DISABILITÀ, DIRITTI UMANI E
AZIONI POSITIVE
ELENA PARIOTTI
Università di Padova
Facoltà di Scienze Politiche
Dipartimento di diritto comparato
Obiettivi
• Ricostruire il quadro concettuale sotteso al
processo di affermazione dei diritti delle
persone con disabilità
• Discutere criticamente tale quadro
• Individuare le linee di evoluzione e gli obiettivi
ancora disattesi
• I bisogni delle persone con disabilità sono oggi
riconosciuti ed espressi mediante il linguaggio
e lo strumento dei diritti umani
• Ovvero mediante diritti soggettivi dalla
portata universale, che spettano alla persona
in quanto tale e sulla base di norme
internazionali
Diritti umani
(in senso giuridico)
forti pretese morali connesse al rispetto della
dignità umana, a interessi o a bisogni
essenziali dell’essere umano e sostenuti da
norme giuridiche
I diritti delle persone con disabilità sono espressi
oggi, se consideriamo il quadro italiano, da
norme interne statali e regionali, comunitarie ed
internazionali
Ciò significa che si tratta sia di diritti
fondamentali (protetti in base alla Costituzione e
a norme attuative interne) che di diritti umani
(previsti da fonti internazionali e poi recepiti nelle
fonti interne)
L’affermazione dei diritti delle persone con
disabilità costituisce uno dei principali esempi del
processo di specificazione dei diritti umani:
I diritti umani, che spettano all’essere umano in
quanto tale, vengono individuati in relazione a
specifiche e concrete condizioni, in forza del
principio di pari dignità di tutti gli esseri umani
Sul piano interno il percorso di specificazione
della tutela delle persone con disabilità è
delineato dalla Costituzione (artt. 2, 3, 38, 3° e
4° comma) e da leggi miranti a contrastare la
discriminazione (nelle sue varie forme, tra cui
anche la discriminazione diretta o indiretta nei
confronti del disabile).
• D.legl. 216/2003 Parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro
• L. 67/2006 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilità vittime di discriminazione
• DM 21 giugno 2007 Associazioni ed enti legittimati ad agire per la
tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazione
• L. 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili
 collocamento mirato
 assunzioni obbligatorie, quote
 programmi regionali per l’occupazione dei disabili
• Ci sono ambiti in cui la tutela risulta bene avviata
ed opportunamente ispirata alla logica delle pari
opportunità, come nell’ambito lavoristico
• La condizione e la tutela della persona disabile
richiedono invece di essere meglio e più
precisamente configurate in altri ambiti, come
quello biomedico.
• Nell’ambito del diritto comunitario, norme e principi rilevanti per la tutela
delle persone con disabilità si trovano
 nel Trattato di Amsterdam (artt. 6, 13, 95, 117-120)
 La Carta di Nizza contiene un riferimento esplicito ai diritti delle
persone con disabilità (art. 26:
“L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure
intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità”.
 In norme derivate, come la Direttiva 2007/78/CE (in materia di
occupazione)
• I problemi da affrontare riguardano:
l’individuazione delle sfere in cui possano
manifestarsi forme di discriminazione
la garanzia e l’attuazione dei diritti previsti
• Cosa significa porre il tema dei bisogni delle
persone con disabilità attraverso il linguaggio
dei DIRITTI UMANI?
poter dare ad una pretesa la forma di un diritto
sembra fornire ad essa un carattere
oggettivo
incontrovertibile
esigibile
Significa sottrarre tale pretesa all’arbitrio
politico, culturale, sociale, alla dimensione
della “carità” e rivendicarla come esigenza
connessa alla dignità intrinseca dell’essere
umano
L’adozione del linguaggio dei diritti esprime il
passaggio (almeno tendenziale) da


un modello paternalistico
ad un modello gradualmente orientato a
garantire l’empowerment della persona con
disabilità e la partecipazione di questa alla vita
sociale, economica e politica.
