (dal 2004) ad eccezione di quelli che saranno
attribuiti a camere giurisdizionali e quelli ancora riservato alla Corte
2. Corte di giustizia, per i ricorsi di:
¾ stati membri
¾ istituzioni
¾ nonché in secondo grado rispetto alle sentenze del Tribunale
IL CONTROLLO SI REALIZZA MEDIANTE:
1. Azione di annullamento, art. 230 TCE consiste nell’impugnazione, mediante ricorso di un atto
che si pretende viziato e pregiudizievole dei soli atti vincolanti o che producano o che mirino a
produrre effetti vincolanti per i destinatari, indipendentemente dal suo nomen iuris (sostanza che
prevale sulla forma). Ciò comporta un onere sugli stati o singoli, che devono dimostrare di essere
legittimati a farlo
Vizi, che possono essere fatti valere:
¾ Incompetenza:
1. relativa, relativa all’organo
2. assoluta, relativa alla Comunità
¾ Violazione di forme sostanziali,
1. difetto di motivazione
2. errata base giuridica
¾ Violazione di legge che comprende il Trattato o di norme relative alla sua applicazione e
diritto derivato e principi. Anche norme consuetudinarie (solo per chi ha in uso la
consuetudine, sono norme che si formano nell’ordinamento giuridico internazionale sulla
base di un ripetizione nel tempo e sulla base che una convinzione che tale comportamento
sia dovuto anche solo moralmente) e norme convenzionali (solo per chi è interessato dalla
convenzione)
¾ Sviamento di potere, sia ha quando l’amministrazione nell’ambito della propria
discrezionalità esercita un potere per raggiungere fini diversi. Comprende lo sviamento di
procedura, che si ha quando la procedura viene utilizzata per fini diversi da quelli per cui p
stata istituita
Sindacato di legittimità svolto dalla Corte di giustizia, in materie tecniche la Corte tende ad
evitare di addentrarsi in tali materie (il Tribunale interviene di più), es. misure dumping, antitrust,
concentrazione di potere. La Corte interviene ma solo a dichiararne l’illegittimità, spetta
all’istituzione eliminare la norma.
Sindacato di merito, art. 229, la Corte interviene a modificare l’atto (es. su una sanzione ne
modifica l’importo)
Atti impugnabili: atti definitivi (no atti preparatori e atti meramente confermativi) e vincolanti
(non raccomandazioni e pareri), nonché gli altri atti che di fatto incidono sulla sfera giuridica dei
terzi (es. un regolamento interno)
Termine per l’impugnazione: due mesi dalla pubblicazione (art. 81 reg. interno il consiglio dopo
15 gg. dalla pubblicazione) dell’atto o notificazione. Gli atti devono essere anche esistenti (per
essere inesistenti deve essere affetto da vizi di tali gravità che impediscono la formazione stessa
dell’atto ed essere perciò manifestamente contrari all’intenzioni dell’istituzione
Effetti del ricorso: non ha effetto sospensivo, tuttavia il Trattato prevede la possibilità di
richiedere alla Corte la sospensione dell’atto impugnato in via cautelare, ex art. 242 TCE se
ricorrono tre PRESUPPOSTI:
1. fumus boni iuris
2. periculum in mora, se l’atto non viene annullato vi sono delle conseguenze non revocabili
3. bilanciamento degli interessi a confronto che comportano un danno grave e irreparabile
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Articolo 242 TCE
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia (ma si intende anche il Tribunale e in futuro le camere
giurisdizionali) non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le
circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
ELEMENTI del ricorso:
1. Indicazione delle parti
2. Domicilio eletto presso un difensore (l’avvocato deve far avvocato significa soggetto
abilitato alla professione legale in uno qualsiasi degli stati membri
3. petitum, oggetto del ricorso, es. infrazione
4. causa petendi, motivo del ricorso es. incompetenza relativa
5. prove a sostegno della propria posizione
SVOLGIMENTO del ricorso:
1. Presentazione del ricorso alla Cancelleria (generalmente del Tribunale) che assegna il nr.
di causa e procede alle notificazioni
2. un mese per il controricorso
3. un mese per la replica
4. un mese per la controreplica
5. Giudice relatore riassume i termini essenziali della causa e si sofferma sul quadro
normativo della sentenza e poi descrive le posizioni assunte dalle parti
6. Fase orale, audizione delle parti e dei testimoni
7. Conclusioni dell’Avvocato generale (se in Corte di giustizia, molto raramente anche in
Tribunale). Teoricamente vanno lette pubblicamente in udienza
8. Pubblicazione della sentenza, che ora avviene in modo selettivo
LEGITTIMATI ad impugnare nei confronti degli altri stati o individui,
¾ Stati membri, attore privilegiato, in quanto non devono dimostrare un interesse
specifico, non da regioni o comuni
¾ Consiglio, attore privilegiato
¾ Commissione, attore privilegiato
¾ Parlamento, sancito dal Trattato di Nizza, attore privilegiato in quanto non deve
dimostrare un interesse specifico
¾ Corte dei Conti, attore semiprivilegiato
¾ BCE, attore semiprivilegiato
¾ Persone fisiche o giuridiche:
1. attori non privilegiati per quanto attiene agli atti di portata generale e agli atti
destinati a terzi
2. attori privilegiati per gli atti a loro diretti, in primo grado dinanzi al Tribunale
e per motivi di diritto in secondo grado alla Corte di giustizia
Il singolo può impugnare:
1. Decisioni a lui indirizzate
2. Direttive, ma solo per Spagna (Recurso del Amparo) e Germania
(Verfassungsbeschwerde), rinvio pregiudiziale di validità (art. 134)
3. Atti di cui non sia il formale destinatario e persino regolamenti, a condizione
che lo riguardino direttamente (quando non è richiesta alcuna misura di
applicazione dell’atto) e individualmente (chi non è destinatario di una
decisione deve dimostrare che il provvedimento, es. un regolamento, lo tocca a
causa di determinate qualità personali o circostanze atte a distinguerlo dalla
generalità dei destinatari), ciò allo scopo di evitare che le istituzioni comunitarie
adottino atti, come, ad. es., i regolamenti, idonei a incidere direttamente e
individualmente sui singoli. La Corte ha confermato che l’estensione della
legittimazione attiva (230 comma 4 TCE) delle persone fisiche richiederebbe
una modifica del Trattato da parte degli stati membri
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ESITO del giudizio:
1. Caso positivo:
¾ Annullamento dell’atto con la dichiarazione che l’atto “è nullo e non avvenuto”
(art. 231 TCE) con effetti ex tunc (sebbene, ipotesi eccezionali la Corte possa
dichiararne l’annullamento parziale, che abbia effetti ex nunc (o che addirittura
conservi effetti sino a che l’amministrazione non abbia modificato o sostituito
l’atto) dal giorno in cui è pronunciata.
Articolo 231 TCE
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto
impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi
necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere
considerati come definitivi.
2. Caso negativo: l’atto rimane valido
Atti revocabili, oltre all’annullamento, l’istituzione che ha adottato un atto illegittimo, ovvero
affetto da vizi gravi ed evidenti, può revocarlo ma deve intervenire entro due mesi e nel
revocarlo occorre tenere in debita considerazione del legittimo affidamento che il singolo ha
risposto nell’atto
2. Azione in carenza, è uno strumento che pone rimedio alla illegittima inattività di una istituzione
comunitaria. Mette in discussione il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento quando in
violazione al Trattato si astengano dal pronunciarsi. Deve esservi la lettera di messa in mora
La carenza deve essere attuale e sussistere sempre durante l’azione in carenza
Competenti all’azione:
¾ Stati membri
¾ Istituzioni
¾ Singoli, ma solo per omissione di atto vincolante (prudenza della Corte in merito). Ipotesi
statisticamente rara
È possibile proporre un’azione di responsabilità extracontrattuale
3. Eccezione incidentale d’invalidità, art. 241 TCE, utile solo qualora i termini siano scaduti per
l’azione di annullamento, è sempre possibile l’azione pregiudiziale (riguarda però gli atti a
portata generale per il principio della tutela giurisdizionale piena). L’atto viene disapplicato
sebbene resti in vigore
Articolo 241 TCE
Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente
dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o
della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 230,
quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi
alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.
4. Azione di responsabilità extracontrattuale della Comunità, competenza collegata alla funzione
di controllo del giudice comunitario sulla legittimità degli atti comunitari, esperibile entro 5 anni
Due competenze:
¾ Danno cagionato da istituzione comunitaria, competenza esclusiva della Corte
¾ Danno cagionato da organi nazionali, competenza esclusiva dei giudici nazionali
La responsabilità degli stati membri non deve essere diversa dalla responsabilità delle istituzioni
comunitarie, che la norma violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli e che la violazione sia
grave, manifesta e sussista il nesso causale. L’onere della prova incombe sul ricorrente
DANNI RISARCIBILI:
1. pregiudizio materiale
2. pregiudizio morale, quantificabile anche in equità
3. danno emergente
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4. lucro cessante
5. interessi moratori (tasso legale 6/8 %)
Nella valutazione del danno si deve tenere conto della effettiva svalutazione monetaria successiva
all’evento dannoso (pochissimi casi)
Inversione dell’onere della prova, significa che l’impresa interessato al risarcimento danni nei
confronti dello stato per una applicazione erronea del diritto comunitario dal diritto interno, deve
dimostrare che:
¾ ha pagato il tributo
¾ si trovava in condizioni economiche sane (non in fallimento)
¾ per il fatto stesso che le imprese non avessero iscritto nel bilancio voce “attivo” (non
ritenendo perciò di doverlo recuperare). Se sussistevano tutte queste ipotesi si supponeva che
l’impresa avesse scaricato sui clienti il proprio credito nei confronti dello stato e perciò non
poteva chiedere il risarcimento dei danni
Ciò si traduce, appunto, in un’inversione della prova
5. Il contenzioso in materia di personale, art. 236 TCE, è esercitata dal Tribunale per la funzione
pubblica, la ricevibilità dell’atto è subordinata alla circostanza che il ricorrente abbia un interesse
ad agire ed il termine per agire è di 3 mesi
6. Impugnazione della sentenza del Tribunale, dal 1988 è stata attribuita al Tribunale la
competenza sulle controversie tra Comunità e suoi funzionari e ricorsi individuali in tema di
concorrenza. Con decisione del Consiglio del 1993 la competenza del Tribunale è stata estesa a
tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, esaurendo tutte le possibilità offerte dall’art.
