disposizioni per il rilascio di copia delle liste elettorali

Rilascio copia Liste Elettorali
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI COPIA DELLE LISTE ELETTORALI
(Articolo 51 - Decreto Presidente della Repubblica 20/3/1967 n. 223)
E' ammesso il rilascio di copia delle Liste Elettorali del Comune solo ed esclusivamente su richiesta motivata da dichiarati fini
elettorali, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso.
Non è assolutamente consentito l'utilizzo di tali dati per scopi commerciali, di marketing, o qualsiasi altra finalità diversa da
quelle sopraindicate.
La Giunta Municipale, con Deliberazione n. 20 in data 1 Marzo 2008, ha determinato che il costo per la elaborazione e il rilascio
delle Liste elettorali di questo Comune è così stabilito:
TIPOLOGIA DI DATI
INTERO CORPO ELETTORALE
CORPO ELETTORALE PER SEZIONE
CORPO ELETTORALE PER SESSO
INTESTATARI SCHEDE DI FAMIGLIA
INTESTATARI SCHEDE FAMIGLIA PER SEZIONE
COSTO SU CARTA
IN EURO
COSTO SU SUPPORTO
MAGNETICO IN EURO
30
5
15
24
4
60
10
30
48
8
L’importo può essere versato direttamente o a mezzo bonifico alla TESORERIA COMUNALE presso LA CASSA DI RISPARMIO DI
PADOVA E ROVIGO (coordinate Bancarie: IBAN
IT 81 T 06225 12294 06700007608W) SPECIFICANDO LA CAUSALE
“RILASCIO COPIA LISTE ELETTORALI”
Il rilascio dovrà essere richiesto all’Ufficio Elettorale Comunale presentando apposita domanda
[clicca per scaricare modello domanda].
Le liste elettorali verranno rilasciate successivamente alla ricezione, anche via fax, dell’attestazione del versamento effettuato.
Decreto Presidente della Repubblica 20/3/1967 n. 223
Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali
(G.U. 28/4/1967 n. 106)
Articolo 51 – comma 5
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. (*)
(*) Comma così sostituito dall'art. 177, comma 5 del Dlgs. 30/06/03, n. 196 (in vigore dal 1° gennaio
2004).