Diritto privato
Efficacia e invalidità
L’inefficacia
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Di inefficacia degli atti si potrebbe parlare
rispetto agli atti invalidi.
Di inefficacia pura e semplice si parla
allorquando il contratto seppur valido trova
una ragione ostativa alla produzione degli
effetti (v. posizione maggioritaria di dottrina e
giurisprudenza sul contratto del falsus
procurator e sul negozio simulato).
L’inefficacia
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L’inefficacia in senso stretto sarebbe altresì
distinta dalla irrilevanza in quanto
quest’ultima è relativa al riconoscimento
dell’atto da parte dell’ordinamento giuridico.
La prima, invece, concerne gli effetti dell’atto
che l’ordinamento ha riconosciuto
Inefficacia e condizione contrattuale
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La condizione contrattuale consiste nella
subordinazione degli effetti negoziali al
verificarsi di un evento futuro ed incerto.
Il termine convenzionale determina la
subordinazione degli effetti contrattuali al
verificarsi di un evento futuro e certo.
Condizione
Si distingue una condizione SOSPENSIVA,
che sospende gli effetti del contratto in attesa
del determinarsi (o meno) dell’evento in
condizione, da una condizione RISOLUTIVA,
che risolve gli effetti del contratto al
determinarsi dell’evento in condizione.
Condizione
L’attesa in caso di condizione sospensiva senza termine può
protrarsi in perpetuo?
 Cass. civ., sez. III, 10-11-2010, n. 22811.
Nel caso in cui le parti abbiano condizionato l’efficacia (o la
risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza
indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi,
può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto stesso per il mancato avveramento della condizione
sospensiva (o per l’avveramento della condizione risolutiva)
senza che ricorra l’esigenza della previa fissazione di un
termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c., quando
lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo
congruo entro il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe
dovuto verificare.
Qualificazione della condizione
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Condizione legale: riposa in una previsione legale
Condizione potestativa: l’avveramento dell’evento
dipende dalla volontà di una delle parti
Condizione meramente potestativa: l’avveramento
dell’evento dipende dal mero arbitrio di una delle
parti nullità dell’alienazione o dell’assunzione di un
obbligo ad essa condizionate (art. 1355) la norma
risulta espressiva della vincolatività del contratto di
cui all’art. 1372.
Qualificazione delle condizioni
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Condizione casuale: l’avveramento
dell’evento non dipende dall’iniziativa delle
parti
Condizione mista: l’avveramento dell’evento
dipende in parte dall’iniziativa delle parti
Condizione illecita determina la nullità del
contratto ex art. 1354
Qualificazione delle condizioni
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Condizione impossibile: riferita ad un evento
che ragionevolmente non può realizzarsi
Se è sospensiva: il contratto è nullo in
quanto impossibilitato a produrre effetti;
Se è risolutiva: la condizione si considera
non apposta. La risoluzione infatti non potrà
determinarsi.
Pendenza della condizione
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Chi ha acquistato un diritto sotto condizione
risolutiva o chi ha alienato un diritto sotto
condizione sospensiva è titolare di una
SITUAZIONE GIURIDICA CONDIZIONATA.
Chi ha alienato un diritto sotto condizione
risolutiva o chi ha acquistato un diritto sotto
condizione sospensiva è titolare di una
ASPETTATIVA DI DIRITTO.
Pendenza della condizione
Durante il periodo di pendenza:
- l’acquirente del diritto sotto condizione
sospensiva può compiere atti conservati (art.
1356,1);
- L’acquirente di un diritto sotto condizione
risolutiva può esercitarlo (art. 1356, 2);
Pendenza della condizione
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Chi è titolare di un diritto subordinato a
condizione sospensiva o risolutiva, può
disporne nel periodo di pendenza ma la
controparte può compiere atti conservativi
(art. 1357).
Pendenza e buona fede
In base all’art. 1358 durante la pendenza della
condizione le parti devono comportarsi
secondo buona fede ovvero evitando di
pregiudicare le ragioni della controparte.