225/2 TCE.
Duplice profilo:
¾ Doppio grado di giurisdizione, segno di civiltà giuridica
¾ Attenzione che si deve ai fatti, alle esigenze istruttorie ed agli strumenti processuali
È possibile che sia il Tribunale che la Corte siano chiamati a decidere contemporaneamente su
cause aventi lo stesso oggetto
Proposizione: entro due mesi
Finalità: rimediare a pretesi errori in diritto della sentenza di primo grado, ovvero non può
limitarsi ad una mera riproposizione della domanda originaria, ma si devono indicare i punti della
sentenza di cui si chiede l’annullamento perché viziati (trattandosi così non tanto di un giudizio
di appello, nel quale si possono rivisitare i fatti, bensì di cassazione
Vizi censurabili:
¾ Incompetenza del Tribunale
¾ Vizi di procedura che hanno causato il pregiudizio
¾ Violazione del diritto comunitario
In definitiva alla Corte è stato lasciata una cognizione finalizzata alla eliminazione degli errori di
diritto che possono pregiudicare la coerenza dell’ordinamento e l’uniformità di applicazione delle
norme
Revocazione, è un mezzo straordinario di ricorso, utilizzabile in caso di nuovi elementi
Riesame, è una procedura di urgenza utilizzabile qualora sussistano gravi rischi che l’unità o la
coerenza del diritto comunitario siano compromessi
Rinvio alla Corte da parte del Tribunale, qualora la causa richieda una decisione di principio che
potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto comunitario
CONTROLLO INDIRETTO
È il rinvio pregiudiziale, della Corte di giustizia (ma da Nizza anche il Tribunale in materie specifiche
ma nessuna iniziativa è stata sinora presa in merito), spettando al giudice nazionale la decisione della
causa
Tale controllo investe sia la legittimità degli atti comunitari, sia la compatibilità di norme (leggi, norme
costituzionali e atti amministrativi) e prassi nazionale con il diritto comunitario
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FORME DI INTEGRAZIONE
FORME DI INTEGRAZIONE:
1. Integrazione negativa, attività della Commissione e attività interpretativa della Corte di
giustizia mediante il favor per le limitazioni alle libertà degli stati contraenti preordinate al
perseguimento dell’obiettivo d’integrazione,
2. Integrazione positiva, progressiva integrazione dei mercati, a partire dal libro bianco sul
mercato interno e poi alla stipulazione dell’Atto Unico del 1986, tesa a garantire la reale
circolazione delle merci e dei servizi (e conseguentemente dei lavoratori)
Due fronti:
¾ Eliminazione delle frontiere tecniche, fisiche e fiscali tra i mercati degli stati membri
¾ Armonizzazione della fiscalità indiretta, considerata fondamentale ai fini
dell’eliminazione delle distorsioni della concorrenza
3. Divieto di imposizioni fiscali discriminanti (art. 90 TCE)
4. Divieto di restrizioni quantitative (art. 28 TCE)
5. Unione doganale (art. 25 TCE) e monetaria (con l’avvento dell’euro)
Caso Shull del 1982, l’adozione del mercato comune mira ad eliminare ogni intralcio per fondere i
mercati internazionali per renderli simili ad un mercato unico
L’integrazione deve essere valutata in relazione alla politica della concorrenza, sociale, industriale,
dell’ambiente
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
NOZIONE DI MERCE:
1. qualsiasi oggetto che possa essere oggetto di transazione commerciale, come medicine, prodotti
artistici, medicine, videocassette, monete fuori corso legale, rifiuti, prodotti agricoli
2. NON SONO CONSIDERATE MERCI:
¾ materiale bellico
¾ prodotti agricoli soggetti a regolamentazione specifica nell’ambito di un’organizzazione
comune
¾ Enel, soggetta ad una disciplina particolare
La disciplina della libera circolazione delle merci si articola nel Trattato in tre momenti:
1. Unione doganale, artt. da 23 a 27 TCE. Comporta il divieto di applicare all’importazione e
all’esportazione tra paesi membri dazi doganali e qualsiasi tassa di effetto equivalente, nonché
l’adozione di una tariffa doganale comune per gli scambi con i paesi terzi
2. Divieto di imposizioni fiscali discriminanti
3. Abolizione delle restrizioni quantitative e dei monopoli commerciali
NORME
¾ Il territorio comunitario non coincide con il territorio doganale. Piccole isole oltre mare hanno
agevolazioni in ragione delle difficoltà di approvvigionamento
¾ Art. 25 e seguenti. Hanno come destinatari gli stati membri, nel momento in cui impongo il
divieto dei dazi o tasse, di tributi discriminatori che discriminano i prodotti esteri rispetto a quelli
nazionali, di misure ad effetto equivalente a misure restrittive (i destinatari sono gli stati).
Questo non significa che i singoli non possano invocare i diritti che sono riconosciuti negli art. 25
e seguenti direttamente davanti al giudice nazionale (si tratta perciò di norme con effetto diretto)
Articolo 25 TCE, è considerata una norma fondamentale del sistema provvista di effetto diretto
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati
tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale
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Tassa ad effetto equivalente (è quell’onere pecuniario che non è un dazio ed è direttamente
collegato all’importazione o all’esportazione di un prodotto, anche se imposto in un momento
diverso)
Elementi rilevanti perché un onere possa essere considerato una tassa di effetto equivalente:
1. deve trattarsi di un onere pecuniario
2. deve colpire il prodotto in ragione dell’importazione o dell’esportazione, rendendola
più onerosa
¾ 81 e 82 del trattato, sono le norme destinate alle imprese
Principio del mutuo riconoscimento delle merci: un prodotto legittimamente commercializzato in un
paese comunitario deve poter essere importato e commercializzato anche negli altri stati membri senza
intralci.
Muove dal presupposto logico che, in assenza di disciplina comunitaria di armonizzazione, le
legislazioni nazionali possono essere diverse ma comunque rispettive della salute e delle esigenze del
consumatore
DAZIO: è un onere pecuniario, imposto dallo stato all’attraversamento della frontiera
Domanda: dove ha origine la merce? Noi parliamo della circolazione della merce all’interno del
territorio comunitario:
a) Si forma sul territorio comunitario compresi tutti i prodotti c.d. in libera pratica (sono i
prodotti originari da paesi terzi che siano stati regolarmente importati in un qualsiasi paese
comunitario): Cina, Russia, e nel momento in cui entrano nel territorio doganale devono pagare
un dazio, dazio stabilito in un regolamento. Pagato questo dazio, le merci possono circolare
come qualsiasi merce comunitaria e vengono accompagnate dal un certificato che le segue nel
loro percorso comunitario. Si deve inoltre distingue se la fase di lavorazione è unica o plurima
bisogna distinguere (es.: il televisore Telefunken, completato con parti minime sul territorio
comunitario. Una specifica norma del trattato parla di stadio produttivo determinante che
determina il luogo di produzione (il gommino non è sufficiente) nell’ambito di una impresa che
sia competente a svolgere itale intervento su un prodotto che non sia ancora finito. Ciò per
evitare comportamenti fraudolenti. La frode in tale caso avverrebbe a danno dell’Unione
Europea (art. 24 del regolamento 802 del 1968)
b) Onere pecuniario, l’ammontare dell’onere pecuniario ed il momento in cui viene percepito sono
irrilevanti. Irrilevante è anche lo stato beneficiario
Eccezioni all’art. 25 TCE:
1. un onere pecuniario eccezionalmente preso nei confronti di un singolo (es.:
parcheggio specificamente messo a disposizione dei camionisti. Deve trattarsi di un
servizio effettivamente reso, un servizio proporzionato (onere / servizio)
2. un onere pecuniario imposto in ragione di una convenzione internazionale purchè
non sia una convenzione che risulti contraria all’art. 25 o norma comunitaria
3. un onere pecuniario facente parte di sistema generalizzato di tributi che colpisce
indistintamente e sistematicamente e con uguali criteri prodotti nazionali o esteri (altri
stati membri
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Articolo 90 TCE Disposizioni fiscali
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati
membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o
indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne
intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Anche le modalità di pagamento (più dilazionate o meno possono divenire una maggiore
onerosità) inoltre è irrilevante sia chi sia il beneficiario finale del tributo che non
necessariamente è lo stato, e l’importo del tributo.
