Riassunto - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E TUTELA

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Riassunto - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E TUTELA DEL CONTRAENTE:
LA CLAUSOLA CLAIMS MADE di Greta Calderoli
La disciplina codicistica in tema di condizioni generali di contratto ricopre un
ruolo di fondamentale importanza nel mercato contemporaneo in quanto i
rapporti che intercorrono tra le parti sono spesso regolati da contratti standard
predisposti dal professionista, il quale, traendo vantaggio dall’asimmetria
informativa, si contrappone all’aderente che risulta perciò parte debole del
rapporto contrattuale. Sono dunque previste forme di tutela per quest’ultimo,
tese a riequilibrare gli interessi e i vantaggi dedotti in un contratto sottoscritto in
assenza di trattativa. La disciplina in tema di clausole abusive è quindi volta a
ridurre lo sbilanciamento del potere contrattuale delle parti che i contratti per
adesionem cagionano e ciò per mezzo di forme di tutela che, sebbene
caratterizzate dalla mancanza di sostanzialità, aumentino la consapevolezza
dell’aderente in riferimento ai propri diritti e obblighi derivanti dal contratto.
A queste previsioni generali, applicabili indistintamente a qualsiasi soggetto che
risulti aderente ad un contratto standard, il legislatore, sulla scorta di indicazioni
provenienti dall’Unione Europea, ha recentemente affiancato una disciplina
peculiare a tutela del consumatore che incrementa la tutela prevista per la parte
debole del rapporto contrattuale, anche tramite l’individuazione di clausole che,
essendo foriere di squilibrio contrattuale, sono considerate vessatorie per il
consumatore, salvo prova contraria.
Indubbiamente riconducibile ai contratti per adesionem è il contratto di
assicurazione e proprio in tale ottica sono previste norme peculiari, indirizzate al
predisponente, dal codice delle assicurazioni private. In particolare, le regole in
materia di redazione del contratto assicurativo ivi previste sono volte a garantire
uno standard minimo che l’assicuratore predisponente è tenuto a rispettare, a
tutela dell’assicurato; quest’ultimo si vedrà dunque protetto in virtù dell’esigenza
di trasparenza richiesta dal legislatore, oltreché in conseguenza a specifici
obblighi, previsti per l’impresa assicuratrice, tesi a salvaguardare la
concorrenza e la libertà del mercato.
La disamina della normativa prevista a tutela dell’aderente, del consumatore e
dell’assicurato, in aggiunta alle decisive statuizioni della giurisprudenza in
materia, sono funzionali all’analisi di una clausola che, proveniente da Paesi di
common law, è stata ed è tuttora fonte di controversie in ambito assicurativo,
con particolare riferimento al settore delle polizze per la responsabilità
professionale: la clausola claims made. Per tale deve intendersi la pattuizione
che subordina l’operatività della copertura assicurativa al fatto che la richiesta di
risarcimento pervenga all’assicurato durante la vigenza del contratto.
Inizialmente, la giurisprudenza si è concentrata sulla natura giuridica della
claims made, analizzandone dunque la validità alla luce della disciplina
generale del negozio assicurativo, così come tipizzato dal codice civile.
Una volta stabilita la legittimità di tale clausola, ciò che ha destato un certo
dibattito è stato il giudizio di vessatorietà che la riguarda, basato sull’eventuale
contrasto con le norme previste in tema di condizioni generali del contratto, non
senza dimenticare le esigenze di trasparenza previste dal codice delle
assicurazioni; è stato allora introdotto un criterio da utilizzare ai fini del giudizio
di vessatorietà, per il quale solamente nella versione spuria della clausola è
rintracciabile una limitazione della responsabilità dell’assicuratore che,
sbilanciando il rapporto contrattuale, richiede la doppia sottoscrizione.
In ordine alle esigenze di tutela dell’assicurato, ricopre poi evidente importanza
il tema della copertura postuma, per la quale, tramite la sottoscrizione di una
sunset clause, l’assicurato estende garanzia offerta dall’assicuratore oltre i limiti
imposti dalla clausola claims made. In argomento, è opportuno sottolineare che,
se particolarmente controverso è l’aspetto riguardante l’ambito soggettivo di
applicazione delle norme dettate dal codice del consumo in riferimento alle
polizze claims made, in quanto stipulate da professionisti, dubbi ancora
maggiori emergono in riferimento alle sunset clause. Sarebbe forse in questo
caso più opportuno estendere l’ambito soggettivo della disciplina
consumieristica, sulla base del fatto che il professionista assicurato è, in questo
caso specifico, sicuramente assimilabile al consumatore.
In prospettiva comparatistica, inoltre, è proprio quello riguardante la copertura
postuma l’aspetto più interessante da analizzare, con particolare riferimento ai
sistemi di common law, i quali hanno adottato il meccanismo del reporting
requirement, tuttavia difficilmente conciliabile con il diritto italiano. Per quanto
poi riguarda l’atteggiamento degli altri Stati europei nei confronti della clausola
claims made, è possibile svolgere una disamina meramente normativa e
giurisprudenziale, in quanto la competenza in materia assicurativa è ancora
sostanzialmente lasciata ai Paesi membri, nonostante i tentativi e i programmi
di armonizzazione del settore.
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