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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
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IL TRIBUNALE
Il giorno 23-11-2010 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:
Dott. FIORILLO ANTONIETTA
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NIRO MASSIMO
Presidente
Giudice rel.
"
"
Esperto
Esperto
GALFANO NORMA
SFORZI IDANNA
per deliberare sulla domanda di:
- Affidamento al Servizio Sociale ( Art. 47 O.P. )
- Detenzione Domiciliare ( Art. 47- ter O.P. )
presentata da B. V., nato a , attualmente
detenuto presso la Casa Circondariale di FIRENZE – SOLLICCIANO ,
in esecuzione della pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione di cui alla sentenza 16-10-2009
G.U.P. Tribunale Pistoia , irrevocabile il 25-11-2009 ( N. SIEP 11 / 2010 Procura Repubblica
presso Tribunale Pistoia ) ;
visti gli atti e le informazioni assunte ;
OSSERVA
Il B. è detenuto dal 4-2-2010 in espiazione della pena sopraindicata, inflittagli per reati di
appropriazione indebita e calunnia, commessi in Montecatini Terme nel gennaio 2007 e il 4-2-2007 :
con la sentenza specificata in epigrafe gli è stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99 comma
4 c.p., in relazione a precedenti per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice .
Con decreto 2-3-2010 il Magistrato di Sorveglianza di Firenze disponeva l’applicazione provvisoria
della detenzione domiciliare nei confronti del B. , rilevando che il predetto, ormai prossimo al
compimento del settantesimo anno di età , presentava un preoccupante quadro psicopatologico, per
fronteggiare il quale si rendevano necessari costanti contatti col Servizio di Salute Mentale
competente per territorio .
Con ordinanza 18-5-2010 questo Tribunale di Sorveglianza non ratificava il suddetto provvedimento
di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare e rigettava l’istanza del condannato di
applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute ex art. 47-ter comma 1 lett. c) e d),
dichiarando altresì inammissibile l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare c.d. generica e
rigettando l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale .
In motivazione il Tribunale
osservava che non risultava che il condannato avesse iniziato un programma terapeutico presso il
Servizio Psichiatrico competente per territorio , il che induceva a ritenere che la patologia di cui
soffriva presentasse in realtà un grado di gravità decisamente inferiore rispetto a quello descritto
nella relazione psichiatrica utilizzata dal magistrato di sorveglianza ai fini dell’applicazione provvisoria
della detenzione domiciliare ; che, inoltre, non constava che il B. fosse persona parzialmente inabile
, come richiesto dall’art. 47-ter comma 1 lett. d) , e che la patologia di cui soffriva ( sindrome
ansioso-depressiva ) si configurava come una patologia di natura essenzialmente psichiatrica .
A seguito di nuova istanza del B. di concessione di misure alternative alla detenzione, acquisite le
integrazioni istruttorie di cui ai provvedimenti di rinvio in data 9-9-2010 e 12-10-2010,
si ritiene che possa concedersi nella specie la misura della detenzione domiciliare, ai sensi della
lettera d) del primo comma dell’art. 47-ter .
SIUS_OM_ORDINANZATIPO.RTF
A tal fine si valorizza la più aggiornata relazione sanitaria della Casa Circ.le di Sollicciano, secondo
la quale il soggetto, dell’età di 70 anni ( ormai compiuti ), è affetto da cardiopatia ipertensiva,
diabete mellito non insulino dipendente, polineuropatia diabetica, sindrome depressiva reattiva , è
seguito costantemente dallo specialista psichiatra ed assume regolarmente la terapia farmacologica
prescritta, necessiterebbe di mantenere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali nel caso in
cui venissero prese in considerazione misure alternative al carcere : la conclusione di tale relazione
è che, dal punto di vista clinico, le tre patologie principali da cui il B. è affetto “agiscono con
effetto sinergico negativo e possono essere responsabili di peggioramento anche improvviso delle
condizioni di salute generali, “ tenuto conto anche dell’ulteriore fattore negativo rappresentato dall’età
del paziente ( v. relazione sanitaria in data 16-11-2010 ).
