LINEE GUIDA per la INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI A cura del: SERVIZIO di PREVENZIONE e SICUREZZA degli AMBIENTI di LAVORO (S.P.S.A.L.) della Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 «Friuli Occidentale Via della Vecchia Ceramica n° 1 33170 - PORDENONE PREMESSA Con il Decreto Legislativo 626/94 sono state recepite normative CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, prevedendo a tale scopo una serie di adempimenti il principale dei quali è quello previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del succitato decreto e cioè la valutazione dei rischi per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori in ciascun posto di lavoro, per tutte le attività e mansioni svolte. A tale scopo, il datore di lavoro: valuta i rischi presenti in azienda, esplicitando i criteri adottati; individua le misure di prevenzione e di protezione evidenziate con la valutazione dei rischi; programma gli interventi per la riduzione dei rischi residui. Al fine di fornire un aiuto ai datori di lavoro sono state quindi redatte queste linee guida, indirizzate principalmente alle piccole e medie realtà lavorative, che attraverso un percorso valutativo dell’ambiente di lavoro, dei prodotti e dei macchinari utilizzati, consente di individuare i pericoli eventualmente presenti. Ciò può essere inteso sia come ausilio per l’esecuzione della valutazione dei rischi, sia come «CHECK-UP» di verifica dello stato della propria attività lavorativa, da eseguire quindi periodicamente. E’ evidente che le presenti linee guida non possono, da sole, essere ritenute una valutazione dei rischi ma solo una sorta di inventario di situazioni dalle quali potrebbero derivare dei rischi. Le presenti linee guida non si pongono nemmeno lo scopo di individuare la probabilità che un rischio si concretizzi e non forniscono criteri per determinarne l’intensità del danno («magnitudo»). COME SONO STATE IMPOSTATE Le schede costituenti le linee guida sono state impostate in modo tale da evidenziare un pericolo per ogni risposta negativa; non andranno, ovviamente, prese in considerazione le domande relative a situazioni non presenti nell’azienda. Le domande esprimono in modo molto sintetico quanto previsto dalla norma indicata nella colonna «Riferim. legisl.» dove vengono appunto indicati rispettivamente l’articolo e la norma di riferimento (es: «8-303» corrisponderà a «art. 8 del DPR 303/56»). In caso di dubbio, dovrà essere senza dubbio verificato quanto a tale proposito prevede la norma indicata. Nell’ambito del percorso di valutazione dei rischi che, si ricorda, è previsto venga eseguito dal datore di lavoro con la eventuale collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione della propria azienda (quando tale Servizio non sia identificabile con lo stesso datore di lavoro) e del medico competente (quando previsto, in funzione della tipologia dei rischi), con la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i pericoli evidenziati dovranno essere necessariamente valutati individuando di conseguenza le modalità tecniche o, se non attuabili, quelle procedurali, per eliminare i rischi ad essi correlati. QUANDO SI UTILIZZANO Scaduto il termine inizialmente previsto per eseguire la valutazione dei rischi, per le nuove attività è previsto che il documento di valutazione venga elaborato entro 3 mesi dall’effettivo inizio dell’attività. La valutazione dovrà poi essere nuovamente eseguita, rielaborando anche il documento di valutazione, nel caso in cui vengano apportate al ciclo produttivo modifiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori (nuovi macchinari, nuovi prodotti, modalità diverse di esecuzione di una lavorazione, ecc.). Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi (direttamente o telefonicamente), nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.00, al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n°6 «Friuli Occidentale»- Pordenone - Tel. 0434-399800.