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IP/99/783
Bruxelles, 22 ottobre 1999
La Commissione propone un valore soglia de
minimis e norme di etichettatura degli OGM
Il comitato permanente per i prodotti alimentari ha espresso un parere
positivo su due progetti di regolamento della Commissione concernenti
l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati (OGM). Queste
misure rafforzano la certezza del diritto sia per gli operatori del mercato che
per i consumatori, anzitutto introducendo l'obbligo di indicare
sull'etichettatura un valore soglia "de minimis" dell'1% per ciascun
ingrediente e in secondo luogo prevedendo di applicare anche agli alimenti
contenenti additivi o aromi derivati da OGM le disposizioni in materia di
etichettatura stabilite nel regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Questi
progetti di regolamento non intendono disciplinare l'uso di etichettature del
tipo "non contiene OGM".
Soglia minima per l'etichettatura degli OGM
In primo luogo la Commissione ha proposto di completare le disposizioni vigenti in
materia di etichettatura mediante un regolamento della Commissione che
stabilisce un valore soglia de minimis della presenza accidentale di materiale
geneticamente modificato nei prodotti alimentari.
I prodotti e gli ingredienti alimentari derivati da OGM devono essere etichettati ai
sensi del regolamento (CE) n. 258/97 (nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari)
e del regolamento (CE) n. 1139/98 (etichettatura di due determinati tipi di soia e
granturco geneticamente modificati). In altre parole, tali prodotti dovranno recare
un'etichetta conforme quando contengono proteine o DNA derivati da modificazioni
genetiche.
Introducendo un valore soglia il legislatore intende risolvere il problema di
numerosi operatori che hanno cercato di evitare l'impiego di OGM, ma che a causa
della contaminazione accidentale di taluni ingredienti si ritrovano a vendere
prodotti contenenti comunque tracce di materiale geneticamente modificato. Con
queste nuove disposizioni gli operatori avrebbero dunque la certezza del diritto.
Il valore soglia proposto si applica esclusivamente a materiale destinato al
consumo umano già autorizzato nell'Unione europea e comunque solo alle
seguenti condizioni:
-
La presenza di materiale geneticamente modificato deve essere accidentale.
Gli operatori del mercato devono infatti dimostrare di aver voluto evitare l'uso di
OGM nei materiali di partenza.
-
La quantità di materiale geneticamente modificato presente accidentalmente in
un prodotto non può superare il valore soglia dell'1% per ciascun singolo
ingrediente.
Di conseguenza la quantità di materiale geneticamente modificato presente in un
prodotto composto da numerosi ingredienti sarà nettamente inferiore. Per
esempio, se un prodotto lavorato contiene amido di mais, la percentuale di
materiale geneticamente modificato consentita non corrisponderebbe all'1%
dell'intero prodotto, bensì all'1% del solo amido. Poiché solitamente l'amido
rappresenta solo una frazione del prodotto lavorato, la percentuale di materiale
geneticamente modificato presente complessivamente in tale prodotto sarà
decisamente inferiore all'1%.
Questo approccio dovrebbe fungere da modello per tutti i nuovi prodotti alimentari.
In secondo luogo le misure proposte non contengono disposizioni circa l'uso di
etichettature del tipo "non contiene OGM". A questo proposito la Commissione sta
elaborando i contenuti di una possibile futura normativa europea in materia.
Alimenti contenenti additivi e aromi derivati da OGM
La Commissione ha presentato anche un progetto di disposizioni in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari contenenti additivi e aromi derivati da OGM.
Gli additivi e gli aromi non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sui
nuovi ingredienti alimentari, poiché esistono atti legislativi specifici che ne
disciplinano i requisiti di sicurezza (direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE,
rispettivamente per gli additivi e gli aromi). Tuttavia tale legislazione ha sortito
l'effetto indesiderato di escludere dalla regolamentazione in materia di
etichettatura i prodotti alimentari contenenti additivi e aromi derivati da OGM.
Il progetto di regolamento della Commissione intende dunque garantire che a tali
prodotti si applichino le stesse regole di etichettatura vigenti per i prodotti
contenenti altri ingredienti geneticamente modificati, ovvero:
-
quando gli additivi o aromi sono, contengono o sono costituiti da OGM;
-
quando pongono problemi particolari in termini di sicurezza (ad es. allergie) o
problemi di natura etica;
-
quando non sono equivalenti agli omologhi convenzionali, perché ad es.
contengono proteine o DNA derivati da modificazioni genetiche.
È probabile che la Commissione adotti le misure proposte verso la fine dell'anno in
corso.
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