• Il concetto di diritti è attraente per la sua
capacità di dare forza alle esigenze in esso
espresse, di rendere le pretese rivendicabili
• Il riferimento ai diritti è importante non solo in
vista della soddisfazione dei bisogni e delle
aspettative espresse, ma innanzitutto per la
loro stessa formulazione
Fonti internazionali rilevanti per la tutela delle
persone con disabilità
• Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1989),
art. 23: tutela dei bambini mentalmente e
fisicamente disabili, obbligo di fornire loro
cure speciali, al fine di garantire la massima
integrazione sociale possibile e lo sviluppo
individuale
• Atti non giuridicamente vincolanti:
1971 Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale
1975 Dichiarazione sui diritti delle persone con disabilità
1982 Programma mondiale ONU di azione per le persone con
disabilità
1991 Principi per la protezione delle persone con malattie
mentali e per il miglioramento della salute mentale
1996 Standard rules on the equalization of opportunities for
persons with disabilities
• Nel tempo la stessa interpretazione delle fonti
generali sui diritti umani è influenzata dalla
sensibilizzazione verso le istanze delle persone
con disabilità alla vita economica e sociale
• Applicazione dell’art. 25 ICCPR e art. 3 ICESCR
(diritto all’eguaglianza) alle persone con
disabilità
• 13 dicembre 2006 approvata la Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità (CRDP). Entrerà in vigore il 3
maggio.
• Il processo di ratifica da parte del governo italiano non si è
completato:
 28/12/2007 approvato il disegno di legge di ratifica della
Convenzione (firmata il 20/03/07)
 l’Iter, interrotto dalla recente crisi di governo, relativo
all’adattamento della legislazione italiana ai principi della
Convenzione dovrà essere completato dal nuovo Parlamento
Retroterra concettuale della Convenzione
•
Chiaro ricorso al linguaggio dei diritti per tutelare le persone con disabilità
•
Centralità della persona
•
Nozione di svantaggio sistemico: la discriminazione ha origine nelle strutture
sociali, non nella “malattia”
 L’eliminazione delle barriere per le persone con disabilità non è articolata in
termini di welfare state e di misure di sicurezza sociale (servizi sanitari,
programmi di solidarietà)
 Richiede invece l’elaborazione di nuovi modelli culturali, capaci di agire sulla
percezione sociale della disabilità: la disabilità cessa di essere vista come stato
di menomazione e deve essere intesa come una condizione meritevole di
rispetto in un’ottica di piena inclusione
• Presa di distanza dal modello medico della
disabilità (che permane in tutti i precedenti
atti internazionali non vincolanti)
In base a tale modello la disabilità si configura
come una deficienza, una deviazione dalla
normalità, collocata nell’individuo
• Si accoglie il modello sociale della disabilità: le
barriere esperite dalla persona disabile trovano
origine nel contesto sociale, configurano una forma
di oppressione sociale
 È la società, con i propri modelli culturali, che rende inabili
determinate persone non garantendo loro pari
opportunità di partecipazione
 È la violazione dei diritti umani a causare la condizione di
disabilità
La soluzione dei problemi incontrati dalle
persone disabili non è allora tanto o solo
fondata sull’assistenza medica, ma sulla
rimozione degli ostacoli che impediscono ad
esse la piena partecipazione alla vita sociale
• Il modello sociale promuove il riconoscimento
della specificità delle persone con disabilità e
dello specifico contributo che possono offrire
alla società e in ambito lavorativo
• La disabilità non è in quanto tale mancanza
ma una dimensione della diversità umana
• Il modello sociale mira a garantire al medesimo tempo
l’eguaglianza formale e l’eguaglianza sostanziale
 L’eguaglianza formale serve a contrastare la
discriminazione, ma non basta per riconoscere e
rimuovere le cause della discriminazione
 Tali cause possono essere contrastate solo puntando alla
realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale,
attraverso la realizzazione delle pari opportunità
PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE
A) PRINCIPI FONDANTI L’APPROCCIO ALLA DISABILITA’:
 Rispetto per l’intrinseca dignità della persona
 Non discriminazione
 Garanzia della piena ed effettiva partecipazione alla, ed
inclusione nella, società
 Rispetto per la differenza delle persone con disabilità come
parte della diversità umana
 Rispetto delle capacità evolutive dei bambini con disabilità e
della loro identità
B) PRINCIPI FONDANTI LA CONCEZIONE GENERALE DEI
DIRITTI UMANI ACCLTA NELLA CONVENZIONE:
