federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 22 dicembre 2011 Uff.-Prot.n° UL/BF/21393/455/F7/PE Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n.330/2011. Remunerazione della spesa farmaceutica. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: La Corte Costituzionale, con sentenza n.330/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78/2010, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica. La Corte Costituzionale, con sentenza n.330/2011 (all.n.1) depositata il 16 dicembre scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122/2010, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica. Come è noto, l’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122/2010 stabiliva che “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale”. La Regione Toscana aveva impugnato l’art.11, comma 6-bis del decreto sopra citato per violazione dell’art.117, terzo comma, in quanto introdurrebbe una normativa di dettaglio, pregiudicando la competenza regionale a disciplinare nello specifico la fattispecie, in una materia in cui il legislatore statale dovrebbe individuare solo i principi generali; per violazione dell’art.118, primo comma, in quanto il legislatore non ha previsto alcuna forma di coinvolgimento mediante intesa delle Regioni, pur essendo le stesse titolari di potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute; Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 per violazione dell’art.119, primo e secondo comma, in quanto la norma determinerebbe unilateralmente una modifica della remunerazione della spesa farmaceutica suscettibile di incidere sul bilancio della Regione, in violazione dell’autonomia finanziaria di quest’ultima. La Corte costituzionale non ha accolto tutte le censure di incostituzionalità sollevate dalla Regione Toscana sopra indicate ma solo quella relativa alla violazione dell’art.118, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma, solamente nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto per la nuova remunerazione (e, inoltre, non nella forma dell’intesa, che era stata prospettata nel ricorso). Invece, la Consulta non ha accolto i rilievi della Regione Toscana che miravano ad una dichiarazione di incostituzionalità della disposizione per violazione, a suo dire, della sua competenza nel disciplinare la normativa di dettaglio, in materia di remunerazione delle farmacie. La sentenza concerne, dunque, i soli profili procedimentali e - non toccando quelli sostanziali - non intacca i criteri della nuova remunerazione previsti dalla norma e, in particolare, la possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco. Pertanto la norma prevista dalla manovra estiva è tuttora vigente, salvo il fatto che il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria dovranno confrontarsi anche con le Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Tale sentenza pur stabilendo che le Regioni debbano partecipare al tavolo per la modifica della remunerazione, in quanto hanno una competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e della salute ha riaffermato che nella materia della remunerazione della spesa farmaceutica, disciplinata dall’articolo 11, comma 6-bis, sussiste certamente anche una competenza statale riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali (l’erogazione dei farmaci rientra nei LEA) e riguardo all’ordinamento civile (vige il sistema del prezzo contrattato dei farmaci, in forza del quale l’eventuale modifica delle quote di spettanza è rimessa all’autonomia contrattuale delle parti). E’ proprio questa sovrapposizione delle competenze che ha indotto la Corte a integrare la norma in questione con una sentenza di tipo additivo, prevedendo il confronto anche con le Regioni. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA All.n.1 Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.