Riassunto - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E TUTELA DEL CONTRAENTE: LA CLAUSOLA CLAIMS MADE di Greta Calderoli La disciplina codicistica in tema di condizioni generali di contratto ricopre un ruolo di fondamentale importanza nel mercato contemporaneo in quanto i rapporti che intercorrono tra le parti sono spesso regolati da contratti standard predisposti dal professionista, il quale, traendo vantaggio dall’asimmetria informativa, si contrappone all’aderente che risulta perciò parte debole del rapporto contrattuale. Sono dunque previste forme di tutela per quest’ultimo, tese a riequilibrare gli interessi e i vantaggi dedotti in un contratto sottoscritto in assenza di trattativa. La disciplina in tema di clausole abusive è quindi volta a ridurre lo sbilanciamento del potere contrattuale delle parti che i contratti per adesionem cagionano e ciò per mezzo di forme di tutela che, sebbene caratterizzate dalla mancanza di sostanzialità, aumentino la consapevolezza dell’aderente in riferimento ai propri diritti e obblighi derivanti dal contratto. A queste previsioni generali, applicabili indistintamente a qualsiasi soggetto che risulti aderente ad un contratto standard, il legislatore, sulla scorta di indicazioni provenienti dall’Unione Europea, ha recentemente affiancato una disciplina peculiare a tutela del consumatore che incrementa la tutela prevista per la parte debole del rapporto contrattuale, anche tramite l’individuazione di clausole che, essendo foriere di squilibrio contrattuale, sono considerate vessatorie per il consumatore, salvo prova contraria. Indubbiamente riconducibile ai contratti per adesionem è il contratto di assicurazione e proprio in tale ottica sono previste norme peculiari, indirizzate al predisponente, dal codice delle assicurazioni private. In particolare, le regole in materia di redazione del contratto assicurativo ivi previste sono volte a garantire uno standard minimo che l’assicuratore predisponente è tenuto a rispettare, a tutela dell’assicurato; quest’ultimo si vedrà dunque protetto in virtù dell’esigenza di trasparenza richiesta dal legislatore, oltreché in conseguenza a specifici obblighi, previsti per l’impresa assicuratrice, tesi a salvaguardare la concorrenza e la libertà del mercato. La disamina della normativa prevista a tutela dell’aderente, del consumatore e dell’assicurato, in aggiunta alle decisive statuizioni della giurisprudenza in materia, sono funzionali all’analisi di una clausola che, proveniente da Paesi di common law, è stata ed è tuttora fonte di controversie in ambito assicurativo, con particolare riferimento al settore delle polizze per la responsabilità professionale: la clausola claims made. Per tale deve intendersi la pattuizione che subordina l’operatività della copertura assicurativa al fatto che la richiesta di risarcimento pervenga all’assicurato durante la vigenza del contratto. Inizialmente, la giurisprudenza si è concentrata sulla natura giuridica della claims made, analizzandone dunque la validità alla luce della disciplina generale del negozio assicurativo, così come tipizzato dal codice civile. Una volta stabilita la legittimità di tale clausola, ciò che ha destato un certo dibattito è stato il giudizio di vessatorietà che la riguarda, basato sull’eventuale contrasto con le norme previste in tema di condizioni generali del contratto, non senza dimenticare le esigenze di trasparenza previste dal codice delle assicurazioni; è stato allora introdotto un criterio da utilizzare ai fini del giudizio di vessatorietà, per il quale solamente nella versione spuria della clausola è rintracciabile una limitazione della responsabilità dell’assicuratore che, sbilanciando il rapporto contrattuale, richiede la doppia sottoscrizione. In ordine alle esigenze di tutela dell’assicurato, ricopre poi evidente importanza il tema della copertura postuma, per la quale, tramite la sottoscrizione di una sunset clause, l’assicurato estende garanzia offerta dall’assicuratore oltre i limiti imposti dalla clausola claims made. In argomento, è opportuno sottolineare che, se particolarmente controverso è l’aspetto riguardante l’ambito soggettivo di applicazione delle norme dettate dal codice del consumo in riferimento alle polizze claims made, in quanto stipulate da professionisti, dubbi ancora maggiori emergono in riferimento alle sunset clause. Sarebbe forse in questo caso più opportuno estendere l’ambito soggettivo della disciplina consumieristica, sulla base del fatto che il professionista assicurato è, in questo caso specifico, sicuramente assimilabile al consumatore. In prospettiva comparatistica, inoltre, è proprio quello riguardante la copertura postuma l’aspetto più interessante da analizzare, con particolare riferimento ai sistemi di common law, i quali hanno adottato il meccanismo del reporting requirement, tuttavia difficilmente conciliabile con il diritto italiano. Per quanto poi riguarda l’atteggiamento degli altri Stati europei nei confronti della clausola claims made, è possibile svolgere una disamina meramente normativa e giurisprudenziale, in quanto la competenza in materia assicurativa è ancora sostanzialmente lasciata ai Paesi membri, nonostante i tentativi e i programmi di armonizzazione del settore.