MEMO/02/18 Bruxelles, 5 febbraio 2002 Il progetto di regolamento della Commissione sull'esenzione per categoria per gli autoveicoli Domande e risposte Che cosa è un'esenzione per categoria? Il trattato CE prevede una norma fondamentale (articolo 81, paragrafo 1) che vieta gli accordi che potrebbero avere effetti contrari alla concorrenza. D'altra parte, molti accordi comunemente applicati, favorevoli alla concorrenza e vantaggiosi per i consumatori, contengono naturalmente delle clausole che limitano la capacità di concorrenza dell'una o dell'altra parte ed il trattato, all'articolo 81, paragrafo 3, accorda dunque alla Commissione il potere di esentare tali accordi dal divieto generale. Piuttosto che esaminare ogni singolo accordo notificato, la Commissione spesso esenta un'intera categoria di accordi, a condizione che rispondano a determinati requisiti e non contengano nessuna delle restrizioni che sono considerate fondamentali e non esentabili. Il nuovo progetto di regolamento è un esempio di una tale "esenzione per categoria". Il nuovo progetto applica l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE a determinati tipi di accordi di distribuzione e di prestazione di servizi nel settore automobilistico ed è destinato a sostituire il regolamento d'esenzione per categoria 1475/95, che è entrato in vigore nel 1995 e scade il 30 settembre 2002. Come ha elaborato la sua proposta la Commissione? La proposta è stata elaborata dopo un intenso lavoro di raccolta dati e di consultazioni. - Il primo passo è stata la pubblicazione, nel novembre 2000, di una relazione di valutazione che ha individuato una serie di problemi del sistema di regolamentazione attualmente in vigore. I consumatori europei non hanno beneficiato della giusta parte dei vantaggi del sistema: la concorrenza tra i rivenditori non è sufficientemente sviluppata e i rivenditori sono troppo dipendenti dai produttori. I consumatori incontrano in pratica molte difficoltà1 ad esercitare il diritto, tipico di un mercato unico, di sfruttare le differenze di prezzo esistenti tra gli Stati membri, acquistando il proprio veicolo dove il prezzo è più basso. 1 Una recente serie di decisioni che infliggono ammende a Volkswagen, Opel e DaimlerChrysler sottolinea il fatto che i costruttori automobilistici non hanno sempre rispettato le norme in vigore, tentando di impedire ai consumatori di trarre beneficio dal mercato unico. Tutte queste decisioni sono disponibili nel sito Internet della Commissione all'indirizzo sottoindicato. - Vari consulenti indipendenti sono stati incaricati di eseguire una serie di studi2 sugli elementi principali della revisione, analizzando in particolare l'obbligo di collegare vendite e servizi, la natura delle differenze di prezzo, le opinioni dei consumatori sulle diverse caratteristiche del sistema attuale e dei sistemi in futuro e l'impatto potenziale di varie modifiche normative su tutti gli interessati. - Nel febbraio 2000 si è tenuta un'audizione per discutere i risultati della valutazione e dei primi due studi: vi hanno partecipato le associazioni dei consumatori e dei rivenditori di autoveicoli, nonché i rappresentanti delle principali case costruttrici di automobili. La Commissione ha inoltre esaminato le opinioni espresse individualmente dalle parti interessate ed ha tenuto conto delle numerose osservazioni presentate dai consumatori europei. - Tutto il materiale relativo al processo di revisione è disponibile nel sito web della Commissione all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/ Perché non lasciare semplicemente scadere il regolamento di esenzione per categoria 1475/95? Durante il processo di revisione, la Commissione ha considerato una serie di alternative per la modifica normativa. Sin dall'inizio era chiaro che lasciare semplicemente scadere il regolamento 1475/95 non rappresentava una possibilità realistica. Se la Commissione si limitasse a lasciare scadere il regolamento in vigore, il settore automobilistico rientrerebbe automaticamente nel campo di applicazione delle norme generali di concorrenza relative agli accordi di distribuzione (regolamento della Commissione di esenzione per categoria applicabile agli accordi verticali 2790/99). Anche se questo regolamento generale è adeguato per la maggior parte dei settori economici, la Commissione ha concluso che non comporta sufficienti garanzie per ovviare ai problemi sottolineati nella relazione di valutazione per il settore automobilistico. Erano particolarmente necessarie, in questo caso, misure di garanzia aggiuntive, perché la Commissione aveva anche rilevato nel settore degli autoveicoli quello che in termini legali viene definito un "effetto cumulativo",. che può manifestarsi quando un'alta percentuale delle merci viene