Oneri destinati a tutti i soggetti (es. imprese nazionali) per cui alla fine tutti pagano il tributo ma
il realtà quello che viene assimilato dallo stato viene restituito alle società produttrici o
distributrici delle merci, in questo caso siamo di fronte all’ipotesi dell’art. 25 in relazione al
principio della tassa ad effetto equivalente
Differenze:
¾ Art. 90 TCE: vietata la discriminazione che avviene tra prodotto nazionale e prodotto
estero e che colpisce tutti i prodotti
¾ Art. 25 TCE: vietata l’imposizione al prodotto, in ragione dell’importazione o
dell’esportazione
Prodotti similari, sono i prodotti che hanno lo stesso processo di formazione, che hanno lo
stesso gusto, più in generale si tratta di prodotti concorrenti (es. vino e birra possono presentare
gradazione alcoliche simile e possono essere definiti prodotti concorrenti, ovvero sostituibili,
anche se sono presenti differenze fra loro ed hanno processi di formazione diversi)
DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE
Significa che lo stato effettua una:
¾ Restrizione assoluta, impedisce l’ingresso sul proprio territorio di qualsiasi merce prodotta
all’estero
¾ Restrizione relativa, ammette l’ingresso in determinate quantità
MISURA AD EFFETTO EQUIVALENTE
1984, Corte di giustizia, caso (corrisponde alla suddetta nozione) Dassonville: “Ogni normativa
commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza,
gli scambi intracomunitari va considerata come misura equivalente a una restrizione quantitativa”.
Deve trattarsi di una normativa adottata allo stato o da un’organizzazione professionale che è in grado di
vincolare in base al diritto nazionale il comportamento dei membri dell’organizzazione (può trattarsi di
una prassi amministrativa nell’ambito di un ente territoriale).
DISTINZIONE:
¾ Misure distintamente applicabili¸ colpiscono solo i prodotti esteri.
Esempi:
1. Controlli operati al momento dell’esportazione o all’importazione del prodotto. Caso
Dencavitt, importava dall’Olanda in Germania dei mangimi di origine animale soggetti a
controllo all’entrata per la salmonellosi. Lo stesso controllo veniva però effettuato in
Olanda così la Dencavitt instaura un procedimento contro l’amministrazione tedesca che
sfocia in una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.
2. In Italia era previsto un sistema per il quali i veicoli nuovi dovevano presentare una
determinata certificazione, aumentata per i prodotti esteri. Ciò sfavoriva il fenomeno
delle c.d. importazioni parallele (es.: importazione di prodotti in Germania per
distribuirlo in Italia), il violazione dell’art. 28 TCE
¾ Misure indistintamente applicabili, colpiscono allo stesso modo i prodotti nazionali e quelli
esteri ma di fatto creano un ostacolo alla libera circolazione di questi ultimi
Articolo 28 TCE
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi
misura di effetto equivalente.
Articolo 29 TCE
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Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di
effetto equivalente.
MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE:
a. Imposizione di prezzo:
¾ prezzi minimi, ciò comporta tagliare le imprese che producono prodotti di più
bassa qualità
¾ prezzi massimi, ciò comporta tagliare le imprese che producono prodotti di più
alta qualità oppure che hanno costi accessori (trasporto: pesce a Parigi)
b. Imposizione di misure relative a forma del prodotto, la presentazione, ecc..
Caso Cassis de Dijon, bevanda gassosa con percentuale alcolica 17%. Il governo tedesco
sostiene che le bevande “poco alcoliche” sono più pericolose (sic!) e prevedeva una
percentuale alcolica minima del 25%. La Corte di giustizia afferma che in assenza di una
disciplina comunitaria in materia gli stati membri non possono rifiutare la circolare di
un prodotto che può circolare liberamente in uno stato membro sancendo così il principio
del muto riconoscimento (tale principio opera soltanto in assenza di una normativa
comunitaria). Ne consegue che il Cassis de Dijon può circolare liberamente. Tale
legislazione tedesca è stata successivamente eliminata da quell’ordinamento
c. Imposizioni relative alla commercializzazione dei prodotti.
Alcune volte è difficile distinguere. Es.: una rivista tedesca offriva un premio a svolgesse un
cruciverba, ciò era una imposizione di misure, esempio B, anche se in prima istanza sembra
riguardare la commercializzazione, quindi esempio C
La Corte dice: “non è possibile che scatti sempre la regola Cassis de Dijon, quando la
formula ha lo stesso impatto sulle imprese nazionali /estere, la regola Cassis de Dijon non
può essere applicata”
Cit. di Federico: I freni alla libera circolazione delle merci e servizi dovuti alle normative nazionali
sono “Materiale fantastico per gli avvocati”
DEROGHE all’art. 28 TCE al divieto di misure di effetto equivalente: l’art. 30 TCE prefigura una
serie di ipotesi in cui si consente allo stato membro di adottare o mantenere misure rientranti tra le
misure di effetto equivalente comprese nei divieti di cui agli artt. 28 e 29 TCE
Le deroghe:
1. Sono concesse in casi eccezionali
2. Spetta alla Corte di giustizia valutare se sussiste la possibilità di derogare ai sensi dell’art. 30
(...verificare….)
Articolo 30 TCE DEROGHE AL DIVIETO DI APPLICAZIONE DI MISURE AD EFFETTO
EQUIVALENTE PREVISTE DALL’ART. 28 TCE
Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione,
all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali,
di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà
industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Ciò significa però che siamo già di fronte ad una misura che ha l’effetto di restringere il commercio
intracomunitario, tuttavia le misura sono giustificate ai sensi dell’art. 30 in base ai motivi attuati a:
1. protezione del consumatore
2. protezione dell’ambiente
3. tutela dell’efficacia del sistema di controllo tributario
4. tutela della correttezza delle transazioni commerciali
in questi casi, l’art. 28 non si applica
Differenze:
1. Esigenze imperative, riguardano solo le misure indistintamente applicabili, sono relative a:
¾ Efficacia dei controlli fiscali
¾ Protezione della salute
¾ Lealtà delle transazioni commerciali
52
¾ Difesa dei consumatori
¾ Tutela dell’ambiente
e comunque a condizione che non sia possibile applicare misure ugualmente efficaci rispetto allo
scopo perseguito ma di minore ostacolo agli scambi
2. Deroghe, riguardano le misure discriminatorie fra prodotto nazionale ed estero
LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DI SERVIZI
Attività economicamente rilevanti, prestate in modo occasionale e temporaneo, Soggette al paese
membro nel quale ha sede l’impresa, ovvero quello che fornisce il servizio
Non necessariamente l’ordinamento di riferimento è quello del paese membro ospitante
REQUISITI per l’applicazione della libera circolazione dei servizi:
1. attività economicamente rilevante (a scopo di lucro)
2. non deve rientrare negli altri diritti (libera circolazione di merci (la differenza qui è che
circola un servizio non una merce (la distribuzione di dvd vuoti, è distribuzione di merci),
lavoratori, stabilimento, capitali)
Vi rientrano tutte quelli discipline che riguardano il pagamento di una somma dovuta in ragione di un
servizio ricevuto (ovvero non si tratta, in questo di caso di circolazione di capitali)
Applicazione materiale: industriale, commerciale, artigianale e libere professioni (avvocati, architetti,
medici, ecc.)
NON SI APPLICA tale regime ai trasporti, ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, alle attività che
allo stato membro ospitante partecipano l’esercizio dei pubblici poteri
Si applica a coloro che hanno la cittadinanza di uno stato membro e che siano stabiliti in uno stato
membro
LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE
Le persone possono venire in rilievo sia come
1. Cittadini dell’Unione, che ai sensi dell’art. 18 godono del diritto di circolare e soggiornare negli
stati membri
Articolo 18 TCE
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare (per tre mesi) liberamente
nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente
trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
2. Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che
il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare
disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la
procedura di cui all'articolo 251.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli
di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla
protezione sociale.
2. Lavoratori
¾ Dipendenti, che godono di tutta una serie di diritti complementari volti a garantire che la
libera circolazione dei lavoratori sia un diritto effettivo consentendo loro di portarsi dietro
membri della loro famiglia (mentre non è lo stesso per il turista)
¾ Autonomi, due ipotesi:
1. Stabilimento a titolo principale es. apertura di uno studio legale in Francia e
avvocato che si stabilisce in Francia
2. Stabilimento a titolo secondaria es. apertura di filiale di uno studio legale a Bonn
e avvocato che non si stabilisce in Germania ma effettua viaggi saltuari a Bonn
seguiti da un rientro immediato
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L’obiettivo è quello di garantire la libera circolazione, questo impedisce agli stati membri di
adottare di normative che possano impedire, limitare, ostacolare il pieno esercizio di queste
libertà
Articolo 39 TCE
1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori
degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità
pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro,
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano
l'occupazione dei lavoratori nazionali,
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla
Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
Definizione di lavoratore: data dalla Corte di giustizia nel 1998, “deve considerarsi lavoratore la
persona che per un certo tempo, esegua a favore di un altro e sotto la direzione di questa, prestazioni in
contropartita delle quali percepisce una remunerazione, una volta cessato il rapporto, l’interessato
perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo restando tuttavia che, da un lato questa
qualifica può produrre effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall’altro, una persona
all’effettiva ricerca di un impiego deve pur essere qualificata lavoratore”
Tre requisiti, per essere considerato lavoratore:
1. Cittadino di un paese membro (condizione lasciata agli stati membri)
2. Attività lavorativa svolta in un altro stato membro (anche a bordo di una nave). In tale ipotesi
prima della legge comunitaria del 2004, che ha eliminato tali discriminazioni e che assicura la
parità fra cittadini nazionali e stranieri appartenenti a Stati membri, si segnalavano
discriminazioni positive nei confronti degli appartenenti a Stati membri che lavorano all’estero.
