GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO Il contratto contiene una serie di requisiti definiti dal Codice Civile. Gli elementi essenziali del contratto, i quali devono esserci tutti presenti sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma. Oltre a questi ce ne possono essere degli altri detti accidentali o integrativi che servono per la garanzia di diversi privilegi o posizioni di vantaggio. La mancanza di un elemento essenziale rende il contratto nullo ovvero non produce nessun effetto, ovvero diviene insussistenza. Mentre se ne manca uno accidentale il contratto non è nullo. La forma: è il veicolo di esteriorizzazione della volontà espressa di contrarre delle parti prende in nome di forma ed essere così rilevante dal profilo giuridico. Le parti possono utilizzare qualsiasi forma che più gli aggrada a meno che non sia diversamente previsto ( libertà di forma ). forma libera, il principio fondamentale è quello dell’oralità sistema ovvero ci deve essere la semplice manifestazione percepibile all’esterno della volizione contrattuale, perciò è sufficiente una dichiarazione verbale. Ci sono anche i contratti di fatto dove la forma è messa in atto senza l’oralità ma svolgendo degli atti cosi detti concludenti da entrambe le parti che fanno desumere la volontà di dare vita al contratto.forma vincolata (solenni o formali ) , dove è prevista una forma ben precisa. Sono quei contratti particolarmente importanti detti solenni per i quali vige l’obbligo di forma che si rappresenta mediante la scrittura. In genere riguarda contratti aventi oggetto il trasferimento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione dei diritti reali su beni immobili, contratti costitutivi o modificativi di persone giuridiche in senso proprio. La forma scritta può essere privata o con atto pubblico. Scrittura privata è un documento contenente le dichiarazioni contrattuali, la sottoscrizione degli autori con la quale le stesse assumo paternità e responsabilità delle dichiarazioni scritte nel documento e fanno si che il contratto prenda efficacia. Gli elementi della scrittura privata: deve avere un testo, una datazione, una sottoscrizione. Atto pubblico:è quell’atto redatto da un P.U. competente per materia e territorio, nell’esercizio delle sue funzioni, personalmente capace, il quale fa fede fino a querela di falso di quanto di esso contenuto. L’accordo delle parti: si verifica quando il proponente ha avuto notizia dell’accettazione dell’oblato. Il proponente indirizza ad un soggetto oblato una proposta che deve contenere elementi essenziali di un contratto, se manca uno di questi elementi essenziali essa è solo una proposta. Perciò deve contenere il destinatario, la causa e l’oggetto del contratto, l’oblato riceve la proposta e se è d’accordo manifesta la sua accettazione e il contratto si perfeziona con la notizia dell’accettazione da parte dell’oblato. Grazie al principio consensualistico che è la regola di base per la perfezionamento. La causa: è quel tipo di funzione che nella normalità viene usata. Ogni contratto ha la sua causa. I contratti sono tipici e atipici, nominati e innominati, secondo che la causa sia prevista testualmente definita dalla legge o sia lasciata a quale che sia la volontà degli interessati, es. nella compravendita la causa (essenzialmente onerosa) è lo scambio tra la proprietà o altro diritto reale di un certo bene verso il pagamento di un corrispettivo Il motivo: è la ragione pratica individuale che spinge taluno a contrarre, ovvero la singola ed individuale ragione per cui qualcuno conclude un contratto. Il motivo è differente dalla causa che invece è il tipo di assetto d’interessi che viene regolamentato con il tipo di contratto ed è strettamente oggettiva. La legge non prende in considerazione le ragioni individuali che inducono taluno a contrarre, perciò è irrilevante. Il motivo diviene rilevante se viene in inserito all’interno del contratto mediante la dichiarazione delle parti che lo vanno ad esplicitare all’interno del contratto. Ciò è rilevante per la connotazione della prestazione, ovvero la dichiarazione o garanzia per l’attività dell’oggetto che viene comprato. Oggetto del contratto: con esso si intende la prestazione che le parti si obbligano ad eseguire in forza del vincolo contrattuale. Questo è l’oggetto immediato, mentre l’oggetto della prestazione è un oggetto di secondo grado e lo intendiamo come oggetto mediato. Es. nel contratto di compravendita l’oggetto, ovvero la prestazione, è il trasferimento della proprietà su un certo bene; nella vendita di cosa altrui dove la prestazione ovvero l’oggetto del contratto è l’obbligazione di far acquistare la proprietà di…., OGGETTO DEL CONTRATTO è un elemento essenziale del contratto. Con esso si intende la prestazione che le parti si obbligano ad eseguire in forza del vincolo contrattuale. Questo è l’oggetto immediato, mentre l’oggetto della prestazione è un oggetto di secondo grado e lo intendiamo come oggetto mediato. Es. nel contratto di compravendita l’oggetto, ovvero la prestazione, è il trasferimento della proprietà su un certo bene; nella vendita di cosa altrui dove la prestazione ovvero l’oggetto del contratto è l’obbligazione di far acquistare la proprietà di….,. L’oggetto deve essere: Lecito, non deve andare contro norme imperative, di ordine pubblico e contro il buon costume. Possibile, questo requisito va visto sotto 2 profili; Fisico, la prestazione deve essere possibile per un essere umano. Occorre che un uomo materialmente la possa compiere, es. non è possibile vendere il sole. Se ciò non avviene si cade nel contratto a prestazioni 1