Un’espressione di tale principio è individuata
nell’art. 1359 il quale prevede che “la
condizione si considera avverata qualora sia
mancata per causa imputabile alla parte che
aveva interesse contrario all’avveramento di
essa” c.d. FINZIONE DI AVVERAMENTO
Avveramento della condizione
Lo stato di pendenza è il periodo di tempo
entro il quale non vi è certezza sul
determinarsi dell’evento.
Gli effetti determinati dall’avveramento si
produrranno retroattivamente sin dalla
conclusione del contratto ex art. 1360 fatte
salve le ipotesi ivi previste: diversa
previsione delle parti; natura del rapporto; nei
contratti ad esecuzione continuata o
periodica (1360, 2).
Avveramento della condizione
L’avveramento della condizione inoltre non
pregiudica gli atti di amministrazione
compiuti dalla parte cui durante la pendenza
spettava l’esercizio del diritto (1361, 1).
Salve diverse disposizioni i frutti sono dovuti
solo dal giorno dell’avveramento della
condizione (1361, 2).
SIMULAZIONE
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Si ha simulazione quando le parti dichiarano
di fare un contratto, mentre non ne vogliono
alcuno (SIMULAZIONE ASSOLUTA) oppure
quando le parti dichiarano di fare un
contratto , ma ne vogliono un altro
(SIMULAZIONE RELATIVA).
SIMULAZIONE
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Il contratto SIMULATO NON PRODUCE
EFFETTO TRA LE PARTI.
In caso di simulazione relativa PRODUCE
EFFETTI IL DISSIMULATO purché ne
sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
liceità del
dissimulato
forma del
dissimulato
Nel caso di una vendita che cela una donazione
(dissimulato), la vendita dovrà essere fatta per atto pubblico
alla presenza di due testimoni (forma della donazione) e
dovrà rispettare i requisiti per la liceità della donazione .
SIMULAZIONE
Sono previste norme a tutela dei terzi:
 Art. 1415 tutela dei terzi acquirenti in buona
fede dal titolare apparente
 Art. 1416 tutela dei creditori del titolare
apparente che hanno compiuto atti esecutivi
in buona fede e dei creditori del simulato
alienante
SIMULAZIONE
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ART. 1417
“La prova per testimoni della simulazione è
ammissibile senza limiti, se la domanda è
proposta da creditori o da terzi e, qualora sia
diretta a far valere l'illiceità del contratto
dissimulato, anche se è proposta dalle parti.”
Le parti possono provare l’accordo
simulatorio documentalmente mediante le
controdichiarazioni.
Le invalidità contrattuali
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Nullità  interesse generale
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Annullabilità
interesse particolare
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Rescissione
La nullità
Cause di nullità:
Ex art. 1418:
Contrarietà a norma imperativa
Mancanza degli elementi essenziali
Altri casi previsti dalla legge
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La nullità- caratteristiche
dell’azione
Art. 1419 la nullità è generalmente parziale.
La nullità di parti o clausole del contratto
importa nullità dell’intero contratto se risulta
che i contraenti non lo avrebbero concluso
senza le parti invalide. Si ha sempre nullità
parziale se risulta che le parti invalide sono
sostituite da norme imperative (art. 1339).
La nullità
Art. 1420: Nei contratti plurilaterali a scopo
comune, la nullità che colpisce il vincolo di
una sola parte non importa nullità dell’intero
contratto, salvo che la partecipazione di
questa debba considerarsi essenziale.
La nullità
Art. 1421 legittimazione assoluta
Art. 1422 imprescrittibilità dell’azione
Art. 1423 inammissibilità della convalida,
salva diversa disposizione di legge.
E’ ammessa (art. 1424) invece la conversione del contratto
nullo in un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di
sostanza e di forma, qualora, tenuto conto dello scopo
perseguito dalle parti deve ritenersi che esse lo avrebbero
concluso se avessero conosciuto la causa di nullità.
