LE FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono "meccanismi" che pongono
in essere regole giuridiche. Possibile distinzione:
•Fonti di produzione  pongono in essere nuove
regole di comportamento o regole di organizzazione
che tutti devono rispettare
•Fonti sulla produzione  meccanismi attraverso i
quali si producono le fonti di produzione
•Fonti di cognizione  supporti attraverso i quali si
rendono conoscibili le fonti di produzione
LE FONTI DEL DIRITTO
• Il moltiplicarsi di centri di produzione del
diritto aumenta la complessità del sistema
delle fonti, che a sua volta può portare a
possibili contraddizioni tra norme, definite
antinomie normative
• Tali antinomie vanno risolte per fare in modo
che il sistema delle fonti sia razionale e
ordinato
LE FONTI DEL DIRITTO
I criteri di risoluzione delle antinomie:
1) Criterio gerarchico  Nel conflitto tra regole
poste da due fonti, prevale la regola posta dalla
fonte superiore.
Effetto dell’utilizzo del criterio gerarchico è
l’invalidità dell’atto normativo inferiore, che ne
comporta l’annullamento (eliminazione dal
sistema giuridico); si presuppone l’esistenza di
una struttura gerarchica del sistema delle fonti.
LE FONTI DEL DIRITTO
04/10/14
LE FONTI DEL DIRITTO
I criteri di risoluzione delle antinomie:
•2) Criterio della competenza  Nel conflitto tra
regole poste da due fonti, prevale la regola posta
dalla fonte competente.
Effetto dell’utilizzo del criterio della competenza è
ancora una volta l’invalidità e l’annullamento
dell’atto: violando il principio di competenza, infatti,
si viola indirettamente il principio gerarchico in
quanto l’attribuzione di competenze è disciplinata
da una fonte di livello superiore
LE FONTI DEL DIRITTO
I criteri di risoluzione delle antinomie:
•3) Criterio cronologico  Nel conflitto tra
regole poste da due fonti, prevale la regola più
recente.
Effetto dell’utilizzo del criterio cronologico è
l’abrogazione, fenomeno per cui la norma
successiva delimita temporalmente la sfera di
applicazione di quella precedente; si
presuppone che le regole giuridiche si adeguino,
nel tempo, alla realtà
LE FONTI DEL DIRITTO
Art. 15 delle preleggi:
Abrogazione espressa: quando una fonte
posteriore indica espressamente la fonte
anteriore abrogata
Abrogazione tacita: quando le norme posteriori
sono incompatibili con quelle anteriori
Abrogazione implicita: quando la fonte
posteriore disciplina interamente la materia
disciplinata dalla fonte anteriore
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LE FONTI DEL DIRITTO
Importante distinzione tra le fonti normative è quella
tra:
•Fonti atto  fonti di produzione del diritto che sono il
risultato di procedimenti finalizzati a produrre norme
giuridiche
•Fonti fatto  fatti normativi, in cui le regole nascono
da accadimenti esterni rispetto alla volontà di regolare
in un certo modo i comportamenti (consuetudini,
convenzioni…)
Questa distinzione spesso (ma non sempre) coincide
con quella fonti scritte / fonti non scritte
LE FONTI DEL DIRITTO
Oggi gran parte delle norme giuridiche è
prodotta da fonti atto, ma con alcune distinzioni
tra sistemi di:
•Common Law  ancora ampio utilizzo del
diritto consuetudinario e giurisprudenziale
•Civil Law  alla base della produzione del
diritto c’è la codificazione
Di recente riavvicinamento dei due sistemi
LE FONTI DEL DIRITTO
• Per quanto riguarda il contenuto delle fonti
normative, si indica con disposizione la
formulazione linguistica dell’atto e con norma
il significato dell’atto
• Attraverso l’interpretazione è possibile
cogliere il significato (norma) della
formulazione normativa (disposizione)
[disposizione  interpretazione  norma]
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Disposizione, interpretazione e norma:
1) Non esiste un rapporto biunivoco tra
disposizioni e norme 
•Si possono ricavare norme diverse da una
stessa disposizione
•Una norma può essere il prodotto di più
disposizioni
LE FONTI DEL DIRITTO
Disposizione, interpretazione e norma:
2) Una norma può vivere più a lungo di una
disposizione (e viceversa) 
•Possono essere applicate norme che derivano
da disposizioni abrogate
•Possono esistere disposizioni in vigore ma non
più in grado di produrre norme
LE FONTI DEL DIRITTO
Prendendo in considerazione le norme, alcune
distinzioni possibili sono:
•Tra regole (norme giuridiche specifiche) e principi
(norme più generiche)  in caso di contrasto tra
regole, si sceglie quale applicare (con i criteri di
risoluzione visti), in caso di contrasto tra principi si
opera un bilanciamento
•Tra norme speciali e norme generali  in caso di
contrasto, la norma speciale deroga quella generale
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04/10/14
LE FONTI DEL DIRITTO
Il sistema (gerarchico) delle fonti di produzione in
Italia:
• Costituzione e leggi costituzionali
• Fonti primarie (leggi statali e regionali, atti
con forza di legge)
• Fonti secondarie (regolamenti
governativi, regionali e locali)
• Fonti terziarie (consuetudine,
atti amministrativi generali)
LE FONTI DEL DIRITTO
• Per le fonti atto, le fonti di produzione
trovano la loro fonte sulla produzione in
una norma gerarchicamente superiore
• Esiste un numero chiuso di fonti
primarie: sono tali soltanto quelle che
trovano la loro norma sulla produzione in
fonti di rango costituzionale