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DOPING
Aspetti giuridici e medico legali
DOPING
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Definizione
Normativa nazionale e internazionale
Legge 14 dicembre 2000
Danno alla persona e tutela della salute
DEFINIZIONE
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Federazione Medico Sportiva Italiana(1962): è da considerarsi doping
l’assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificiosamente le prestazioni
in gara del concorrente pregiudicandone la moralità, integrità psichica e
fisica
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Consiglio d’Europa (1967):è doping l’impiego di qualsiasi sostanza (…) da
parte di individui sani al solo scopo di migliorare artificiosamente il
rendimento in una competizione
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Legge 1099/71 : considera reato l’impiego da parte degli atleti di sostanze
nocive per la salute
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CIO (1986): è l’impiego di sostanze che fanno parte di agenti proibiti
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Convenzione europea contro il doping (Strasburgo 1989 ) è la
somministrazione o l’uso da parte degli sportivi di classi farmacologiche, di
agenti o di metodi di doping
Conferenza mondiale per la lotta contro il doping
nello sport (Ottawa 1988)
È necessario formulare una definizione che tenga conto degli interessi :
• 1- di natura medico-clinica
(giusta considerazione all’effetto che
l’inclusione di qualsiasi medicamento può avere sul trattamento medico
eseguito sull’atleta)
• 2- di natura scientifico-analitica giusta considerazione alla capacità
delle tecniche di laboratorio definendo i limiti di soglia)
• 3- di considerazioni etiche determinanti il divieto di pratiche che, pur
non essendo delineate, contravvengono agli standard del comportamento
etico nello sport)
• 4-di considerazioni giuridiche (capacità che ha la definizione di
sostenere un esame legale)
• Le liste dovrebbero essere confinate al momento analiticolaboratoristico e non sovrapporsi o sostituirsi al momento medicoclinico che attiene alla definizione ed alla codificazione del fenomeno
doping.
Excursus legislativo
• LEGGE 1099/71: tutela sanitaria delle attività sportive, è reato l’impiego da parte degli
atleti di sostanze nocive alla loro salute Art.3: ammenda pecuniaria “per gli atleti che
impiegano sostanze che saranno determinate col decreto …” e “ per chi le
somministra”. Art.4 ammenda pecuniaria possesso delle sostanze in elenco in
occasione delle competizioni (..)
• D.M.5 luglio 1975 : “elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli
atleti nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi metodi di analisi
Legge n.1099/71 “legge fantasma”
• Ritardo nell’emanazione del D.M.
• Anche in seguito non veniva applicata correttamente e il doping
rimaneva un illecito sportivo e non un reato
• l’elenco ministeriale non fu mai aggiornato (scollamento rispetto
all’evoluzione periodica della lista “aperta” del CIO
• Riforma sanitaria n.833/78 cadono tutte le norme relative
all’organizzazione dei servizi
• Modifiche al sistema penale (legge 24 novembre 1981 n.689)
art.32: “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali è prevista la sola pena dell’ammenda”
Legge 14 dicembre 2000 n.376
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il
doping
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• 10 ARTICOLI
• L’argomento risulta affrontato dal punto di vista
dei presupposti (Art.1: tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di
doping. Art.2 classi di sostanze dopanti)
applicativo e dei controlli (Art.3: Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive Art.4:
laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva Art.5 Competenze
delle Regioni)
organizzativo (Art.7: farmaci contenenti sostanze dopanti)
sanzionatorio (Art.9: disposizioni penali)
fiananziario (Art.10 : copertura finanziaria)
Art.1
• 1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e
collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori
educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo (1989) (….) non può
essere svolta con l’ausilio di tecniche , metodologie o sostanze di qualsiasi
natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
I PRESUPPOSTI
• Duplice valenza del doping minaccia della salute della persona-atleta
•
contravvenzione all’etica dello sport
• Richiamo alla Convenzione di Strasburgo : non risolve la dicotomia
• Riconoscimento all’attività sportiva di pratica diretta alla promozione della
salute
• Definizione di doping come minaccia alla salute
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I DESTINATARI: L’ATLETA
• Destinatari delle disposizioni: ci si aspetterebbe di dover concludere che le
disposizioni approvate riguardino ogni cittadino che svolga un’attività
sportiva. Se tale fosse l’interpretazione, l’applicazione della norma da un lato
dovrebbe essere erga omnes e dall’altra risulterebbe problematica nel
concreto.
• Definizione di “atleta” coerente ed adeguata alla ratio del provvedimento.
Non è sufficiente una condizione “amministrativa”di iscrizione ad una
federazione sportiva .
• Richiamo alla Convenzione di Strasburgo (art.2): “chiunque partecipa
regolarmente ad attività sportive organizzate” (abitualità e organizzazione”).
Se si accetta tale definizione rimangono esclusi i soggetti che praticano il
body building
• Richiamo alla definizione CIO inadeguata perché si riferisce solo al campo
agonistico in contrasto con la norma
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Art.1
• 2 costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche
mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti.
• 3 ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche,
finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso
dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2
La definizione (commi 2 e 3 art.1)
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Tipi di mezzi: “sostanze” “pratiche mediche”
Fini “alterare le prestazioni agonistiche” “modificare i risultati dei controlli”
Condizioni integranti il doping:
-assunzione attiva o somministrazione passiva di farmaci o di sostanze
(farmaco=preparato presente nel commercio e registrato come tale) (sostanza
farmacologicamente attiva= principio attivo di cui il farmaco costituisce la
forma più disponibile all’uso)
• idoneità a modificare le condizioni psico fisiche e biologiche del soggetto
(elemento qualificante del doping e diretta conseguenza della sua intrinseca
potenzialità negativa sulla salute)
•  il tutto con il fine di alterare le prestazioni agonistiche (in assenza
dell’intendimento alterativo prestazionale connesso con una competizione
non esiste doping.