 Principio di universalità, indivisibilità ed interdipendenza dei
diritti umani
 Riconoscimento delle questioni legate alla disabilità come
parte integrante delle strategie per la promozione di uno
sviluppo sostenibile
 Necessità di prestare particolare attenzione alla cooperazione
internazionale per migliorare le condizioni di vita delle
persone con disabilità in ogni Paese e particolarmente nei PSV
I DIRITTI RICONOSCIUTI NELLA CONVENZIONE
• Diritti legati alla rimozione di ogni forma di
discriminazione diretta ed indiretta verso le persone
con disabilità
 “discriminazione”= ogni distinzione, esclusione o
restrizione sulla base della disabilità avente il fine o
l’effetto di diminuire o annullare il riconoscimento, il
godimento o l’esercizio, su basi paritarie, di tutti i
diritti umani (art. 2)
• Viene a questo proposito introdotta la nozione di
reasonable accomodation:
 la richiesta di modificare e adattare i trattamenti per
assicurare alle persone con disabilità il godimento o
l’esercizio su basi paritarie dei diritti umani
 Richiede che la differenza sia presa in considerazione
al fine di evitare la discriminazione indiretta
• La nozione di reasonable accomodation spinge oltre il
paradigma delle azioni positive
• Le azioni positive sono generali, non tagliate sull’individuo; la
nozione di reasonable accomodation richiede, invece, che si
consideri il singolo individuo nelle sue potenzialità e
caratteristiche specifiche
• In ambito lavorativo tale nozione comporta che la persona sia
in dialogo interattivo con il datore di lavoro per cercare il
giusto tipo di collocazione richiesto dal caso
• Le misure esprimenti la logica delle azioni positive non creano sempre né
necessariamente diritti soggettivi (posizioni soggettive rivendicabili in
giudizio)
• In virtù dell’intimo legame con il principio di non discriminazione, il
concetto di reasonable accomodation crea una chiara posizione
soggettiva che rende il contenuto della norma esigibile
• Questa nuova impostazione permette di far uscire i diritti delle persone
con disabilità dalle difficoltà derivanti dalla collocazione di questi nella
categoria dei diritti sociali, legati alla dimensione dello stato sociale e
della sicurezza sociale
Prospettiva integrata tra
• Non discriminazione
 Diritto alla vita, libertà da tortura, da trattamenti degradanti, libertà e sicurezza
personali, libertà dallo sfruttamento, dalla violenza e dall’abuso,
• Tutela dell’autonomia individuale
 diritto alla privacy, libertà di espressione e diritto di accesso alle informazioni
• Impegno nella rimozione attiva degli ostacoli sociali,
economici e culturali alla piena partecipazione
 Diritto ad un sistema educativo che favorisca il pieno sviluppo delle potenzialità, il
loro senso di auto-stima, diritto alla salute, diritti legati all’ambito lavorativo
(diritto al lavoro, diritto a giuste e favorevoli condizioni di lavoro), diritto ad un
adeguato standard di vita ed alla sicurezza sociale, diritto alla partecipazione alla
vita pubblica
• I diritti legati alla sfera della non discriminazione e
dell’autonomia, da un lato, e i diritti legati alla sfera
delle pari opportunità, dall’altro, non sono accostati
ma sono intesi nella loro profonda integrazione
reciproca
• L’effettiva garanzia della non discriminazione
richiede necessariamente l’impegno verso la
promozione delle parti opportunità
• Chiaro superamento della dicotomia tra diritti negativi e diritti
positivi, non solo nell’economia complessiva della fonte, ma
nella concettualizzazione stessa di ogni singolo diritto
• Fusione tra diritti civili e diritti sociali in una nuova
prospettiva, ispirata
 all’interdipendenza ed indivisibilità dei diritti
 al riconoscimento del valore della diversità
 al riconoscimento dell’effetto discriminatorio potenzialmente
insito nelle strutture sociali
L’asse portante di questa compenetrazione tra
eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale è
nell’idea di accessibilità: ai sistemi di trasporto,
all’informazione ed alla comunicazione, al lavoro, ai
servizi pubblici, alla sfera pubblica
La Convenzione contempla anche la
dimensione della discriminazione multipla: la
donna con disabilità, il minore con disabilità,
la persona indigente con disabilità
Le garanzie previste dalla Convenzione
• Meccanismo dei rapporti statali indirizzati al Comitato per i diritti delle
persone con disabilità, relativi al periodico stato di attuazione degli
obblighi previsti nella Convenzione medesima
• Istituzione dell’Inter-Agency Support Group for the Convention, che
focalizzerà la sua azione su sei aree principali.
