CONTRATTO IN GENERALE ARTT. 1321-1469 C.C. • Regole che valgono x ogni contratto • Per decenni parte generale ha prevalso sulla speciale, oggi parte speciale prevale sulla generale • Art. 1321 nozione; il contratto è un’espressione del negozio giuridico inteso quale manifestazione di volontà del privato diretta alla produzione di effetti giuridici • X essere contratto: a) almeno 2 centri di interesse b) patrimonialità del contenuto • X relazioni caratterizzate dalla cortesia manca spesso patrimonialità e giuridicità Atti unilaterali inter vivos art.1324 • Manifestazione unilaterale di volontà con effetti giuridici • Si cerca di estendere a questi la disciplina del contratto • Sono recettizi ex art. 1334 Nel linguaggio comune CONTRATTO ha diversi significati: • • • • • 1. atto di autonomia privata 2. testo del documento 3. regolamento contrattuale / clausole 4. rapporto giuridico. Espressione di “patto” talvolta equivalente (patto di famiglia 768bis…) talvolta accessorio a contratto ( patto di riscatto 1500) Requisiti essenziali • • • • • Art. 1325 c.c. ACCORDO CAUSA: funzione economico-sociale OGGETTO FORMA quando richiesta dalla legge a pena di nullità Autonomia contrattuale 1322 • Contenuti, tempi, modi, adeguatezza economica • Limiti legali es: clausole vessatorie, limitative responsabilità, patto commissorio • Atipici : purché meritevoli di tutela (con una causa e lecita) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ART.1326 • Perfezionamento dell’accordo: fra presenti non vi è problema, ma fra lontani: 2 figure coinvolte proponente e accettante • In quale momento si considera concluso? • Teoria emissione: quando destinatario proposta ha conoscenza della proposta ed accetta • Teoria spedizione: quando accettante spedisce propria accettazione • Teoria della recezione: quando accettazione giunge all’indirizzo del proponente • Teoria della COGNIZIONE: quando proponente abbia effettiva conoscenza dell’accettazione: quella accettata dal c.c. (1326 e 1335 presunzione di conoscenza, meglio nella sfera di CONOSCIBILITA’) REVOCA (art.1328 c.c.) • Proposta ed accettazione sono entrambe revocabili ma su principi diversi: • Revoca proposta: vale principio della spedizione perché vale se spedita prima della conoscenza dell’accettazione • Revoca accettazione: vale principio della cognizione cioè efficace solo se conosciuta dal proponente prima dell’accettazione • Indennizzo x inizio attività al fine di perequare le posizioni (1328 comma1) • Proposta irrevocabile: 1329 c.c. tecnicamente non è assunzione di obbligo ma rinuncia di revoca; necessita di un termine altrimenti è semplice cioè revocabile CONCLUSIONE A MEZZO ESECUZIONE (ART.1327) • Richiesta del proponente • Inizio di esecuzione • Avviso all’altra parte pena risarcimento del danno CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DI UNA SOLA PARTE 1333 C.C. • IN MANCANZA DI RIFIUTO è CONCLUSO (es. assunzione di garanzia non a titolo oneroso o proposta di deposito a titolo gratuito) • Oggetto del rifiuto non è un diritto già acquisito,ma la proposta della controparte • La proposta conosciuta dal destinatario diviene irrevocabile • Solo se oblato riesce a dimostrare che il suo silenzio non poteva essere interpretato come adesione l’accordo potrà dirsi non raggiunto. CONTRATTI TELEMATICI • Validità sancita da d.p.r. 10-11-1997 n. 513 conclusione a mezzo firma digitale CONTRATTI DI FATTO • Tipici delle contrattazioni di massa • Non scambio di consensi, ma comportamento di fatto • Quando l’utilizzazione della prestazione offerta è “consapevole” si assume concluso il contratto (fonti atipiche ex 1173 c.c.) OFFERTA AL PUBBLICO (ART. 1336 C.C.) • E’ caratterizzata dal fatto che è diretta ad una generalità di soggetti (es. merce esposta in vetrina) • Quando contiene gli elementi essenziali del contratto vale come PROPOSTA • OFFERTA AL PUBBLICO • 1336 c.c. • Impegnativa solo dopo l’accettazione • Elemento di contratto (es. bando di concorso) • PROMESSA AL PUBBLICO • 1989 c.c. • Vincola non appena resa pubblica • Negozio unilaterale fonte di obbligazioni ELEMENTI IN COMUNE: entrambe rivolte al pubblico / revocabili (anche se la promessa solo x giusta causa) Art. 1376 c.c. contratto con effetti reali • Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. • Le conseguenze giuridiche sono rilevanti: le cause (nullità o annullabilità) che travolgono il contratto (titolo) travolgono anche il trasferimento (modo). PRINCIPIO CONSENSUALISTICO art. 1376 cc • Principio che necessita di limiti in funzione dell’interesse dei terzi; essi sono rappresentati da: • Art. 1155 : x beni mobili possesso vale titolo • Art. 2644 e ss. : x beni immobili soccorre la trascrizione nei registri immobiliari • Fra le parti prevale il consenso (art. 1321) • Eccezione: i contratti reali che si perfezionano con la consegna (comodato, deposito, pegno , mutuo..) Contratti consensuali e reali • Contratto consensuale: si conclude allo scambio dei consensi 1376 c.c. • Contratto reale:si conclude con la consegna del bene (es. deposito, comodato, mutuo)