distribuita utilizzando reti di distribuzione con caratteristiche quasi identiche che hanno effetti restrittivi per la concorrenza. Qual è la natura del regime proposto? Pur essendo più rigoroso del precedente, il nuovo progetto di regolamento è meno prescrittivo. I costruttori automobilistici possono scegliere un sistema di distribuzione esclusiva, nell'ambito del quale ai rivenditori viene assegnato un territorio, o un sistema di distribuzione selettiva. In caso di distribuzione selettiva, il costruttore può applicare una combinazione di criteri qualitativi e quantitativi o può scegliere i suoi rivenditori in base a criteri esclusivamente qualitativi. In quest'ultimo caso, non potrà stabilire un numero massimo di rivenditori e qualsiasi rivenditore che risponda ai criteri potrà far parte della rete. 2 "The Sales-Service link, by Autopolis, Price Differentials in the EU: an Economic Analysis", proff. Verboven e Degryse, "Study of the impact of legislative scenarios about motor vehicle distribution", Andersen, e "Customer Preferences for existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automobile Distribution", dott. Lademann. Questi studi sono disponibili nel sito Internet della DG Concorrenza all'indirizzo sottoindicato. 2 Il regolamento favorirà la nascita di punti vendita multimarca? Sebbene in base al regolamento in vigore possano in teoria vendere veicoli di più marche, i rivenditori in pratica lo fanno raramente3. Il regolamento consente ai produttori di esigere che i rivenditori vendano altre marche soltanto in locali separati, attraverso una società diversa e con una gestione ed un personale distinti, il che in pratica rende le vendite multimarca antieconomiche. Gli studi hanno tuttavia dimostrato che esiste una domanda da parte dei consumatori affinché i rivenditori vendano più di una marca. Il nuovo progetto di regolamento elimina quindi la maggior parte delle restrizioni permesse in base alle norme in vigore, dando ai rivenditori, e quindi ai consumatori, un'effettiva possibilità di scelta. I produttori di automobili possono tuttavia tutelare la propria immagine di marca richiedendo che i veicoli vengano esposti negli autosaloni in settori distinti per le singole marche. Quali sono i cambiamenti per i cosiddetti "intermediari"? L'esperienza ha dimostrato che è difficile per il singolo consumatore acquistare un veicolo all'estero, in quanto può avere problemi di lingua o avere scarsa familiarità o difficoltà con l'ambiente commerciale di un altro Stato membro. Le regolamentazioni adottate in passato in questo settore hanno dunque permesso il ricorso, da parte del consumatore, ad un rappresentante, comunemente definito intermediario. Molti degli operatori che si fanno pubblicità via Internet, come Virgin Cars o OneSwoop, operano come intermediari. Le misure finora adottate dalla Commissione permettono ai produttori di imporre delle limitazioni alle attività di questi intermediari, ad esempio con la clausola in base alla quale nessun intermediario può comperare più del 10% dei suoi autoveicoli dallo stesso rivenditore. Queste norme ovviamente ostacolano un tipo di commercio perfettamente legittimo ed in futuro saranno vietate. La sola regola che i produttori di automobili potranno imporre sarà che l'intermediario disponga del mandato del consumatore. Cosa avverrà con le vendite presso i supermercati? È stata valutata la possibilità che la Commissione obblighi in qualche modo i produttori di automobili a vendere ai supermercati. In un'economia di libero mercato la regola generale è che i produttori di merci possono scegliere a chi vendere e soltanto in circostanze estreme un'autorità di concorrenza può intervenire per costringere un fornitore di beni o servizi a vendere ad un determinato singolo o ad una classe di operatori. Si pensi, ad esempio, ad un'isola con un solo porto e nessun aeroporto. Se l'autorità portuale permettesse l'attracco soltanto alle navi di una determinata società di navigazione, l'autorità di concorrenza dell'isola potrebbe valutare la possibilità di costringere l'operatore portuale a permettere l'ingresso ad altre società. La Commissione riconosce che attualmente non esiste una situazione così estrema nel settore automobilistico europeo e ha di conseguenza scelto una serie di regole flessibili che permettono ai produttori di scegliere se vendere o meno automobili anche ai supermercati4. 3 4 In aree scarsamente popolate come la Scandinavia si tratta tuttavia di una prassi corrente. È necessario inoltre sottolineare che molti rivenditori in Europa vendono più di una marca dello stesso produttore. La Commissione ha inoltre tenuto conto dei risultati degli studi Andersen e Lademann, secondo i quali non esisteva al momento molta richiesta da parte dei consumatori di vendite attraverso i supermercati. 