Rilascio copia Liste Elettorali DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI COPIA DELLE LISTE ELETTORALI (Articolo 51 - Decreto Presidente della Repubblica 20/3/1967 n. 223) E' ammesso il rilascio di copia delle Liste Elettorali del Comune solo ed esclusivamente su richiesta motivata da dichiarati fini elettorali, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. Non è assolutamente consentito l'utilizzo di tali dati per scopi commerciali, di marketing, o qualsiasi altra finalità diversa da quelle sopraindicate. La Giunta Municipale, con Deliberazione n. 20 in data 1 Marzo 2008, ha determinato che il costo per la elaborazione e il rilascio delle Liste elettorali di questo Comune è così stabilito: TIPOLOGIA DI DATI INTERO CORPO ELETTORALE CORPO ELETTORALE PER SEZIONE CORPO ELETTORALE PER SESSO INTESTATARI SCHEDE DI FAMIGLIA INTESTATARI SCHEDE FAMIGLIA PER SEZIONE COSTO SU CARTA IN EURO COSTO SU SUPPORTO MAGNETICO IN EURO 30 5 15 24 4 60 10 30 48 8 L’importo può essere versato direttamente o a mezzo bonifico alla TESORERIA COMUNALE presso LA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO (coordinate Bancarie: IBAN IT 81 T 06225 12294 06700007608W) SPECIFICANDO LA CAUSALE “RILASCIO COPIA LISTE ELETTORALI” Il rilascio dovrà essere richiesto all’Ufficio Elettorale Comunale presentando apposita domanda [clicca per scaricare modello domanda]. Le liste elettorali verranno rilasciate successivamente alla ricezione, anche via fax, dell’attestazione del versamento effettuato. Decreto Presidente della Repubblica 20/3/1967 n. 223 Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (G.U. 28/4/1967 n. 106) Articolo 51 – comma 5 Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. (*) (*) Comma così sostituito dall'art. 177, comma 5 del Dlgs. 30/06/03, n. 196 (in vigore dal 1° gennaio 2004).