Ad. es., un avvocato italiano dell’albo di Bologna che voglia difendere un cliente a Messina deve
domiciliarsi presso uno studio legale a Messina, questo però non valeva nei confronti
dell’avvocato francese che difendeva un cliente a Messina
3. Attività di lavoro subordinato
Vengono comprese anche le attività part time e con retribuzioni minime (es. praticante di studio legale)
Non vengono comprese attività non economicamente rilevanti, come il volontariato
Viene comunque considerato lavoratore:
¾ Un lavoratore temporaneamente inabile, ad. es. per malattia
¾ Un lavoratore licenziato, se l’attività di lavoro si protratta per un anno e se il lavoratore si è
iscritto alle liste di collocamento
¾ Frequenza di corso professionale correlato con l’attività che stava svolgendo. Questo per favorire
la crescita di un soggetto anche in altri paesi
Principio di parità di favori: il lavoratore di uno stato membro ha gli stessi diritti del lavoratore dello
stato ospitante: permessi, protezione sindacale, ricongiungimento familiare, ecc.
Nozione di familiare, come prevista dalla direttiva nr. 58 del 2004:
¾ Coniuge
¾ Discendenti di età inferiore a 21 anni o comunque a carico del lavoratore
¾ Ascendenti sia del lavoratore che del coniuge
¾ Partner, comprese le coppie ovvero colui che abbia contratto una unione registrata, ma solo
qualora il paese ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio
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Sistema di sicurezza sociale: la materia non è stata oggetto di armonizzazione ma di coordinamento.
Trasportatori, vale la legge dove ha sede la loro impresa (a meno che non stiano all’estero per oltre 12
mesi)
Agenti di commercio, c’è una scelta, si può optare per il paese di residenza o per quello dell’impresa
per cui si lavora
Pensione: all’atto della richiesta della pensione, lo stato che riceve la domanda calcola anche i periodi
svolti all’estero
Immatricolazioni di navi o registrazione di imprese presso Isole Caiman, Gibilterra o l’Inghilterra per
ragioni fiscali
Diritto di ingresso e di soggiorno, dopo tre mesi bisogna dimostrare:
¾ di essere un lavoratore
¾ studenti con borsa di studio con assicurazione
¾ familiare di un lavoratore
L’insorgere di una malattia successivamente ai tre mesi non è sufficiente per espellere il soggetto dallo
stato ospitante ma solo sottoporlo ad una visita medica che deve essere gratuita. L’assicurazione serve a
garantire allo stato ospitante che l’ospite non graverà sul proprio servizio sanitario
ESPULSIONE del soggetto:
¾ Notifica del provvedimento
¾ Motivazione del provvedimento, per consentire al soggetto di impugnare tale provvedimento
¾ Oltre 5 anni di permanenza: i motivi debbono essere gravi
¾ Oltre i 10 anni di permanenza: i motivi debbono essere imperativi (è la prassi a indicare cosa sia
grave e cosa è imperativo)
¾ Dopo un periodo di 3 anni, il soggetto espulso o al quale è stato vietato l’ingresso, può richiedere
che venga riconsiderato il suo caso (l’espulsione non può essere superiore a 3 anni)
LIBERTA’ DI STABILIMENTO
Riguarda l’esercizio di attività autonome e non subordinate
Ne godono:
¾ Persone fisiche, attività professionali o attività che sono economicamente rilevanti e che
richiedono una certa qualifica personale (medici, architetti, infermieri, odontoiatri, ecc.)
¾ Persone giuridiche, società di diritto commerciale o civile che svolgono attività
economicamente rilevante, e che hanno la loro sede statutaria (espressione francese che può
assimilarsi a sede sociale) in uno stato membro, ovvero che siano assoggettate alla disciplina
nazionale di uno stato membro. Questo rappresenta il criterio di collegamento con il territorio e
quindi con l’ordinamento comunitario. Anche per esse una discriminazione rispetto alle
persone giuridiche dello stato ospitante, costituisce una violazione dell’art. 48 TCE
Articolo 48 TCE
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede
sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità,
sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone
fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le
società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad
eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Misure:
¾ Misure distintamente applicabili, sono quelle che trattano palesemente in maniera diversa,
persone fisiche o giuridiche a seconda della loro nazionalità
¾ Misure indistintamente applicabili, si applicano a tutti
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Un modo per discriminare è la preferenza per il titolo di studio nazionale, sia nei confronti degli stranieri
che dei cittadini che hanno ricevuto una formazione all’estero
Lo stabilimento può avvenire:
¾ Titolo principale, medico, architetto, perito, avvocato che decidono di stabilirsi in un altro
paese membro e di svolgere lì la propria attività
¾ Titolo secondario, qualora, per esempio, si apra una filiale un ufficio o ci si reca nel paese per
un determinato lavoro.
Filiale: società autonoma ma controllata dalla società madre
Succursale/agenzia: non sono autonome, non sono distinte dalla società madre
Si applica anche per la libertà di stabilimento la giurisprudenza Cassis de Dijon
OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE:
1. Lingua, la libertà di recarsi, es., in Spagna, sarà di ostacolo al lavoratore la scarsa conoscenza
della lingua. Non è però possibile per lo stato che accoglie il lavoratore, richiedere un attestato di
conoscenza della lingua, in quanto viene considerata una misura che scoraggia la libera
circolazione dei lavoratori
2. Titoli di studio, diplomi e varie abilitazioni richieste per l’esercizio di talune attività. Es. un
avvocato che si voglia spostare dall’Italia alla Spagna deve sostenere o prove attitudinali o un
tirocinio per la verifica delle competenze. Per evitare ciò vi è:
¾ Una direttiva che contiene misure tendenti a uniformare la formazione di questi soggetti
(percorso comune di formazione)
¾ Una direttiva sul Mutuo riconoscimento dei diplomi ottenuti nei vari stati per far
circolare più facilmente le persone che intendono esercitare le varie attività economiche
3. Attività svolte nella pubblica amministrazione. Sia le norme sulla libera circolazione dei
lavoratori che sulla libertà di stabilimento, consentono agli stati di limitare queste libertà quando
si tratta di attività che riguardano gli interessi primari dello Stato, ovvero tutte quelle attività che
presuppongono un vincolo di fedeltà e lealtà con lo stato
In quanto deroga questa disposizione è suscettibile di interpretazione restrittiva ed è una nozione
comunitaria (ovvero che è una nozione che gli stati non possono interpretare, ma viene data
dalla Corte di giustizia. Sono, ad. es., stati esclusi infermieri e ricercatori siano qualificati
come appartenenti alla pubblica amministrazione).
4. Motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, e sanità, ovvero è possibile per uno stato
rifiutare un ingresso o espellere un soggetto per tali ragioni, sempre in relazione al principio di
proporzionalità. Es. un soggetto condannato in Italia per consumo di cannabis non può essergli
rifiutato l’ingresso solo per tale ragione, al contrario soggetti ritenuti pericolosi (es. girare con
esplosivi addosso) è possibile sia l’espulsione che il divieto di ingresso
Articolo 12 TCE
Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo
stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a
vietare tali discriminazioni.
DIRITTI DEL LAVORATORE, evoluzione:
¾ 1968, inizialmente la libera circolazione era limitata ai soli lavoratori. Era necessario partire con un
contratto di lavoro già dal paese d’origine con le difficoltà che si possono immaginare. Mentre se
definisco lavoratore anche colui che si attiva per cercare il lavoro estendo l’applicabilità a molti più
soggetti
¾ 1990, poi sono state adottate tre direttive, la 364, 365 e 366 che riguardano la libera circolazione di
studenti e pensionati, ovvero di categorie non produttive. Questi soggetti potevano circolare in
base a queste direttive, dimostrando di essere:
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1. Autosufficienti (es. una rendita, i pensionati la pensione mentre per gli studenti era
sufficiente una dichiarazione dei genitori) per un certo periodo
2. Assicurazione per malattie e infortuni
Lo scopo di queste due condizioni miravano ad evitare che avvalendosi della libertà di
circolazione questi soggetti andassero a gravare sullo stato ospitante
¾ 1992, l’art. 18 del Trattato di Maastricht ha profondamente cambiato lo scenario ed ha introdotto la
libera circolazione, nel limite di tre mesi, per ogni cittadino dell’Unione Europea
Oltre i tre mesi bisogna dimostrare, come prima del 1992, di essere:
1. Autosufficienti
2. Assicurazione per malattie e infortuni
¾ 2006, 30 aprile, è in vigore una nuova direttiva, la nr. 58 del 2004, che sostituisce quella del 1968
relativa alla libera circolazione dei lavoratori, e quella del 1990 relativa alle c.d. categorie non
produttive
La libera circolazione dei lavoratori è un diritto contenuto nell’art. 39 che può essere fatto valere, in
ragione dell’effetto diretto, nei confronti dei giudici nazionali, sia quelle dello:
¾ stato membro ospitante, che discrimina rispetto ai cittadini di quello stato, mediante, richiesta
della conoscenza della lingua non giustificata, mediante richiesta di formalità amministrative
supplementari rispetto ai cittadini e non giustificate oggettivamente, ecc.
