LA GIURISPRUDENZA INTROVABILE L'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro non ne comporta la conversione a tempo indeterminato ma l'annullamento dell'intero contratto (se il termine è stato definito come "essenziale") Alcune sentenze dei Tribunali di Roma e di Palermo, riprendendo gli orientamenti dottrinali espressi da Vallebona (Il nuovo contratto a termine, Padova, Cedam, 2001, p. 36) stanno sostenendo una tesi rivoluzionaria secondo cui in caso di illegittimità dei contratti a termine, se le parti hanno espressamente sancito il carattere "essenziale" della clausola che fissa il termine al contratto e magari hanno anche sancito che non hanno alcuna volontà di stipulare un contratto a tempo indeterminato, viene annullato non la singola clausola bensì l'intero contratto con conseguente cessazione del rapporto di lavoro. E il lavoratore non ha diritto neanche alle indennità di carattere economico (ovviamente al periodo del contratto annullato che abbia avuto regolare esecuzione si applicherà l'art. 2126 cod. civ. in materia di prestazioni di fatto). di cui all'art. 32 del Collegato Lavoro (l'indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) in considerazione del fatto che non si fosse in presenza di un'ipotesi di trasformazione del rapporto lavorativo, donde l'inapplicabilità del citato art. 32. Sebbene si tratti di un orientamento che non trova ancora conferma in Cassazione (e rispetto al quale si è pronunciato in senso contrario una sentenza del Tribunale di Milano) è opportuno inserire la clausola di essenzialità in tutti i contratti a termine onde consentire al legale aziendale di sollevare l'eccezione di nullità dell'intero contratto ex art. 1419 cod. civ. La tesi è stata accolta anche da Vallauri (Quale sanzione per il contratto a termine illegittimo, pubblicata in nota a Trib. Palermo) che però sostiene la necessità che l'essenzialità del termine emerga oggettivamente dalle caratteristiche del rapporto e non sia solo affermata dalle parti. Ecco quindi, tenendo conto di tutto ciò, un esempio di clausola: "Le parti convengono di conferire carattere essenziale alla clausola che fissa il termine di durata del presente contratto, non volendo esse costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che del resto non è neanche ipotizzabile nella concreta realtà aziendale perchè ….". Ecco la massima della più recente pronuncia del Tribunale di Roma, così come redatta dalla Giuffrè: Trib. Roma, Sez. Lav., 27 settembre 2011 n. 14681 (in Jurisdata Giuffrè 2011 + newsletter AGI) Ai sensi dell'articolo 1429 del Codice civile la clausola nulla comporta nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La società Beta ha tempestivamente allegato (con la memoria di costituzione) la volontà di non concludere i contratti senza la apposizione del termine e dal tenore stesso del complessivo regolamento contrattuale intervenuto tra le parti emerge univocamente la sussistenza di tale volontà. Infatti si legge negli allegati contratti: le clausole contrattuali sulla durata del contratto a termine sono concordemente ritenute essenziali ai sensi dell'articolo 1456 del codice civilee. Il contenuto di tale clausola, ogni volta altresì specificamente sottoscritta dal ricorrente, evidenzia univocamente la comune volontà delle parti di far luogo al rapporto di lavoro soltanto per un limitato periodo di tempo, fino alle scadenze di volta in volta concordate. La complessiva situazione determina la nullità del contratto nella sua interezza, salvo il diritto della ricorrente al corrispettivo percepito per le prestazioni eseguite in esecuzione del contratto nullo. In senso conforme: Tribunale di Roma, 27 maggio 2008, n. 9491; Tribunale di Roma, 12 marzo 2008, n. 4805 (entrambe in Newsletter AGI - Associazione Giuslavoristi Italiani, 2011); Tribunale di Palermo, 17 agosto 2006, n. 1182 (in Jurisdata Giuffrè e in "Il merito", 2007, N. spec. 4, 11, s.m.) In senso contrario: Tribunale di Milano, 14 ottobre 2004, in Jurisdata Giuffrè e in "D.L. Riv. critica dir. lav.", 2004, 904