Il contratto

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Articolo 1321 codice civile
Il contratto, che è il più importante negozio
giuridico bilaterale (o plurilaterale) e
patrimoniale, è l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale. Oltre che ad
essere fonte di obbligazioni, esso produce
effetti “reali”, intesi come la costituzione o il
trasferimento di un qualsiasi diritto ( es. la
compravendita).
Classificazione
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Contratti a titolo oneroso
Contratti a titolo gratuito
Contratti tipici
Contratti atipici
Contratti a forma libera
Contratti a forma vincolata
Contratti a effetti reali
Contratti a effetti obbligatori
Contratti reali
Contratti consensuali
Contratti a esecuzione istantanea
Contratti a esecuzione continuata o periodica
Elementi essenziali
 Accordo delle parti
 Oggetto
 Causa
 Forma (solo quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità)
Accordo delle parti
Espresso
Tacito
Simultaneo
Dichiarazione esplicita di
volontà (scritta, orale)
Comportamento di
una delle parti
Presenza reale o
virtuale delle parti
È l’incontro tra le
manifestazioni
di volontà delle parti
Mediante scambio di
proposta e accettazione
Oggetto
Comprende, oltre che ai beni, le prestazioni
giuridiche e patrimoniali che le parti hanno
voluto trasferire, modificare, costituire o
estinguere attraverso il contratto. Esso deve
essere lecito, possibile, determinato (o almeno
determinabile).
Causa
Funzione economico-sociale del
contratto (nella vendita:scambio di
cosa contro prezzo, nella permuta:
scambio di cosa contro cosa,ecc.)
• A norme imperative
• All’ordine pubblico
• Al buon costume
Contratto
nullo
contraria
Causa
mancante
Causa
illecita
Forma
È il modo esteriore attraverso cui i soggetti
manifestano la loro volontà (parola, gesto,
scritto) e può essere orale o scritta. La regola
fondamentale nel nostro ordinamento è quella
della libertà della forma: dove la legge non
prevede il rispetto di una forma particolare, i
contraenti possono scegliere quella preferita.
Per quanto riguarda i contratti formali, viene
imposto il rispetto della forma scritta. Le forme
scritte previste dalla legge sono di tre tipi: la
scrittura privata, la scrittura privata autentica e
l’atto pubblico. La forma può essere prevista per
la validità del contratto (ad substantiam) o per la
prova del contratto (ad probationem)
Elementi accidentali
 Condizione
 Termine
 Modo (o onere)
Condizione
È un avvenimento
futuro e incerto
Sospensiva
clausola in base alla quale le parti
stabiliscono che il contratto o un
singolo patto contenuto in esso avrà
efficacia soltanto se si verificherà un
determinato avvenimento (futuro e
incerto)
Risolutiva
clausola in base alla quale le parti
stabiliscono che il contratto che esse
concludono produrrà immediatamente i
suoi effetti, ma perderà la propria
efficacia se si verificherà un determinato
avvenimento (futuro e incerto)
Termine
È un avvenimento futuro ma certo. Si distingue tra
termine determinato, quando si sa che quel giorno
verrà e quando verrà, e termine indeterminato,
quando si sa che quel giorno verrà ma non si sa
quando, e tra termine iniziale, quando si intende
che a quella data le parti hanno legato la
produzione degli effetti del contratto, e termine
finale, quando invece si intende che a quella data
le parti hanno legato la cessazione degli effetti del
contratto.
Modo (o onere)
È un elemento che può essere inserito soltanto nei
negozi a titolo gratuito e produce l’effetto di
imporre al beneficiario di tali atti uno o più
obblighi.
Effetti
 Tra i contraenti
Verso i terzi estranei
Effetti tra i contraenti
Secondo l’art. 1372, primo comma, c.c. , il contratto ha forza
di legge tra le parti. Quindi, esse non possono sottrarsi agli
impegni assunti se non per effetto di una nuova
manifestazione di volontà con cui, di comune accordo,
pattuiscono di annullare gli effetti del contratto
precedentemente concluso (scioglimento per mutuo
dissenso). Nel caso in cui si verifichi una manifestazione di
volontà unilaterale indirizzata alla controparte si parla di
recesso, che può essere pattizio, quando sono state le
stesse parti a prevedere tale possibilità, o legale, quando è
la legge ad aver previsto la facoltà di recesso a beneficio di
uno o di entrambe le parti anche se queste non hanno
pattuito nulla in merito.
Effetti verso i terzi estranei
Secondo l’art. 1372, secondo comma, c.c. , il
contratto può anche produrre effetti nei confronti
dei terzi, anche se soltanto in alcuni casi,
tassativamente indicati dalla legge. In questo
caso, si distingue il contratto a favore di terzi,
secondo cui un soggetto (stipulante), conclude un
accordo con un altro soggetto (promittente) perché
questo esegua una prestazione in favore di un
soggetto distinto dai contraenti (terzo beneficiario).