¾ stato membro di origine
TRE IPOTESI DI LAVORATORI:
1. Lavoro subordinato, 39 – 42 TCE
2. Lavoro autonomo. C’è il vero stabilimento nel paese ospitante del lavoratore che diviene
soggetto all’ordinamento del paese ospitante, 43 – 48 TCE
Direttiva 98/5 in materia di libera circolazione degli avvocati (per il mutuo riconoscimento del
titolo di avvocato). Sono direttive specifiche perché nei diversi paesi vi sono diversi ordinamenti.
Nel caso, lo stato membro può chiedere: o un periodo di permanenza, o un tirocinio. È possibile
in Spagna e Portogallo
Caso spagnolo, dopo tre anni di esercizio in Spagna, un laureato Italiano, può rientrare a
lavorare come avvocato in Italia senza sostenere l’esame di stato. Si chiede il riconoscimento del
titolo di studio in giurisprudenza, poi si devono fare 3 anni di pratica legale, sostenendo 8 esami
in spagnolo (in qualunque università spagnola)
N.B.: L’esame di stato per gli avvocati ha la funzione di garanzia nei confronti dei clienti
Per l’ordinamento comunitario è particolarmente importante uniformare le modalità di
riconoscimento dei titoli
Nota: In Italia, per la difesa fuori dalla Corte di Appello, è necessaria la domiciliazione, ovvero,
prendendo un avvocato che ha sede in un'altra città, è necessario un avvocato sul posto che funga
da riferimento.
3. Prestazione di servizi, ovvero attività economica prestata occasionalmente in uno stato
membro diverso da quello di stabilimento, 49 – 55 TCE
Sistema di doppie direttive:
1. Diretta ad armonizzare la legislazione nazionale, con riferimento alla formazione dei soggetti
2. Diretta ad armonizzazione le forme di riconoscimento dei titoli esteri
ACCORDI DI SCHENGEN
Sono delle convenzioni, una prima convenzione del 1990 e una convenzione di applicazione degli
accordi del 1995. Gli stati si sono messi d’accordo ed hanno detto: “adesso spostiamo la nostra
attenzione sulle frontiere esterne”. Di fatto questi accordi consentono ai cittadini dell’U.E. di spostarsi
senza che venga controllato loro il documento e sono stato inclusi nel Trattato di Amsterdam in cui
troviamo uno specifico protocollo sull’Acquis di Schengen.
Sistemi di ingresso / uscita:
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¾ Opting in, Irlanda e Regno Unito sono fuori dal sistema Schengen ed hanno fatto inserire una
clausola c.d. di “opting in”, ciò significa che i 13 stati membri parte del sistema Schengen
possono, su richiesta di Irlanda e Regno Unito, unanimemente (in relazione alla necessità di
misure dovute all’allargamento delle frontiere esterne) decidere di consentire il loro ingresso.
Ciò significherà che il controllo del documento in aeroporto non verrà più fatto (tranne i normali
controlli di polizia, non sarà cioè un controllo di frontiera)
¾ Opting out, Danimarca, unilateralmente può decidere di uscire dal sistema Schengen in base ad
una clausola inserita nella convenzione
Quando parliamo di libera circolazione di persone, facciamo riferimento
¾ artt. 18 e 39 TCE
¾ accordi di Schengen
¾ Visti, asilo e immigrazione, dal Trattato di Amsterdam sono stati comunitarizzati (già parte del
3° pilastro: GAI, giustizia e affari interni). Dal 01.05.2004 la Commissione ha il monopolio della
proposto e si segue il procedimento dell’art. 251 TCE, ovvero maggioranza qualificata e
procedura di codecisione
Atti tipici del terzo pilastro:
1. Posizioni comuni
2. Decisioni quadro
3. Decisioni
4. Convenzioni
5. Accordi internazionali
6. Cooperazioni rafforzate (nel 1°, 2° e 3°)
Punti di contatto nazionali:
¾ Rete c.d. giudiziaria, al di là degli accordi fra stati ci sono questi punti di contatto nazionali le
cui finzioni principali sono quelle di assistere le autorità locali competenti nello svolgere le loro
funzioni, lo scopo ultimo è quello di semplificare tutta l’attività investigativa che deve essere
compiuta da altre autorità giudiziarie.
¾ Gruppi di investigazione congiunti fra le forze di polizia, qui è necessario un elemento di
transnazionalità, ovvero ad es. in quanto interessa più stati membri, o perché l’attività criminosa
interessa più stati membri.
¾ Programmi di azione, riguarda la creazione di banche dati che interessano diversi ambiti, in
particolare vi sono tre tipi di banche dati:
1. SIS, sistema informativo dei paesi Schengen fra le forze di polizia, obiettivo è la
condivisione dei dati di interesse per la polizia
2. EUROTAC, è un sistema che consente di raccogliere informazioni sulle impronte
digitali ed i modi per fruttare al meglio i diversi sistemi sulle impronte digitali
3. SIA, raccoglie tutte le informazioni relative alle dogane. Tipico comportamento a
danno dell’U.E. sono le false dichiarazioni alla dogana (es. di falsa dichiarazione:
questo prodotto non paga le tasse in quanto attraversa solo il territorio comunitario in
quanto ha una meta diversa, esterna alla comunità”, ovvero non diventa una merce in
“libera pratica”
Prevalenze nei tre pilastri:
¾ Il ruolo del Consiglio nei due pilastri intergovernativi è prevalente nel 2° pilastro, meno nel 3°
pilastro. Il ruolo del Parlamento e della Commissione, nella pratica, è maggiore nel 3° pilastro. Ciò
per volontà degli stati più che per dettato del Trattato
¾ Nel Trattato, nell’ambito del 2° e del 3° pilastro, è generalmente la presidenza Consiglio che si fa
carico delle proposte e perciò di dare l’impulso a questi due pilastri. In tali due pilastri le decisioni
vengono prese all’unanimità con delle eccezioni quali:
1. misure di esecuzione delle decisioni: maggioranza qualificata
2. decisioni di ordine procedurale: maggioranza semplice
¾ Potere di iniziativa sia degli stati membri ma anche della Commissione.
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¾ Il Consiglio prima di adottare decisioni quadro, decisioni, convenzioni (non posizioni comuni) deve
sentire anche il Parlamento. Non si tratta di una procedura di parere conforme, c’è semplicemente
un obbligo consultare il Parlamento (il quale, in pratica non ha potere di veto in materia)
¾ Il Consiglio, con decisione unanime, previa consultazione del Parlamento, può decidere di
comunitarizzare aspetti del 3° pilastro, come avvenuto ad Amsterdam per la materia civile (ed è
una norma del Trattato a prevedere ciò). 42 TCE (autoriz.), 29 TCE (3° pilastro)
COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
¾ 2° Pilastro - PESC: esclusa la competenza della Corte di giustizia
¾ 3° pilastro: competente a pronunciarsi con forti limiti sia in via pregiudiziale, sia sulla validità di
alcuni atti
Atti comunitari, sono atti delle istituzioni e si affida alla Corte di giustizia il compito di sindacarne la
validità
Convenzioni, sono atti degli stati e sono gli stati a sindacarne la validità
Rinvio pregiudiziale, subisce limiti anche nell’ambito del primo pilastro e in particolare nelle materie
coperte dal titolo IV, cioè visti, asilo, immigrazione e cooperazione giudiziaria in materia civile.
LIMITI:
¾ Solo le giurisdizioni di ultima istanza possono e debbono fare rinvio pregiudiziale alla Corte in
caso di dubbio nell’interpretazione di un atto comunitario. Eccezione: art. 68/2
Articolo 68 TCE
1. L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni:
quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente
l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della
Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua
sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a
norma dell'articolo 62, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della
sicurezza interna.
3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di
pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati
sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non
si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.
Articolo 234 TCE
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione del presente trattato,
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE,
c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto
dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri,
tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo
punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione
nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale
giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
Nell’ambito del 3° pilastro, non solo occorre accettare la competenza della Corte, ma occorre anche
indicare quali organi potranno proporre il rinvio, quindi c’è la possibilità di limitare il rinvio
pregiudiziale alle sole giurisdizioni di ultima istanza, precisando però che c’è la facoltà (non l’obbligo)
in caso di dubbio
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Solo di alcuni atti può essere chiesta una pronuncia di validità - interpretazione:
1. Decisioni quadro (vincolanti)
2. Decisioni (vincolanti)
3. Convenzioni (non vincolanti): solo interpretazione
Competenza sulla legittimità degli atti del 3° pilastro, sono legittimati ad impugnare decisioni e
decisioni quadro, ovvero gli atti vincolanti, solo:
1. Commissione
2. Stati membri
Competenza della Corte di Giustizia a risolvere le controversie tra
¾ Stati membri e la Commissione. Controversie che possono nascere con riferimento alla
interpretazione di una convenzione (stati membri che danno un interpretazione e
Commissione che non è d’accordo)
¾ Stati membri, in relazione alla interpretazione o applicazione di qualsiasi atto adottato
nell’ambito del 3° pilastro. Queste controversie debbono però essere affrontati all’interno
del Consiglio dopo la comunicazione fatta dagli Stati membri. Solo dopo sei mesi potrà
intervenire la Corte e pronunciarsi al riguardo
¾ 35/5
Articolo 35 T.U.E.
1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente
articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o
l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di
convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione
delle misure di applicazione delle stesse.
5. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità
di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della
legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati
membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza
interna.