3 Durante il lungo ed approfondito processo di consultazione intrapreso dalla Commissione, nessun supermercato o associazione di rappresentanza ha mai espresso direttamente il desiderio di vendere automobili su base regolare. Si tratta di un dato ancora più significativo se si considera il fatto che tutti gli altri operatori del mercato hanno commentato ampiamente molti argomenti. È inoltre dimostrato che se i produttori fossero ora costretti ad ammettere i supermercati nei loro sistemi di distribuzione, ne potrebbe derivare un effetto negativo sui produttori e sui distributori. Gli studi (in particolare lo studio Andersen) dimostrano che questo potrebbe determinare una concentrazione degli operatori, una riduzione della gamma dei prodotti e una diminuzione dell'innovazione dei prodotti, causando, dopo un breve periodo di prezzi più ridotti, una concorrenza meno efficace tra le marche e, in ultima analisi, prezzi più elevati. Altri studi (come lo studio Lademann) dimostrano inoltre che i consumatori non sono molto attratti dall'idea di acquistare un'automobile in un supermercato. Non si può d'altro canto sostenere nemmeno che il progetto di regolamento non offra ai supermercati nuove possibilità commerciali. I supermercati potrebbero infatti diventare rivenditori (mono o multimarca) se soddisfano gli stessi criteri stabiliti dal produttore per qualsiasi altro rivenditore potenziale e se il produttore di autoveicoli li accetta come tali. Analogamente, possono agire come intermediari per i consumatori, dato che le norme sugli intermediari sono diventate meno rigide, e possono anche stabilire relazioni privilegiate con i rivenditori in tutto il mercato comune. 'El Corte Inglés' ha ad esempio introdotto questo modello in Spagna e potrebbe svilupparlo ulteriormente. Perché la Commissione ha rinunciato ad esigere dai produttori di automobili di vendere anche ad operatori Internet "puri"? L'analisi della Commissione tende a dimostrare che, a lungo termine, i presunti vantaggi per i consumatori verrebbero superati dagli svantaggi: si potrebbe immaginare che i distributori Internet che vendono veicoli esclusivamente in rete si avvalgano abusivamente dell'attività degli altri distributori che hanno l'obbligo di investire in un salone, in veicoli di dimostrazione e in personale di vendita addestrato per consigliare i consumatori. I consumatori potrebbero utilizzare tutte queste strutture, per poi rivolgersi ad un commerciante Internet per l'acquisto vero e proprio del nuovo veicolo. In considerazione di questi rischi e del fatto che uno studio effettuato per la DG Concorrenza (lo studio Lademann) dimostra che i consumatori non sono molto attratti dall'idea di acquistare un'automobile da un distributore che operi esclusivamente via Internet, al momento non sembra opportuno costringere i produttori a dare a questi operatori un accesso pieno ed incondizionato alle reti della distribuzione. È necessario tuttavia sottolineare che il nuovo progetto di regolamento specifica che nessun rivenditore che soddisfi i criteri del produttore può essere limitato nella sua facoltà di vendere via Internet o nell'uso di siti Internet di riferimento. Internet è un mezzo a basso costo che dovrebbe, a medio termine, ridurre sia i costi di distribuzione che i prezzi al consumo. 4 Anche se i produttori non vengono costretti ad accettare nelle loro reti operatori Internet "puri", il progetto di regolamento di esenzione per categoria offre tuttavia alcune possibilità commerciali a questi soggetti. Per esempio, un operatore via Internet potrebbe completare la sua attività virtuale di vendita aprendo punti vendita multimarca "reali" ovunque lo desideri, se soddisfa gli stessi criteri stabiliti da un produttore per qualsiasi altro rivenditore potenziale ed è accettato in quanto tale dal produttore dell'automobile. Potrebbe dunque vendere automobili via Internet a tutti i consumatori nel mercato comune. Un operatore di questo tipo potrebbe inoltre agire come intermediario per i consumatori, stabilendo relazioni privilegiate con i rivenditori in tutto il mercato comune. La riorganizzazione del collegamento tra le vendite e i servizi postvendita andrà veramente a vantaggio dei consumatori? Con il sistema attuale, qualsiasi rivenditore membro della rete ha l'obbligo di provvedere alla vendita e ai servizi post-vendita, qualora il costruttore automobilistico lo richieda, e non può scegliere solo l'una o l'altra attività, il che limita considerevolmente la sua libertà commerciale. Con il nuovo sistema, un distributore che voglia specializzarsi nella vendita di automobili potrà scegliere se fornire lui stesso i servizi post-vendita o subappaltarli ad uno o più riparatori