58 SCHEDA LAVORO INTERINALE (O TEMPORANEO) L’esordio del lavoro in affitto 4 Il lavoro interinale (detto anche lavoro in affitto) è una nuova formula lavorativa introdotta dalla legge 196/1997, che ha in Italia ancora una natura “sperimentale” prevedendo la legge stessa una verifica dell’istituto da attuarsi ad un biennio dalla sua applicazione (sostanzialmente a fine 1999). Nel suo primo anno di esistenza “regolare” il lavoro in affitto ha conosciuto una sempre più vasta applicazione, nonostante la lentezza con cui sono state promosse alcune discipline specifiche dell’istituto, demandate alla contrattazione; sono stati circa 50.000 i lavoratori coinvolti nel 1998, prevalentemente nelle regioni del Centro-Nord dove si sono insediate il maggior numero di filiali delle Agenzie di lavoro temporaneo. Il lavoro interinale nella legge 196/1997 Il lavoro interinale è disciplinato dalla legge 196/1997. Rappresenta la maggiore novità introdotta nel mercato del lavoro italiano negli ultimi anni. Si tratta di un rapporto contrattuale dipendente del tutto atipico rispetto alle previsioni del codice civile. La natura del rapporto è infatti trilaterale: • il lavoratore stabilisce un contratto di lavoro con l’Agenzia (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo), che può avere teoricamente caratteristica di contratto a tempo indeterminato (e in questo caso può non essere scritto) o, come di fatto avviene sempre, di contratto a tempo determinato, attivato in corrispondenza di una concreta possibilità di collocamento (in questo caso il contratto deve essere scritto); • l’Agenzia sottoscrive un contratto di natura commerciale scritto (contratto di fornitura di lavoro temporaneo) con l’impresa utilizzatrice, presso la quale il lavoratore interinale viene inviato in “missione”; • è a questo punto, con l’invio del lavoratore all’azienda, che si stabilisce di fatto il rapporto tra lo stesso e l’impresa che ne utilizza e coordina le prestazioni. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, deve contenere: - i motivi del ricorso alla fornitura; - l’indicazione dell’impresa fornitrice e utilizzatrice; - le mansioni; - l’eventuale periodo di prova e la durata; - luogo, orario e trattamento economico e normativo della prestazione; - data di inizio e termine della prestazione; - eventuali misure di sicurezza necessarie. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, deve contenere: - il numero di lavoratori richiesti; - le mansioni cui saranno adibiti; - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’Agenzia di fornitura; - luogo, orario e trattamento economico e normativo della prestazione; - data di inizio e termine della prestazione; - eventuali misure di sicurezza necessarie. Quando si può ricorrere al lavoro interinale Il lavoro interinale è ammesso sulla base della legge 196/1997 in tre soli casi: - utilizzazione temporanea di qualifiche non previste nei normali assetti produttivi, che di fatto viene ad assumere anche la valenza di inserimento temporaneo di lavoratori destinati a coprire particolari esigenze indotte da picchi di produzione; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto al mantenimento del posto di lavoro; - in tutti i casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza delle imprese utilizzatrici, stipulati dalle organizzazioni 58 sindacali maggiormente rappresentative, fatti salvi, ma più nella forma che nella sostanza, i limiti posti dalla legge in ordine all’impossibilità di inserire lavoratori per mansioni di “esiguo” contenuto professionale e in funzione antisciopero. Le condizioni economiche e normative del lavoro interinale Il lavoratore interinale viene assunto e retribuito dall’impresa fornitrice (Agenzia). Egli ha diritto per legge (e sulla base del primo Contratto collettivo stipulato nel 1998 tra sindacati e associazioni rappresentative delle Agenzie) ad un trattamento economico e normativo pari rispetto a quello stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice. Nel caso l’Agenzia assuma il lavoratore a tempo indeterminato è tenuta inoltre a conferirgli anche un’indennità di disponibilità nella misura e nella forma determinata dal Contratto collettivo summenzionato. Questa previsione di equo trattamento del lavoratore interinale reca con sé l’intenzione del legislatiore di non favorire abusi e discriminazioni. Trattandosi di un istituto nuovo stanno però emergendo numerose problematiche applicative concernenti particolari voci della retribuzione (salario variabile, differito, ecc.) e particolari diritti che sarebbero disattesi nel caso del lavoro interinale. Pertanto è bene tenere gli occhi aperti e farsi rappresentare, in caso di problemi, dalle organizzazioni sindacali che stanno nascendo per tutelare i diritti di questa categoria di prestatori. Altri diritti del lavoratore interinale Il lavoratore interinale deve ancora ricordare almeno due suoi diritti fondamentali: - in primo luogo egli deve rivendicare il diritto, oltre che il dovere, alla formazione; la legge 196/1997 stabilisce che le Agenzie debbano versare il 5% della massa salariale attivata in un Fondo a vantaggio della formazione dei lavoratori interinali; questo fondo dovrà finanziare iniziative attivate sia dalle aziende che da Enti pubblici e privati esterni, sulla base di accordi quadro tra le parti sindacali e le organizzazioni rappresentative delle Agenzie (una prima intesa sarà raggiunta nel 1999); la formazione dovrà spaziare dalle esigenze puntuali delle Agenzie, connesse alle mansioni dei lavoratori presso le imprese utilizzatrici, alle esigenze di perfezionamento professionale e di formazione continua a sostegno della collocabilità che potranno essere espresse dai lavoratori, anche per il tramite delle organizzazioni di rappresentanza (sindacati); - in secondo luogo egli deve sapere di godere degli stessi diritti sindacali dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle aziende in cui opera: può aderire a un sindacato, partecipare alla sua attività, eleggere i suoi rappresentanti, ecc.