Invalidità
Un contratto è invalido quando, al momento della sua
conclusione, presenta uno o più difetti di una gravità tale
da impedirgli di produrre gli effetti che le parti
intendevano raggiungere. Le cause di invalidità di un
contratto sono:
 La nullità
 L’annullabilità
 La rescindibilità
 La risoluzione
La nullità
Si ha in presenza dei difetti più gravi e, ai sensi
dell’art. 1418 c.c. , le cause possono essere
ricondotte a:
• Mancanza di uno degli elementi essenziali
• Illiceità della causa, impossibilità indeterminatezza
e indeterminabilità dell’oggetto, illiceità del motivo,
illiceità della condizione sospensiva o risolutiva,
impossibilità della condizione sospensiva;
• Certi contratti o determinate clausole che sono
previsti dalla legge come sanzioni per la violazione
di svariate norme.
La nullità può essere totale o parziale.
È parziale quando colpisce solo una delle clausole
di un contratto, che si considera come non
apposta e, quindi, verrà sostituita di diritto,
qualora la legge preveda per quel caso
l’inserzione sostitutiva automatica di un’altra
clausola. Se invece la legge non prevede nulla ,
occorrerà accertare se le parti avrebbero
ugualmente avuto interesse a concludere il
contratto, qualora fossero state a conoscenza
della nullità della clausola. Nel caso in cui si
scopra che quella clausola (nulla) sia stata
determinante ,per le parti, per la conclusione del
contratto, l’intero contratto verrebbe travolto
dalla nullità ( art. 1419 c.c. )
Caratteristiche della nullità
Insanabilità
Non permette alcuna forma
di sanatoria del difetto
originario
Eccezione
L’azione giudiziale diretta a farla
dichiarare può essere proposta:
 da chiunque abbia un interesse ( no
clausole vessatorie)
 senza limiti di tempo
Principio della conversione
del contratto nullo
Può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i
requisiti di sostanza e di forma qualora debba ritenersi che le parti
avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
L’annullabilità
Si verifica quando sono presenti tutti i requisiti essenziali, ma
uno di essi (consenso) è viziato.
Cause
Vizi del consenso
Errore
Dolo
Violenza
Incapacità legale o naturale
L’errore
Falsa rappresentazione
della realtà che ha indotto
un contraente a concludere
un contratto, esprimendo
così un consenso viziato
Essenzialità
requisiti
Riconoscibilità
Determina l’invalidità
del contratto
ricade
Principio della
Tutela dell’affidamento
 Sulla natura del contratto
 Sulla natura o sulle qualità
dell’oggetto della prestazione
 Sull’identità o sulle qualità
personali dell’altro contraente
Errore ostativo: quando la volontà di un
soggetto non è di per sé viziata ma viene
trasmessa in modo errato
Il dolo
Artifici o raggiri diretti a indurre un
contraente in errore e a stipulare
un contratto che altrimenti egli non
avrebbe mai concluso, oppure
avrebbe concluso a condizioni
diverse
Se determinante per la
stipulazione del contratto
Annullamento
contratto
incidente
Il contratto sarebbe stato
concluso ugualmente ma
a condizioni diverse
Risarcimento
dei danni
La violenza
Minaccia di un male
ingiusto e notevole,
posta al fine di indurre
un soggetto a
concludere un certo
contratto
Morale
Fisica
Un soggetto viene costretto a
concludere un contratto
mentre si trova privo di ogni
capacità di reazione
Nullità del
contratto
Annullabilità
del contratto
Incapacità
Legale
Naturale
Purché si provi
• La sussistenza di un
concreto pregiudizio per
l’incapace
• La mala fede dell’altro
contraente
Annullamento del contratto
Può essere proposto
solo dalla parte nel
cui interesse esso è
stabilito dalla legge
(art. 1441 c.c. )
Es.
A tutela dell’incapace
Si prescrive in 5
anni (art. 1442,
primo comma, c.c. )
La rescindibilità
Normalmente si
prescrive in un anno
È prevista
dall’ordinamento
Contratti conclusi
in stato di pericolo
Contratti conclusi
in stato di bisogno
Risoluzione del contratto
Scioglimento del vincolo
contrattuale per fatti che
si siano verificati
successivamente alla
conclusione del contratto
Giudiziale
 Diffida ad adempiere
 Clausola risolutiva
Espressa
 Termine essenziale
Impossibilità
sopravvenuta
 Eccessiva onerosità
sopravvenuta
Inadempimento
Può essere
Stragiudiziale
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