7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri
concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo 34,
paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio
entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte
è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione
concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d
2° PILASTRO - PESC
creato dal Trattato di Maastricht
Cronistoria:
¾ 1950, fallimento della Comunità di Difesa Europea che peraltro non ha comportato la rinuncia
degli stati ad una cooperazione politica in materia di sicurezza comune
¾ 1960, è presente una strategia comune verso l’esterno
¾ fine anni ’80, inizio anni ’90, fine della guerra fredda. Si istituzionalizza la cooperazione creando
un secondo pilastro intergovernativo in cui sia il Consiglio, ma soprattutto il Consiglio Europeo
(che non è una istituzione ma un organo che ha il compito di dare impulso dalla vita
dell’Unione Europea, il cui strumento tipico nell’ambito dei tre pilastri sono le conclusioni)
avrebbe giocato un ruolo fondamentale. Perciò il Consiglio Europeo mediante le sue conclusioni
pone le basi per una politica nei tre pilastri (un esempio del pilastro comunitario è quello relativo
ad un ritardo nell’esecuzione del titolo IV).
¾ 1992, Trattato di Maasticht che istituisce, con l’art. 11 la PESC, ovvero il 2° pilastro
60
Articolo 11 T.U.E. PESC Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune
1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori
della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:
- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità
dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai
principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli
obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
- promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Articolo 17 TUE PESC (c.d. compiti di Petersberg)
1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza
dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che
potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal
caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le
rispettive norme costituzionali.
La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo
ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di
soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella
gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.
Ciò significa promuovere:
¾ la pace in Europa
¾ i processi di stabilizzazione delle situazioni di crisi al di fuori dell’Unione Europea
¾ favorire la transizione democratica in paesi dell’Africa e l’affermarsi dello stato di diritto in
Russia
¾ favorire il superamento della situazione di enpasse presente nei Balcani e in Macedonia
Clausola umanitaria: viene inserita sistematicamente quanto vengono conclusi accordi commerciali
con paesi terzi. In base a questa clausola l’U.E. si riserva di interrompere gli accordi o modificare la
propria posizione nel caso in cui lo stato terzo, ad es. si rende responsabile di violazione di diritti
umani. Perciò anche nell’ambito di un tratta commerciale che si giustifica in base agli obiettivi
perseguiti dall’Unione nell’ambito del 2° pilastro
STRUMENTI GIURIDICI DEL 2° PILASTRO (PESC). Consiglio Europeo gioca un ruolo
importante, indicando le priorità dell’U.E. in materia di PESC nelle sue conclusioni, ma ai sensi dell’art.
13 del TUE, fissando i principi, gli orientamenti generali dell’U.E. in ambito PESC, nonché decidere in
merito alle strategie comuni che dovranno essere seguite dall’U.E. nei settori in cui gli stati membri
hanno interessi in comune
1. Strategia comune (atto del Consiglio Europeo):
¾ Obiettivo della strategia
¾ Durata intervento
¾ Strumenti dell’intervento, ovvero i mezzi che dovranno essere messi a disposizione sia
dall’U.E., che dagli stati membri
2. Azioni comuni, (azione degli stati membri), viene specificato che cosa deve essere fatto in
termini di finanziamenti che debbono essere apportati dagli stati membri, che tipo di apporto
tecnico deve essere apportato dagli stati membri (Know how, non tutti gli stati hanno lo stesso
sviluppo tecnologico, es. l’Austria non ha un grande potenziale bellico navale…), ecc. L’azione
comune affronta perciò questioni operative
3. Posizioni comuni, (atto del Consiglio) tendono a coordinare meglio a livello di Unione gli
interventi degli stati. Possono essere di due tipi:
¾ Politiche, quando tendono a coordinare in maniera più precisa l’azione degli stati
membri. Es. viene condannato uno stato, resosi responsabile di una repressione
61
sconsiderata di una protesta (.. noi condanniamo questo comportamento.) Esempio:
“Sulla base di una strategia comune del Consiglio Europeo che condanna e che dice:
occorre prendere delle misure per limitare i danni alla popolazione civile in questi
territori”. Sulla base questa strategia, è possibile adottare una posizione comune che
coordinerà i comportamenti degli stati membri nei confronti di quel paese terzo, quali il
ritiro dell’ambasciatore o del console
¾ Sanzioni economiche nei confronti di paesi terzi. Le risoluzioni economiche dell’ONU
con quale quali si sono colpiti addirittura anche i singoli, oltre agli stati, sono state
trasposte nell’ordinamento dell’Unione attraverso posizioni comuni. Che raccomandano
di adottare tutte le misure necessarie nell’ambito del 1° pilastro per assicurare l’effettività
di queste disposizioni. L’Unione non gode di una competenza sanzionatoria a stati terzi
Dichiarazioni del Consiglio, sono atti di natura politica, non vincolante, che esprimono pubblicamente
una posizione, una richiesta o un’aspettativa dell’U.E., c.d. diplomazia dichiarativa
Articolo 301 TCE
Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato
sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della
Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più
paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende
le misure urgenti necessarie.
CHE VA COORDINATO CON L’ART. 60 TCE
Articolo 60 TCE
1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il
Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi
terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.
ACCORDI INTERNAZIONALI
Sono previsti dall’art. 24 TUE, il Consiglio può autorizzare la presidenza (affiancata dalla Troika) a
negoziare l’accordo
Figure più importanti:
1. Troika
2. Commissione
3. Alto Rappresentante per la politica estera (Monsier PESC)
Articolo 24 TUE
1. Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati
od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla
Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su
raccomandazione della presidenza.
2. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta
l'unanimità per l'adozione di decisioni sul piano interno.
3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.
4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una
questione per la quale è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul
piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo
3.
6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni
dell'Unione.
Gli obiettivi di una dichiarazione sono quelli di reagire in tempi rapidi ad una situazione di crisi, quando
i tempi sono particolarmente stretti ci sarà una dichiarazione fatta dalla presidenza a nome dell’U.E.
Articolo 40 TUE
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1. Le COOPERAZIONI RAFFORZATE in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a
consentire all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,
rispettando nel contempo le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal presente
titolo.
Quello che vuole stabilire è una diplomazia europea di fatto. Avviene un dialogo costante con
organizzazioni internazionali e stati terzi, questo può avvenire tramite riunioni periodiche tra capi di
stati di governo, ministri degli affari esteri, rappresentanti permanenti presso altre organizzazioni
internazionali. È possibile, in particolari situazione, le c.d. iniziative, ovvero trattative molto riservate,
normalmente queste attengono ad aspetti particolarmente delicati, in genere in tema di diritti dell’uomo,
che vengono condotte dalla presidenza del Consiglio assistita dalla Troika
OBIETTIVI DELLA PESC
Articolo 2 TUE, comma 2 e 6:
2) affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di
una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una
politica di difesa comune (*), che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle
disposizioni dell'articolo 17;
6) Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente
trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà
definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.
(*) Difesa comune: quest’ultima politica si è progressivamente formata nel corso degli anni soprattutto
nei Consigli europei. Le conclusioni dei Consigli europei possono essere persino considerate come
accordi internazionali in forma semplificata, ovvero delle dichiarazioni di intenti degli stati che si
assumono la responsabilità di gestire il problema, una volta individuato.
Il Consiglio europeo di Helsinki si è prefissato l’obiettivo di reagire prontamente ad una situazione di
crisi. Entro il 2003 infatti, gli stati membri dovevano essere in grado di dispiegare, entro 60 giorni e di
sostenere per almeno un anno fino a 50/60.000 uomini in grado di realizzare tutte le c.d. missioni di
Petersberg, ovvero di missioni che attengono alla gestione anche militare di situazioni di crisi. Derivano
da un Dichiarazione di Bonn adottata nel 1992 a seguito di una conferenza tenuta a Petersberg fra i
rappresentanti degli stati dell’U.E.O. (18 stati membri). A seguito di Nizza l’U.E.O. non è più la
struttura a cui fa riferimento l’Unione per attuare queste missioni ed è la stessa U.E. che si dotata di
strutture militari per far fronte a queste situazioni di crisi, acquisendo strutture tipiche, già presenti
nell’U.E.O. quali ad esempio il Centro Satellitare, utilizzato per effettuare studi sullo spazio e fotografia
della terra per la verifica di armamenti o altro. In materia di PESC c’è anche l’Agenzia Europea di
Difesa, anch’essa assimilata dall’U.E.O., volta a promuovere e migliorare le capacità di intervento
dell’U.E.. Va però precisato che non c’è una forza armata U.E. ma sono gli stati membri che mettono a
disposizione i contingenti.
Vi sono tre organi che si occupano del lato operativo dei contingenti:
1. Comitato Politico e di Sicurezza
2. Stato Maggiore
3. Comitato Militare
Il Consiglio europeo di Helsinki ha posto un altro obiettivo, quello di creare strutture e organi all’interno
dell’U.E. in grado di garantire l’operatività della missioni. Ad Helsinki si insiste per garantire il supporto
non solo militare ma anche civile, quale ad esempio la possibilità di mettere a disposizioni dei magistrati
per formare i magistrati in tali paese, formazione di unità che assicurano il coordinamento tra
l’intervento militare e la popolazione civile
Altri importanti Consigli europei:
Nizza del 7-8-9/12/2000, che ha portato all’adozione del Trattato di Nizza, si è deciso di abrogare le
disposizioni che facevano riferimento alle relazioni tra U.E. e U.E.O. in quanto alcune strutture
dell’U.E.O. vengono inglobate nell’U.E.
