a5 parte quinta.pps

annuncio pubblicitario
1
I beni e i diritti del fallito sono compresi nell’attivo
fallimentare, mentre i debiti concorrono a formare la massa
passiva e questo, di regola, anche se beni e debiti derivano
dallo stesso rapporto contrattuale.
Sempre in linea di massima, è possibile affermare che il
curatore si sostituisce al fallito; questa sostituzione, però,
non ha a oggetto i singoli beni o i singoli diritti, ma il
rapporto contrattuale nella sua interezza (la qual cosa,
però, non avviene in tutti i casi: alcuni proseguono con il
fallito, mentre altri - numerosi - si sciolgono automaticamente a seguito della dichiarazione di fallimento).
2
Con la riforma del 2006 è stata introdotta una norma di
portata generale
Art. 72, primo comma (Rapporti pendenti)
Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente
eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una
di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto,
fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione,
rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo
tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo
salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il
trasferimento del diritto.
3
La norma di cui si è appena detto trova una disciplina
differente in ipotesi di esercizio provvisorio dell’impresa
Art. 104, ottavo comma
Durante l'esercizio provvisorio i contratti
pendenti proseguono, salvo che il curatore
non intenda sospenderne l'esecuzione o
scioglierli.
4
La sospensione dei contratti bilaterali ineseguiti da entrambi
i contraenti e la facoltà del curatore di scegliere fra subentro
e scioglimento sono fondate:
• sulla soggezione a regolazione concorsuale del diritto del
contraente in bonis, che non consente a questo di
ottenerne l’integrale soddisfacimento
• sulla possibilità assegnata al curatore di ottenerne
l’esecuzione integrale, solo a fronte del pagamento del
dovuto e non in moneta fallimentare
5
Limiti all’applicazione della norma generale:
•
tutte le ipotesi in cui non si da luogo a regolazione concorsuale del
diritto del contraente in bonis (cosa quest’ultima, che, normalmente,
attiene ai diritti di credito)
• è necessario che il contratto sia opponibile alla massa e, dunque,
necessita la certezza della data
• acquisizione della proprietà o altro diritto reale, con atto
perfezionatosi (dunque, anche nelle formalità Art. 45 L.F.) prima
della dichiarazione di fallimento (salva la possibilità di revocatoria)
(in questa ipotesi: (i) il curatore non subentra ex lege nel contratto,
lo deve fare se vuole esercitare i diritti connessi, (ii) in ogni caso il
contraente in bonis ha diritto alla consegna o al rilascio, ottenibili
con la procedura di cui agli Artt. 93 e segg.)
6
Limiti all’applicazione della norma generale:
•
la vendita con riserva di proprietà nell’ipotesi di fallimento del
venditore (Art. 73 secondo comma)
• locazione finanziaria in ipotesi di fallimento del concedente (Art. 72
quater, quarto comma)
• in ipotesi di contratto preliminare si applica, il linea di massima, la
regola generale, eccetto: le ipotesi di trascrizione del preliminare
avente ad oggetto la casa di abitazione ovvero l’immobile non
abitativo destinato a costituire la sede principale dell’impresa e della
domanda di esecuzione in forma specifica (Art. 2932 cod. civ.)
• il diritto di godimento del conduttore (anche se assegnata facoltà di
recesso anticipato: nel contratto di affitto di azienda entro 60 gg. dal
fallimento – Art. 79 L.F. e nella locazione ultraquadriennale - Art. 80
L.F.)
7
Art. 79 (Contratto di affitto d’azienda)
Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di
affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere
entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un
equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato
dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo
dovuto dalla curatela è regolato dall’ articolo 111, n. 1.
8
Art. 80 (Contratto di locazione di immobili)
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il
curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni
dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla
dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo
al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra
le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha
effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo
recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per
l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice
delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l’indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’ articolo
111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.
9
Vi sono una serie di ipotesi, nelle quali al contraente in bonis
è data la facoltà di paralizzare la pretesa del curatore di
acquisire un bene o un diritto, così da mettere in condizione
quest’ultimo di subentrare nel relativo contratto
• vendita di cose mobili spedite al compratore prima del suo
fallimento (Art. 75 L.F.)
• vendita con riserva di proprietà eseguita con la consegna
del bene al compratore prima del suo fallimento (Art. 73,
primo comma, L.F.)
• soggetto che riceve le cose nel contratto estimatorio (Art.
1558, primo comma, cod. civ.)
10
Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà)
Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento
del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a
rate, il curatore può subentrare nel contratto con
l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può
chiedere cauzione a meno che il curatore paghi
immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve
restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un
equo compenso per l’uso della cosa.
Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del
contratto.
11
Art. 75 (Restituzione di cose non pagate)
Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al
compratore prima della dichiarazione di fallimento di
questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di
destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il
venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo
carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché
egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel
passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi
consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
12
1558. Disponibilità delle cose.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha
ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a
pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il
prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che
non gli siano restituite.
13
Sempre nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive ineseguite, è
possibile affermare che
•
l’azione di risoluzione promossa nei confronti della parte
inadempiente, prima del suo fallimento, è idonea a dispiegare i
suoi effetti nei riguardi della massa (Art. 72, quinto comma, L.F.)
