Carceri e sistema penitenziario – misure alternative alla detenzione – detenzione domiciliare per ragioni sanitarie – presupposti – gravità delle condizioni di salute – tale da incidere sull’umanità della pena – fattispecie. (Trib.Sorv.Torino,ord.22.1105,n.7671+7672/05 RG) (…) ha pronunciato la seguente ORDINANZA all'udienza del 22 novembre 2005 nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di PROROGA DETENZIONE DOMICILIARE art. 47-ter comma 1 lett. c) Ord. Pen. + DETENZIONE DOMICILIARE art. 47-ter comma 1-ter Ord. Pen. PROMOSSO da N. E. nato a il domiciliato ; in relazione alla pena di cui a: Sent. Corte Assise Appello Torino dd. 11.12.2001 (n. 1039/02 RES Proc. Gen. Rep. Torino); DIFESO da Avv.to come in atti; VISTO il parere come da verbale _______del P.G.; VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato; CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale; OSSERVA Le condizioni di N. E. appaiono particolarmente gravi e tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, come si evince dalle documentazioni sanitarie in atti (vedasi, in particolare, relazione sanitario ASL Vercelli). A conferma del quadro clinico già posto alla base della concessione della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena ai sensi dell’art. 47-ter co. 1-ter OP, le risultanze cliniche aggiornate confermano le patologie dell’apparato osseo e il glaucoma all’unico occhio, in fase ingravescente. Le sue condizioni di salute sono pertanto gravi e non compatibili con lo stato di detenzione. Vale la pena di formulare qualche considerazione sulla ravvisata sussistenza del presupposto “sanitario” preso in considerazione dalla norma di cui all’art.47ter, comma 1,lett.c),Ord.pen., con riferimento al caso di specie. La relazione sanitaria aggiornata redatta in data 11.11.05 a cura dell’ASL 21 di Casale M.to testualmente riferisce che “sulla base dell’anamnesi, dell’esame obiettivo e della documentazione specialistica consultata risulta che il Signor N. E. non è persona in condizioni di salute particolarmente gravi. I 1 riferiti contatti con i presidi sanitari consistono in visite specialistiche oculistiche ed ortopediche con frequenza di 40-50 giorni ed in cicli di FKT in numero di 3-4 volte all’anno.” La giurisprudenza di legittimità precisa, ai fini della concessione del beneficio della detenzione domiciliare prevista dall’art.47ter della legge 26 luglio 1975 n.354, che le condizioni di salute particolarmente gravi non necessariamente devono consistere in patologie incompatibili con lo stato di detenzione o comunque dalla prognosi infausta, ben potendo essere ravvisate in una o più alterazioni della funzionalità psico-fisica del condannato, caratterizzate dalla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari extracarcerari, da un elevato grado di intensità e dall’idoneità a rendere ancor più affittiva l’espiazione della pena in istituto penitenziario (Cass.I, 14.7.98,Valz Blin). Nel caso di specie, si tratta di soggetto monocolo, portatore di una grave forma di glaucoma all’unico occhio residuo, in una condizione della malattia che viene certificata dalla documentazione medica prodotta dalla difesa, in fase di graduale peggioramento, ravvisandosi inoltre la necessità che l’instillazione dei farmaci ai fini delle cure “venga eseguita osservando scrupolosamente gli orari di somministrazione e le modalità igienicosanitarie necessarie” (relazione medica O.C. Melegnano dd.24.10.05). La situazione clinica del condannato, quale emerge dalla documentazione sanitaria esaminata, risulta pertanto essere non di gravità tale da costituire un pericolo quoad vitam per il condannato; tuttavia la patologia di cui egli è portatore, nel particolare caso di specie, è suscettiva di pregiudicare irreparabilmente e in modo grave lo stile di vita futuro del soggetto, per il quale il sopravvenuto aggravamento del glaucoma causerebbe la cecità totale. Come viene sottolineato dalla relazione medica da ultimo citata, la malattia è suscettibile di rapido peggioramento in caso di infezioni derivanti dall’ambiente non salubre nel quale il malato viene curato. Risulta peraltro pacifico che il condannato necessità di “costanti contatti con i presidi sanitari” (art.47ter, comma 1,lett.c),Ord.pen. ), quantificati in non meno di una cinquantina di visite all’anno. Nel caso di specie, la necessità , ravvisata dagli specialisti, che i farmaci siano instillati seguendo scrupolosamente orari e modalità di somministrazione, in ambiente igienicamente sicuro, rende dette cure impraticabili di fatto in ambito penitenziario, caratterizzato dalle esigenze organizzative interne che comportano tempi e modalità di somministrazione predisposti sulla base delle turnazioni del personale interno, e non con riferimento alle singole e particolari esigenze del singolo detenuto; e da condizioni igienico sanitarie non ottimali, soprattutto nelle camere di detenzione. E’ poi evidente che l’espiazione della pena in ambito penitenziario da parte di soggetto con grave deficit visivo, e sottoposto perdipiù al costante pericolo di contrarre un’infezione tale da causargli la completa perdita della vista, costituisce senz’altro una condizione tale da determinare in capo al condannato un quid pluris di afflittività non giustificato alla luce del parametro costituzionale di cui all’art.27,Cost. . Nella fattispecie, dunque, la detenzione del condannato si risolverebbe in un’ingiustificato aggravamento della sofferenza fisio-psichica e nell’esposizione del bene salute del soggetto al rischio di una definitiva e irreparabile compromissione, poiché le cure necessarie in rapporto alla patologia riscontrata non possono essere praticate in modo ottimale all’interno dell’istituto penitenziario. 2 Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ricorrono ad avviso del Tribunale le condizioni di applicazione della misura della detenzione domiciliare per ragioni sanitarie. Tali condizioni rendono concedibile al soggetto il beneficio della detenzione domiciliare (nell’ipotesi di cui all’art. 47-ter comma 1, lett. c, che indica tra i destinatari della misura le persone in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali). Ritiene inoltre il Tribunale che, sussistendo le condizioni per l’applicazione della misura alternativa, essa possa concedersi, nell’ottica di privilegiare una decisione che consenta la ripresa dell’esecuzione della pena rispetto al protrarsi della disapplicazione, ancorchè temporanea, della sanzione penale. Il Tribunale, quindi, ritiene integrati i presupposti formali e sostanziali per l’ammissione dell’istante al predetto beneficio in via definitiva, ai sensi dell’art. 47-ter comma 1, lett. c) OP, con conseguente declaratoria di n.l.p. in ordine all’istanza di proroga della detenzione domiciliare concessa ai sensi dell’art. 47-ter co. 1-ter OP. P. Q. M. VISTI gli Artt. 47-ter Legge 26.7.1975, n. 354, 677 e segg. c.p.p.; DICHIARA N.L.P. Sull’istanza di proroga della detenzione domiciliare concessa ai sensi dell’art. 47ter, co. 1-ter, Ord. Pen. CONCEDE a N. E. il beneficio della DETENZIONE DOMICILIARE designando per l’esecuzione della misura l’Ufficio di Sorveglianza di VERCELLI (…) TORINO, così deciso il 22 novembre 2005 3