Ora, come è noto la lettera d) del 1° comma dell’art. 47-ter ord. pen. prevede l’ipotesi della “persona
di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente “ : al riguardo , una dottrina
autorevole, con l’avallo della giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la condizione di
inabilità parziale deve essere riferita non già all’eventuale inattitudine ad attività lavorative, bensì al
più lato concetto di decadimento delle condizioni psico-fisiche della persona tale da limitare
apprezzabilmente l’autosufficienza e la vita di relazione .
Ancora, appare significativo un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è
immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilità presunta con il regime
carcerario per il soggetto che abbia compiuto i settanta anni , sicchè, nell’ipotesi di esecuzione della
pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un’istanza di differimento per motivi di salute o, in
alternativa, di detenzione domiciliare, l’indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità che
lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato detentivo non è decisiva,pur se utile, mentre è
determinante l’accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre
l’inderogabilità dell’esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno
afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare ( così Cass. sez. I
12-2-2001 , n. 16183 ).
Tenuto conto del quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria aggiornata sopra
richiamata, si stima che le attuali condizioni psico-fisiche del B. siano piuttosto compromesse e
decadute, così da configurare una condizione di inabilità parziale ai sensi della lettera d) del 1°
comma dell’art. 47-ter : tanto più che l’età del soggetto non è di sessanta anni, come richiesto da
tale disposizione , bensì è di settanta anni e quindi tale da influire negativamente sul complessivo
stato psico-fisico del medesimo ( anche alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale segnalato ).
Dunque, constatato che nel caso di specie la pena da espiare è inferiore al limite di tre anni previsto
dall’art. 47-ter, comma 1.1 , ord.pen. ( relativo ai casi di applicazione della recidiva reiterata come
quello che ci occupa) e che l’istante dispone di una sistemazione abitativa adeguata , già verificata
dall’U.E.P.E. e anche dagli organi di Polizia, si concede al condannato la misura alternativa della
detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1 lett. d) dell’art. 47-ter .
Invece, preso atto che in udienza il difensore del B. ha rinunciato all’istanza di affidamento in
prova al servizio sociale ( cfr. verbale ), va dichiarato non luogo a provvedere su tale istanza .
P.Q.M.
Visti gli artt. 47 e 47-ter ord.pen., 666 e 678 c.p.p. ;
Visto il parere difforme del P.G. ;
AMMETTE
B. V. alla detenzione domiciliare per tutta la durata della pena da espiare e quindi fino al 3-4-2012
( salvo diverso computo del P.M. competente per l’esecuzione ), disponendo l’immediata dimissione
del predetto dall’Istituto di pena in cui si trova per raggiungere il luogo sottoindicato di detenzione
domiciliare .
L’interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica ( è
autorizzato in tal senso con la presente ordinanza ).
Impone all’interessato le seguenti prescrizioni :
SIUS_OM_ORDINANZATIPO.RTF
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1) l’interessato si tratterrà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare, cioè in
Firenze, Via , salvo le precisazioni che seguono ;
2) l’interessato, in relazione alle proprie indispensabili esigenze di vita, potrà lasciare il luogo
di detenzione domiciliare sub 1) per quattro ore al giorno, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 16 alle ore 18 ;
3) l’interessato potrà recarsi, anche fuori dagli orari sub 2) e previo avviso all’Autorità
incaricata della vigilanza, presso ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri per interventi,
accertamenti diagnostici e cure ; se sarà necessario il suo ricovero in tali luoghi, il luogo
del ricovero diverrà quello di detenzione domiciliare e l’interessato ne darà sollecito avviso
agli organi di Servizio Sociale e di Polizia competenti ;
4) l’interessato dovrà mantenere periodici contatti con il Centro di Salute Mentale competente
per territorio .
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia trasmessa anche al Magistrato di Sorveglianza di Firenze e
all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Firenze, il quale provvederà agli opportuni interventi di
sostegno .
L’ammissione alla detenzione domiciliare non avrà esecuzione se l’interessato non sottoscriverà il
verbale di accettazione delle prescrizioni in calce a questo atto .
DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE
sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale .
Così deciso in FIRENZE il 23-11-2010 .
Il Giudice est.
SIUS_OM_ORDINANZATIPO.RTF
Il Presidente
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