Strumento dell`autonomia negoziale: profilo dinamico

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Università degli Studi della Calabria
Corso di Diritto Privato
Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico
Formazione del contratto  compimento di tutte le manifestazioni dirette
(dichiarazioni) o indirette (comportamenti concludenti) di volontà integranti
un modello legale di riferimento del regolamento ad almeno due parti
a) SCAMBIO DEI CONSENSI:
Fattore determinante
Coincidenza tra il regolamento che entrambe le parti hanno
dichiarato di volere
Momento e luogo della conclusione del contratto
Frazione di tempo (art. 1326 c.c.) e di spazio (arg. ex art. 1327 c.c.)
nella quale il proponente perviene a conoscenza dell’accettazione
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a) SCAMBIO DEI CONSENSI:
Proposta
Individuazione di tutti gli elementi di un futuro regolamento che ha come
centri d’interessi dei soggetti determinati, anche tramite accettazione non
conforme (cd. controproposta)  natura di atto precontrattuale recettizio ed
operatività degli effetti dal momento della conoscenza diretta del
destinatario ovvero dal momento dell’arrivo all’indirizzo del destinatario,
salvo che questi non provi l’impossibilità non imputabile di averne notizia
 inefficacia in caso di: revoca dichiarata dal proponente prima di venire a
conoscenza dell’accettazione (ma con obbligo di indennizzare l’accettante
delle spese e delle perdite scaturenti dall’iniziata esecuzione), salvo il caso di
proposta irrevocabile; morte o incapacità sopravvenuta del proponente prima della
conoscenza dell’accettazione, salvo il caso di proposta irrevocabile ovvero di
proponente imprenditore non piccolo (ma salvo che dagli usi dalla natura
dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia)
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a) SCAMBIO DEI CONSENSI:
Accettazione
Manifestazione della volontà di un futuro regolamento tra soggetti
determinati con gli elementi già interamente individuati dalla dichiarazione
dell’altra parte  termine stabilito dal proponente ovvero ordinariamente
necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi, ma efficacia
dell’accettazione tardiva se il proponente lo vuole ed avvisa immediatamente
l’accettante  forma stabilita dal proponente oltre alla forma richiesta dalla
legge  natura di atto precontrattuale recettizio  inidoneità a determinare
effetti in caso di: revoca dichiarata dall’accettante e comunicata al proponente
prima che questi conosca l’accettazione; morte o incapacità sopravvenuta
dell’accettante prima della conoscenza dell’accettazione da parte del
proponente, salvo il caso di accettante imprenditore non piccolo (ma salvo che
dagli usi dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia)
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b) CONCLUSIONE MEDIANTE INIZIO DI ESECUZIONE:
Fattore determinante
Congruenza tra il regolamento che un interessato ha dichiarato di volere e
quello che l’altro ha eseguito
Presupposti
Rispondenza di questa tecnica ad una richiesta del proponente, alla natura
dell’affare o agli usi
Momento e luogo della conclusione del contratto
Frazione di tempo e di spazio nella quale ha avuto inizio l’esecuzione
Effetti accessori
Costituzione di un obbligo a carico dell’oblato di avvisare prontamente il
proponente dell’iniziata esecuzione
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c) CONCLUSIONE MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO:
Costituente
Coincidenza tra il regolamento che un soggetto ha dichiarato di volere con
un altro soggetto indeterminato e quello che successivamente un altro
soggetto determinato pure ha dichiarato di volere
Condizioni di efficacia dell’offerta
Inesistenza di usi o circostanze dai quali risulti l’inidoneità dell’offerta a
produrre effetti + inesistenza di una revoca conosciuta dall’accettante
ovvero non conosciuta ma effettuata nella stessa forma dell’offerta o in
forma equipollente
Differenze da altri istituti
Offerta al pubblico: dichiarazione di volere un futuro regolamento giuridico che
ha un soggetto attualmente indeterminato come beneficiario di attribuzioni e
