IP/99/783 Bruxelles, 22 ottobre 1999 La Commissione propone un valore soglia de minimis e norme di etichettatura degli OGM Il comitato permanente per i prodotti alimentari ha espresso un parere positivo su due progetti di regolamento della Commissione concernenti l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati (OGM). Queste misure rafforzano la certezza del diritto sia per gli operatori del mercato che per i consumatori, anzitutto introducendo l'obbligo di indicare sull'etichettatura un valore soglia "de minimis" dell'1% per ciascun ingrediente e in secondo luogo prevedendo di applicare anche agli alimenti contenenti additivi o aromi derivati da OGM le disposizioni in materia di etichettatura stabilite nel regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Questi progetti di regolamento non intendono disciplinare l'uso di etichettature del tipo "non contiene OGM". Soglia minima per l'etichettatura degli OGM In primo luogo la Commissione ha proposto di completare le disposizioni vigenti in materia di etichettatura mediante un regolamento della Commissione che stabilisce un valore soglia de minimis della presenza accidentale di materiale geneticamente modificato nei prodotti alimentari. I prodotti e gli ingredienti alimentari derivati da OGM devono essere etichettati ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 (nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari) e del regolamento (CE) n. 1139/98 (etichettatura di due determinati tipi di soia e granturco geneticamente modificati). In altre parole, tali prodotti dovranno recare un'etichetta conforme quando contengono proteine o DNA derivati da modificazioni genetiche. Introducendo un valore soglia il legislatore intende risolvere il problema di numerosi operatori che hanno cercato di evitare l'impiego di OGM, ma che a causa della contaminazione accidentale di taluni ingredienti si ritrovano a vendere prodotti contenenti comunque tracce di materiale geneticamente modificato. Con queste nuove disposizioni gli operatori avrebbero dunque la certezza del diritto. Il valore soglia proposto si applica esclusivamente a materiale destinato al consumo umano già autorizzato nell'Unione europea e comunque solo alle seguenti condizioni: - La presenza di materiale geneticamente modificato deve essere accidentale. Gli operatori del mercato devono infatti dimostrare di aver voluto evitare l'uso di OGM nei materiali di partenza. - La quantità di materiale geneticamente modificato presente accidentalmente in un prodotto non può superare il valore soglia dell'1% per ciascun singolo ingrediente. Di conseguenza la quantità di materiale geneticamente modificato presente in un prodotto composto da numerosi ingredienti sarà nettamente inferiore. Per esempio, se un prodotto lavorato contiene amido di mais, la percentuale di materiale geneticamente modificato consentita non corrisponderebbe all'1% dell'intero prodotto, bensì all'1% del solo amido. Poiché solitamente l'amido rappresenta solo una frazione del prodotto lavorato, la percentuale di materiale geneticamente modificato presente complessivamente in tale prodotto sarà decisamente inferiore all'1%. Questo approccio dovrebbe fungere da modello per tutti i nuovi prodotti alimentari. In secondo luogo le misure proposte non contengono disposizioni circa l'uso di etichettature del tipo "non contiene OGM". A questo proposito la Commissione sta elaborando i contenuti di una possibile futura normativa europea in materia. Alimenti contenenti additivi e aromi derivati da OGM La Commissione ha presentato anche un progetto di disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari contenenti additivi e aromi derivati da OGM. Gli additivi e gli aromi non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sui nuovi ingredienti alimentari, poiché esistono atti legislativi specifici che ne disciplinano i requisiti di sicurezza (direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE, rispettivamente per gli additivi e gli aromi). Tuttavia tale legislazione ha sortito l'effetto indesiderato di escludere dalla regolamentazione in materia di etichettatura i prodotti alimentari contenenti additivi e aromi derivati da OGM. Il progetto di regolamento della Commissione intende dunque garantire che a tali prodotti si applichino le stesse regole di etichettatura vigenti per i prodotti contenenti altri ingredienti geneticamente modificati, ovvero: - quando gli additivi o aromi sono, contengono o sono costituiti da OGM; - quando pongono problemi particolari in termini di sicurezza (ad es. allergie) o problemi di natura etica; - quando non sono equivalenti agli omologhi convenzionali, perché ad es. contengono proteine o DNA derivati da modificazioni genetiche. È probabile che la Commissione adotti le misure proposte verso la fine dell'anno in corso. 2