3. IL LAVORO INTERINALE (O CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO) È una delle forme di lavoro più lontane dalla Tradizione: il lavoro interinale si configura, infatti, come un rapporto che coinvolge tre soggetti distinti: agenzia di lavoro interinale (somministratore), azienda utilizzatrice (utilizzatore) ed il lavoratore. Il lavoratore viene assunto dall’agenzia di somministrazione di lavoro con contratto di lavoro somministrato che può essere a tempo determinato o indeterminato, ma presta la propria attività presso l’utilizzatore, agendo nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo di quest’ultimo. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall’azienda utilizzatrice stessa per l’esecuzione del lavoro. Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a parità di mansioni svolte e può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. In caso di assunzione a tempo determinato si applica la disciplina del lavoro a termine per quanto compatibile (non opera però l’intervallo temporale per la riassunzione a termine e non si applicano le disposizioni relative al limite massimo di durata dei contratti a termine tra le stesse parti; il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore). Nell’ipotesi in cui i lavoratori siano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, essi rimangono a disposizione del datore di lavoro (ossia agenzia di somministrazione di lavoro) per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore e percepiscono un’indennità di disponibilità. Lo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro non è libera, ma è sottoposta ad autorizzazione da parte della pubblica amministrazione. Le agenzie di somministrazione di lavoro devono infatti possedere determinati requisiti (per garantire solidità economica e fi nanziaria, nonché affi dabilità sul piano professionale, organizzativo e sociale) ed è fatto loro divieto di pretendere qualunque somma di denaro dal lavoratore in ragione dell’attività svolta. È opportuno infine segnalare una particolare forma di somministrazione offerta dal c.d. “staff leasing”, ossia la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Essa consente, nelle ipotesi previste dalla legge (ad esempio consulenza e assistenza nel settore informatico, consulenza direzionale, attività di marketing, gestione di call center, ecc.) ed in altre previste dai contratti collettivi che il lavoratore sia inviato presso l’azienda utilizzatrice a tempo indeterminato.