contratto semplificato

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IL CONTRATTO: FORMAZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI
… Per facilitare l’immediata comprensione e l’apprendimento del linguaggio specifico …
Gli elementi essenziali del contratto
Gli elementi essenziali di un contratto sono quelli in mancanza dei quali il contratto non è valido. L’art.
1325 c.c. ne individua quattro. Essi sono:
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L’accordo delle parti;
L’oggetto;
La causa;
La forma.
L’accordo delle parti
L’accordo è l’incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti.
Esso è espresso (o diretto) quando si realizza con una dichiarazione esplicita di volontà, scritta, orale o con
un’altra espressione equiparata al linguaggio (per esempio, l’”alzata di mano” a un’asta). È invece tacito
(“per fatti concludenti”) quando il comportamento evidenzia senza ombra di dubbio l’intenzione di
concludere un contratto.
Così, se entro in un supermercato per acquistare della merce attuo una serie di comportamenti, quali il
prelevarla dallo scaffale, presentarla alla cassiera o, anche, consegnando un lettore ottico che ha già
rilevato tutti i dati della merce che acquisto.
Il contratto può essere concluso in modo simultaneo, con la presenza contestuale reale o virtuale delle
parti.
Per esempio: le parti si recano da un notaio e concludono di fronte a lui un contratto di compravendita
immobiliare; Gigi va in cartoleria e chiede al negoziante un quaderno che gli viene subito consegnato;
Giovanni conclude con Marco un contratto per telefono.
Infine un contratto si può concludere attraverso lo scambio di proposta e accettazione. Il codice civile ha
dedicato notevole attenzione a questa seconda ipotesi, che trova una dettagliata disciplina negli artt. 1326
e ss.
La proposta e l’accettazione
La proposta è la dichiarazione di volontà proveniente dal soggetto che prende l’iniziativa di concludere
un certo contratto. Essa deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali del contratto che si propone, in
modo da non lasciare incertezza nell’altra parte: conterrà cioè la menzione degli effetti reali e/o delle
obbligazioni principali che sorgeranno a carico e a vantaggio di entrambe le parti ecc.
Così, se io scrivo al mio vicino che ho intenzione di vendergli il io appartamento, dovrò anche specificare
quale sia il prezzo che intendo ottenere, altrimenti la mia lettera avrà il valore non di una proposta, bensì di
un semplice invito a parlarne. Sarà allora il mio vicino che, se interessato all’affare, mi risponderà.
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Se la persona cui la proposta è indirizzata intende accettare, dovrà far pervenire al proponente la propria
accettazione. Questa è la manifestazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge a sua volta
al proponente. Essa deve essere in tutto conforme alla proposta, nel senso che non può apportarvi alcuna
variazione. Se vi sono modifiche non si può, infatti, parlare di incontro tra le manifestazioni di volontà e
quindi di accordo.
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO MEDIANTE PROPOSTA E ACCETTAZIONE.
La revoca
Il contratto si conclude, dunque, quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione espressa
dall’altra parte. Tanto la proposta quanto l’accettazione si reputano conosciute dal destinatario nel
momento in cui pervengono al suo indirizzo: si parla di presunzione di conoscenza.
Le trattative
Con il termine trattative si indica quell’attività che normalmente precede la conclusione di un contratto e
tramite la quale le parti tentano di raggiungere un accordo che possa conciliare al meglio i rispettivi
interessi. Al riguardo, lart. 1337 c.c. stabilisce che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede, cioè secondo lealtà e correttezza.
La sanzione, cioè la punizione, prevista per il comportamento contrario a buona fede nel corso delle
trattative, è costituita dalla imputazione di una responsabilità precontrattuale. La parte che ha tenuto un
comportamento sleale deve risarcire i danni cagionati alla controparte secondo le regole generali.
L’oggetto del contratto
Gli altri elementi essenziali del contratto sono, come si è detto, l’oggetto, la causa e la forma.
L’oggetto è costituito dai beni o dalle attribuzioni giuridiche e patrimoniali che le parti hanno voluto
trasferire, modificare, costituire o estinguere attraverso il contratto.
In una compravendita, l’oggetto comprenderà tanto il prezzo, quanto il bene trasferito; in un appalto,
comprenderà il corrispettivo e l’opera da eseguire, e così via. In proposito, l’art. 1346 c.c. stabilisce che
l’oggetto del contratto deve essere lecito, possibile, determinato o (almeno) determinabile.
