Art.8 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Art. 8
I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo.
3. Il Comune 'svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, qualora esse
vengano affidate con legge che regola i relativi rapporti finanziari assicurando così le risorse
necessarie.