Il decreto 626 La valutazione dei rischi In un contesto alimentare, il rischio implica un potenziale impatto sui consumatori. I possibili pericoli alimentari possono essere causati da • microrganismi patogeni; • sostanze chimiche contaminanti (come i detersivi); • agenti fisici (ad esempio pezzi di vetro). La valutazione del rischio, grazie ad un approccio strutturato, permette di stimare il rischio e prendere coscienza dei fattori che lo influenzano in modo positivo o negativo. Ma accanto ai rischi di contaminazione degli alimenti, esistono anche rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. E’ di ciò che si occupa il Decreto Legislativo 626 ! Secondo il decreto 626 è il datore di lavoro che deve provvedere, assieme ai suoi esperti di sicurezza, ad indagare fino a scoprire tutte le situazioni di rischio che possono essere presenti nell’attività lavorativa. Una volta completata la valutazione dei rischi, in base ai risultati ottenuti, devono essere conseguentemente adottate tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, intervenendo non solo su un piano tecnico (ad es. assicurando la sicurezza dei macchinari), ma anche su un piano organizzativo e procedurale. L’articolo 3 del decreto 626 individua, tra le altre, quali misure generali di tutela: la riduzione dei rischi alla fonte (cioè lì dove si originano); la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è (o lo è meno); utilizzo il più limitato possibile di agenti chimici e fisici; il controllo sanitario (visite mediche) dei lavoratori in base ai rischi a cui sono esposti; la predisposizione di piani di emergenza da attuarsi in caso di incendio o di infortunio sul lavoro; informare e formare i lavoratori sui temi della sicurezza sul lavoro. Collaborano con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi: Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) ovvero “l’esperto di sicurezza” che lo stesso datore di lavoro si è scelto. Il Medico competente ovvero il medico incaricato dal datore di lavoro a svolgere le visite mediche ai lavoratori (sorveglianza sanitaria) RLS Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha il diritto di essere consultato preliminarmente la valutazione dei rischi Elenco indicativo dei principali rischi per i lavoratori nelle attività di cucina: rischi meccanici dovuti all’uso di macchinari (es. affettatrice) o utensili di lavoro (es. coltelli); rischio di ustione per contatto con materiali o vapori caldi; rischio di esposizione a liquidi e materiali di natura organica; rischio di scivolamento per la presenza di liquidi sui pavimenti; scompensi microclimatici provocati dall’accesso da locali caldi e umidi a celle frigo; rischio relativo alla movimentazione manuale dei carichi. Le attività di cucina e ristorazione comportano l’esposizione a diverse tipologie di rischio; alcuni di questi riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori, altri riguardano la contaminazione degli alimenti e quindi la salute dei consumatori. Entreremo ora nella descrizione di alcuni di questi rischi, proponendo anche le possibili soluzioni.