ufficio studi – settore impresa

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UFFICIO STUDI – SETTORE IMPRESA
Quesito n. 5816/I
Società di persone e cambiamento dell’indirizzo della sede sociale
nell’ambito dello stesso comune
Il quesito concerne la necessità dell’atto notarile, in caso di cambiamento dell’indirizzo della
sede sociale nell’ambito dello stesso comune per le società di persone.
L’esame di tale questione implica, in via pregiudiziale, la risoluzione della problematica
concernente l’applicabilità dell’art. 111-ter disp. att. e trans. alle società di persone.
L’Ufficio Studi, data la delicatezza della materia, ha dovuto attendere il parere della
Commissione Studi d’impresa (Studio n. 5226, relatore Not. Marco Maltoni) prima di poter trarre
delle conclusioni al riguardo.
A rendere ancora più cauta l’opera dell’interprete ha contribuito una circolare del Ministero
delle Attività Produttive (28 maggio 2004, n. 3578/C), che ha recisamente escluso l’applicabilità
della norma in commento alle società di persone.
Sembra, invece, corretto approdare ad una diversa conclusione, in primo luogo, in ragione del
tenore letterale della norma, che si riferisce a tutte le società, senza alcuna distinzione tipologica, ed
inoltre per la collocazione della norma, situata nella sezione V delle disposizioni per l’attuazione e
transitorie del codice civile, riferita a tutto il libro quinto.
Occorre individuare chiaramente il concetto di sede, e distinguerlo opportunamente dalla sua
indicazione statutaria.
Mentre gli articoli concernenti l’atto costitutivo delle società di capitali e cooperative (artt.
2328, 2463, 2521 cod. civ.) impongono attualmente di indicare “il comune ove sono poste la sede
delle società e le eventuali sedi secondarie”, la norma in tema di società di persone (artt. 2295 cod.
civ.) continua a far riferimento alla semplice indicazione della sede e delle eventuali sedi
secondarie.
Non si dubita, dunque, che la sede continui ad essere identificata dall’indirizzo completo; per
le società di capitali, in un’ottica di semplificazione, si è ritenuto preferibile consentire di dare
rilevanza statutaria unicamente ai trasferimenti di sede attuati verso un comune diverso da quello
originario, o all’estero, mentre il trasferimento nell’ambito dello stesso comune diventa una scelta
gestionale rimessa all’organo amministrativo.
Dal punto di vista pubblicitario, la necessità di assicurare ai terzi ed ai soci un’informazione
completa sulla localizzazione della sede sociale è assicurata da un’altra norma, l’art. 111-ter, che
impone agli amministratori di provvedere all’aggiornamento dell’indirizzo completo, depositando
apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
Nulla osta, in ogni caso, a che anche le società di capitali continuino ad attribuire rilevanza
organizzativa al locus loci, rendendo pertanto necessaria l’adozione di una modifica statutaria per il
suo cambiamento.
Per quanto concerne le società di persone, l’impossibilità di circoscrivere l’applicazione
dell’art. 111-ter alle sole società di capitali e cooperative deve essere conciliata con altre esigenze,
quali quelle di evitare il possibile abuso di tale disposizione da parte dell’organo amministrativo e,
soprattutto, da un lato di consentire alle società esistenti di mantenere la rilevanza statutaria
dell’indirizzo della sede sociale, dall’altro di attribuire ad esso rilevanza organizzativa da parte di
quelle di nuova costituzione.
Per le società di persone, infatti, la sede sociale può avere un forte rilievo contrattuale, in
considerazione delle dimensioni spesso ridotte dell’attività sociale, del forte rilievo della figura del
singolo socio nel controllo della gestione e della documentazione societaria (art. 2261 cod. civ.),
dell’importanza che il luogo prescelto per la collocazione della sede può avere, anche nell’ambito di
uno stesso comune.
Di conseguenza, i soci di società di persone possono privare di rilevanza statutaria
l’indicazione del locus loci: ma ciò deve avvenire in sede di costituzione oppure, per le società già
esistenti, previa adozione di una modificazione dell’atto costitutivo ex art. 2300 cod. civ., che
espunga l’indicazione dell’indirizzo dall’atto costitutivo.
Una volta modificato lo statuto, i successivi spostamenti di sede nell’ambito dello stesso
comune potranno essere assoggettati alla regola di cui all’art. 111-ter, da coordinare con le regole
prescelte in materia di amministrazione (disgiuntiva o congiuntiva).
Per quanto concerne le modalità di assunzione della modificazione statutaria, l’art. 2252 cod.
civ. sancisce il principio della necessaria unanimità dei consensi (a meno che non sia convenuto
diversamente) ogni qualvolta si voglia porre una regola difforme da quella pattuita dai soci in sede
di costituzione della società.
La lettera dell’art. 2300 cod. civ. palesa la mera eventualità dell’assunzione della
modificazione secondo il metodo assembleare: “se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da
deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica”.
Tuttavia, se dal punto di vista sostanziale appare innegabile l’inesistenza di un obbligo di
assumere la deliberazione nel contesto di una riunione dei soci (v. anche Cass. n. 2860, 1984),
bisogna tener conto dei meccanismi pubblicitari, che comunque presuppongono una base
documentale.
Nonostante alcune prese di posizione più rigorose, da parte della dottrina (TONDO, Pubblicità
dell’atto modificativo di società di persone, in Studi e materiali – C.N.N., I, 1983-1985, 47), nel
senso di ritenere comunque necessaria la presenza di un verbale ricevuto da notaio, si può optare
per una posizione intermedia, che ritiene ammissibile far emergere prova certa della provenienza
delle determinazioni dei soci “da una scrittura privata autenticata (anche con distinte autentiche ed
in momenti diversi per ciascun socio) o da più atti, purché tutti pubblici o autentici” (così FEDELE,
Società in nome collettivo e in accomandita semplice: forme, esibizioni documentali e loro
integrazione, in Impresa e tecniche di documentazione giuridica, a cura del C.N.N., Milano, 1990,
101).
Ai fini dell’attuazione della pubblicità, infatti, l’art. 11, quarto comma, del D.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581, richiede che l’atto da iscrivere sia depositato in originale, con sottoscrizione
autenticata, qualora si tratti di scrittura privata non depositata presso un notaio, oppure in copia
autentica.
Una volta attuata la modifica statutaria ed eliminata l’indicazione dell’indirizzo dallo statuto,
le successive modificazioni nello stesso comune possono essere rimesse all’organo amministrativo,
che provvederà direttamente all’adempimento pubblicitario.
Alessandra Paolini
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