3. il lavoro interinale - Informagiovani Valdera

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3.
IL LAVORO INTERINALE
(O CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO)
È una delle forme di lavoro più lontane dalla
Tradizione:
il lavoro interinale si configura, infatti, come un
rapporto che coinvolge tre soggetti distinti: agenzia
di lavoro interinale (somministratore), azienda
utilizzatrice (utilizzatore) ed il lavoratore.
Il
lavoratore
viene
assunto
dall’agenzia
di
somministrazione di lavoro con contratto di lavoro
somministrato che può essere a tempo determinato o
indeterminato, ma presta la propria attività presso
l’utilizzatore, agendo nell’interesse nonché sotto la
direzione ed il controllo di quest’ultimo. Pertanto,
egli è tenuto ad osservare le disposizioni date
dall’azienda utilizzatrice stessa per l’esecuzione del
lavoro.
Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico
e normativo complessivamente non inferiore a quello
dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice,
a parità di mansioni svolte e può fruire di tutti i
servizi sociali e assistenziali di cui godono i
dipendenti dell’azienda utilizzatrice. In caso di
assunzione a tempo determinato si applica la
disciplina del lavoro a termine per quanto
compatibile (non opera però l’intervallo temporale
per la riassunzione a termine e non si applicano le
disposizioni relative al limite massimo di durata dei
contratti a termine tra le stesse parti; il termine
inizialmente posto al contratto può in ogni caso
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e
per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal
contratto collettivo applicato dal somministratore).
Nell’ipotesi in cui i lavoratori siano assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, essi
rimangono a disposizione del datore di lavoro (ossia
agenzia di somministrazione di lavoro) per i periodi
in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso
un utilizzatore e percepiscono un’indennità di
disponibilità.
Lo svolgimento dell’attività di somministrazione di
lavoro non è libera, ma è sottoposta ad
autorizzazione da parte della pubblica
amministrazione.
Le agenzie di somministrazione di lavoro devono
infatti possedere determinati requisiti (per garantire
solidità economica e fi nanziaria, nonché affi dabilità
sul piano professionale, organizzativo e sociale) ed è
fatto loro divieto di pretendere qualunque somma
di denaro dal lavoratore in ragione dell’attività
svolta.
È opportuno infine segnalare una particolare forma
di somministrazione offerta dal c.d. “staff leasing”,
ossia la somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato. Essa consente, nelle ipotesi previste
dalla legge (ad esempio consulenza e assistenza nel
settore informatico, consulenza direzionale, attività
di marketing, gestione di call center, ecc.) ed in altre
previste dai contratti collettivi che il lavoratore
sia inviato presso l’azienda utilizzatrice a tempo
indeterminato.
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