Non è valido perciò il contratto che ha per oggetto l’impegno di Antonio a compiere un furto (illecito), a
recarsi in un’altra galassia (impossibile, oggi), oppure a eseguire una prestazione indeterminata e
indeterminabile.
Sotto quest’ultimo profilo si ritengono generalmente invalidi, per esempio, quei contratti costitutivi di
società commerciali nei quali si stabilisce che la società avrà per oggetto lo svolgimento di “qualsiasi
attività economica”, poiché tale definizione non indica con sufficiente precisione l’oggetto del contratto
stesso.
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LA CAUSA
Causa e motivi
Il codice non chiarisce che cosa si debba intendere come causa del contratto. Questo ha portato gli
studiosi a elaborare varie definizioni. Tra le tante, quella che può risultare di più agevole comprensione è
quella che vede la causa come lo scopo immediato che tutti coloro i quali stipulano un determinato tipo
di contratto vogliono conseguire. Tale scopo appare quindi oggettivo e sempre uguale in relazione a
ciascun tipo di contratto.
Per esempio, chi stipula un contratto di locazione di un appartamento, intende, come scopo immediato,
ottenere come conduttore la detenzione di quel bene dal locatore, obbligandosi a sua volta a
corrispondere periodicamente una somma di denaro a titolo di canone. E tale causa è uguale per tutti i
contratti di locazione, mentre possono variare tutti gli altri elementi: soggetti, oggetto ecc.
Chi compra una scatola di stuzzicadenti stipula una compravendita identica, nella causa, al contratto di chi
acquista una nave: e anche questo semplice esempio vuole chiarire il concetto ora espresso.
La causa non deve essere confusa con i motivi. Ogni contratto viene concluso per il raggiungimento di uno
scopo ulteriore, che è proprio e peculiare del soggetto che lo stipula e rappresenta il movente soggettivo,
personale o psicologico. Così, il contratto di locazione può essere stipulato perché il conduttore si è
trasferito in u certo luogo per ragioni di lavoro, oppure semplicemente perché vuole trascorrervi un
periodo di vacanza ecc.
La mancanza di causa
Si ha mancanza di causa quando uno degli effetti giuridici essenziali del contratto non può verificarsi,
perché mancano i presupposti che consentono di perseguire questo intento. Si pensi al caso in cui si
pattuisce la compravendita di un bene che è già di proprietà del compratore, oppure al caso in cui un
soggetto si assicurasse contro un rischio che si è già verificato (per esempio: assicurazione sulla vita di un
soggetto già morto). La mancanza di causa determina la nullità del contratto.
LA FORMA
Definizione: il principio della libertà della forma
La forma è il modo esteriore attraverso cui la volontà negoziale è manifestata dai soggetti. Essa è quindi
sempre presente in ogni negozio giuridico, dal momento che questo consiste in una manifestazione di
volontà che, come tale, non può rimanere “interna” al soggetto. Può definirsi pertanto come “forma” ogni
atto idoneo a esprimere la manifestazione di volontà: la parola, il gesto, lo scritto. La regola
fondamentale nel nostro ordinamento è quella della libertà della forma: dove la legge non prevede il
rispetto di una forma particolare, i contraenti possono scegliere quella preferita. Nel caso in cui invece la
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legge preveda il rispetto di una certa forma a pena di nullità, questa diviene elemento essenziale del
negozio.
I contratti formali
I contratti formali sono quelli per i quali il codice o le leggi speciali, oggi sempre più numerose, impongono
il rispetto di una forma determinata.
Il codice civile, all’art. 1350, ne fa un primo, lungo elenco: si possono ricordare i contratti che trasferiscono
la proprietà di immobili, che costituiscono o trasferiscono diritti reali (usufrutto ecc.) sui beni immobili, o
che modificano o estinguono gli stessi diritti. Ma sono presenti numerose altre disposizioni che impongono
determinate forme: per esempio, l’atto con il quale si concede il diritto a iscrivere ipoteca su un bene
immobile (art. 2821 c.c.); l’atto costitutivo della fondazione (art. 14 c.c.) ecc. la forma richiesta per i
contratti di cui sopra è sempre quella scritta (art. 1350 c.c.).
Le forme scritte previste dalla legge sono di tre tipi: la scrittura privata, la scrittura autenticata e l’atto
pubblico (art. 26699 e ss. C.c.).
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