DOPING Aspetti giuridici e medico legali DOPING • • • • Definizione Normativa nazionale e internazionale Legge 14 dicembre 2000 Danno alla persona e tutela della salute DEFINIZIONE • Federazione Medico Sportiva Italiana(1962): è da considerarsi doping l’assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificiosamente le prestazioni in gara del concorrente pregiudicandone la moralità, integrità psichica e fisica • Consiglio d’Europa (1967):è doping l’impiego di qualsiasi sostanza (…) da parte di individui sani al solo scopo di migliorare artificiosamente il rendimento in una competizione • Legge 1099/71 : considera reato l’impiego da parte degli atleti di sostanze nocive per la salute • CIO (1986): è l’impiego di sostanze che fanno parte di agenti proibiti • Convenzione europea contro il doping (Strasburgo 1989 ) è la somministrazione o l’uso da parte degli sportivi di classi farmacologiche, di agenti o di metodi di doping Conferenza mondiale per la lotta contro il doping nello sport (Ottawa 1988) È necessario formulare una definizione che tenga conto degli interessi : • 1- di natura medico-clinica (giusta considerazione all’effetto che l’inclusione di qualsiasi medicamento può avere sul trattamento medico eseguito sull’atleta) • 2- di natura scientifico-analitica giusta considerazione alla capacità delle tecniche di laboratorio definendo i limiti di soglia) • 3- di considerazioni etiche determinanti il divieto di pratiche che, pur non essendo delineate, contravvengono agli standard del comportamento etico nello sport) • 4-di considerazioni giuridiche (capacità che ha la definizione di sostenere un esame legale) • Le liste dovrebbero essere confinate al momento analiticolaboratoristico e non sovrapporsi o sostituirsi al momento medicoclinico che attiene alla definizione ed alla codificazione del fenomeno doping. Excursus legislativo • LEGGE 1099/71: tutela sanitaria delle attività sportive, è reato l’impiego da parte degli atleti di sostanze nocive alla loro salute Art.3: ammenda pecuniaria “per gli atleti che impiegano sostanze che saranno determinate col decreto …” e “ per chi le somministra”. Art.4 ammenda pecuniaria possesso delle sostanze in elenco in occasione delle competizioni (..) • D.M.5 luglio 1975 : “elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli atleti nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi metodi di analisi Legge n.1099/71 “legge fantasma” • Ritardo nell’emanazione del D.M. • Anche in seguito non veniva applicata correttamente e il doping rimaneva un illecito sportivo e non un reato • l’elenco ministeriale non fu mai aggiornato (scollamento rispetto all’evoluzione periodica della lista “aperta” del CIO • Riforma sanitaria n.833/78 cadono tutte le norme relative all’organizzazione dei servizi • Modifiche al sistema penale (legge 24 novembre 1981 n.689) art.32: “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena dell’ammenda” Legge 14 dicembre 2000 n.376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping • • • • • • 10 ARTICOLI • L’argomento risulta affrontato dal punto di vista dei presupposti (Art.1: tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping. Art.2 classi di sostanze dopanti) applicativo e dei controlli (Art.3: Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive Art.4: laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva Art.5 Competenze delle Regioni) organizzativo (Art.7: farmaci contenenti sostanze dopanti) sanzionatorio (Art.9: disposizioni penali) fiananziario (Art.10 : copertura finanziaria) Art.1 • 1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo (1989) (….) non può essere svolta con l’ausilio di tecniche , metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti. I PRESUPPOSTI • Duplice valenza del doping minaccia della salute della persona-atleta • contravvenzione all’etica dello sport • Richiamo alla Convenzione di Strasburgo : non risolve la dicotomia • Riconoscimento all’attività sportiva di pratica diretta alla promozione della salute • Definizione di doping come minaccia alla salute • I DESTINATARI: L’ATLETA • Destinatari delle disposizioni: ci si aspetterebbe di dover concludere che le disposizioni approvate riguardino ogni cittadino che svolga un’attività sportiva. Se tale fosse l’interpretazione, l’applicazione della norma da un lato dovrebbe essere erga omnes e dall’altra risulterebbe problematica nel concreto. • Definizione di “atleta” coerente ed adeguata alla ratio del provvedimento. Non è sufficiente una condizione “amministrativa”di iscrizione ad una federazione sportiva . • Richiamo alla Convenzione di Strasburgo (art.2): “chiunque partecipa regolarmente ad attività sportive organizzate” (abitualità e organizzazione”). Se si accetta tale definizione rimangono esclusi i soggetti che praticano il body building • Richiamo alla definizione CIO inadeguata perché si riferisce solo al campo agonistico in contrasto con la norma • Art.1 • 2 costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. • 3 ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2 La definizione (commi 2 e 3 art.1) • • • • Tipi di mezzi: “sostanze” “pratiche mediche” Fini “alterare le prestazioni agonistiche” “modificare i risultati dei controlli” Condizioni integranti il doping: -assunzione attiva o somministrazione passiva di farmaci o di sostanze (farmaco=preparato presente nel commercio e