AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DIPARTIMENTO DEL FARMACO

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-l medico puo’, sotto la sua diretta responsabilita'e previa informazione del paziente ed acquisizione del
consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'
indicazione o una via di
somministrazione o una modalita'di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero
riconosciuta agli effetti dell'
applicazione dell'
articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere
utilmente trattato con medicinali per i quali sia gia'approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalita'di
somministrazione e purche'tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in
campo internazionale.(art.3 comma 2 L.94/98)
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