26 contratto - Scuola di Giurisprudenza

CONTRATTO IN GENERALE
ARTT. 1321-1469 C.C.
• Regole che valgono x ogni contratto
• Per decenni parte generale ha prevalso sulla
speciale
• Oggi parte speciale prevale sulla generale
• Art. 1321 nozione , descrizione
• Negozio unilaterale art.1324
• Negozio giuridico: è manifestazione di volontà del
privato diretta alla produzione di effetti giuridici
Nel linguaggio comune
CONTRATTO:
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1. Atto di autonomia privata
2. testo del documento
3. regolamento contrattuale
4. rapporto giuridico
Requisiti essenziali
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Art. 1325 c.c.
ACCORDO
CAUSA
OGGETTO
FORMA quando richiesta dalla legge a pena
di nullità
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
ART.1326
• Perfezionamento dell’accordo: fra presenti non vi è
problema, ma fra lontani: 2 figure coinvolte proponente e accettante
• In quale momento si considera concluso?
• Teoria emissione: quando destinatario proposta ha conoscenza
della proposta ed accetta
• Teoria spedizione: quando accettante spedisce propria
accettazione
• Teoria della recezione: quando accettazione giunge
all’indirizzo del proponente
• Teoria della COGNIZIONE: quando proponente abbia
effettiva conoscenza dell’accettazione: quella accettata dal c.c.(1326 e
1335 presunzione di conoscenza, meglio nella sfera di
CONOSCIBILITA’)
REVOCA (art.1328 c.c.)
• Proposta ed accettazione sono entrambe revocabili
ma su principi diversi:
• Revoca proposta: vale principio della spedizione
perché vale se spedita prima della conoscenza
dell’accettazione
• Revoca accettazione: vale principio della
cognizione cioè efficace solo se conosciuta dal
proponente prima dell’accettazione
• Indennizzo x inizio attività al fine di perequare le
posizioni
• Proposta irrevocabile: 1329 c.c. tecnicamente non
è assunzione di obbligo ma rinuncia di revoca;
necessita di un termine altrimenti è semplice cioè
revocabile
CONCLUSIONE A MEZZO
ESECUZIONE (ART.1327)
• Richiesta del proponente
• Inizio di esecuzione
• Avviso all’altra parte pena risarcimento del
danno
CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE
DI UNA SOLA PARTE 1333 C.C.
• IN MANCANZA DI RIFIUTO è CONCLUSO
(es. assunzione di garanzia non a titolo oneroso o
proposta di deposito a titolo gratuito)
• Oggetto del rifiuto non è un diritto già
acquisito,ma la proposta della controparte
• Solo se oblato riesce a dimostrare che il suo
silenzio non poteva essere interpretato come
adesione l’accordo non potrà dirsi raggiunto
• Sottrazione al principio di tipicità degli atti
unilaterali
CONTRATTI TELEMATICI
• Validità sancita da d.p.r. 10-11-1997 n. 513
conclusione a mezzo firma digitale
CONTRATTI DI FATTO
• Tipici delle contrattazioni di massa
• Non scambio di consensi, ma
comportamento di fatto
• Utilizzazione della prestazione offerta è
“consapevole” e da ciò si assume concluso
il contratto (fonti atipiche ex 1173 c.c.)
OFFERTA AL PUBBLICO (ART. 1336 C.C.)
• E’ caratterizzata dal fatto che è diretta ad una
generalità di soggetti (es. merce esposta in vetrina)
• Quando contiene gli elementi essenziali del
contratto vale come PROPOSTA
• OFFERTA AL
PUBBLICO
• 1336 c.c.
• Impegnativa solo dopo
l’accettazione
• Elemento di contratto
(es. bando di concorso)
• PROMESSA AL
PUBBLICO
• 1989 c.c.
• Vincola non appena
resa pubblica
• Negozio unilaterale
fonte di obbligazioni
ELEMENTI IN COMUNE: entrambe rivolte al
pubblico / revocabili (anche se la promessa solo x
giusta causa)
PRINCIPIO CONSENSUALISTICO art.
1376 cc
• Principio che necessita di limiti in funzione
dell’interesse dei terzi
• Art. 1155 : x beni mobili possesso vale titolo
• X beni immobili soccorre la trascrizione nei
registri immobiliari (art.2644 c.c.)
• Fra le parti prevale il consenso (art. 1321)
• Eccezione: i contratti reali che si perfezionano con
la consegna (comodato, deposito, pegno , mutuo..)
Contratti consensuali e reali
• Contratto consensuale: si conclude allo
scambio dei consensi 1376 c.c.
• Contratto reale:si conclude con la consegna
del bene (es. deposito, comodato, mutuo)
• Limiti al pr. Della sufficienza del mero
consenso: x beni mobili v. art. 1155// x beni
immobili trascrizione v. art. 2644, comma2