causa del contratto - Scuola di Giurisprudenza

IL CONTRATTO: LA CAUSA
Elementi essenziali del
contratto
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1325. Indicazione dei requisiti. — 1. I
requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (c. 1326 ss.);
2) la causa (c. 12341 , 1343 ss., 14722 ,
1876, 1895, 1904, 1939; nav. 514);
3) l'oggetto (c. 1346 ss.);
4) la forma, quando risulta che è prescritta
dalla legge sotto pena di nullità (c. 1350 ss.).
Causa: definizione
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FUNZIONE ECONOMICO – SOCIALE
sottesa al contratto.
Es. contratto di compravendita: scambio
della cosa verso il prezzo.
Si contrappone ai MOTIVI che, invece,
sono gli scopi che hanno indotto il
soggetto a contrarre.
Causa illecita
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1343. Causa illecita. — 1. La causa (c.
1325 n. 2) è illecita quando è contraria
a norme imperative, all'ordine pubblico
o al buon costume (c. 14182).
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Cass., sez. II, 15-09-1999, n. 9840.
Ai fini dell’indagine sul contenuto del
contratto sono irrilevanti i motivi
perseguiti dal singolo contraente
ancorché determinanti della volontà
negoziale, ove non si siano esteriorizzati
in una condizione o in una pattuizione
contrattuale.
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T. Monza, 27-10-1989.
È nullo il contratto con cui una donna
consente, verso compenso, a ricevere il seme
di un uomo e a portare a termine la
gravidanza, rinunciando ai suoi diritti di
madre (sulla base di tale principio, è stata
respinta l’istanza di adempimento avanzata
dalla coppia committente ed esclusa la
possibilità di ripetere quanto pagato in
anticipo a titolo di compenso per la maternità
surrogata).
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Cass., sez. III, 16-10-1995, n. 10805.
Il contratto di sale and lease back, nella sua struttura
socialmente tipica, è un contratto mediante il quale un’impresa
o un lavoratore autonomo, al fine di smobilizzare precedenti
investimenti e di potenziare la produttività, vende un proprio
bene di natura strumentale all’attività esercitata ad un
imprenditore finanziario; quest’ultimo acquistandone la
proprietà, lo concede contestualmente in leasing all’alienante,
che corrisponde un canone per l’utilizzazione del bene e si
riserva la facoltà, alla scadenza fissata, di riacquistare la
proprietà esercitando un diritto d’opzione per un prezzo
predeterminato; in questa configurazione socialmente tipica il
contratto di sale and lease back non integra violazione del
divieto di patto commissorio ed è anzi meritevole di tutela ai
sensi dell’art. 1322 c.c.
CONTRATTO in FRODE alla
LEGGE
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1344. Contratto in frode alla legge. —
1. Si reputa altresì illecita la causa
quando il contratto costituisce il mezzo
per eludere l'applicazione di una norma
imperativa (c. 166-bis , 743, 14182).
CONTRATTI MISTI
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Le parti concludono un contratto in cui
si trovano elementi di più tipi
contrattuali diversi. UN CONTRATTO,
PIU’ CAUSE. Es. servizio di cassette di
sicurezza
Disciplina applicabile:
Teoria dell’assorbimento nel tipo
prevalente
Teoria della combinazione.
MOTIVI
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1345. Motivo illecito. — 1. Il contratto
è illecito quando le parti si sono
determinate a concluderlo
esclusivamente per un motivo illecito
comune ad entrambe (c. 626 , 788,
14182).
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Il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato o di una porzione di
fabbricato non ancora compiutamente realizzato o (come nella specie) da
ristrutturare, con previsione dell’obbligo del cedente - che sia anche
imprenditore edile - di eseguire i lavori necessari al fine di completare il bene o
di renderlo idoneo al godimento, può integrare alternativamente tanto gli
estremi della vendita di una cosa futura (verificandosi allora l’effetto traslativo
nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza), quanto
quelli del negozio misto caratterizzato da elementi propri della vendita di cosa
presente (con conseguente effetto traslativo immediato) e dell’appalto: e ciò a
seconda che l’obbligo di completamento dei lavori assuma, nel sinallagma
contrattuale, un rilievo centrale, ovvero soltanto accessorio e strumentale
rispetto al trasferimento della proprietà attuale; l’indagine sul reale contenuto
delle volontà espresse nella convenzione negoziale de qua, risolvendosi in un
apprezzamento di fatto, è riservata al giudice del merito ed è conseguentemente
incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (nella
specie, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva
qualificato apoditticamente il contratto in questione come vendita di cosa futura,
escludendo quindi che in relazione ad esso fosse dovuta l’invim, senza porsi
affatto il problema della sua possibile qualificazione come vendita di cosa
esistente con impegno del venditore a completare i lavori di ristrutturazione).
CONTRATTI COLLEGATI
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il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo
ed autonomo contratto, ma è un meccanismo
attraverso il quale le parti perseguono un risultato
economico unitario e complesso, che viene realizzato
non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso
una pluralità coordinata di contratti, i quali
conservano una loro causa autonoma, anche se
ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei
reciproci interessi
PIU’ CONTRATTI, UNA SOLA CAUSA
Ripercussioni degli eventi che colpiscono un contratto
su quelli collegati
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A. Perugia, 12-03-2003.
Nell’ipotesi di contratti collegati, stipulati con un unico
atto o con più atti finalizzati al raggiungimento di un
medesimo risultato complessivo, è applicabile il
disposto dell’art. 1419, 1º comma c.c., secondo il
quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di
singole clausole comporta la nullità dell’intero
contratto, ove risulti che i contraenti non lo avrebbero
concluso senza quella parte del suo contenuto colpita
da nullità (nel caso di specie, in applicazione di detto
principio, il giudice ha ritenuto che la nullità del patto
commissorio non comportasse la nullità del contratto
di prestito collegato, in precedenza concluso).
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Cass., sez. III, 19-12-2003, n. 19556.
Il principio di autotutela sancito dall’art. 1460 c.c. (in
forza del quale, nei contratti a prestazioni
corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la
propria prestazione in costanza di inadempimento
della controparte) deve ritenersi legittimamente
applicabile anche nell’ipotesi di inadempimento di un
diverso negozio, purché collegato con il primo da un
nesso di interdipendenza - fatto palese dalla comune
volontà delle parti - che renda sostanzialmente unico
il rapporto obbligatorio (e la cui valutazione è rimessa
al prudente e insindacabile apprezzamento del
giudice di merito
NEGOZIO INDIRETTO
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Le parti utilizzano un determinato tipo
di contratto per realizzare una funzione
che è propria di un altro contratto.
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Cass., sez. II, 10-02-1997, n. 1214.
Il negotium mixtum cum donatione,
riconducibile alla figura del negozio indiretto,
deve rivestire la forma propria dello schema
negoziale effettivamente adottato dalle parti
(nella specie, compravendita immobiliare per
prezzo irrisorio rispetto al valore del bene,
conclusa con scrittura privata autenticata).