NOTE MINIME IN TEMA DI PRELAZIONE AGRARIA La prelazione agraria indica il diritto di un determinato soggetto di essere preferito a terzi, a parità di condizioni, nell'acquisto di un terreno agricolo, qualora il legittimo proprietario manifesti la volontà di alienarlo. La prelazione agraria ha l'effetto di limitare l'autonomia contrattuale del soggetto alienante, posto che se questi è libero di scegliere se vendere o non vendere, la sua libertà è per così dire menomata avuto riguardo alla scelta del contraente. In particolare, chiunque voglia alienare un fondo deve preventivamente farne offerta al coltivatore diretto (o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che conduce in affitto da almeno due anni, il terreno offerto in vendita. Solo qualora il terreno non sia concesso in affitto , avranno diritto di prelazione i coltivatori diretti (o società agricole in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) proprietari di terreni confinanti. A seconda del soggetto che esercita il diritto di prelazione si distingue dunque tra prelazione di primo grado (per indicare il diritto esercitato dal coltivatore diretto insediato sul fondo stesso) e prelazione di secondo grado (per indicare il diritto previsto ed esercitabile dal proprietario coltivatore diretto di fondo contiguo al terreno agricolo posto in vendita). Se il terreno è concesso in affitto, e l'affittuario lo coltiva da più di due anni, egli ha sempre il diritto di prelazione e tale circostanza esclude che il diritto possa essere esercitato dal confinante. Affinchè vi sia prelazione agraria è necessario che il terreno di cui trattasi abbia natura di fondo agricolo (sono dunque esclusi dall'istituto in esame i fondi a destinazione industriale, turistica o edificatoria). Sono altresì esclusi dalla prelazione agraria i fondi oggetto di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità o donazione. Chi decida di vendere il proprio terreno dovrà attenersi ad una serie di regole inderogabili. Il promittente alienante deve inviare all'affittuario o al confinante una proposta formale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata dal contratto preliminare di compravendita in cui dovrà essere indicato il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita, le modalità di pagamento e le altre condizioni stabilite per la cessione. Il coltivatore diretto potrà esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Qualora eserciti il diritto di prelazione, il contratto si intende concluso e il versamento del prezzo concordato dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla notifica del proprietario. Se non si cura la notifica, ovvero il prezzo indicato nel preliminare di compravendita sia superiore a quello risultante dal contratto definitivo, l'interessato potrà esercitare, entro un anno dalla trascrizione della vendita nei registri immobiliari, il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente. E' possibile non effettuare la notifica della futura vendita, qualora gli aventi diritto abbiano preventivamente rinunciato in forma scritta alla prelazione, purché gli stessi siano stati informati relativamente a tutte le condizioni stabilite per la cessione. Quando il diritto di prelazione viene esercitato da più confinanti, la priorità è riconosciuta ai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 40 anni (ovvero alle cooperative di conduzione associata dei fondi in funzione del numero degli operatori che abbiano tale requisito) ed al possesso di conoscenze professionali adeguate.