ufficiali che siano facilmente accessibili per i suoi consumatori. Questo metodo garantirà che i clienti di ciascun distributore possano rivolgersi ad almeno un riparatore ufficiale e che il rivenditore comunichi loro la sede di tale riparatore prima dell'acquisto dell'automobile. Con il nuovo sistema, inoltre, esisterà in tutta Europa, esattamente come oggi, la necessaria infrastruttura di riparatori ufficiali che rispettano gli standard di qualità del produttore richiesti per il rispetto delle garanzie e l'esecuzione del servizio assistenza gratuito, nonché del servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi. L'unica differenza tra il nuovo e il vecchio sistema è che, in futuro, alcuni riparatori ufficiali non venderebbero autoveicoli nuovi. Questo avviene tuttavia già adesso: ad esempio Audi, VW ed Ford hanno una rete di riparatori ufficiali (ad esempio i centri di assistenza Audi in Germania e in Belgio o i punti assistenza Ford) che effettuano anche questo tipo di riparazioni. Nessun problema relativo a questa disposizione è stato segnalato ai servizi della Commissione. Con il nuovo sistema, inoltre, i riparatori indipendenti possono diventare riparatori ufficiali se soddisfano i criteri stabiliti dai costruttori automobilistici, migliorando in questo modo il servizio ai consumatori e la copertura territoriale. I rivenditori che non dispongono più di una concessione potranno inoltre rimanere riparatori ufficiali della marca. In questo modo si eviterà che il mercato perda competenza tecnica e si contribuirà a mantenere una densa copertura di punti di assistenza. Quali sono gli effetti previsti delle nuove norme sull'occupazione nel settore? Il progetto di regolamento non dovrebbe avere alcun effetto netto direttamente individuabile sull'occupazione in questo settore, che è determinata in ultima analisi dalla redditività dei mercati al dettaglio e dei servizi post-vendita. La maggior parte dei produttori sta già realizzando programmi per ridurre i costi e razionalizzare le reti della distribuzione nella CE. Si prevede che questa tendenza, iniziata con il regolamento 1475/95 in vigore, continui anche in futuro; gli analisti dell'industria prevedono che il numero di rivenditori ufficiali appartenenti ad una rete di distribuzione diminuirà del 20-25% entro il 2010, a prescindere dalle regole di concorrenza applicabili al settore. 5 Il progetto di regolamento offre agli ex rivenditori la possibilità di diventare riparatori ufficiali nell'ambito della rete di distribuzione dei produttori. Non è possibile imporre alcun massimale ai riparatori che soddisfano i criteri qualitativi per far parte della rete, il che permette agli ex rivenditori di continuare ad operare nella rete come riparatori autorizzati. In questo modo, il progetto di regolamento dovrebbe compensare almeno in parte la diminuzione prevista nel numero di rivenditori. Anche coloro che attualmente operano come riparatori indipendenti possono trovare questa possibilità interessante, anche se per soddisfare i criteri previsti per i membri della rete di un produttore possono aver bisogno di un certo livello di investimenti in attrezzature, personale e formazione. Inoltre, permettendo ai riparatori indipendenti di adeguarsi a questi cambiamenti, il progetto di regolamento può indirettamente mantenere o perfino aumentare l'occupazione, incoraggiando questi riparatori a consolidare la loro posizione sul mercato. La Commissione prevede che i prezzi al dettaglio diminuiranno grazie alle nuove norme? La Commissione europea non è un'autorità incaricata della fissazione dei prezzi. L'unico compito della Commissione per quanto riguarda i prezzi è garantire che sul mercato esistano condizioni tali da permettere una concorrenza soddisfacente e senza distorsioni. Questo implica anche che i consumatori devono avere il diritto di acquistare ovunque nel mercato unico al prezzo più conveniente. Una vera concorrenza sul mercato, tuttavia, è generalmente un fattore importante per impedire livelli e differenze di prezzi non giustificabili. Le relazioni semestrali della Commissione sui prezzi delle automobili rilevano differenze di prezzo che possono indicare una mancanza di concorrenza o una compartimentazione del mercato. Il nuovo regolamento intende creare le condizioni di mercato che consentano la riduzione delle forti differenze di prezzo esistenti nell'Unione europea e prezzi più competitivi sui mercati della vendite e dei servizi post-vendita. È importante inoltre ricordare che la concorrenza avviene anche ad altri livelli: la qualità e la diversità del prodotto, ad esempio, sono elementi importanti per la concorrenza nell'industria automobilistica di oggigiorno ed hanno, non da ultimo, un'importanza fondamentale per i consumatori. 6