federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
22 dicembre 2011
Uff.-Prot.n° UL/BF/21393/455/F7/PE
Oggetto:
Sentenza Corte Costituzionale n.330/2011.
Remunerazione della spesa farmaceutica.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
La Corte Costituzionale, con sentenza n.330/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78/2010, nella parte in cui non prevede alcun
coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.330/2011 (all.n.1) depositata il 16 dicembre scorso,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122/2010, nella parte in
cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico tra il Ministero della
salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica.
Come è noto, l’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122/2010 stabiliva che “entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un
apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze,
l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di
remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di
tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di
una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta
percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale”.
La Regione Toscana aveva impugnato l’art.11, comma 6-bis del decreto sopra citato

per violazione dell’art.117, terzo comma, in quanto introdurrebbe una normativa di
dettaglio, pregiudicando la competenza regionale a disciplinare nello specifico la
fattispecie, in una materia in cui il legislatore statale dovrebbe individuare solo i principi
generali;

per violazione dell’art.118, primo comma, in quanto il legislatore non ha previsto alcuna
forma di coinvolgimento mediante intesa delle Regioni, pur essendo le stesse titolari di
potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute;
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
per violazione dell’art.119, primo e secondo comma, in quanto la norma determinerebbe
unilateralmente una modifica della remunerazione della spesa farmaceutica suscettibile di
incidere sul bilancio della Regione, in violazione dell’autonomia finanziaria di
quest’ultima.
La Corte costituzionale non ha accolto tutte le censure di incostituzionalità sollevate dalla
Regione Toscana sopra indicate ma solo quella relativa alla violazione dell’art.118, dichiarando
l’illegittimità costituzionale della norma, solamente nella parte in cui non prevede alcun
coinvolgimento delle Regioni nel confronto per la nuova remunerazione (e, inoltre, non nella forma
dell’intesa, che era stata prospettata nel ricorso).
Invece, la Consulta non ha accolto i rilievi della Regione Toscana che miravano ad una
dichiarazione di incostituzionalità della disposizione per violazione, a suo dire, della sua
competenza nel disciplinare la normativa di dettaglio, in materia di remunerazione delle farmacie.
La sentenza concerne, dunque, i soli profili procedimentali e - non toccando quelli
sostanziali - non intacca i criteri della nuova remunerazione previsti dalla norma e, in
particolare, la possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una
prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco.
Pertanto la norma prevista dalla manovra estiva è tuttora vigente, salvo il fatto che il
Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di
categoria dovranno confrontarsi anche con le Regioni, nel rispetto del principio di leale
collaborazione.
Tale sentenza pur stabilendo che le Regioni debbano partecipare al tavolo per la modifica
della remunerazione, in quanto hanno una competenza concorrente in materia di coordinamento
della finanza pubblica e della salute ha riaffermato che nella materia della remunerazione della
spesa farmaceutica, disciplinata dall’articolo 11, comma 6-bis, sussiste certamente anche una
competenza statale riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
diritti civili e sociali (l’erogazione dei farmaci rientra nei LEA) e riguardo all’ordinamento civile
(vige il sistema del prezzo contrattato dei farmaci, in forza del quale l’eventuale modifica delle
quote di spettanza è rimessa all’autonomia contrattuale delle parti). E’ proprio questa
sovrapposizione delle competenze che ha indotto la Corte a integrare la norma in questione con una
sentenza di tipo additivo, prevedendo il confronto anche con le Regioni.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
All.n.1
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