La annullabilità
Cause:
- Incapacità
- Vizi del consenso
- Conflitto di interessi nella rappresentanza
VIZI DEL CONSENSO
Il contratto è annullabile quando il consenso è
- DATO PER ERRORE (per falsa
rappresentazione della realtà)
- ESTORTO CON VIOLENZA
- CARPITO CON DOLO (falsa
rappresentazione della realtà indotta)
errore
L’errore per determinare annullabilità deve
essere:
- Essenziale (ipotesi indicate all’art. 1429).
- Riconoscibile dalla controparte (1431).
L’errore di calcolo dà luogo solo a rettifica.
violenza
La violenza è causa di annullamento quando è
costituita dalla MINACCIA DI UN MALE
INGIUSTO E NOTEVOLE verso la persona
o i beni del contraente (coniuge, discendente
o ascendente del contraente) e sia tale da
FAR IMPRESSIONE SU UNA PERSONA
SENSATA.
violenza
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Il solo timore reverenziale non è causa di
annullamento.
La minaccia di far valere un diritto può
essere causa di annullamento del contratto
quando è diretta a conseguire vantaggi
ingiusti.
dolo
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Il dolo è causa di annullamento quando i
raggiri usati da uno dei contraenti (o da un
terzo purché noti al contraente che ne trae
profitto) sono tali che senza di essi l’altra
parte non avrebbe contrattato (art. 1439).
Il dolo deve essere determinante. Non è
causa di annullamento, ma solo di
risarcimento del danno, il dolo incidente
ovvero quello che ha indotto a concludere a
determinate condizioni (art. 1440).
La annullabilità – caratteristiche
dell’azione
1441 relatività dell’azione
1442 prescrittibilità in 5 anni dell’azione
Decorso: dal giorno in cui è cessata la violenza
scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato
di interdizione o inabilitazione, il minore ha
raggiunto la maggiore età, dalla conclusione
del contratto (negli altri casi v. art. 428)
 imprescrittibilità dell’eccezione
La annullabilità – caratteristiche
dell’azione
Art. 1444 convalidabilità
Convalida espressa: dichiarazione che
s’intende convalidare con menzione del vizio.
Convalida tacita: se la parte cui spettava
l’azione vi ha dato volontaria esecuzione
conoscendo la causa di invalidità.
La annullabilità – caratteristiche
dell’azione
La convalida deve essere tenuta distinta da
un’altra forma di conservazione di contratto
annullabile la rettifica dell’errore ex art.
1432
La annullabilità – caratteristiche
dell’azione
Effetti dell’annullamento e terzi:
Ex art. 1445: salvi i casi di incapacità legale,
non sono pregiudicati i diritti dei terzi
acquistati a titolo oneroso in buona fede.
Rescissione
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La rescissione si applica in presenza di
condizioni di SQUILIBRIO ECONOMICO tra
le prestazione e di CIRCOSTANZE
ANOMALE che possono aver inciso sulla
determinazione a contrarre.
Stato di pericolo
Art. 1447: “Il contratto con cui una parte ha
assunto obbligazioni a condizioni inique,
per la necessità, nota alla controparte, di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, può essere
rescisso sulla domanda della parte che si è
obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione può,
secondo le circostanze, assegnare un equo
compenso all'altra parte per l'opera prestata.”
Stato di bisogno
Art. 1448: “Se vi è sproporzione tra la prestazione di
una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è
dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del
quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la
parte danneggiata può domandare la rescissione del
contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede
la metà del valore che la prestazione eseguita o
promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo
del contratto.”
L’azione di rescissione
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Art. 1449 prescrizione in un anno di azione
ed eccezione
Art. 1450 esclusione della rescissione se in
sede giudiziale si ha offerta di riconduzione
ad equità che il giudice valuta congrua.
Art. 1451 inconvalidabilità
Art. 1452 salvezza dei diritti dei terzi
Art. 1448 non rescindibilità dei contratti
aleatori.