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Condizioni che costituiscono doping
La somministrazione o
l’assunzione
Al fine di alterare le prestazioni
agonistiche
e
Di farmaci
Sost. Biol. Attive
Sost. Farmac.attive
Idonee a modificare le condizioni psico
fisiche o biologiche
Condizioni che costituiscono doping
e
Al fine di alterare le prestazioni
agonistiche
L’adozione o la sottoposizione
A pratiche mediche
Idonee a modificare le condizioni
psico fisiche o biologiche
Condizioni che costituiscono doping
e
La somministrazione
di farmaci
Sost. Biol. Attive
Sost. Farmac.attive
O l’adozione di
pratiche mediche
Finalizzate e comunque
idonee a modificare i
risultati dei controlli
La condizione di giustificazione
Art.1 comma 4
.
• In presenza di condizioni patologiche dell’atleta
documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può
essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato
secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto
di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti
dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso l’atleta ha
l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti
la relativa documentazione e può partecipare a competizioni
sportive purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità
psicofisica
ragione di giustificazione
.
• L’ esigenza documentativa può essere interpretata solo
come presenza di una malattia e non di una più limitata
alterazione del benessere. Solo la malattia, presente
riconoscibile e documentabile, costituisce la ragione di
giustificazione dell’uso di mezzi e/o sostanze dopanti.
• Non basta che sia presente una ”condizione patologica”,
quindi una malattia, ma occorre che essa sia “documentata”
(che dia segno laboristico-strumentale e clinico-obiettivo di
sé) e “certificata”
Le classi di sostanze dopanti
Art. 2
• 1- I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacoloficamente attive e
le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma
dell’art.1, sono ripartiti anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di
Strasburgo ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n.522, e delle indicazioni del CIO e
degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in
classi di farmaci, di
sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero della sanità
d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’art.3
• 2- La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente
o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive
caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle
pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti
fisiologici
• 3 revisione periodica delle classi (non superiore a 6 mesi)
DECRETO 15 ottobre 2002
Approvazione della lista dei farmaci,
sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle
pratiche mediche, il cui impiego è
considerato doping, ai sensi della legge
14 dicembre 2000, n.376
Art. 1
• 1. E’ approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui
all’allegato II, il cui impiego è considerato vietato per doping a norma
dell’art.1 della legge 14 dicembre 2000, n.376.
• 2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze,
ancorchè non commercializzate nel territorio nazionale o in via di sperimentazione, previste
dalla Convenzione di Strasburgo (…) e dalle indicazioni del CIO e, in
particolare, sulla base dell’emendamento 14 agosto 2001 all’allegato della Convenzione
europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989
• 3 . Approvazione dei criteri di predisposizione e di aggiornamento
della lista di cui all’allegato I
SEZIONE 1
• STIMOLANTI
• NARCOTICI
• AGENTI ANABOLIZZANTI
• DIURETICI
• ORMONI PEPTIDICI
• ANESTETICI LOCALI
• ALCOOL
• DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA
• GLUCOCORTICOSTEROIDI
• BETABLOCCANTI
Farmaci contenenti sostanze dopanti
Art. 7 L.376/2000
.
• 1 - I produttori (…) di farmaci appartenenti alle classi
farmacologiche vietate del CIO e di quelli ricompresi nelle
classi di cui all’art. 2 comma 1 sono tenuti a trasmettere (…) i
dati relativi alle quantità prodotte (…..) vendute alle farmacie
(…)
• 2- le confezioni (…) devono recare apposito contrassegno (…)
Aspetti sanzionatori
Art.9 Disposizioni penali
• 1- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni
chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque
l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
. attive, ricompresi nelle classi previste all’art.2 comma 1, che non siano
giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i
risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
• 2- la pena di cui al comma 1 si applica a chi adotta o si sottopone alle
pratiche mediche (…)
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3 la pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata :
a) se dal fatto deriva un danno per la salute
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne
c) se il fatto è commesso da un componente o dipendente del CONI
• 4, 5 pene per chi esercita una professione sanitaria e per chi appartiene a
federazioni nazionali
Aspetti sanzionatori
Art.9
• Condotte che integrano il reato: somministrare, assumere,
favorire l’utilizzo (…) in maniera non giustificata da
condizioni patologiche.
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• L’atleta può essere elemento attivo o passivo. “Sul timore di
un coinvolgimento inopportuno dell’atleta, giudicato parte
attiva del reato ai fini della punibilità,in quanto foriero del
pericolo di una latitanza nella denuncia del fenomeno, è
prevalsa la volontà di una repressione globale che
interessasse chi somministra e chi assume”
• aggravanti specifiche 1- si è realizzato un danno alla salute
in conseguenza della condotta delittuosa (nesso causale).
2-reato commesso nei confronti di un minorenne (art.97 e 98 c.p)
3- appartenenza al CONI o ad una professione sanitaria
Dimensione medico giuridica
.
• La prescrizione se unicamente diretta ad incrementare le
prestazioni non ha finalità terapeutiche ed è pertanto illecita
(problematica della responsabilità professionale medica)
• Il coinvolgimento del medico nella prescrizione o
somministrazione al fine di potenziare la prestazione è
comportamento deontologicamente e giuridicamente illecito