destinatario di sacrifici≠Promessa al pubblico: dichiarazione di volere un futuro
regolamento nel quale un soggetto attualmente indeterminato è
esclusivamente beneficiario di attribuzioni
d) CONCLUSIONE DI CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI
DEL SOLO PROPONENTE:
Fatto costitutivo
Sequenza tra la dichiarazione di un soggetto della volontà di un regolamento
comportante un sacrificio soltanto per sé e per un altro soggetto soltanto un
vantaggio ed il mancato rifiuto di questo nel termine risultante dalla natura
dell’affare o dagli usi
Effetti procedimentali della proposta
Estinzione del potere di revoca al momento in cui giunge a conoscenza
del destinatario
Struttura della fattispecie
Conseguenze della natura di contratto che si perfeziona con il mancato rifiuto (tesi preferibile):
operatività del regolamento voluto dal momento del decorso del termine per il
rifiuto; efficacia del regolamento voluto nonostante la morte o l’incapacità del
beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma
anteriore al decorso del termine per rifiutare≠Conseguenze della natura di atto unilaterale
rifiutabile (tesi criticata): operatività del regolamento voluto dal momento della
conoscenza della proposta; inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o
dell’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della
proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare
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e) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PER
AUTOCONTRATTAZIONE:
attitudine, in virtú di una procura semplice o di una doppia procura, della dichiarazione di
un unico soggetto di volere un regolamento a determinare le conseguenze di un
contratto valido (efficacia delle attribuzioni concordate) o invalido (ripristino della
situazione antecedente all’esecuzione)
f) CONTRATTI REALI:
Fisionomia
Subordinazione dell’efficacia del regolamento concordato alla consegna del bene di
cui si vuole il trasferimento
Presupposti
Tassatività: conformità del regolamento voluto ad un tipo contrattuale il quale si
forma con queste modalità a detta di una disposizione specifica in virtú del principio
consensualistico
g) Figure emergenti le quali comportano un adattamento delle tecniche di
formazione tradizionali:
1) conclusione a mezzo di tessere magnetiche;
2) conclusione fra terminali.
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serie di proposte e controproposte le quali sono
strumentali alla determinazione del regolamento di
un unico futuro contratto
Trattative, buona fede e responsabilità c.d. precontrattuale
CONSEGUENZE GIURIDICHE
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CONSEGUENZE GIURIDICHE:
Costituzione dell’obbligo per entrambi i contraenti di comportarsi secondo
buona fede (art. 1337 c.c.)
Tipologia dei comportamenti di mala fede:
1) recesso ingiustificato dalle trattative o altri comportamenti i quali
sortiscono il medesimo risultato;
2) dovere d’informare l’altro contraente su circostanze le quali fanno sí che il
regolamento sia idoneo a contemperarne gli interessi (ma autonomo fondamento
costituzionale del dovere di informare sui rischi per interessi preminenti, quali
quelli esistenziali ex art. 2 cost. e quelli della salvaguardia del risparmio ex art. 47
cost.).
*Sanzioni (c.d. responsabilità precontrattuale):
1) contenuto: obbligo di risarcire il danno nei limiti dell’interesse negativo
(rimborso delle spese e della differenza tra il prezzo offerto prima delle trattative
dai terzi e quello offerto dopo, ma non della differenza tra il prezzo offerto dalla
parte in mala fede e quello che dopo le trattative si è dovuto pagare ad un altro
offerente);
2) natura: alternativa tra la riconduzione alla responsabilità extracontrattuale (tesi
maggioritaria) e la riconduzione alla responsabilità contrattuale (tesi preferibile)
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CONSEGUENZE GIURIDICHE:
Operatività del dovere di ciascuna delle parti di comunicare all’altra l’esistenza
di una causa d’invalidità del contratto (art. 1338 c.c.)
Sanzioni: responsabilità precontrattuale*
Efficacia delle clausole vessatorie pattuite nei contratti tra professionista e
consumatore (art. 1469 ter c.c.)