AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DIPARTIMENTO DEL FARMACO ! "!"# $%% & * ' ' + ' ' ( &) , !"" # $ ! + -./ 0 ! " 1 %% % 2 &' ) + -./ 0 1 " %& '* '* , + !( % 2 )*( )+(& -./ 0 2!1 + 2 '* ,( + 2 # " + '* -./ 0 2 ( # "& 1 -l medico puo’, sotto la sua diretta responsabilita'e previa informazione del paziente ed acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un' indicazione o una via di somministrazione o una modalita'di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell' applicazione dell' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia gia'approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalita'di somministrazione e purche'tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.(art.3 comma 2 L.94/98) # - 3 . % & &3 . 3 ' / 3 0 0 1 - 1 1 # 2 ' ( 34 ! )556 $ '*-2( " 7 7 8 / 2 3 4 * '2 3 ) ( 9 : < =5!,"9 ( 1' 3 ; * ' 3 ( # 2 3 4 3 : 1 1 1 1 ' > :! > :)( 2 ,) - - * !5 1 : * : ? ? % 3 9 ' =( - : & (& & +( * & ( ( : ? % 3 - : • 1 9 • • 9 9 ? $ > @*& 9 -> & 8 43& • 9 • + 1 : A ' 2 A != 0 /!*5 )5= 2 071200( # 3-:* -@A8 > 3A 9* @*2> 3 ' =( # 1 B * * 3 4 3 9