Diritto privato Elementi essenziali ed accidentali

LA PRELAZIONE
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DEFINIZIONE: ATTRIBUZIONE AD
UN SOGGETTO DEL DIRITTO AD
ESSERE PREFERITO AD ALTRI, A
PARITA’ DI CONDIZIONI, OVE SI
DECIDA DI CONCLUDERE UN
DETERMINATO CONTRATTO
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PRELAZIONE LEGALE
PRELAZIONE VOLONTARIA (patto di prelazione):
Dalla prelazione volontaria scaturiscono due
obbligazioni: una di carattere negativo o di non
fare (il divieto, a carico del promittente, di
stipulare il contratto con soggetti diversi dal
prelazionario senza averlo prima informato), ed
una di carattere positivo o di fare (la c.d.
denuntiatio); in caso di inadempimento di questa
obbligazione, il prelazionario ha diritto
unicamente al risarcimento del danno subito.
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Cass., 19-05-1988, n. 3466.
La prelazione convenzionale, analogamente a
quella legale, non ha natura reale, ma
obbligatoria, e non essendo riconducibile alla
promessa di stipulare è insuscettibile di
esecuzione coattiva; pertanto, essendo efficace e
vincolante per i soli contraenti e non per i terzi
estranei, l’acquisto di questi ultimi dal promittente
la prelazione, inadempiente al relativo patto, non
è soggetto a caducazione a seguito della pretesa
di riscatto esercitata dal promissario della
prelazione, che è titolare soltanto dell’azione
personale risarcitoria nei confronti
dell’inadempiente.
LA RESPONSABILITA’
PRECONTRATTUALE
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FASE DELLE TRATTATIVE
1337. Trattative e responsabilità
precontrattuale. — 1. Le parti, nello
svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede (c.
81, 1175, 1358, 1366, 1375).
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IPOTESI SPECIFICA
1338. Conoscenza delle cause
d'invalidità. — 1. La parte che,
conoscendo o dovendo conoscere
l'esistenza di una causa d'invalidità del
contratto (c. 1418 ss.), non ne ha dato
notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il
danno (c. 2043 ) da questa risentito per
avere confidato, senza sua colpa, nella
validità del contratto (c. 139, 1398).
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Cass., sez. I, 01-03-2007, n. 4856.
Il recesso o la sospensione delle trattative,
provenga da soggetto privato o da una p.a., può
essere causa di responsabilità precontrattuale
quando sia privo di giustificato motivo,
l’accertamento della cui sussistenza è riservato al
giudice di merito ed è censurabile in cassazione
per vizi logici o giuridici della motivazione (nella
specie, la suprema corte ha confermato la
sentenza di merito che aveva ravvisato sufficienti
ragioni per la sospensione delle trattative per
l’acquisto di un immobile da parte di un ente
locale nell’apertura di più inchieste amministrativa, contabile, penale - sulla scelta dei
contraenti privati e la congruità del prezzo).
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DANNO RISARCIBILE: interesse
negativo
Differenza tra interesse NEGATIVO
ed INTERESSE POSITIVO
Elementi essenziali del contratto
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Accordo
Oggetto
Causa
Forma, quando prevista a pena di
nullità