Piano Didattico Personalizzato Per alunni con Bisogni Educativi Speciali Premessa Non è compito della scuola, certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche. La rilevazione di una Difficoltà di apprendimento non induce automaticamente all’attivazione di un percorso specifico e alla compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. E’ peculiare facoltà dei Consigli di Classe (scuole secondarie) e dei team degli insegnanti (scuole primarie), individuare i casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati da formalizzare in un Piano Didattico Personalizzato. Le richieste dei genitori accompagnate da diagnosi (che non rientrano nei diritti della certificazione di Disabilità o di DSA), non vincolano gli insegnanti alla compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. Occorre distinguere Ordinarie difficoltà di apprendimento Gravi difficoltà di apprendimento Valutare grado e tipo di difficoltà Altri disturbi di apprendimento Disturbi specifici di apprendimento (DSA) Disabilità …e andare oltre…la diagnosi Ordinarie difficoltà di apprendimento difficoltà temporanee nel processo di apprendimento, o difficoltà che hanno si un carattere più stabile, ma che non richiedono particolari strumenti di intervento per essere correttamente affrontate e per le quali quindi non sarà necessaria la compilazione di un PDP. D.P.R. 275/1999 sull’autonomia scolastica La scuola applica i principi generali di individualizzazione della didattica sanciti con la legge 59 del 15 marzo 1997, art. 21 che articola l’autonomia scolastica in tre componenti: l’autonomia organizzativa, l’autonomia didattica e l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e con il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) L'autonomia didattica può essere intesa come la facoltà delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare, mettere in atto e verificare percorsi formativi e ambienti di insegnamento/apprendimento, finalizzati al successo formativo degli allievi in uno specifico contesto territoriale. La finalità è definita in modo inequivocabile: il "perseguimento degli obiettivi generali del sistema di istruzione", che vanno concretizzati in “percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni”; tali obiettivi sono poi ripresi ed esplicitati nell'art.1 e nell'art.4 del Regolamento. In pratica gli insegnanti terranno conto di quanto indicato dal DPR n.275 che al comma 2 parla di “attivazione di percorsi didattici individualizzati….” e nel comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche nell'esercizio della autonomia didattica, assicurino “… la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno” Legge 53/2003 La scuola provvede alla personalizzazione della didattica, sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, che esplicitano come “La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Gli insegnanti calibrano l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; allo scopo di favorire, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. In pratica, gli insegnanti, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, adotteranno una didattica personalizzata attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno. Gravi difficoltà di apprendimento difficoltà importanti che presentano un maggior grado di complessità e richiedono un particolare impegno da parte di tutti gli insegnanti in collaborazione con la famiglia per essere correttamente affrontato, per i quali sarà opportuna l’adozione di particolari strategie didattiche, l’attivazione di un percorso specifico e la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. In questo caso, in mancanza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso. Disturbi di apprendimento a base neurologica, a carattere permanente e clinicamente fondato, quindi con diagnosi clinica rilasciata da uno specialista (medico o psicologo), che attesta una patologia o un disturbo non rientrante nei diritti sanciti dalla Legge 104/92 e 170/10 per i quali sarà necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche, l’attivazione di un percorso specifico e la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. Disabilità e Disturbi specifici di Apprendimento per i quali la scuola applicherà quanto previsto dalle rispettive leggi (Legge n°104/1992, Legge n°170/2010), fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti. In pratica, per questi alunni, i Consigli di classe o i teams dei docenti nella scuola primaria provvedono alla redazione di un percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), allo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Riassumendo: quando predisporre un P.D.P. Grado e tipo di difficoltà Disabilità Obbligatorio fare il PEI Disturbi specifici di apprendimento (DSA) Obbligatorio fare il PDP Altri disturbi di apprendimento Sceglie la scuola se fare il PDP Gravi difficoltà di apprendimento Sceglie la scuola se fare il PDP Ordinarie difficoltà di apprendimento Non è opportuno predisporre un PDP Attenzione particolare nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale…e agli alunni stranieri Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In pratica… si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto il tempo strettamente necessario le misure dispensative avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici (es. dispensa dalla lettura ad alta voce, da attività dove la lettura è valutata, scrittura veloce sotto dettatura ecc.) privilegiare le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. Non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera Potenziamento della lingua italiana nelle 2 ore di seconda lingua comunitaria (art.5 DPR89/2009) Le azioni dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie: 1. Individuare 2. Deliberare e verbalizzare 3. Elaborare un Piano 1. Individuare Fermo restando l’obbligo di presentazioni delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di Disabilità e di DSA, le varie tipologie di BES saranno individuate in base a… Elementi oggettivi: es.una segnalazione dei servizi sociali Fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche 2. Deliberare e verbalizzare Ove non sia presente certificazione o diagnosi, il Consiglio di Classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso 3. Elaborare un piano: Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare (secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata) le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Nota: Può essere individuale - oppure riferito a tutti i bambini con BES presenti nella classe Il Piano Didattico Individualizzato è lo strumento nel quale includere: Progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi sulle competenze in uscita Strumenti programmatici Strategie educative e didattiche personalizzate Strumenti compensativi e misure dispensative (previste dalle disposizioni attuative Legge 170/10, DM 5669/11 e Linee guida)