 Le politiche di sostegno agli scopi e agli obiettivi della Convenzione
 i programmi di cooperazione internazionale
 La formazione delle competenze negli Stati membri, nella società civile
ed entro le NU
 La ricerca e l’accesso alle conoscenze sulla disabilità
Le lacune nell’ottica del quadro normativo
• Il d.lgsl. 216/2003, rispetto alla Direttiva
2007/78/CE, trascura ogni riferimento al
dialogo sociale (art. 13 Direttiva).
La direttiva comunitaria prevede che gli stati
incoraggino
 “il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio
della parità di trattamento, attraverso il monitoraggio delle
prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di
comportamento e ricerche e scambi di informazione sulle
buone pratiche
• Senza un impegno strutturato su questo
piano, l’adempimento agli obblighi normativi
rischia di rimanere minimale, burocratico e
privo di connessioni con le reali esigenze dei
soggetti interessati
• Su questo piano possono forse essere utili
interventi normativi e di policies promossi a
livello sub-nazionale
• L’attuazione delle norme dipende dalla capacità delle
strutture pubbliche (centrali, regionali e locali) di acquisire le
informazioni e le competenze gestionali di cui sono dalle
norme investite
Servono:
 La costruzione di un sistema di rilevazione delle esigenze
concrete
 un sistema di monitoraggio delle iniziative e delle misure
adottate
 Il rafforzamento delle sinergie tra differenti agenzie regolative
a vari livelli (ILO, OECD, STATI, ONU, REGIONI, ENTI LOCALI)
Le norme impongono obblighi non solo sullo
Stato e sul settore pubblico, ma anche sugli
attori privati (imprese)
• Resta cruciale la questione della definizione
della disabilità: da essa dipende l’estensione e
l’efficacia delle politiche pubbliche in materia
• L’adozione del modello sociale rende però il
problema meno decisivo, giacché implica che
ci si concentri sull’individuazione delle
situazioni inabilitanti prima e più che sui
soggetti disabili
Questione concettuale aperta
L’adozione del linguaggio dei diritti per
esprimere le istanze di non discriminazione e
di empowerment delle persone con disabilità è
di per sé sufficiente ad allontanare i rischi del
paternalismo?
• Il linguaggio dei diritti può strutturare gli interventi e
favorire l’esigibilità di quanto previsto dalle norme, ma
non può essere l’unico punto di riferimento per la messa
a punto di un sistema sociale che sia di supporto
sistemico alla persona ed ai suoi molteplici contesti di
appartenenza
• Il linguaggio dei diritti può evidenziare nei soggetti
interessati la vulnerabilità rispetto ad azioni
discriminatorie, ma il modo in cui il contenuto di tali
diritti debba configurarsi e le ragioni di tali diritti non
dipendono dai diritti medesimi
 Preliminare all’affermazione dei diritti e
necessaria per la loro effettività è la teoria
della giustizia a cui una società, le sue
istituzioni e le sue politiche intendono ispirarsi