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L’U.E.O. aveva l’obiettivo di assicurare la difesa collettiva dei paesi europei al pari della NATO, dopo
Nizza questo obiettivo passa all’U.E. perciò ne consegue una collaborazione fra U.E. e NATO (nota:
molti paese che sono membri dell’U.E. lo sono anche della NATO)
RUOLO DELLA PESD (POLITICA ESTERA SICUREZZA E DI DIFESA)
¾ Prevenzione conflitti e gestione delle crisi, attuato mediante le missioni di Petersberg, ovvero di
tutte quelle missioni diretti a gestire situazioni di crisi, possono consistere sia in:
1. mantenimento della pace, missioni di tipo umanitario
2. ristabilimento la pace, invio di unità combattenti
¾ Interventi di natura civile, con l’obiettivi di garantire sicurezza e libertà in determinate zone,
attraverso l’invio di magistrati, in materia di ordine pubblico formando la Polizia, mediante
l’invio di funzionari per poter formare i dirigenti dell’amministrazione locale, previsione di
gruppi che sono in grado di intervenire entro le 3/7 ore in caso di calamità
FIGURE PESC:
¾ Figure unipersonali:
1. Alto rappresentante della PESC che è anche Segretario Generale (Javier Solana)
2. Rappresentanti speciali dell’Unione, nominati a maggioranza qualificata. Nel conflitto
dei balcani è stato nominato un rappresentante speciale dell’U.E. per tale conflitto
¾ Organi collegiali:
1. COREPER, coordinamento fra il primo ed il secondo pilastro
2. Comitato politico e di sicurezza, composto dai direttori politici dei ministri degli affari
esteri dei vari stati membri. Hanno la funzione di monitorare la situazione internazionale,
di informare regolarmente il Consiglio, di controllare l’attuazione delle politiche
concordate fra stati membri, in caso din intervento operativo deve determinare i fini
precisi dell’operazione da compiersi, previo consultazione con il Comitato Militare
3. Comitato militare, è composto dai capi degli stati maggiori dei vari stati membri
(ovvero i responsabili interni della politica militare), che eleggono al loro interno un
presidente. E’ un organo sostanzialmente consultivo
4. Stato maggiore, composto dai militari (almeno capitano) che gli stati inviano presso il
Segretariato Generale del Consiglio
Nell’ambito del primo pilastro le funzioni della Commissioni sono:
1. Iniziativa
2. Controllo
3. Rappresentanza, sia interna che esterna (si manifesta mediante delegazioni, rappresentanze ed
uffici nei paesi terzi)
RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN AMBITO PESC:
¾ Non ha competenza in ambito PESC
¾ Tuttavia può sindacare indirettamente la legittimità degli atti adottati dal Consiglio in ambito
PESC, ipotesi:
1. Combinato disposto 301 – 60 TCE. Il regolamento comunitario si fonda sulla
posizione comune, quindi nel valutare la legittimità di quel regolamento
indirettamente la Corte di giustizia sindaca anche la posizione comune. Se dichiara
illegittimo il regolamento, indica al Consiglio che la posizione comune non va bene, ad
es. perché non persegue uno degli obiettivi dell’art. 11 del TUE
Articolo 11 TUE Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune
1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i
settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:
- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e
dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale,
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto
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finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle
frontiere esterne;
- promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Se risulta che è stata scelta una base giuridica erronea perché, ad. es. scelta
nell’ambito del 2° pilastro anziché nell’ambito del 1°, l’atto deve essere annullato in
quanto indirettamente illegittimo a causa del pregiudizio delle competenze comunitarie,
art. 47 TUE
Articolo 47 TUE
Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità
economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali, nessuna
disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità
europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.
3° PILASTRO
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
(titolo 6° sul trattato)
Tutti gli aspetti in materia penale, che attengono alla libera circolazione di persone rientrano nella
competenza comunitaria
Peculiarità di Regno Unito, Irlanda e Danimarca (opting in e opting out)
Lo spazio di libertà e giustizia è un’area nella quale tutti cittadini possono circolare liberamente in uno
spazio in sia garantita la loro sicurezza
Alcuni obiettivi del terzo pilastro: lotta contro la xenofobia e il razzismo, tratta esseri umani,
sfruttamento dei bambini, lotta contro la corruzione e la frode, ovvero contro quei comportamenti che
possano danneggiare il bilancio comunitario (caso della frode al codice doganale: soggetto che
dichiarava di importare 10 prodotti diversamente rubricati e tassati, importandone, di fatto, 20 (petti e
cosce di pollo), ecc.
Cooperazione di polizia operativa e doganale:
1. Direttamente, significa che l’autorità italiana coopera con quella straniera
¾ mediante l’Europol creata dal 1995 ma operativa dal 1999, con funzioni coercitive. Ha
l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei vari sistemi di polizie nazionali. Possiamo definire
l’Europol come un bacino che raccoglie le varie informazioni e che raduna i diversi
expertise nazionali per meglio realizzare i suoi obiettivi costitutivi. Uno dei problemi è
dato dagli stati che non vogliono condividere tutte le loro informazioni, limitando così le
potenzialità dell’Europol
¾ Mediante scambio informativo e connesso coordinamento complessivo dei dati;
¾ Creazione di team che operano con obiettivi specifici,
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA in materia penale, è un pilastro intergovernativo
¾ Mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie
¾ Richiede una armonizzazione degli elementi costitutivi dei reati e delle relative pene
¾ Mandato di arresto europeo: Prevede una lista di 32 reati con la conseguenza che il giudice
dello stato che riceve la richiesta di consegnare il soggetto non deve verificare che nel suo
stato….
¾ È richiesto il metodo intergovernativo, ovvero l’unanimità, proprio perché si incide sulle
libertà fondamentali
¾ Eurojust, operativo dal 2002, è composto da un membro distaccato per stato membro che deve
essere un pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia. Ha il compito di consentire
lo scambio più rapido di informazioni, chi è il magistrato corrispondente, ecc. Ha competenze
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generali (materia di frode, ecc.) e su richiesta di uno stato membro. Per attività investigative
interstatali viene utilizzato l’Eurojust. Punti di contatto: un magistrato italiano può, ad es.
contattare un magistrato italiano distaccato a Parigi per avere informazioni su indagini che
svolgendo
¾ L’esistenza del 3° pilastro non pregiudica la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza
pubblica
Regno Unito, Irlanda si sono dichiarate estranee all’Accordo di Schengen e adottano un posizione
diversa dagli altri stati
STRUMENTI GIURIDICI DEL 3° PILASTRO
1. Posizioni comuni, che racchiudono l’approccio, la visione e la posizione dell’UE con
riferimento ad un determinato aspetto (tratta dei bambini, ecc) art. 37. Lo stato membro non può
adottare una posizioni diversa da quella comune
2. Decisioni quadro, che corrispondono alle direttive nell’ordinamento comunitario, tuttavia,
ancorché siano vincolanti per gli stati membri, non hanno effetti diretti per gli stati membri.
Come per le direttive è previsto un parere conforme, così pure si è fissato l’obbligo per lo stato di
non porre in essere misure con possano compromettere il risultato prescritto
3. Decisioni, corrispondono alle decisioni adottate nel primo pilastro, che hanno una funzione
residuale per realizzare obiettivi che non vengono adottate con le prime due. Pur vincolanti per
gli stati membri, non hanno effetto diretto,
4. Convenzioni, classico esempio di diritto internazionale, con una particolarità, è il Consiglio
che incoraggia gli stati a portare a termine il procedimento di ratifica in riferimento ad una
convenzione che si forma all’interno del Consiglio
5. Accordi internazionali con stati terzi o organizzazioni internazionali
6. Cooperazione rafforzata, è uno strumento cui si può ricorre nei tre pilastri. Nel terzo la
procedura è iniziata da uno stato membro ma questa iniziativa deve essere sottoposta alla
Commissione, la quale ha due alternative:
¾ Associarsi all’iniziativa dello stato membro
¾ Non risponde oppure si oppone. Ciò assicura un controllo ed un coordinamento fra gli atti
del 1° pilastro ed il 3° pilastro. Rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali (nessuna
sovrapposizione con il bilancio comunitario, che si rientri in uno degli ambiti coperti dal
3° pilastro, solo in ultima istanza, almeno 8 stati membri). Deve essere consultato i
Parlamento, il Consiglio da la propria autorizzazione a maggioranza qualificata. Per uno
stato è possibile invocare ragioni di interesse generale e chiedere che la questione sia
inviata al Consiglio Europeo, concepito come organo d’Appello
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ZANOBETTI
LA COSTITUZIONE PER L’EUROPA PIÙ LEZIONI
Torna agli obiettivi UE
Nel 2000 il ministro degli esteri tedesco Joseph Fischer ha pronunciato per la prima volta il termine
Costituzione con riferimento all’U.E., rompendo una specie di tabù che fino a quel momento ne aveva
represso l’uso
Nella dichiarazione finale di Laeken il 14-15/12/2001, il Consiglio europeo ha affidato a uno organo
apposito, la Convenzione europea, lo studio delle questione sul futuro sviluppo dell’Europa,
Composizione:
¾ Presidente, Valéry Giscard d’Estaing
¾ Vice presidente, Giuliano Amato
¾ Vice presidente, Jean-Luc Dehaene
¾ Un rappresentante per ogni stato
¾ Due rappresentanti per ogni Parlamento nazionale
Il 29 ottobre 2004, nell’ambito di una conferenza intergovernativa, è stato firmato a Roma il “Trattato
che adotta una Costituzione per l’Europa” dai capi di Stato e di governo e dai ministri degli esteri dei
25 paesi membri, nonché, in qualità di osservatori, da quelli dei 3 paesi candidati (Bulgaria, Romania e
Turchia)
Contraddizioni:
1. Trattato, in quanto l’unico strumento giuridico possibile
2. Costituzione, questione controversa. Vi è nel titolo il programma dell’unificazione dell’Europa
Struttura della Costituzione (488 articoli):
¾ Preambolo: eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa
¾ 4 parti, che incorporano quanto previsto nei trattati precedenti, TCE (1957) e TUE (1992) e li
abrogano. Rimane in vigore però il Trattato Euratom e tutto il diritto derivato e la
giurisprudenza (gli ultimi due costituiscono l’acquis communitaire)
1. La prima parte (Istituzioni) definisce il ruolo delle istituzioni europee.
2. La seconda parte (Competenze e loro esercizio da parte delle istituzioni) riguarda il
sistema delle competenze, distinte in tre categorie: esclusive, concorrenti, azioni di
sostegno.