• dopo il fallimento, il contraente in bonis non ha la facoltà di
chiedere la risoluzione, ma unicamente di mettere il mora il
curatore in ordine al subentro (con autorizzazione del comitato dei
creditori) o allo scioglimento (senza autorizzazione) del contratto
(Art. 72, secondo comma, L.F.). Nell’ipotesi di scioglimento:
• derivano pretere restitutorie, che, se non riguardano beni
determinati, sono assoggettate al concorso
• non derivano pretese risarcitorie (Art. 72, quarto comma, L.F.)
14
Subentro ex lege del curatore
Deroghe alla regola generale di cui all’Art. 72 L.F. si hanno:
• nel contratto di locazione di immobili, sia in ipotesi di
fallimento del locatore, che del conduttore (Art. 80 L.F. – il
diritto di recesso di cui al terzo comma non si applica alla casa
abitata dal fallito)
• nel contratto di locazione di azienda (Art. 79 L.F.)
• nel contratto di assicurazione contro i danni in ipotesi di
fallimento dell’assicurato (Art. 82 L.F.)
• nel contratto di lavoro in ipotesi di fallimento del datore
(Art. 2119, secondo comma, cod civ.)
2119, secondo comma. Recesso per giusta causa
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell'imprenditore o la
liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scioglimento ex lege dei contratti
il mandato nell’ipotesi di fallimento del mandatario (Art. 78, secondo comma
L.F.. Quanto, poi, al fallimento del mandante, si applica la regola generale cfr.
terzo comma)
commissione (Art. 78, primo comma L.F.)
compromesso in arbitri (Art. 83 bis L.F.) (si scioglie o diventa improcedibile,
se si scioglie il contratto – prosegue se il curatore subentra nel contratto)
conto corrente (ordinario e bancario - Art. 78, primo comma L.F.)
contratto di borsa a termine (Art. 76 L.F.)
associazione in partecipazione per il fallimento dell’associante (Art. 77 L.F.)
rendita perpetua e vitalizia (Art. 60 L.F.)
scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio fallito di società
personali (Artt. 2288 e 2308 cod. civ.)
contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare di cui all’art.
2447 bis, primo comma, lett. b) cod. civ. (Art 72 ter L.F.)
cessio bonorum (Art. 1977 cod. civ.)
contratto di appalto (Art. 81 L.F.)
contratto di opera
16
Art. 81 (Contratto di appalto)
Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una
delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del
comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare
nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel
termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di
fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto
contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità
soggettiva è stata un motivo determinante del contratto,
salvo che il committente non consenta, comunque, la
prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative
al contratto di appalto per le opere pubbliche.
17
Contratti che proseguono con il fallito
• contratti nei quali l’amministrazione fallimentare non può
subentrare perché diretti al soddisfacimento di esigenze
essenziali di vita del fallito e della sua famiglia ovvero non ha
interesse a subentrare in quanto la prestazione dedotta nel
contratto non potrebbe essere acquisita o utilmente acquisita al
fallimento (e questo, indipendentemente dal fatto che il fallito
possa o meno efficacemente adempiere)
• contratti nei quali la sostituzione fallimentare è esclusa per la
tutela del contraente in bonis di conseguire la prestazione
dall’originario contraente, così da continuare con il fallito (ad
esempio prestazione di lavoro autonomo o professionale)
• quando è escluso in subentro del curatore nelle ipotesi in cui vi
sia un interesse del contraente in bonis a non soddisfare gli
interessi di un soggetto diverso dall’originaria controparte (ad
esempio contratto di comodato stipulato per ragioni di
amicizia e cortesia)
18
Effetti del subentro
• in linea di principio rispetto normativa contrattuale
• nei
contratti di durata vi sono ipotesi di non
prededucibilità del pregresso (Art. 78, terzo comma, L. F.
– contratto di mandato nel quale subentra il curatore del
fallimento del mandante)
• vi sono ipotesi di prededucibilità del pregresso:
assicurazione contro i danni (Art. 82, secondo comma,
L.F.) e contratto ad esecuzione continuata o periodica nel
quale il curatore sia subentrato
Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica)
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata
o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle
consegne già avvenute o dei servizi già erogati.
19
•
•
•
•
•
Effetti dello scioglimento
lo scioglimento ha carattere di definitività, anche in ipotesi di
revoca del fallimento
nei contratti a esecuzione istantanea opera retroattivamente e
priva di giustificazione causale le prestazioni eventualmente
eseguite
nei contratti di durata non opera retroattivamente
lo scioglimento, qualunque sia il momento in cui il curatore
manifesti la relativa volontà, opera comunque a far data dalla
dichiarazione di fallimento
le pretese restitutorie, in linea di massima, vanno riconosciute
mediante ammissione al passivo in via chirografaria, con
eccezione di quelle del promissario acquirente di immobili, che
abbia trascritto il preliminare, le quali vanno in privilegio ex
Art. 2775 bis cod. civ. (Artt. 72, settimo comma e 72 bis L.F.)
20
Effetti dello scioglimento
Disciplina particolare quella della locazione finanziaria
Art. 72-quater (Locazione finanziaria).
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore,
l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad
avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene
ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma
ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di
mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si
applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito
vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto
forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà
di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei
canoni e del prezzo pattuito.
21
Scarica