registrato come tale) (sostanza farmacologicamente attiva= principio attivo di cui il farmaco costituisce la forma più disponibile all’uso) • idoneità a modificare le condizioni psico fisiche e biologiche del soggetto (elemento qualificante del doping e diretta conseguenza della sua intrinseca potenzialità negativa sulla salute) • il tutto con il fine di alterare le prestazioni agonistiche (in assenza dell’intendimento alterativo prestazionale connesso con una competizione non esiste doping. • Condizioni che costituiscono doping La somministrazione o l’assunzione Al fine di alterare le prestazioni agonistiche e Di farmaci Sost. Biol. Attive Sost. Farmac.attive Idonee a modificare le condizioni psico fisiche o biologiche Condizioni che costituiscono doping e Al fine di alterare le prestazioni agonistiche L’adozione o la sottoposizione A pratiche mediche Idonee a modificare le condizioni psico fisiche o biologiche Condizioni che costituiscono doping e La somministrazione di farmaci Sost. Biol. Attive Sost. Farmac.attive O l’adozione di pratiche mediche Finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli La condizione di giustificazione Art.1 comma 4 . • In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica ragione di giustificazione . • L’ esigenza documentativa può essere interpretata solo come presenza di una malattia e non di una più limitata alterazione del benessere. Solo la malattia, presente riconoscibile e documentabile, costituisce la ragione di giustificazione dell’uso di mezzi e/o sostanze dopanti. • Non basta che sia presente una ”condizione patologica”, quindi una malattia, ma occorre che essa sia “documentata” (che dia segno laboristico-strumentale e clinico-obiettivo di sé) e “certificata” Le classi di sostanze dopanti Art. 2 • 1- I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacoloficamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art.1, sono ripartiti anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n.522, e delle indicazioni del CIO e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero della sanità d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’art.3 • 2- La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici • 3 revisione periodica delle classi (non superiore a 6 mesi) DECRETO 15 ottobre 2002 Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n.376 Art. 1 • 1. E’ approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui all’allegato II, il cui impiego è considerato vietato per doping a norma dell’art.1 della legge 14 dicembre 2000, n.376. • 2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze, ancorchè non commercializzate nel territorio nazionale o in via di sperimentazione, previste dalla Convenzione di Strasburgo (…) e dalle indicazioni del CIO e, in particolare, sulla base dell’emendamento 14 agosto 2001 all’allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989 • 3 . Approvazione dei criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di cui all’allegato I SEZIONE 1 • STIMOLANTI • NARCOTICI • AGENTI ANABOLIZZANTI • DIURETICI • ORMONI PEPTIDICI • ANESTETICI LOCALI • ALCOOL • DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA • GLUCOCORTICOSTEROIDI • BETABLOCCANTI Farmaci contenenti sostanze dopanti Art. 7 L.376/2000 . • 1 - I produttori (…) di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate del CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all’art. 2 comma 1 sono tenuti a trasmettere (…) i dati relativi alle quantità prodotte (…..) vendute alle farmacie (…) • 2- le confezioni (…) devono recare apposito contrassegno (…) Aspetti sanzionatori Art.9 Disposizioni penali • 1- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente . attive, ricompresi nelle classi previste all’art.2 comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze. • 2- la pena di cui al comma 1 si applica a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche (…) • • • • 3 la pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata : a) se dal fatto deriva un danno per la salute b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne c) se il fatto è commesso da un componente o dipendente del CONI • 4, 5 pene per chi esercita una professione sanitaria e per chi appartiene a federazioni nazionali Aspetti sanzionatori Art.9 • Condotte che integrano il reato: somministrare, assumere, favorire l’utilizzo (…) in maniera non giustificata da condizioni patologiche. . • L’atleta può essere elemento attivo o passivo. “Sul timore di un coinvolgimento inopportuno dell’atleta, giudicato parte attiva del reato ai fini della punibilità,in quanto foriero del pericolo di una latitanza nella denuncia del fenomeno, è prevalsa la volontà di una repressione globale che interessasse chi somministra e chi assume” • aggravanti specifiche 1- si è realizzato un danno alla salute in conseguenza della condotta delittuosa (nesso causale). 2-reato commesso nei confronti di un minorenne (art.97 e 98 c.p) 3- appartenenza al CONI o ad una professione sanitaria Dimensione medico giuridica . • La prescrizione se unicamente diretta ad incrementare le prestazioni non ha finalità terapeutiche ed è pertanto illecita (problematica della responsabilità professionale medica) • Il coinvolgimento del medico nella prescrizione o somministrazione al fine di potenziare la prestazione è comportamento deontologicamente e giuridicamente illecito