3. La terza parte (Politiche) affronta il tema della coerenza generale delle politiche dell’UE
e in particolare: la lotta a qualsiasi forma di discriminazione; la parità tra uomini e donne;
la protezione sociale; la tutela dell’ambiente; la protezione dei consumatori
4. L’ultima parte (Revisione) stabilisce i criteri di revisione della Costituzione stessa.
¾ ingloba la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Entrata in vigore:
¾ 01.11.2006, ma doveva essere ratificata da tutti gli stati membri per poter entrare in vigore.
Francia (non) e Olanda (nee) non l’hanno ratificata, perciò, se entrerà in vigore, sarà il primo
giorno del secondo mese successivo al deposito della ratifica dell’ultimo stato.
¾ Progetto Penelope: prevedeva che la mancata ratifica fosse inteso come un recesso dall’U.E. (non
accolto)
Recesso:
¾ è previsto nella Costituzione mentre non lo era nei Trattati, deve essere negoziato un accordo
¾ la Groenlandia, tuttavia, usci dalla Comunità europea nel 1985
Consentita l’adesione di nuovi stati
La Costituzione ridisegna l’architettura dell’Unione. Spariscono le Comunità, spariscono i pilastri, non
si ha più bisogno di ricorre a immagini grafiche per rappresentare una struttura difficile da comprendere.
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Vi è un’unica identità istituzionale, che è l’Unione europea, dotata di personalità giuridica, di istituzioni
ed organi. Non si parlerà più di diritto comunitario o di politiche comunitarie ma di diritto dell’Unione
europea e di politiche dell’Unione europea
Elemento più delicato: rapporto fra Corte di giustizia (Lussemburgo) e Corte Europea dei diritti
dell’Uomo (Strasburgo)
Competenze dell’Unione:
1. principio di attribuzione
2. principio di sussidiarietà
3. principio di proporzionalità
4. Competenze esclusive e concorrenti
5. art. 308 attuale TCE e cooperazione rafforzata
Nuovo quadro istituzionale:
1. Parlamento, non più di 750 membri eletti a suffragio universale diretto per 5 anni. Ha funzione
legislative e la procedura di codecisione diviene procedura legislativa ordinaria
2. Consiglio europeo, da gli impulsi necessaria al suo sviluppo e ne definisce gi orientamenti e le
politiche generali ma non esercita funzioni legislative. Freno d’emergenza: ha il potere di
bloccare un atto legislativo ma in ipotesi ben circoscritte
3. Consiglio dei ministri, nome modificato da Consiglio dell’U.E.
4. Commissione, ci saranno stati privi di commissario
5. Corte di giustizia dell’Unione europea, con comprende Corte di giustizia, Tribunale e
Tribunali specializzati (che sostituiscono le camere)
Gli atti legislativi:
¾ Vincolanti
1. Leggi, ex regolamenti
2. Leggi quadro, ex direttive
¾ Non vincolanti
1. Regolamento europeo, ex raccomandazione
2. Decisione europea, ex parere
Iniziativa legislativa:
¾ Commissione
¾ Stati membri
¾ Ministro degli esteri
¾ Cittadini europei, che possono sollecitare una proposta della commissione con una petizione di
almeno un milione di firme
Revisione:
Richiede una nuova negoziazione ed una ratifica da parte degli stati membri, ribadendone così la
natura di accordi internazionale che indebolisce il carattere costituzionale
Tre forme di revisione:
1. Revisione ordinaria: proposta da stato membro, Commissione e Parlamento al Consiglio
europeo
2. 2 Procedure semplificate
Politiche dell’Unione:
¾ contenute nella parte III della Costituzione
¾ aggiunge nuove disposizioni quali la lotta contro ogni discriminazione, il benessere degli animali,
ecc.
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Varie del Prof. Di Federico sull’argomento:
¾ Il progetto di trattato costituzionale è un compromesso fra tesi federaliste e quelle più caute
nell’integrazione
¾ Se riteniamo che:
1. il trattato sia un trattato, allora le lacune vengono coperte dal diritto internazionale, e
sono gli Stati membri a deciderne le modifiche (tesi degli internazionalisti)
2. il trattato sia una costituzione, allora è il popolo che detiene il potere (tesi dei
costituzionalisti)
Possiamo definire il Trattato come una costituzione in divenire, la cui competenza alle
modifiche rimane nelle mani degli stati
¾ L’Unione non gode della competenza della competenza, ovvero che l’Unione non può
mediante le proprie istituzioni rivedere i trattati ma può essere fatta solo dagli Stati membri
¾ 1963, caso Van Gend en Loos (in tale caso era stato chiesto di pagare un dazio dalla Germania
all’Olanda, questa tassa era stata maggiorata fino all’8%, il governo Olandese sosteneva che era
un adeguamento di una tassa esistente ma il sig. Van Gend ricorre ai sensi dell’art. 25 dicendo
che non possono essere introdotte nuove tasse. La Corte di giustizia gli dà ragione e annulla il
provvedimento nazionale. La Corte di giustizia stabilisce così che la comunità costituisce un
ordinamento giuridico. Ovvero:
1. La rinuncia degli stati membri alla propria sovranità (in determinati settori) è
definitiva
2. La comunità ha per oggetto sia gli Stati membri che i singoli (precedentemente i
singoli non erano compresi) e che i singoli possono far valere i diritti che gli derivano
dal diritto comunitario, davanti al giudice nazionale
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MORRONE
UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA O L’EUROPA È UNA COSTITUZIONE
Il nodo politico è: l’Europa è o meno una Costituzione?
Tre tipi di pensiero giuridico:
1. Normativismo, per Hans Kelsen la Costituzione è una norma sulla produzione giuridica
legittimata da una norma fondamentale presupposta che dà validità e coerenza a tutto
l’ordinamento giuridico (c.d. effettività logica), ovvero sono le regole giuridiche che fondano
l’organizzazione politica
2. Decisionismo, per Carl Schmitt è il risultato di una decisione positiva suprema, ovvero le
norme riflettono i contenuti sostanziali della decisione fondamentale
3. Istituzionalismo, per Santi Romano la Costituzione è una istituzione, un ente sociale
organizzato che per il fatto stesso di organizzarsi dà luogo ad una costituzione
Sono tutte teorie insufficienti a spiegare l’Unione europea
I Trattati sono simili alle costituzioni bilancio che si limitano a descrivere la realtà istituzionale (es. ne
siano le costituzioni sovietiche)
Nodi irrisolti:
1. Kompetenz Kompetenz (ovvero la competenza ad attribuirsi nuove o diverse competenze): in
un sistema costituzionale vi deve essere una sola autorità che ha il diritto di dire l’ultima parola
2. Deficit democratico
3. Monismo o pluralismo istituzionale
La mancanza dell’idea di Costituzione come unità data o presupposta, è ciò che rende le teorie
della Costituzione insufficienti
Nozione di Unione europea per Morrone:
L’Unione europea, al di là della esistenza o meno di una Costituzione scritta, è un ordinamento
costituzionale, perché espressione di un processo di unificazione politica che interessa diversi
popoli, comunità, Stati.
Ed è questa la strada, nonostante i ritardi e gli arresti improvvisi, sulla quale si è incamminata
irreversibilmente l’Unione europea
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ENRIQUEZ
MICROSPUNTI IN TEMA DI COSTITUZIONE EUROPEA:
FORZE TRAINANTI E PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
Perché una Costituzione europea?
¾ Domanda-offerta, ovvero la produzione legislativa è il risultato dell’incontro tra l’offerta e la
domanda di leggi
¾ Demand – driven, ovvero richiesta di nuove regola da parte di attori economici, lobbying,
politici che sfruttano obliquamente gli umori dell’0pinjone pubblica
¾ Lobby di law-makers (centinaia di persone), che hanno accumulato expertise per 20 anni,
identificabili come un ceto di professionisti della produzione legislativa.
I politici guardano con favore questa lobby per varie ragioni:
1. target di quei settori dell’opinione pubblica che guarda con favore all’U.E.
2. un nuovo trattato crea disfide tra Stati membri (contrapposizioni fra Francia e Germania,
Spagna e Polonia)
3. Inserimento di disposizioni che possano favorire alcuni gruppi di interesse
4. Firma storica
Principio di sussidiarietà nella Costituzione europea:
¾ È un concetto dinamico che consente che l’azione della comunità sia ampliata o ristretta laddove
le circostanze lo richiedano
¾ Occhiali dell’economia: una regola è giustificata non solo dal fallimento del mercato, ma se tale
regola porta ad un risultato migliore rispetto alla sua assenza, in quanto esse hanno costi sociali
che possono superare i benefici che possono apportare
fine
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